§ 5.3.54 - L.P. 7 agosto 2006, n. 5.
Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:07/08/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Finalità e principi generali
Art. 3.  Tutela delle minoranze linguistiche locali
Art. 4.  Articolazione del sistema educativo provinciale
Art. 5.  Informazione e comunicazione
Art. 6.  Rapporti con il sistema nazionale di istruzione e formazione e con il sistema nazionale di valutazione
Art. 7.  Integrazione delle politiche dell’istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio
Art. 8.  Servizio educativo provinciale
Art. 9.  Gli studenti
Art. 10.  Gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative
Art. 11.  Le famiglie
Art. 12.  Associazioni professionali
Art. 13.  Soggetti rappresentativi del territorio
Art. 14.  Istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 15.  Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art. 16.  Dotazione finanziaria
Art. 17.  Statuto delle istituzioni scolastiche e formative
Art. 18.  Progetto d’istituto e carta dei servizi
Art. 19.  Reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 20.  Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle comunità
Art. 21.  Organi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 22.  Consiglio dell’istituzione
Art. 23.  Dirigente dell’istituzione scolastica e formativa
Art. 24.  Collegio dei docenti
Art. 25.  Consiglio di classe
Art. 26.  Revisore dei conti
Art. 27.  Nucleo interno di valutazione
Art. 28.  Consulta degli studenti
Art. 29.  Consulta dei genitori
Art. 30.  Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa
Art. 31.  Attività di istruzione e di formazione dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige
Art. 32.  Istruzione e formazione familiare
Art. 33.  Corsi di preparazione agli esami
Art. 34.  Governo del sistema educativo provinciale
Art. 35.  Piano provinciale per il sistema educativo
Art. 36.  Affidamento dei percorsi di formazione professionale
Art. 37.  Partecipazione al sistema educativo provinciale
Art. 38.  Consiglio delle autonomie scolastiche e formative
Art. 39.  Consiglio del sistema educativo provinciale
Art. 40.  Consulta provinciale degli studenti
Art. 41.  Ricerca e valutazione
Art. 42.  Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)
Art. 43.  Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo
Art. 44.  Nucleo di controllo
Art. 45.  Organizzazione della scuola ladina di Fassa
Art. 46.  Consiglio generale dell’istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l’educazion e la formazion)
Art. 47.  Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)
Art. 48.  Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)
Art. 49.  Dirigente dell’istituzione (sorastant de la scola ladina)
Art. 50.  Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED)
Art. 51.  Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra
Art. 52.  Partecipazione agli organi collegiali della scuola
Art. 53.  Definizioni
Art. 54.  Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale
Art. 55.  Piani di studio provinciali
Art. 56.  Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative
Art. 57.  Iniziative innovative
Art. 58.  Percorsi integrati
Art. 59.  Passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle competenze
Art. 60.  Valutazione degli studenti
Art. 61.  Primo ciclo di istruzione
Art. 62.  Secondo ciclo di istruzione e formazione
Art. 63.  Disposizioni particolari per il secondo ciclo di istruzione
Art. 64.  Formazione e istruzione professionale
Art. 65.  Alternanza scuola - lavoro
Art. 66.  Formazione in apprendistato
Art. 67.  Alta formazione professionale
Art. 68.  Interventi di educazione permanente
Art. 69.  Educazione degli adulti da parte delle istituzioni scolastiche e formative
Art. 70.  Finalità
Art. 71.  Destinatari degli interventi
Art. 72.  Tipologie dei servizi e degli interventi
Art. 73.  Borse di studio
Art. 74.  Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali
Art. 75.  Inserimento e integrazione degli studenti stranieri
Art. 76.  Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie
Art. 77.  Disposizioni particolari a favore delle scuole steineriane
Art. 78.  Destinatari degli interventi
Art. 79.  Tipologia degli interventi
Art. 80.  Prestiti sovvenzionati e non sovvenzionati
Art. 81.  Ulteriori interventi
Art. 82.  Interventi urgenti per i servizi abitativi
Art. 83.  Opera universitaria
Art. 84.  Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 85.  Dotazione complessiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore
Art. 86.  Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 87.  Valutazione dell’attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 88.  Sanzioni disciplinari e responsabilità
Art. 89.  Disciplina dell’accesso del personale docente
Art. 90.  Formazione dei docenti ai fini dell’accesso all’insegnamento
Art. 91.  Concorsi pubblici
Art. 92.  Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale
Art. 93.  Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee
Art. 94.  Mobilità del personale insegnante
Art. 95.  Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore
Art. 96.  Disposizioni particolari per il personale docente di religione cattolica
Art. 97.  Disposizioni particolari per i docenti della scola ladina de Fascia
Art. 98.  Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna
Art. 99.  Funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 100.  Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 101.  Albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 102.  Preposizione dei dirigenti agli incarichi
Art. 103.  Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 104.  Strumenti
Art. 105.  Finalità degli interventi di edilizia per le strutture scolastiche e formative provinciali
Art. 106.  Funzioni in materia di edilizia e tipologia degli interventi
Art. 107.  Vincolo di destinazione
Art. 108.  Utilizzazione delle strutture in orario extrascolastico
Art. 109.  Servizi gestionali
Art. 110.  Sistema informativo
Art. 111.  Anagrafe degli studenti
Art. 112.  Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale
Art. 113.  Contributi provinciali, contributi privati, prestazioni per conto terzi, politiche di ripartizione e di utilizzazione
Art. 114.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11
Art. 115.  Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13
Art. 116.  Modificazione dell’articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Art. 117.  Pareri
Art. 118.  Regolamenti di attuazione
Art. 119.  Abrogazioni e disapplicazioni di norme
Art. 120.  Disposizioni transitorie e di prima applicazione
Art. 121.  Rinvio
Art. 122.  Disposizioni finanziarie


§ 5.3.54 - L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

(B.U. 16 agosto 2006, n. 33 - Supplemento n. 2).

 

Titolo I

Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

 

Capo I

Finalità e principi generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Questa legge disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, e in particolare:

     a) le finalità e le funzioni del sistema educativo, nell’ambito del sistema educativo nazionale;

     b) l’organizzazione nonché la tipologia delle funzioni e delle prestazioni del servizio educativo, compresi gli interventi per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

     c) gli ordinamenti e i relativi piani di studio;

     d) le risorse umane e strumentali;

     e) i rapporti tra i soggetti del sistema educativo provinciale, la comunità e le sue istituzioni.

     2. Il sistema educativo di istruzione e formazione della provincia di Trento è di seguito denominato "sistema educativo provinciale".

 

     Art. 2. Finalità e principi generali

     1. In attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 33 e 34 della Costituzione e tenuto conto della tradizione sociale e culturale del Trentino, al fine di garantire il diritto alla piena realizzazione della persona, questa legge disciplina le condizioni e le misure dirette a:

     a) sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), e di unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell’istruzione e della formazione professionale nonché dell’alta formazione professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie;

     b) promuovere nella scuola dell’infanzia l’educazione integrale dei bambini e delle bambine favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;

     c) qualificare l’insegnamento al fine di migliorare l’apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un’ottica d’integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio, favorendo il pluralismo culturale e garantendo la libertà d’insegnamento;

     d) promuovere la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche;

     e) istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio, nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di una crescita sostenibile, sviluppandone le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea;

     f) educare ai principi della vita e della pace, della solidarietà e della cooperazione anche a livello internazionale;

     g) favorire e sostenere l’educazione permanente sia nell’ambito dell’istruzione che della formazione, per garantire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

     h) attivare servizi e iniziative per il sostegno e l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali;

     i) promuovere la specificità della formazione professionale, valorizzando le competenze riconosciute e sviluppando le metodologie acquisite, nell’ottica del rafforzamento e del miglioramento dell’offerta;

     j) incentivare la prosecuzione degli studi successivi al secondo ciclo, compresa l’alta formazione professionale, anche nell’Unione europea e all’estero;

     k) favorire l’accoglienza e l’integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;

     l) promuovere l’integrazione e la collaborazione del sistema educativo provinciale con il territorio e valorizzare la partecipazione delle famiglie;

     m) riconoscere e valorizzare la differenza di genere attraverso la realizzazione di interventi volti al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;

     n) promuovere la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

     2. Il sistema educativo provinciale realizza le finalità indicate nel comma 1 mediante:

     a) l’individuazione e la programmazione degli obiettivi e degli interventi;

     b) la reciproca integrazione delle politiche dell’istruzione e della formazione nel complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla Provincia e in particolare delle politiche attive del lavoro;

     c) la partecipazione a iniziative di istruzione e di formazione interregionali anche transfrontaliere, nazionali, europee e internazionali;

     d) l’erogazione del servizio educativo provinciale da parte delle istituzioni scolastiche e formative;

     e) il controllo e la valutazione dei risultati raggiunti dal sistema educativo nel suo complesso, dalle istituzioni scolastiche e formative e dal personale che vi opera;

     f) l’attività d’informazione e di comunicazione istituzionale.

 

     Art. 3. Tutela delle minoranze linguistiche locali

     1. La Provincia tutela e promuove nell’ambito del sistema educativo provinciale la lingua e la cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra insediate nelle località individuate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), e dalla legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento), secondo le disposizioni del titolo III.

     2. A tal fine è garantito l’insegnamento della cultura nonché l’insegnamento, anche veicolare, della lingua ladina, mochena e cimbra e sono previste particolari misure organizzative secondo quanto disposto da questa legge; per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra può essere utilizzata anche la lingua tedesca.

