§ 5.3.14 - L.P. 3 maggio 1990, n. 15.
Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:03/05/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Attività.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 6.  Presidente e vicepresidente.
Art. 6 bis.  Giunta esecutiva.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.  Direttore.
Art. 9.  Compiti del direttore.
Art. 10.  Sezioni, servizi e commissioni.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Orario di servizio e indennità compensativa.
Art. 13.  Statuto.
Art. 14.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 15.  Aggiornamento culturale e professionale del personale docente.
Art. 16.  Aggiornamento dei docenti di religione cattolica.
Art. 17.  Sperimentazione scolastica e ricerca educativa.
Art. 18.  Esercizio finanziario.
Art. 19.  Entrate.
Art. 20.  Dotazione di beni.
Art. 21.  Esoneri ed indennità.
Art. 22.  Norme finali.
Art. 23.  Autorizzazione di spesa.


§ 5.3.14 - L.P. 3 maggio 1990, n. 15. [1]

Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento.

(B.U. 15 maggio 1990, n. 24).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE) per la provincia di Trento, con sede in Trento, di seguito denominato «istituto», che esercita i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

     2. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza della Provincia autonoma di Trento.

 

     Art. 2. Attività.

     1. Le attività dell'istituto sono rivolte alle scuole elementari e secondarie a carattere statale, nonché alle scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute, e al relativo personale insegnante. L'istituto formula proposte e, su richiesta della Giunta provinciale, attua iniziative, nell'ambito della sperimentazione e dell'aggiornamento del personale, per gli asili nido, le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, le attività di formazione professionale disciplinate dalle leggi provinciali in materia.

     2. Per l'attuazione dei propri compiti, l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di università e loro articolazioni ed in particolare dell'Università di Trento; si avvale inoltre della collaborazione dell'Istituto trentino di cultura, nonché di altre istituzioni e di esperti italiani e stranieri.

     3. L'istituto può utilizzare altresì personale ispettivo del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti e con le modalità stabilite sulla base delle intese raggiunte tra la Giunta provinciale e i competenti organi dello Stato.

     4. L'istituto opera, in relazione a specifiche attività, con il supporto delle strutture organizzative della Provincia, le cui attribuzioni siano connesse con i compiti e le iniziative dello stesso, secondo modalità di collaborazione e di coordinamento determinate dalla Giunta provinciale.

     5. Ferma restando l'unicità della struttura dell'istituto, le attività dello stesso possono articolarsi nell'ambito del territorio provinciale, anche mediante l'attivazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di sedi decentrate; in tal caso esso si avvale, ove possibile, di strutture pubbliche o scolastiche già esistenti.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Gli organi dell'istituto sono:

     a) il consiglio di amministrazione;

     a bis) la giunta esecutiva [2];

     b) il presidente;

     c) il direttore;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Consiglio di amministrazione.

     1. L'istituto è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale e composto da 21 membri, dei quali:

     a) nove rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole a carattere statale. Detti rappresentanti sono eletti - al di fuori dei membri del consiglio provinciale - da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella provincia, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche;

     b) otto membri nominati dalla Giunta provinciale di cui due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale e due scelti tra i docenti o i ricercatori universitari. Sono esclusi dalla nomina i componenti del Consiglio provinciale.

     2. Del consiglio di amministrazione fanno inoltre parte di diritto il sovrintendente scolastico, il presidente del consiglio scolastico provinciale o un suo delegato, il rettore dell'Università di Trento o un suo delegato, il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato.

     3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore, che svolge le funzioni di segretario.

     4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. I componenti di cui al comma 1 possono essere confermati una volta soltanto.

 

     Art. 5. Attribuzioni del consiglio di amministrazione. [3]

     1. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare il programma annuale di attività dell'istituto. il programma indica le iniziative che l'istituto intende assumere o proseguire nel corso dell'anno, con la precisazione degli obiettivi specifici cui deve tendere ciascuna iniziativa e con una previsione di massima delle spese relative.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera altresì l'approvazione e le modifiche dello statuto, l'elezione del vicepresidente, il bilancio pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo, gli atti regolamentari e le direttive generali riguardanti l'ordinamento interno ed il trattamento giuridico ed economico del personale.