 

     Art. 4. Articolazione del sistema educativo provinciale

     1. Il sistema educativo provinciale nell’attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza è articolato nel seguente modo:

     a) servizio educativo provinciale previsto dall’articolo 8, erogato dalle istituzioni scolastiche e formative disciplinate dai capi II e III del titolo II;

     b) governo del sistema educativo a livello provinciale, disciplinato dal capo V del titolo II, e organizzazione della scuola ladina di Fassa, regolata dal capo I del titolo III;

     c) ricerca in ambito educativo, disciplinata dalla sezione III del capo V del titolo II;

     d) valutazione del sistema e degli apprendimenti, disciplinata dalla sezione III del capo V del titolo II.

 

     Art. 5. Informazione e comunicazione

     1. La Provincia cura l’attività d’informazione e di comunicazione istituzionale dei servizi e delle attività del sistema educativo provinciale secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

     2. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l’attività d’informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie e agli studenti.

     3. Le attività d’informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte sono attuate anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali. Tali attività sono finalizzate a:

     a) diffondere la conoscenza delle attività delle istituzioni e del loro funzionamento, al fine di favorire l’accesso alle prestazioni erogate dal sistema educativo provinciale;

     b) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati e dei procedimenti amministrativi.

     4. La Provincia adotta le misure necessarie per l’attuazione di quest’articolo da parte delle istituzioni scolastiche e formative e in particolare di quanto previsto in materia di diritti d’informazione, di accesso e di partecipazione dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

 

     Art. 6. Rapporti con il sistema nazionale di istruzione e formazione e con il sistema nazionale di valutazione

     1. Nell’ambito del quadro normativo nazionale e comunitario il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre attraverso l’attività di valutazione al sistema nazionale di valutazione.

     2. Per i fini del comma 1 i soggetti del sistema educativo provinciale collaborano con il sistema nazionale di istruzione e di formazione e con il sistema nazionale di valutazione, promuovendo ogni forma d’intesa e di cooperazione utili al migliore raggiungimento delle finalità indicate dall’articolo 2, anche al fine dello scambio di informazioni e di dati.

 

     Art. 7. Integrazione delle politiche dell’istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio

     1. Nell’ambito della programmazione provinciale di sviluppo il sistema educativo provinciale concorre alla crescita sociale ed economica del territorio, curando in particolare la formazione dei giovani e degli adulti, sostenendo la ricerca in campo educativo, dando impulso e promuovendo l’integrazione con gli altri componenti del sistema economico-sociale trentino.

     2. Le linee d’integrazione delle politiche economiche, dell’istruzione e formazione e del lavoro sono definite nell’ambito del programma di sviluppo provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

     3. La Provincia promuove inoltre il coordinamento delle politiche educative con quelle sociali, sanitarie, culturali, ambientali e sportive nonché con il mondo della cooperazione per realizzare, valorizzando competenze e risorse, progetti e azioni che rendano effettivi il diritto all’istruzione e alla formazione lungo l’intero arco della vita, in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 2, attraverso l’apporto dei diversi comparti e settori.

     4. Gli atti programmatici a contenuto generale della Provincia, anche riferiti a parte del territorio, evidenziano tra l’altro le esigenze formative necessarie all’attuazione delle politiche di settore. Gli strumenti di programmazione settoriale, previsti dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 4 del 1996, esplicitano i riflessi dei loro interventi sul sistema educativo provinciale.

 

Capo II

Servizio educativo provinciale

 

     Art. 8. Servizio educativo provinciale

     1. Il sistema educativo provinciale provvede alla realizzazione del servizio educativo.

     2. Il servizio educativo provinciale è erogato da:

     a) le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate;

     b) le istituzioni scolastiche e formative provinciali, disciplinate dal capo II del titolo II;

     c) le istituzioni scolastiche e formative paritarie, disciplinate dal capo III del titolo II.

     3. Fermo restando quanto previsto da questa legge, l’organizzazione e la gestione del servizio relativo alla scuola dell’infanzia sono disciplinati dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento).

     4. Nei casi previsti dal piano provinciale per il sistema educativo, il servizio educativo offerto dalle scuole dell’infanzia di cui al comma 2, lettera a), può essere erogato anche dalle istituzioni scolastiche e formative di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2, limitatamente alle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), nelle quali l’istituto comprensivo non raggiunge le dimensioni previste dalla normativa vigente. In tal caso lo statuto dell’istituzione scolastica e formativa prevede l’integrazione dei propri organi con i rappresentanti dei docenti e dei genitori dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia.

     5. Al di fuori del servizio educativo possono essere svolte attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati secondo quanto previsto dal capo IV del titolo II.

     6. Quale prosecuzione dell’offerta relativa ai cicli di istruzione e formazione erogata nell’ambito del servizio educativo, la Provincia promuove l’accesso all’università, all’alta formazione artistica e musicale e all’alta formazione professionale.

 

Titolo II

Soggetti del sistema educativo provinciale

 

Capo I

Comunità scolastica

 

     Art. 9. Gli studenti

     1. Gli studenti sono il soggetto primario cui si rivolge il sistema educativo. Hanno diritto di accedere alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo gli studenti che, in conformità alle leggi vigenti, adempiono al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, compresi gli adulti che fruiscono dei servizi di istruzione e di formazione offerti dal sistema.

     2. Gli studenti s’impegnano a fruire, in relazione alle capacità personali, delle opportunità di apprendimento offerte dal sistema educativo e contribuiscono a promuovere la crescita della comunità scolastica, partecipando all’organizzazione dell’attività delle istituzioni scolastiche e formative.

     3. La Provincia garantisce l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione secondo i principi costituzionali e secondo le disposizioni di questa legge. La Provincia, in particolare:

     a) riconosce agli studenti il diritto di accedere alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale;

     b) rimuove ogni ostacolo che impedisca agli studenti il pieno sviluppo della personalità e promuove l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione anche da parte delle persone con bisogni educativi speciali;

     c) nel rispetto della loro autonomia, vigila sull’adeguatezza dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e formative e sui risultati effettivamente raggiunti.

     4. La Provincia favorisce la partecipazione degli studenti secondo quanto previsto dall’articolo 40;

     adotta inoltre, per le finalità del comma 1, la carta generale dei servizi assicurati agli studenti, sentito il consiglio del sistema educativo provinciale.

 

     Art. 10. Gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative

     1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore che svolgono la propria attività nelle istituzioni scolastiche e formative partecipano al sistema educativo provinciale secondo quanto previsto da questa legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

     2. I dirigenti e i docenti attuano il servizio educativo provinciale; a tal fine prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca, sia interni alle istituzioni scolastiche e formative, sia esterni, provinciali e nazionali.

     3. La libertà d’insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell’autonomia didattica, nonché nella libertà di ricerca. La libertà d’insegnamento, quale garanzia del pluralismo culturale e sociale, trova espressione in riferimento al diritto all’apprendimento e all’educazione da parte degli studenti, ed è finalizzata alla promozione e alla crescita della loro personalità, nel rispetto della dignità e della coscienza individuale, morale e civile.

     4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore concorre al funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative alle dipendenze funzionali del dirigente dell’istituzione e partecipa con i docenti all’attuazione del progetto d’istituto.

     5. Il personale assistente educatore collabora con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione dell’attività educativa e di assistenza diretta agli studenti con bisogni educativi speciali al fine di una loro piena partecipazione alle attività.

 

     Art. 11. Le famiglie

     1. Le famiglie degli studenti partecipano al sistema educativo in conformità ai principi costituzionali, secondo le disposizioni di questa legge nonché ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento interno di ciascuna istituzione scolastica e formativa. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative assicurano la partecipazione delle famiglie alla definizione della propria missione, degli obiettivi e degli strumenti d’azione nonché alla loro organizzazione e gestione, garantendo ai rappresentanti delle famiglie pari dignità all’interno degli organi della scuola, secondo i principi, i criteri e le modalità previsti da questa legge.

     2. Ferma restando la responsabilità dei genitori, la vigilanza sull’effettivo assolvimento del dirittodovere all’istruzione e alla formazione è affidata alle istituzioni scolastiche e formative, che a tal fine possono avvalersi di altri soggetti pubblici e in particolare dei comuni.

     3. Con riferimento all’erogazione del servizio scolastico, il sistema educativo provinciale promuove azioni o interventi d’informazione e di orientamento a favore delle famiglie per favorire la formazione della personalità dello studente nel rispetto della sua dignità e della sua volontà, nonché del ruolo della famiglia, nella determinazione della propria coscienza morale e civile, in relazione all’età e allo sviluppo personale.

 

     Art. 12. Associazioni professionali

     1. La Provincia favorisce la formazione di associazioni professionali degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative quale luogo di confronto sulle materie e su argomenti pedagogico-didattici della scuola. A tal fine sostiene azioni positive a supporto:

     a) di attività promozionali per l’associazionismo;

     b) della realizzazione di eventi formativi o seminariali nonché di convegni o scambi;

     c) dell’effettuazione di studi e ricerche, pubblicazione di libri o riviste e realizzazione di strumenti multimediali.

 

     Art. 13. Soggetti rappresentativi del territorio

     1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l’integrazione delle istituzioni scolastiche e formative con il territorio, le autonomie locali e i soggetti rappresentativi delle realtà culturali, economiche e sociali partecipano al sistema educativo provinciale secondo le modalità previste da questa legge.

 

Capo II

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

 

Sezione I

Disposizioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

 

     Art. 14. Istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto da questa legge e dai regolamenti attuativi. Le istituzioni progettano ed erogano l’offerta di istruzione e formazione prevista dal sistema educativo provinciale e svolgono la propria attività nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, e in particolare alle istituzioni scolastiche, dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono erogare anche il servizio educativo svolto dalle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 8, nei casi previsti dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all’articolo 35.

     2. Le istituzioni scolastiche e formative realizzano il servizio educativo secondo criteri di adeguatezza, differenziazione, partecipazione e leale collaborazione, sia con riferimento alle attese delle famiglie e alle capacità e caratteristiche specifiche degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica, sia con riguardo all’esigenza d’integrazione e di dialogo con le comunità locali, con le altre autonomie funzionali, con il contesto sociale e professionale, con il mondo del lavoro e con le espressioni della sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 della Costituzione.

     3. L’istituzione, la fusione e la soppressione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono disposte dalla Provincia in relazione ai criteri previsti dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all’articolo 35 e nel rispetto del numero massimo fissato dalla legge finanziaria.

     4. In prima applicazione di questa legge sono confermate le istituzioni scolastiche e formative provinciali già istituite ai sensi delle leggi provinciali 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), e 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale); il numero massimo delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è fissato in ottantacinque istituzioni.

 

     Art. 15. Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo

     1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative costituisce strumento volto a potenziare l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, al fine di assicurare lo sviluppo e la crescita personale, culturale, sociale e professionale dello studente e di valorizzarne le attitudini; inoltre garantisce e valorizza la libertà d’insegnamento e la professionalità dei docenti.

     2. L’autonomia didattica è finalizzata a garantire il diritto di apprendere, nel rispetto delle esigenze formative degli studenti, e a sostenere la libertà di scelta educativa delle famiglie, e si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie e strumenti, idonei a interpretare con efficacia e coerenza il progetto d’istituto. L’autonomia didattica permette la flessibilità dell’insegnamento finalizzata alla continuità didattica e formativa, all’orientamento e al riorientamento, alla realizzazione di percorsi didattici personalizzati e integrati, di esperienze di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro, a garanzia della qualità del processo di apprendimento e di formazione integrale della persona. L’autonomia didattica è esercitata nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei piani di studio provinciali, del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo, garantendo la cooperazione ed il dialogo con le famiglie, e con l’obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione.

     3. L’autonomia organizzativa persegue il raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio educativo, attraverso l’attivazione di modelli organizzativi flessibili, l’integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l’introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento dei soggetti presenti nel contesto territoriale, anche con la stipula di accordi e convenzioni. Nell’esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione può articolare i cicli formativi secondo scelte di flessibilità didattica. Ciascuna istituzione opera per l’ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali nonché per la valorizzazione e il razionale impiego delle risorse umane, nel rispetto degli obblighi contrattuali, anche avvalendosi di collaborazioni e consulenze qualora all’interno dell’istituzione non siano reperibili le competenze richieste.

     4. L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo è volta a qualificare l’offerta formativa attraverso la promozione dei processi d’innovazione e sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e d’informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, transfrontaliero, comunitario e sovranazionale.

     Le istituzioni, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti della flessibilità curricolare garantiti dall’autonomia didattica e organizzativa, in raccordo con la programmazione e con l’attività realizzata nell’ambito del sistema educativo provinciale e tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

 

     Art. 16. Dotazione finanziaria

     1. L’autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal bilancio provinciale e assegnate alle istituzioni.

     2. L’esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche e formative provinciali ha durata annuale e coincide con l’anno solare. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e d’investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le istituzioni possono prevedere il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia.

     3. Le entrate delle istituzioni comprendono:

     a) le assegnazioni della Provincia per spese di funzionamento e d’investimento;

     b) le assegnazioni previste dal fondo per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all’articolo 112;

     c) il contributo e le assegnazioni di altri enti pubblici;

     d) i contributi di istituzioni, imprese o privati, ivi compresi i versamenti degli studenti o delle famiglie;

     e) i proventi derivanti da convenzioni o contratti con soggetti esterni;

     f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

     4. Con regolamento sono stabilite le disposizioni attuative di quest’articolo. Per quanto non previsto da quest’articolo e dal regolamento continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 17. Statuto delle istituzioni scolastiche e formative

     1. Lo statuto delle istituzioni scolastiche e formative costituisce il documento fondamentale dell’istituzione e in particolare stabilisce, nel rispetto di quanto previsto da questa legge:

     a) i principi e i criteri di organizzazione dell’istituzione scolastica e formativa;

     b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto d’istituto;

     c) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell’istituzione, nel rispetto di quanto previsto da questa legge e in coerenza con le norme generali dell’istruzione;

     d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in attuazione dello statuto, definisce, tra l’altro, gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi, nonché del regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari;

     e) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

     f) la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della classe e dell’istituzione, garantendo il diritto di riunione e di assemblea e favorendo le attività delle associazioni di studenti e di genitori, anche attraverso la messa a disposizione di spazi adeguati;

     g) la partecipazione dell’istituzione e della comunità scolastica a progetti o iniziative d’integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;

     h) le modalità, definite su eventuale proposta e previo parere della consulta dei genitori, del collegio dei docenti e della consulta degli studenti, con le quali le istituzioni instaurano con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio forme di cooperazione e collaborazione rivolte alla migliore definizione dei contenuti e degli indirizzi da esprimere nel progetto d’istituto.

     2. Lo statuto è adottato dal consiglio dell’istituzione scolastica e formativa a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è inviato alla Provincia che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità all’istituzione per il conseguente adeguamento. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni in relazione alla conformità dello statuto agli atti provinciali di programmazione e d’indirizzo; decorso tale termine il consiglio dell’istituzione approva in via definitiva lo statuto. Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura prevista da questo comma [1].

     3. La Provincia elabora uno schema tipo di statuto e lo mette a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative.

     4. In prima applicazione di quest’articolo il primo statuto dell’istituzione scolastica e formativa è adottato dal consiglio d’istituto in carica entro due anni dall’entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste dal comma 2. [Decorso inutilmente il predetto termine, la Giunta provinciale nomina un commissario con il compito di provvedere all’adozione dello statuto dell’istituzione [2]].

 

     Art. 18. Progetto d’istituto e carta dei servizi

     1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d’istituto, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

     2. Il progetto d’istituto è il documento che esplicita l’identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d’istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell’istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all’istituzione.

     3. Il progetto d’istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza tecnica del personale docente, identifica l’offerta formativa e in particolare:

     a) definisce le scelte educative e organizzative e i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse in modo vincolante per la comunità scolastica e formativa di riferimento, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;

     b) definisce i progetti e le attività che costituiscono l’offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;

     c) esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole istituzioni adottano nell’ambito della loro autonomia, pianificando tra l’altro le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata e anche valorizzando l’acquisizione di esperienze nell’ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;

     d) definisce le misure per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;

     e) determina criteri relativi agli orari e ai tempi d’insegnamento, alla formazione delle classi, all’utilizzo del personale della scuola e alla valutazione del servizio educativo;

     f) stabilisce criteri per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;

     g) definisce le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell’attività della scuola;

     h) stabilisce le iniziative d’informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5.

     4. Nel rispetto degli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell’istituzione approva il progetto d’istituto, sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell’azione didattico-educativa, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2.

     5. Il progetto d’istituto è pubblico e reso disponibile all’interno dell’istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all’atto dell’iscrizione, anche in estratto. Il progetto d’istituto è trasmesso al competente dipartimento provinciale.

     6. Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti provenienti dai comuni mocheni e da quello cimbro individuati dall’articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra. Il numero degli studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di un’intesa definita con la conferenza delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

     7. Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell’utente in relazione all’organizzazione e all’erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l’utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull’organizzazione dell’offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5.

 

Sezione II

Forme d’integrazione tra istituzioni e con il territorio

 

     Art. 19. Reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali operano attraverso accordi di rete per la migliore utilizzazione delle risorse, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e il contenimento dei costi. L’accordo di rete può avere a oggetto attività didattiche, tecnico-amministrative e gestionali e può anche prevedere, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, l’attivazione di centri di servizio comuni, l’acquisto di beni e servizi, l’utilizzazione e la mobilità temporanea di personale, anche docente.

     2. Gli accordi di rete tra istituzioni sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali che intendano aderirvi.

     3. Per individuare le modalità e i criteri per l’applicazione di quest’articolo la Provincia può approvare specifici atti d’indirizzo, individuando anche i casi in cui devono essere attivate le reti, in relazione all’utilizzo delle risorse strumentali o alla gestione di servizi comuni.

 

     Art. 20. Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle comunità

     1. Le istituzioni scolastiche e formative concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione dell’offerta formativa coerente ai bisogni del territorio delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e operano per l’integrazione e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali.

     2. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative provinciali attivano apposite forme di collaborazione, anche consortili, con le comunità e i comuni nel cui territorio operano per:

     a) l’individuazione delle esigenze di educazione e di formazione e il coordinamento dell’offerta formativa scolastica, anche al di fuori dei cicli scolastici e formativi, rivolta ai giovani e agli adulti, anche immigrati;

     b) lo svolgimento di attività e la gestione di servizi comuni a più istituzioni, in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse;

     c) l’individuazione delle risorse umane, ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e formative da utilizzare, anche attraverso la mobilità temporanea, per la realizzazione delle attività comuni;

     d) l’esercizio coordinato delle funzioni in materia di edilizia scolastica, di gestione delle strutture e di diritto allo studio;

     e) la progettazione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo e formativo, in modo da assicurare la continuità dell’offerta e l’uso comune di laboratori, palestre e altre strutture o attrezzature;

     f) la messa a disposizione delle strutture delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature, qualora non si provveda ai sensi dell’articolo 108;

     g) la partecipazione a progetti rientranti nelle finalità dell’istituzione scolastica o formativa e previsti dal progetto d’istituto, anche cofinanziati dall’Unione europea, da enti o organizzazioni provinciali, nazionali e internazionali.