     3. (Abrogato).

     4. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico, un rapporto sulle attività svolte o finanziate dall'istituto.

     5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

 

     Art. 6. Presidente e vicepresidente.

     1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente scegliendolo tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

     2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.

     3. Il consiglio di amministrazione elegge altresì un vicepresidente, scelto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1.

     4. Il vicepresidente rappresenta il presidente su delega dello stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 6 bis. Giunta esecutiva. [4]

     1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da due consiglieri scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali uno eletto tra i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ed uno tra i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Alle sedute della giunta esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il direttore, che svolge le funzioni di segretario.

     2. La giunta esecutiva rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

     3. La giunta esecutiva provvede a tutti gli adempimenti relativi all'amministrazione dell'istituto non riservati dalla presente legge al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri nominati dalla Giunta provinciale, di cui uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale.

     2. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto. Nell'ambito degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche che ritiene opportune in ordine all'andamento della gestione.

     3. I membri del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni.

 

     Art. 8. Direttore.

     1. All'istituto è preposto un direttore, nominato dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione.

     2. La nomina ha la durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata una sola volta.

     3. Il direttore è scelto tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole a carattere statale della provincia, nonché tra docenti universitari, da impiegare in posizione di comando previa intesa con i ministeri competenti.

     4. Al direttore è corrisposta a carico del bilancio dell'istituto, in aggiunta al trattamento economico, un'indennità non pensionabile di importo pari a quella prevista per i dirigenti preposti ad un servizio, ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Previa intesa con il consiglio di amministrazione, la Giunta provinciale può conferire l'incarico di direttore, anche a persona ritenuta particolarmente idonea e con comprovata esperienza. Il compenso da corrispondere all'incaricato, a carico del bilancio dell'istituto, è pari al trattamento economico previsto per i dirigenti preposti ad un servizio, ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. Compiti del direttore.

     1. Al direttore competono, nell'ambito dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione, la direzione ed il coordinamento generale delle attività dell'istituto.

     2. In particolare il direttore:

     a) predispone gli atti per le sedute del consiglio di amministrazione, ivi compresa la proposta di programma annuale di attività dell'istituto;

     b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     c) dirige il personale dell'istituto, ivi compreso quello comandato, e tiene i rapporti con gli esperti ed i docenti che collaborano con l'istituto;

     d) provvede ovvero dispone per la gestione amministrativa e contabile dell'istituto, nell'ambito delle istruzioni del presidente e del consiglio di amministrazione.

     3. Nella definizione e nella realizzazione dei programmi, il direttore si avvale di un comitato scientifico di esperti, composto da un numero di membri variabile da quattro a otto, almeno la metà dei quali presti servizio nella scuola della provincia di Trento.

     4. I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

 

     Art. 10. Sezioni, servizi e commissioni.

     1. L'istituto può articolarsi in più sezioni, definite dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sulla base del programma dell'istituto. La responsabilità scientifica di ogni sezione è affidata dal direttore ad un componente del comitato scientifico.

     2. Nell'ambito dell'istituto funzionano servizi comuni per la documentazione e l'informazione, la ricerca sperimentale, il supporto alla sperimentazione didattica e l'organizzazione delle attività di aggiornamento.

     3. Il consiglio di amministrazione può costituire commissioni per l'approfondimento di particolari tematiche connesse all'attività dell'istituto.

 

     Art. 11. Personale.

     1. Per l'attuazione dei propri compiti, l'istituto si avvale del personale comandato dallo Stato ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. La Giunta provinciale, su istanza del consiglio di amministrazione, richiede al Ministero della pubblica istruzione l'intesa relativa al numero di unità di comando da assegnare all'istituto stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a mettere a disposizione dell'istituto personale comunque in servizio presso la Provincia.

     3. Per l'attuazione dei propri programmi, nonché per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'istituto può altresì conferire incarichi professionali o assumere personale con contratto a termine, secondo modalità ed entro limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. Le relative spese gravano sul bilancio dell'istituto.

 

     Art. 12. Orario di servizio e indennità compensativa.

     1. L'orario di servizio settimanale del personale dell'istituto, ivi compreso quello del personale comandato, è quello del personale della Provincia.