     3. Al fine del coinvolgimento e dell’individuazione di decisioni condivise su tematiche di comune interesse relative all’offerta formativa, anche relativa all’educazione permanente, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle forme collaborative previste dal comma 2 possono definire accordi di programma o convenzioni con:

     a) istituzioni scolastiche e formative paritarie, al fine di realizzare iniziative di collaborazione gestionale, di carattere educativo, formativo e sportivo, anche per assicurare l’integrazione e la continuità dell’offerta formativa;

     b) soggetti pubblici e privati o associazioni anche dei datori di lavoro o dei lavoratori operanti sul territorio, allo scopo di predisporre progetti e reperire risorse, definendo i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi concertati;

     c) enti o istituzioni pubblici e privati o associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi, ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità dell’istituzione scolastica e formativa, per la partecipazione a iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all’insegnamento di discipline previste dai piani di studio e in particolare per organizzare esperienze di alternanza, di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti del secondo ciclo.

     4. Le istituzioni scolastiche e formative prevedono, nell’ambito del progetto d’istituto, la partecipazione alle forme collaborative e alle relative attività previste da quest’articolo.

 

Sezione III

Organi

 

     Art. 21. Organi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Costituiscono organi di ciascuna istituzione scolastica e formativa:

     a) il consiglio dell’istituzione;

     b) il dirigente dell’istituzione;

     c) il collegio dei docenti;

     d) il consiglio di classe;

     e) il revisore dei conti;

     f) il nucleo interno di valutazione.

 

     Art. 22. Consiglio dell’istituzione

     1. Il consiglio dell’istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e d’indirizzo definite nello statuto e nel progetto d’istituto, è l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti d’indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell’istituzione.

     2. In particolare il consiglio approva:

     a) lo statuto e il regolamento interno;

     b) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola;

     c) il progetto d’istituto;

     d) [il programma annuale di gestione] [3];

     e) il bilancio e il conto consuntivo;

     f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;

     g) le attività definite nell’ambito delle forme collaborative previste dall’articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;

     h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l’offerta formativa dell’istituzione.

     3. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell’istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell’istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell’articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell’istituzione [4].

     Il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.

     4. Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell’istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.

     5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell’istituzione.

     6. Fino alla nomina del consiglio dell’istituzione il consiglio d’istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell’istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica.

 

     Art. 23. Dirigente dell’istituzione scolastica e formativa

     1. Il dirigente dell’istituzione scolastica e formativa assicura la gestione dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell’istituzione spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l’attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

     2. Il dirigente dell’istituzione:

     a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del consiglio dell’istituzione e del collegio dei docenti;

     b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell’istituzione il programma annuale di gestione dell’istituzione e lo informa dell’andamento;

     c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

     d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell’istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dai contratti di lavoro;

     e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell’istituzione.

     3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell’istituzione può avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente [5].

     4. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell’istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali.

 

     Art. 24. Collegio dei docenti

     1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell’istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e per adeguare, nei limiti previsti dall’ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

     2. Il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d’istituto, da sottoporre all’approvazione del consiglio dell’istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all’apprendimento e alla partecipazione all’attività dell’istituzione, dando piena attuazione all’autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il collegio, inoltre, propone al dirigente dell’istituzione l’attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

     3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente dell’istituzione, che stabilisce l’ordine del giorno. Lo statuto definisce le eventuali ulteriori modalità di convocazione del collegio dei docenti.

     4. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell’azione educativa.

     Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all’esercizio dell’autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell’azione educativa e formativa.

     5. Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione [6].

 

     Art. 25. Consiglio di classe

     1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola del secondo ciclo dai rappresentanti degli studenti della classe, secondo le modalità definite dallo statuto. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori [7].

     2. Il consiglio di classe definisce le attività della classe curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d’istituto e della programmazione dell’attività didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

     3. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell’attività didattica della classe.

 

     Art. 26. Revisore dei conti

     1. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull’andamento della gestione.

     2. Il consiglio delle istituzioni scolastiche e formative nomina il revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia, nell’ambito del nucleo di controllo della gestione previsto dall’articolo 44. Il revisore dura in carica tre anni e non è revocabile.

 

     Art. 27. Nucleo interno di valutazione

     1. Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto d’istituto, con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi di valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del comitato provinciale di valutazione e sono inviati al comitato stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. I risultati sono altresì tenuti in considerazione al fine della predisposizione del progetto d’istituto.

     2. Le istituzioni attuano il comma 1 costituendo un nucleo interno di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio e al monitoraggio dell’attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali come previsti dall’articolo 74 [8].

     3. Il regolamento interno dell’istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione e individuazione sono determinate, secondo criteri di competenza, dallo statuto, tra un minimo di tre e fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori, non docenti e studenti del secondo ciclo. I docenti sono individuati dal collegio dei docenti.

 

     Art. 28. Consulta degli studenti

     1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo è istituita la consulta degli studenti per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

     2. La consulta è composta dai rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dell’istituzione nella consulta provinciale degli studenti e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio dell’istituzione.

     3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio e dal dirigente dell’istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall’istituzione medesima.

 

     Art. 29. Consulta dei genitori

     1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la consulta dei genitori per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

     2. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno.

     3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell’istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall’istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

 

Capo III

Istituzioni scolastiche e formative paritarie

 

     Art. 30. Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa

     1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie e le scuole dell’infanzia paritarie sono soggetti che, in quanto dotati di specifici requisiti funzionali, organizzativi e didattici, concorrono all’erogazione del servizio educativo provinciale, secondo le modalità e le condizioni previste da questa legge e dai regolamenti attuativi.

     2. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000, ai fini di questa legge sono definite istituzioni paritarie le scuole che fanno parte integrante del sistema educativo provinciale, abilitate secondo le norme vigenti a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e che sono dotate dei requisiti organizzativi e di qualità previsti da quest’articolo.

     3. Alle istituzioni e alle scuole dell’infanzia paritarie è riconosciuta piena libertà anche per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Le istituzioni paritarie e le scuole dell’infanzia paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi accettandone il progetto educativo. Le stesse istituzioni garantiscono agli studenti la possibilità di libera partecipazione alle attività non comprese nei piani di studio provinciali che presuppongono o esigono l’adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.

     4. La parità è riconosciuta alle istituzioni che ne fanno richiesta e che, impegnandosi ad attuare il comma 2, sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e un progetto d’istituto conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

     b) l’attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

     c) fatte salve le peculiarità ordinamentali, la coerenza dell’organizzazione dell’istituzione con i principi e le finalità dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e con l’articolazione dei cicli di istruzione e formazione;

     d) la definizione di un curricolo nel rispetto dei piani di studio provinciali e di quanto previsto dall’articolo 56;

     e) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti;

     f) l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, nel rispetto della specificità ordinamentale del soggetto richiedente;

     g) l’iscrizione alle istituzioni per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione all’anno scolastico che essi intendono frequentare e nel rispetto dello statuto e del progetto formativo educativo dell’ente gestore;

     h) l’applicazione delle norme vigenti in materia d’inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;

     i) l’organica costituzione di percorsi completi, fermo restando che non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase d’istituzione di nuovi percorsi completi;

     j) l’utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione previsto dalle leggi vigenti o, nel caso di percorsi di formazione professionale, del titolo di studio o della qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali;

     k) in deroga a quanto previsto dalla lettera j) e comunque in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, l’utilizzo di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito dei relativi titoli scientifici e professionali ovvero il ricorso anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti;

     l) contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e docente che rispettino i contratti collettivi di settore.

     5. Le istituzioni paritarie partecipano alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema educativo provinciale secondo gli standard stabiliti per le istituzioni provinciali.

     6. Fermo restando quanto stabilito dai commi 4 e 7, la Provincia accerta il possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità e revoca il riconoscimento in caso di perdita dei requisiti richiesti.

     7. È confermata la parità già riconosciuta dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi della legge n. 62 del 2000.

     8. Con regolamento sono stabilite le modalità di attuazione di quest’articolo.

 

     Art. 31. Attività di istruzione e di formazione dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige

     1. All’organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili provvede l’Istituto agrario di San Michele all’Adige, secondo quanto previsto nella legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse).

 

Capo IV

Istruzione e formazione familiare

 

     Art. 32. Istruzione e formazione familiare

     1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell’istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell’istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l’apprendimento al termine di ogni anno scolastico.

 

     Art. 33. Corsi di preparazione agli esami

     1. La Provincia svolge attività di vigilanza sui soggetti che non possiedono il riconoscimento della parità scolastica e formativa e organizzano corsi di preparazione degli studenti per l’accesso agli esami d’idoneità e agli esami di Stato, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

 

Capo V

Governo del sistema educativo provinciale

 

Sezione I

Funzioni di governo

 

     Art. 34. Governo del sistema educativo provinciale

     1. In attuazione della legislazione in materia di istruzione e formazione che riconosce tra l’altro l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, la Provincia svolge le seguenti funzioni di governo:

     a) emanazione di regolamenti;

     b) adozione del piano provinciale per il sistema educativo e degli altri atti di programmazione e d’indirizzo;

     c) controllo e valutazione delle attività e dei risultati;

     d) produzione di attività tecnica e amministrativa a supporto del sistema educativo provinciale;

     e) svolgimento dell’attività ispettiva, compresa la vigilanza, nonché dell’attività di supporto alle istituzioni scolastiche e formative;

     f) gestione dei servizi di rete, informatici e telematici;

     g) riconoscimento e vigilanza sulle istituzioni scolastiche e formative paritarie;

     h) certificazione e vigilanza sulle attività formative organizzate da soggetti privati;

     i) assegnazione delle risorse e interventi diretti per il funzionamento del sistema educativo.

     2. Le istituzioni scolastiche e formative partecipano alle funzioni di governo di livello provinciale nei limiti di quanto loro riservato da questa legge.

     3. Alla valorizzazione della partecipazione degli operatori della scuola, degli studenti e delle famiglie a supporto e impulso della funzione di governo di livello provinciale concorrono anche il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, il consiglio del sistema educativo provinciale e gli altri organismi di partecipazione previsti dall’articolo 37.

 

     Art. 35. Piano provinciale per il sistema educativo

     1. In conformità con il programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale adotta il piano provinciale per il sistema educativo, di durata coincidente con la legislatura; l’efficacia del piano è prorogata fino all’approvazione del piano successivo. Il piano può essere aggiornato. Il piano specifica in particolare:

     a) gli indirizzi generali delle politiche educative, anche con riferimento ai fabbisogni del contesto economico- sociale e alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche;

     b) gli obiettivi generali del sistema educativo provinciale;

     c) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative.

     2. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia approva annualmente un documento che definisce:

     a) l’offerta scolastica e formativa, secondo criteri di ottimale distribuzione sul territorio delle istituzioni e della loro articolazione strutturale e organizzativa, anche con riferimento al riconoscimento di bisogni specifici e alla realizzazione di attività di educazione permanente e di percorsi d’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro;

     b) gli interventi di istruzione e di formazione che garantiscono l’integrazione con le linee e con gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico, con particolare riferimento ai percorsi di perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione, per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e d’idoneità professionale;

     c) i percorsi di formazione professionale da realizzare, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 anche sulla base di criteri di organizzazione dell’offerta formativa per poli territoriali o percorsi settoriali;

     d) le misure di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarità e dell’individuazione di idonei ambiti territoriali e parametri dimensionali, promuovendo un sistema educativo coordinato;

     e) le azioni di formazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

     3. La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione è effettuata tenendo conto dei seguenti orientamenti:

     a) la tendenziale stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche e formative;

     b) l’utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche e formative in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili;

     c) la pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio, in grado di soddisfare i bisogni della comunità locale.

     4. Il piano provinciale per il sistema educativo individua le istituzioni scolastiche comprensive relative al primo ciclo di istruzione, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nonché le istituzioni scolastiche e formative comprensive del primo e del secondo ciclo in territori omogenei con ridotte dimensioni demografiche o con presenza di minoranze linguistiche.

     5. La Provincia coordina l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione delle istituzioni scolastiche e formative con quelli delle scuole dell’infanzia, tenendo conto dell’offerta educativa, dei relativi orientamenti e della diffusione delle scuole dell’infanzia sul territorio nel rispetto dell’autonomia istituzionale delle scuole dell’infanzia equiparate.

     6. Il piano provinciale per il sistema educativo definisce le forme di coordinamento per attuare l’integrazione delle politiche dell’istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio previste dall’articolo 7.

     7. Il piano provinciale per il sistema educativo rileva la distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie.

     8. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di quest’articolo, con particolare riferimento al dimensionamento e all’individuazione degli ambiti territoriali.

     9. Ai fini della formazione del piano sono sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il Consiglio delle autonomie locali, il consiglio del sistema educativo provinciale, il consiglio delle autonomie scolastiche e formative nonché le parti sociali che ne hanno fatto richiesta, ed è valorizzato il confronto con i soggetti erogatori del servizio educativo.

 

     Art. 36. Affidamento dei percorsi di formazione professionale

     1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia può affidare direttamente l’attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell’articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia, e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell’attività, i poteri d’indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

     2. Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale di cui al comma 1. In ogni caso deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate ai sensi del comma 1, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d’interesse pubblico generale.

     3. La Provincia, inoltre, può affidare la realizzazione di singole attività o di specifici progetti formativi, non costituenti assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a soggetti pubblici e privati individuati nel rispetto della normativa comunitaria. Le modalità di affidamento sono definite da un apposito contratto.

 

Sezione II

Supporto alle funzioni di governo

 

     Art. 37. Partecipazione al sistema educativo provinciale

     1. La Provincia promuove la partecipazione della comunità scolastica e, in particolare, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, dei docenti, dei genitori e degli studenti, nonché del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e delle loro forme associative, alle scelte organizzative e gestionali e all’attuazione degli obiettivi previsti dal piano provinciale per il sistema educativo.

     2. La partecipazione, in particolare, ha lo scopo di:

     a) assicurare il più ampio confronto tra le componenti delle istituzioni scolastiche e formative, anche per ottimizzare e integrare le conoscenze ed evidenziare tematiche inerenti la scuola;

     b) indirizzare richieste e formulare proposte per la realizzazione di interventi specifici, con particolare riferimento all’organizzazione e ai servizi per gli studenti;

     c) proporre alla Provincia e agli enti locali l’adozione di interventi di carattere generale.

     3. Costituisce organo di consultazione di livello provinciale il consiglio delle autonomie scolastiche e formative disciplinato dall’articolo 38; costituisce organo di partecipazione di livello provinciale il consiglio del sistema educativo provinciale disciplinato dall’articolo 39.

     4. Periodicamente l’assessore provinciale competente promuove anche il confronto con la comunità scolastica, allo scopo d’informare sull’andamento del sistema educativo provinciale e di raccogliere specifiche richieste da sottoporre agli organi del governo provinciale dell’istruzione.

 

     Art. 38. Consiglio delle autonomie scolastiche e formative

     1. È istituito il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, organo rappresentativo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie con funzioni consultive e propositive.

     2. Il consiglio è composto dai presidenti dei consigli delle istituzioni e dai dirigenti delle istituzioni;

     alle sedute del consiglio può partecipare il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

     3. Il consiglio formula proposte, esprime pareri e fornisce supporto alla Provincia relativamente all’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, alle innovazioni ordinamentali, alla gestione del sistema educativo provinciale, alla elaborazione del piano provinciale per il sistema educativo e all’erogazione del servizio scolastico nonché su ogni altra tematica sottoposta dalla Provincia.

     4. Il consiglio approva un proprio regolamento organizzativo e di funzionamento, che preveda in particolare la possibilità che le due componenti, i presidenti e i dirigenti, si riuniscano e si esprimano anche in modo separato a seconda delle tematiche affrontate e delle esigenze consultive della Provincia.

 

     Art. 39. Consiglio del sistema educativo provinciale

     1. È istituito il consiglio del sistema educativo provinciale, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità scolastica. Il consiglio resta in carica per la durata della legislatura.

     2. Il consiglio è composto da:

     a) tre rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

     b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell’infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell’infanzia equiparate;

     c) dieci rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui cinque del primo ciclo e cinque del secondo ciclo; almeno uno di essi deve essere un rappresentante degli insegnanti di sostegno;

     d) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;

     e) due rappresentanti del personale direttivo e due del personale docente delle istituzioni paritarie, con garanzia di rappresentanza per le istituzioni formative;

     f) quattro rappresentanti dei genitori di cui uno rappresentante delle associazioni riconosciute dei genitori;

     g) quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo;

     h) il direttore dell’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) o un suo delegato;

     i) il presidente dell’Agenzia del lavoro o un suo delegato;

     j) previa intesa con l'Università statale degli studi di Trento, il rettore o un suo delegato [9];

     k) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;

     l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei sindacati dei lavoratori.

     3. Il consiglio del sistema educativo provinciale per la trattazione di argomenti rientranti nella propria competenza riguardanti le minoranze mochena e cimbra è integrato da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall’articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni e cimbro.

     4. Del consiglio fa parte il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione o un suo delegato. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante del consiglio generale dell’istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l’educazion e la formazion).

     5. Il consiglio esprime parere sugli atti provinciali d’indirizzo e di programmazione in materia di:

     a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;

     b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;

     c) piano provinciale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;

     d) educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;

     e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

     6. Il consiglio provvede agli adempimenti previsti, relativamente allo stato giuridico del personale, dall’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

     7. Il consiglio svolge inoltre attività consultiva e di supporto su altri temi di interesse rientranti nelle materie di competenza o sottopostigli dalla Provincia; esprime inoltre pareri sui disegni di legge provinciale attinenti il sistema educativo provinciale.

     8. Ai componenti del consiglio, compresi i dipendenti provinciali purché impegnati al di fuori dell’orario di servizio, spettano un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali; al presidente è corrisposta un’indennità annua nella misura massima corrispondente all’assegno compensativo previsto dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

     9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti, di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri sono definiti con regolamento. Il regolamento prevede le modalità per la nomina del vicepresidente e le modalità di formazione e nomina del consiglio di presidenza. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative.

     10. Fino alla nomina del consiglio del sistema educativo provinciale previsto da quest’articolo il consiglio provinciale dell’istruzione istituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, operante alla data di entrata in vigore di questa legge, svolge le funzioni attribuite al consiglio del sistema educativo, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le norme relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica.