     2. Il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può deliberare la corresponsione al personale di una indennità compensativa, a carico del bilancio dell'istituto, per prestazioni aggiuntive qualificate in relazione al rispettivo impegno di lavoro.

 

     Art. 13. Statuto.

     1. Il consiglio di amministrazione predispone, entro sei mesi dal proprio insediamento, lo statuto recante norme per il funzionamento, la gestione del personale e la gestione amministrativo-contabile.

     2. Lo statuto ed ogni successiva modificazione vengono approvati con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. Nel caso di gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione dell'istituto, la Giunta provinciale ne dispone lo Scioglimento e nomina in sua vece un commissario, responsabile per l'ordinaria amministrazione e per i

provvedimenti necessari al rinnovo del consiglio di amministrazione.

     2. Il commissario decade all'atto di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

 

     Art. 15. Aggiornamento culturale e professionale del personale docente.

     1. Ferme restando la definizione e le finalità dell'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente, ai sensi dell'articolo 7, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito delle istituzioni scolastiche con la partecipazione a manifestazioni ed iniziative promosse su base locale o nazionale, ovvero con la partecipazione a manifestazioni ed iniziative di enti pubblici all'estero.

     2. Il programma annuale delle iniziative di aggiornamento dell'istituto costituisce parte integrante del programma annuale di attività di cui all'articolo 5; esso viene elaborato sulla base anche delle proposte formulate dai collegi dei docenti delle scuole e degli altri soggetti che hanno facoltà di iniziativa per la proposizione e l'attuazione di attività aggiornative, comprese le associazioni professionali.

     3. Ai fini di un efficace coordinamento delle attività, l'istituto trasmette annualmente alla Giunta provinciale e al sovrintendente scolastico il programma delle iniziative di aggiornamento, nonché un rapporto sui risultati conseguiti nell'attuazione delle iniziative di aggiornamento previste dal programma precedente.

     4. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, per la realizzazione delle attività di aggiornamento promosse dalla Provincia o attribuite ad altri soggetti da specifiche disposizioni. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, con esclusione degli interventi concernenti corsi e le attività di aggiornamento del personale scolastico.

 

     Art. 16. Aggiornamento dei docenti di religione cattolica.

     1. Per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica, il cui insegnamento è compreso nella programmazione educativa della scuola, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'istituto provvede d'intesa con il corso superiore di scienze religiose (CSSR), istituito presso l'Istituto trentino di cultura (ITC) tramite l'istituto di scienze religiose in Trento. E' comunque fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1985, n. 751 al punto 4.7.

 

     Art. 17. Sperimentazione scolastica e ricerca educativa.

     1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce

- a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1975, n. 41 9 - espressione dell'autonomia didattica dei docenti e

può esplicarsi:

     a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico- didattico;

     b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

     2. Fermo restando che per l'autorizzazione e l'attuazione delle sperimentazioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, i progetti sperimentali deliberati dai competenti organi collega ai sensi del comma 1, lettera b) sono inviati da parte degli istituti scolastici interessati all'istituto e alla Sovrintendenza scolastica secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta provinciale.

     3. Ogni proposta o programma di sperimentazione, di cui al comma 1, lettera b) deve contenere, a norma dell'articolo 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione, la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro, l'individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative, il preventivo di spesa, la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione, le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicazione.

     4. Sui singoli progetti sperimentali di cui al comma 1, lettera b) l'istituto formula un motivato parere tecnico da inviare alla Giunta provinciale, secondo modalità e termini che verranno fissati dalla stessa.

     5. Il sovrintendente scolastico invia alla Giunta provinciale proprie valutazioni sui progetti sperimentali.

     6. Acquisita l'intesa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la Provincia adotta i provvedimenti di cui all'articolo 3, terzo e quinto comma, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti le sperimentazioni di cui al precedente comma 1, lettera b).

     7. Presso l'istituto è costituita una banca dati relativa alle sperimentazioni attuate nella provincia.

     8. Su richiesta delle competenti autorità scolastiche, l'istituto provvede alla valutazione dei risultati delle attività di sperimentazione.