 

     Art. 40. Consulta provinciale degli studenti

     1. La consulta provinciale degli studenti è costituita da due componenti eletti dagli studenti di ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo, provinciale e paritaria.

     2. La consulta provinciale degli studenti può indirizzare richieste e formulare proposte agli organi del governo provinciale dell’istruzione, con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La consulta provinciale degli studenti, in particolare, ha il compito di:

     a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative, nonché formulare proposte d’intervento anche per ottimizzare e integrare in rete le loro iniziative e attività;

     b) formulare proposte ed esprimere pareri agli organi del governo provinciale dell’istruzione e agli enti locali competenti in materia educativa;

     c) collaborare con le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di progetti volti a prevenire le dipendenze, a formare e promuovere l’esercizio della cittadinanza e a creare sensibilizzazione rispetto ai temi sociali;

     d) promuovere iniziative di carattere transnazionale, europeo e internazionale;

     e) designare i rappresentanti da nominare in seno al consiglio del sistema educativo provinciale;

     e bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani [10];

     f) promuovere iniziative di carattere artistico, creativo e culturale.

     3. La consulta provinciale degli studenti adotta uno statuto per la sua organizzazione, le modalità di elezione, la durata in carica degli eletti e le modalità di convocazione. L’assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.

     4. In prima applicazione di quest’articolo lo statuto della consulta è adottato dalla consulta in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

     Decorso inutilmente questo termine la Provincia adotta direttamente lo statuto. A seguito dell’adozione è nominata la nuova consulta. La consulta provinciale degli studenti in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni previste da quest’articolo fino alla nomina della nuova consulta.

     5. Ai componenti della consulta provinciale spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

 

Sezione III

Ricerca e valutazione

 

     Art. 41. Ricerca e valutazione

     1. Le attività di ricerca sono svolte dall’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e da ciascuna istituzione scolastica e formativa, secondo quanto previsto da questa legge. Questi soggetti partecipano al sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione.

     2. La Provincia promuove la valutazione della qualità del servizio educativo, quale elemento essenziale per il funzionamento del sistema educativo, che comprende la valutazione:

     a) dei risultati del sistema educativo nel suo complesso;

     b) interna ed esterna delle istituzioni scolastiche e formative;

     c) dell’organizzazione ai fini dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

     d) dell’attività degli operatori della scuola;

     e) dei livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

 

     Art. 42. Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)

     1. L’IPRASE ha il compito di promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l’approfondimento delle tematiche educative e formative, ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile, a sostegno dell’attività del sistema educativo provinciale, anche per promuovere l’innovazione e l’autonomia scolastica. L’IPRASE fornisce supporto alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonché alla Provincia;

     collabora con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione per realizzare le attività di formazione degli operatori della scuola, anche in riferimento al personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative con sedi nei comuni ladini, mocheni e cimbro. Nello svolgimento dei propri compiti l’IPRASE collabora con l’Università statale degli studi di Trento, con altre università, con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all’estero.

     2. Sono organi dell’IPRASE:

     a) il direttore;

     b) il comitato tecnico-scientifico;

     c) il revisore dei conti.

     3. Con regolamento sono disciplinati l’ordinamento e il funzionamento dell’IPRASE, secondo quanto previsto dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento disciplina in particolare:

     a) l’individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale;

     b) l’individuazione e l’assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;

     c) i tempi e le modalità di soppressione dell’Istituto provinciale per la ricerca, l’aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), istituito dall’articolo 11 bis della legge provinciale n. 29 del 1990.

     4. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 l’IPRASE svolge le funzioni previste da quest’articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il direttore dell’IPRASE in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continua a svolgere le funzioni di direttore dell’istituto previsto dal comma 1 fino alla scadenza dell’incarico.

 

     Art. 43. Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo

     1. Per valutare i risultati del sistema educativo provinciale è istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che dura in carica cinque anni, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità e l’efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie. Il comitato, in particolare:

     a) fornisce alla Provincia gli strumenti per valutare l’efficacia del sistema educativo provinciale, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche e formative; propone criteri e metodologie per la valutazione del personale dirigente e docente delle istituzioni medesime;

     b) definisce gli strumenti per la verifica degli standard di qualità del servizio, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di rilevazioni periodiche svolte dalla Provincia;

     c) valuta nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative, anche al fine di un adeguato inserimento ed integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;

     d) fornisce indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del piano provinciale per il sistema educativo e per l’organizzazione delle istituzioni;

     e) fornisce indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dalle singole istituzioni e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi;

     f) valuta il grado di soddisfazione degli utenti;

     g) collabora con l’istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali.

     2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell’autovalutazione da parte delle singole istituzioni, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal loro progetto d’istituto, e della valutazione esterna, effettuata sulla base degli strumenti predisposti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Ai fini della valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può organizzarsi in sezioni per l’istruzione e per la formazione professionale.

     3. Con regolamento sono disciplinati il funzionamento e la composizione del comitato, nel numero massimo di sette componenti scelti tra soggetti esterni alla Provincia. Il regolamento, inoltre, stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale.

     4. Ai componenti spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; al presidente spetta un’indennità nel limite massimo previsto dall’articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo costituito ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990 e in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni previste da quest’articolo fino alla scadenza dell’incarico.

 

     Art. 44. Nucleo di controllo

     1. La Provincia istituisce presso il dipartimento competente in materia di istruzione un nucleo di controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Il nucleo è composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile, eventualmente integrato con esperti esterni, fino a un massimo di tre.

     2. Il nucleo verifica il regolare andamento della gestione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e fornisce loro il proprio supporto per gli aspetti di competenza; trasmette una relazione annuale sulla gestione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alla Giunta provinciale e al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo.

     3. Ai componenti del nucleo di controllo, anche per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 26, spetta un’indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), anche in deroga a quanto stabilito per i dipendenti provinciali dall’articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale). Per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili l’indennità è stabilita entro il doppio di questi limiti.

 

Titolo III

Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

 

Capo I

Disposizioni speciali per la minoranza ladina

 

     Art. 45. Organizzazione della scuola ladina di Fassa

     1. Nell’ambito del sistema educativo provinciale questo capo disciplina l’organizzazione delle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, individuate dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993, in considerazione delle finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica ladina previste dall’articolo 3 di questa legge.

     2. I piani di studio provinciali prevedono l’uso e l’insegnamento della lingua ladina, tenuto conto dei processi di standardizzazione in corso, nel primo ciclo di istruzione e nel secondo ciclo di istruzione e formazione della istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

 

     Art. 46. Consiglio generale dell’istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l’educazion e la formazion)

     1. Per promuovere la tutela della lingua e della cultura ladina e per armonizzare le iniziative di politica linguistica con l’organizzazione della scuola ladina, il Comun general de Fascia nomina il consiglio generale dell’istruzione e formazione di Fassa (consei general per l’educazion e la formazion), con il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa, nonché di concorrere con la Provincia alla definizione degli atti d’indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti all’istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia).

     2. La composizione, i criteri e le modalità di funzionamento e di nomina dei membri del consei general per l’educazion e la formazion, nel numero massimo di quindici, sono definiti con regolamento approvato dall’assemblea del Comun general de Fascia, in modo da assicurare un’equilibrata rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative, dei componenti della comunità scolastica e degli altri soggetti presenti sul territorio. Ne fanno parte il presidente del Comun general de Fascia, il sorastant de la scola ladina nonché il direttore dell’Istituto culturale ladino e il presidente dell’Union di ladins de Fascia o un loro delegato.

     3. Il consei general per l’educazion e la formazion svolge, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale e in coerenza con il piano provinciale per il sistema educativo, le seguenti funzioni:

     a) approva il piano per l’organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa; il piano individua gli obiettivi educativi e i fabbisogni economico-sociali del territorio, le misure di razionalizzazione dell’offerta scolastica in valle di Fassa, con riguardo agli specifici interessi di tutela della lingua e della cultura ladina, nonché la dotazione organica del personale docente e non docente della scola ladina de Fascia, nel rispetto dei criteri definiti per la determinazione degli organici e nei limiti della dotazione finanziaria stabiliti dalla Provincia;

     b) esprime inoltre:

     1) pareri e proposte alla Provincia e alle istituzioni scolastiche e formative ladine in merito a provvedimenti e a iniziative di loro competenza in ordine alla programmazione delle attività scolastiche ed educative, con riferimento all’insegnamento della lingua e della cultura ladina;

     2) pareri sui piani di studio provinciali relativi alla scola ladina de Fascia e su quelli per l’insegnamento della lingua ladina nelle istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale;

     3) pareri sul progetto d’istituto della scola ladina de Fascia.

     4. Il consei general per l’educazion e la formazion e la scola ladina de Fascia concorrono a sviluppare le forme d’integrazione tra istituzioni e territorio previste dalla sezione II del capo II del titolo II.

     5. Il consei general per l’educazion e la formazion, per l’esercizio delle proprie funzioni, può chiedere il supporto tecnico-scientifico del comitato di valutazione dell’istituzione (l comitat de valutazion).

     6. Il consei general per l’educazion e la formazion approva il piano per l’organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa e la dotazione organica previsti dal comma 3, lettera a), e lo invia alla Provincia, che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità per il conseguente adeguamento;

     le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all’adeguamento del piano. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni in relazione alla conformità del piano agli atti provinciali di programmazione e d’indirizzo; decorso tale termine il consei approva in via definitiva il piano. Le modifiche al piano sono adottate con la procedura prevista da questo comma.

 

     Art. 47. Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)

     1. L’istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) comprende le scuole dell’infanzia provinciali e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione situate nei comuni della valle di Fassa individuati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

     2. Gli organi della scola ladina de Fascia sono:

     a) il consiglio della scuola ladina (l consei de la scola ladina);

     b) il dirigente dell’istituzione (l sorastant);

     c) il collegio dei docenti (la radunanza di dozenc), che svolge le funzioni del collegio dei docenti di cui all’articolo 24;

     d) il comitato di valutazione dell’istituzione (l comitat de valutazion), che svolge le funzioni del nucleo interno di valutazione di cui all’articolo 27.

 

     Art. 48. Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)

     1. Il consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina) svolge le funzioni del consiglio dell’istituzione scolastica e formativa di cui all’articolo 22. Per la durata in carica e la composizione si applica quanto disposto dal predetto articolo 22; il presidente è scelto in ogni caso tra i membri rappresentanti della componente dei genitori ovvero tra i rappresentanti del territorio.

     2. Il consei de la scola ladina approva lo statuto previsto dall’articolo 17, sentito il consiglio generale dell’istruzione e formazione di Fassa (consei general per l’educazion e la formazion).

 

     Art. 49. Dirigente dell’istituzione (sorastant de la scola ladina)

     1. Il dirigente preposto all’istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) è nominato dalla Provincia, d’intesa con il Comun general de Fascia, tra il personale iscritto all’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993. In alternativa alla nomina la Giunta provinciale, sentito il Comun general de Fascia, può:

     a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti della provincia di Trento in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dell’attestato di conoscenza della lingua ladina di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;

     b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell’incarico da ricoprire nonché di esperienza, di almeno sette anni, in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative del primo o del secondo ciclo o in università.

     2. Al sorastant de la scola ladina, oltre alle funzioni affidate ai dirigenti delle istituzioni, spettano i compiti di:

     a) assicurare, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi provinciali 21 marzo 1977, n. 13, e 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la gestione amministrativa e didattica delle scuole dell’infanzia provinciali della valle di Fassa e del relativo personale nonché la vigilanza sulle scuole dell’infanzia equiparate presenti sul medesimo territorio, svolgendo a tal fine i compiti affidati per le corrispondenti funzioni al dirigente e ai coordinatori pedagogici della struttura provinciale competente in materia di scuola dell’infanzia; per l’attività di coordinamento pedagogico il sorastant può avvalersi della collaborazione di un docente della scola ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, o stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli;

     b) reclutare, assumere e gestire il personale docente e non docente della scola ladina, con esclusione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dipendente comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali, a tempo determinato sulla base delle graduatorie d’istituto;

     c) collaborare con la Provincia e con il Comun general de Fascia per l’attività d’indirizzo e programmazione scolastica della scuola della valle di Fassa;

     d) gestire gli interventi per il diritto allo studio e relativi all’orientamento scolastico;

     e) curare la gestione dell’ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED);

     f) attivare le funzioni ispettive per la scola ladina de Fascia esercitate dagli organi provinciali competenti.

     3. Per l’esercizio delle sue funzioni il sorastant si avvale del comitato di sovrintendenza (comitat de sorastanza), quale organo consultivo composto dai soggetti responsabili dei diversi settori e delle articolazioni della scola ladina de Fascia. Le modalità di composizione e di funzionamento del comitat de sorastanza sono determinate dallo statuto della scola ladina de Fascia.

 

     Art. 50. Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED)

     1. L’elaborazione e la produzione del materiale didattico, la progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dell’efficacia degli strumenti e dell’attività didattica relativi all’insegnamento, anche veicolare, della lingua e della cultura ladina sono effettuate dalla scola ladina de Fascia avvalendosi dell’ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED).

     2. All’OLFED è assegnato personale docente della scola ladina de Fascia esonerato dall’insegnamento, nel numero determinato dal sorastant de la scola ladina d’intesa con il consei general per l’educazion e la formazion e con la Provincia.

     3. Per le finalità previste da quest’articolo la scola ladina de Fascia, attraverso l’OLFED, può promuovere convenzioni o altre forme di collaborazione con altri enti o istituzioni. Nell’esercizio delle attività previste da quest’articolo l’OLFED collabora con l’IPRASE e con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative. Per specifici progetti, approvati preventivamente dal consei de la scola ladina, la scola ladina de Fascia può avvalersi di consulenti esterni attraverso i contratti temporanei di tipo privatistico previsti dalla legge.

     4. Alle necessità operative dell’OLFED la Provincia provvede destinando una quota del fondo di cui all’articolo 112.

 

Capo II

Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra

 

     Art. 51. Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra

     1. Nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro, la Provincia assicura l’insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca in relazione alla effettiva disponibilità di docenti qualificati.

     2. Al fine di favorire nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro e in quelle frequentate da studenti mocheni e cimbri lo sviluppo e il rafforzamento della conoscenza della cultura e delle lingue mochena e cimbra nonché di quella tedesca, la Provincia promuove iniziative innovative degli ordinamenti nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 57, anche in relazione all’attivazione di percorsi bilingui.

     3. Le istituzioni scolastiche e formative situate al di fuori delle località mochene e cimbre e frequentate da studenti mocheni e cimbri realizzano specifici progetti o interventi, nell’ambito della flessibilità riconosciuta alle stesse, per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua, della storia e della cultura mochene e cimbre, anche prevedendo l’insegnamento bilingue italiano-tedesco o veicolare del tedesco.

     4. Ai fini dei commi 2 e 3, il numero minimo degli studenti mocheni e cimbri previsto è individuato dalla Provincia sulla base di un’intesa definita nella conferenza delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

     5. Qualora nei comuni mocheni o cimbro non sia attivata una sede di scuola primaria, agli studenti della scuola primaria provenienti da detti comuni è assicurato l’insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca presso l’istituzione scolastica del corrispondente bacino di utenza.

 

     Art. 52. Partecipazione agli organi collegiali della scuola

     1. Al fine di rafforzare le azioni a tutela della cultura e delle lingue minoritarie germanofone negli organi collegiali della scuola e di riconoscere la valenza della conoscenza delle peculiarità di tali minoranze nel contesto scolastico e formativo ne è assicurata la rappresentanza:

     a) nel consiglio del sistema educativo provinciale che a tal fine è integrato, limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti le minoranze mochena e cimbra, da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall’articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni o cimbro;

     b) nel consiglio dell’istituzione con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro ovvero costituente bacino di utenza degli studenti appartenenti a tali minoranze, secondo quanto disposto dallo statuto dell’istituzione scolastica stessa.

 

Titolo IV

Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 53. Definizioni

     1. Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:

     a) "obiettivi generali del processo formativo": definiscono i comportamenti cognitivi e affettivorelazionali, le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti devono possedere al termine di un ciclo di studio e costituiscono il profilo educativo, culturale e professionale dello studente;

     b) "standard formativi": costituiscono i livelli attesi di qualità dell’apprendimento e della formazione e sono il presupposto per la valutazione e la regolamentazione dei processi;

     c) "piani di studio provinciali": strumento per il raggiungimento degli standard formativi; contengono gli obiettivi specifici di apprendimento e la quantificazione oraria annuale minima delle singole discipline per la scuola del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e del profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsti dallo Stato;

     d) "piani di studio delle istituzioni": definizione dell’attività didattica ed educativa di ciascuna istituzione scolastica e formativa al fine della differenziazione dei percorsi formativi; sono definiti sulla base dei piani di studio provinciali e li adeguano alle esigenze del proprio contesto territoriale, esercitando le compensazioni fra materie consentite in applicazione dell’autonomia didattica e organizzativa;

     e) "obiettivi specifici di apprendimento": elenco di conoscenze e abilità utilizzate dai docenti per la progettazione delle unità di apprendimento previste dai piani di studio personalizzati;

     f) "crediti scolastici e formativi": riconoscimento di conoscenze o competenze acquisite e accertate all’interno dell’istituzione scolastica e formativa o anche attraverso la frequenza di stage o altre attività ed esperienze esterne alla scuola documentabili e significative al fine della valutazione;

     g) "certificazione": descrizione dei percorsi svolti e delle competenze acquisite allo scopo della loro esplicitazione per la frequenza di successivi percorsi educativi e ai fini lavorativi.

 

     Art. 54. Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale

     1. La Provincia garantisce e promuove l’accesso degli studenti al sistema educativo provinciale per almeno dodici anni e comunque fino al conseguimento dell’esame di Stato o di un diploma conclusivo di un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito da questa legge.

     2. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è un sistema policentrico, al quale concorrono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e le istituzioni paritarie, e si articola in:

     a) scuola dell’infanzia di durata triennale;

     b) primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, della durata complessiva di otto anni, articolati in quattro periodi biennali;

     c) secondo ciclo, che comprende percorsi di istruzione della durata di cinque anni nonché l’istruzione e formazione professionale della durata, di norma, di quattro anni, in coerenza con l’articolazione prevista dalla normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale;

     d) alta formazione professionale, alla quale si accede con il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale.

     3. Nell’ambito del sistema educativo provinciale è assicurata la continuità educativa e didattica per l’intero percorso di istruzione e formazione. In particolare le istituzioni scolastiche del primo ciclo garantiscono il raccordo con la scuola dell’infanzia, anche per supportare l’inserimento del bambino nel primo anno, e con le istituzioni del secondo ciclo, anche per orientare la scelta del percorso.

     4. All’attuazione dei percorsi formativi e al rilascio dei titoli di studio, nonché alla certificazione delle competenze, provvedono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

 

     Art. 55. Piani di studio provinciali

     1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

     2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l’effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.