 

     Art. 18. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     2. Il bilancio pluriennale ed annuale, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione dei revisori dei conti, sono presentati per l'approvazione alla Giunta provinciale, entro i termini stabiliti dalla stessa.

 

     Art. 19. Entrate.

     1. Le entrate dell'istituto sono costituite da:

     a) l'assegnazione annua della Provincia, determinata in relazione ai fabbisogni della gestione dell'istituto, nonché per la realizzazione di progetti speciali;

     b) i contributi di enti pubblici e privati;

     c) i redditi derivanti dalla cessione delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'istituto;

     d) i redditi per servizi prestati dall'istituto a favore di istituzioni pubbliche e private;

     e) i redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni;

     f) qualunque altro introito che consenta all'istituzione il perseguimento delle proprie finalità.

 

     Art. 20. Dotazione di beni.

     1. Al fine di garantire la funzionalità dell'istituto, la Provincia mette gratuitamente a disposizione dello stesso beni immobili di sua proprietà, ovvero procede ad acquisizioni, ristrutturazioni o locazioni.

     2. Le attrezzature, i beni mobili ed altri materiali possono essere acquisiti dall'istituto direttamente a proprio carico o messi a disposizione dalla Provincia.

     3. La Provincia può altresì assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni messi a disposizione.

 

     Art. 21. Esoneri ed indennità.

     1. La Giunta provinciale, in rapporto all'entità degli impegni e delle mansioni attribuite ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza, nonché a quelli del comitato scientifico, potrà, su istanza dei membri stessi, richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'esonero totale o parziale dagli obblighi di servizio.

     2. Al presidente dell'istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore.

     3. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito da ultimo con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, tenuto conto, ove necessario, delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi di altre amministrazioni. Per il Presidente dell'Istituto l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno dei compensi previsti al comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 [5].

     4. La Giunta provinciale stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la commisurazione dei compensi e rimborsi spettanti ai membri del comitato scientifico.

 

          Art. 22. Norme finali.

     1. La Giunta provinciale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, propone al Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'adozione dei provvedimenti di stato giuridico e di trattamento economico atti a facilitare la partecipazione del personale della scuola a carattere statale ad attività prolungate di aggiornamento durante l'orario di servizio.

     2. All'istituto si applicano le norme stabilite per gli enti funzionali della Provincia.

     3. Il consiglio scolastico provinciale in carica è prorogato fino all'entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'istituto resta in carica fino alla prima scadenza del nuovo consiglio scolastico provinciale. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta provinciale dovrà stabilire le modalità di elezione del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge. Dette modalità dovranno prevedere un tempo massimo di svolgimento delle elezioni e delle nomine per il consiglio di amministrazione, di centoventi giorni.

     [4. Al fine di favorire il coordinamento delle attività dell'istituto con il sistema scolastico e di qualificare l'utilizzo delle conoscenze per l'attuazione del progetto scuola anche attraverso il metodo della programmazione, la Provincia provvede ad organizzare, nel quadro del sistema informativo provinciale, un sistema informativo scolastico.] [6]

     5. In collaborazione con la Sovrintendenza scolastica provinciale e l'istituto, il servizio istruzione e assistenza scolastica provvede alla realizzazione di una rivista per la scuola trentina, quale strumento utile al sostegno ed allo sviluppo del progetto scuola provinciale. A tale fine è autorizzata l'assunzione di un giornalista ai sensi dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata con legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Pertanto il numero «nove» del comma 1 del medesimo articolo è modificato in «dieci».

     6.(Omissis) [7].

     7. Per l'anno 1990 e comunque fino a quando l'istituto non inizia ad esercitare le proprie funzioni, la Giunta provinciale è autorizzata, in deroga a quanto stabilito al secondo periodo dell'articolo 15, comma 4, ad attuare corsi ed attività di aggiornamento del personale scolastico.

 

     Art. 23. Autorizzazione di spesa.

     1. Per la concessione dell'assegnazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 24. - 25.

     (Omissis) [8].

 


[1] Legge abrogata, ad eccezione dell'articolo 22, comma 4, dall’art. 18 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 18 della L.P. 1/2002.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 36 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[3] Articolo così modificato dall'art. 36 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

[6] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[7] Modifica l'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[8] Recano disposizioni finanziarie.