     3. I piani di studio provinciali si articolano:

     a) per la scuola del primo ciclo in almeno mille ore annuali d’insegnamento, comprensive delle discipline obbligatorie e obbligatorie opzionali, dell’insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco, nonchè dell’insegnamento della religione cattolica, in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

     b) per la scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione in non meno di mille ore annue.

     4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.

     5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l’insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.

     6. Fino all’approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l’insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell’obbligo), e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell’applicazione dell’orario complessivo annuale d’insegnamento.

     7. Fino all’approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987.

 

     Art. 56. Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative

     1. In attuazione dei piani di studio provinciali, le istituzioni scolastiche e formative definiscono i piani di studio dell’istituzione adeguando i piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d’istituto, nel rispetto dei limiti consentiti dal comma 4. Le istituzioni, inoltre, definiscono il calendario scolastico nel rispetto degli indirizzi della Provincia.

     2. Fermo restando l’orario complessivo definito dai piani di studio provinciali la ripartizione dell’orario, anche su base plurisettimanale e per periodi didattici riservati a ciascuna disciplina o attività, è definita dalle istituzioni scolastiche e formative nel progetto d’istituto. Le istituzioni ripartiscono l’orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola, anche distribuendo l’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e prevedendo forme particolari di vigilanza sugli studenti, con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale, e adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa nel rispetto dei diritti e doveri del personale. Per il primo ciclo l’orario delle lezioni e di apertura della scuola è individuato secondo criteri di flessibilità, tenendo conto delle esigenze delle famiglie e dell’organizzazione didattica complessiva.

     3. Le istituzioni riservano alle discipline obbligatorie opzionali da un minimo di cento a un massimo di centocinquanta ore annuali.

     4. Le istituzioni scolastiche e formative possono effettuare, entro un limite massimo del 20 per cento dell’orario complessivo, la compensazione fra discipline o aree disciplinari, finalizzata anche all’attivazione di discipline opzionali obbligatorie per la personalizzazione dei percorsi di studio.

 

     Art. 57. Iniziative innovative

     1. La Provincia può attivare o promuovere, anche su iniziativa delle istituzioni scolastiche e formative, il riconoscimento di progetti concernenti iniziative innovative degli ordinamenti dei cicli scolastici riguardanti la loro articolazione e durata, l’integrazione dei sistemi formativi, la continuità dell’offerta formativa e l’orientamento scolastico e professionale, anche in riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche e all’attivazione di percorsi bilingui. Le iniziative innovative hanno durata predefinita, indicano gli obiettivi e sono sottoposte a valutazione dei risultati.

     2. La Provincia può inoltre attivare percorsi sperimentali di istruzione del secondo ciclo, con durata determinata, caratterizzati dall’innovazione nella didattica e nell’organizzazione, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 54, comma 2, lettera c).

     3. La Provincia definisce modalità e termini per l’applicazione di quest’articolo, prevedendo i casi per i quali è sentito il competente ministero al fine della validità dei titoli.

 

     Art. 58. Percorsi integrati

     1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo possono promuovere attività d’integrazione con i percorsi del secondo ciclo per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali.

     2. Le istituzioni scolastiche e formative possono realizzare percorsi integrati tra percorsi del secondo ciclo e lavoro, comprendenti anche esercitazioni pratiche - anche attraverso periodi di stage, di tirocinio pratico e di formazione in azienda -, esperienze formative e il rafforzamento, nell’ultimo anno, delle discipline d’indirizzo, per consentire una transizione guidata tra percorsi e favorire l’accoglienza nel nuovo contesto formativo.

     3. Per consentire agli studenti che hanno conseguito un diploma al termine di un percorso di formazione e istruzione professionale quadriennale di sostenere l’esame di Stato, le istituzioni scolastiche e formative possono organizzare percorsi annuali integrativi secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

     4. La Provincia può approvare indirizzi per l’applicazione di quest’articolo.

 

     Art. 59. Passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle competenze

     1. Gli studenti possono passare da un percorso all’altro del secondo ciclo di istruzione secondo i casi e le modalità disciplinati con regolamento, nel rispetto degli standard formativi previsti per ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all’altro, volte ad assicurare l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

     2. La Provincia approva indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni, in modo da consentire la comparabilità e l’omogeneità delle competenze. Le istituzioni provvedono alla certificazione delle competenze e alla valutazione dei crediti acquisiti dagli studenti secondo i criteri definiti dal comma 3.

     3. Le istituzioni scolastiche e formative individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli studenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione dei percorsi all’interno del sistema educativo provinciale, di agevolare le uscite e i rientri tra percorsi del secondo ciclo e mondo del lavoro. Le istituzioni individuano inoltre i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli studenti e debitamente accertate o certificate.

 

     Art. 60. Valutazione degli studenti

     1. La valutazione periodica e la valutazione annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività didattiche e formative, comprese quelle facoltative; ad essi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; con regolamento sono definite le modalità di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

     2. In relazione ai percorsi del primo e del secondo ciclo, limitatamente a percorsi di istruzione di durata quinquennale, la Provincia definisce con regolamento, previo parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, sentito il consiglio del sistema educativo provinciale, le modalità di attuazione delle leggi sugli esami di Stato, in particolare al fine dello svolgimento delle prove di esame in relazione ai piani di studio provinciali, alla composizione e al funzionamento delle commissioni degli esami d’idoneità e di Stato, da svolgersi anche in più sessioni. Con il medesimo regolamento sono disciplinate inoltre particolari forme di attestazione delle capacità per valutare il profilo educativo raggiunto dagli studenti con bisogni educativi speciali come individuati dall’articolo 74.

     3. In relazione ai percorsi di formazione e istruzione professionale, la Provincia definisce con regolamento le modalità di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, di certificazione delle competenze acquisite, d’individuazione e svolgimento delle prove d’esame, di composizione e funzionamento delle commissioni d’esame per l’acquisizione del diploma dei percorsi di formazione e istruzione professionale.

 

Capo II

Primo ciclo di istruzione

 

     Art. 61. Primo ciclo di istruzione

     1. Il primo ciclo di istruzione costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Ha configurazione autonoma e si conclude con l’esame di Stato.

     2. La scuola del primo ciclo promuove - nell’accoglienza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali - lo sviluppo della personalità dello studente attraverso la diversificazione didattica e metodologica; l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile, dell’interazione sociale e dell’esercizio della cittadinanza attiva; l’acquisizione e lo sviluppo dell’attività di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; organizza e accresce le conoscenze e le abilità verso una dimensione sistematica delle discipline, in una logica di progressività del percorso educativo, formativo e didattico;

     sostiene l’apprendimento dei mezzi espressivi, attraverso l’insegnamento, oltre che della lingua italiana, di almeno due lingue dell’Unione europea, tra cui il tedesco, nonché delle attività motoria, sportiva, della musica, dell’arte e dell’immagine; pone le basi per l’utilizzo delle metodologie scientifiche e tecnologiche e garantisce l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie informatiche e della comunicazione;

     sviluppa progressivamente le competenze di autovalutazione e autorientamento e le capacità di scelta consapevole corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli studenti, anche in funzione delle successive scelte di istruzione e formazione.

     3. Nell’ambito del progetto d’istituto e compatibilmente con gli organici e le risorse assegnate all’istituzione scolastica e formativa, allo scopo di garantire le attività educative e didattiche del primo ciclo, le istituzioni scolastiche possono organizzare attività di interscuola comprensive della sorveglianza e della fruizione del servizio di mensa.

     4. Sono iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo, su richiesta dei genitori e sentita la scuola dell’infanzia, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

 

Capo III

Secondo ciclo di istruzione e formazione

 

     Art. 62. Secondo ciclo di istruzione e formazione

     1. Il secondo ciclo di istruzione e formazione è finalizzato a sviluppare la crescita educativa, culturale e professionale degli studenti attraverso il sapere, il saper fare, l’agire e il saper essere nonché la riflessione critica su di essi, a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale. I percorsi del secondo ciclo forniscono gli strumenti e sviluppano gli atteggiamenti pertinenti all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

     2. Il secondo ciclo del sistema educativo provinciale è il segmento in cui si realizza il dirittodovere all’istruzione e alla formazione e si sviluppa in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale per l’articolazione del secondo ciclo.

 

     Art. 63. Disposizioni particolari per il secondo ciclo di istruzione

     1. Nell’ambito dell’offerta formativa del secondo ciclo di istruzione, nell’esercizio della propria competenza in materia, la Provincia attiva specifici percorsi che valorizzano, oltre all’acquisizione degli strumenti culturali e metodologici per accrescere le attitudini personali e di apprendimento e per sviluppare la capacità critica degli studenti, anche l’apprendimento e l’approfondimento specialistico, progressivo e privilegiato, di competenze tecniche e professionali caratterizzanti il profilo educativo.

 

     Art. 64. Formazione e istruzione professionale

     1. La formazione e l’istruzione professionale promuovono lo sviluppo educativo, culturale e professionale dello studente attraverso metodologie fondate sull’esperienza reale e sulla riflessione in merito all’operare responsabile e produttivo, da realizzare soprattutto nelle attività pratiche e di laboratorio.

     2. Al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, previo superamento dello specifico esame, sono rilasciati diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale e corrispondenti alla classificazione europea. A tal fine la Provincia definisce i titoli di differente livello conseguiti al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali determinati secondo quanto stabilito dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale). I diplomi si riferiscono a figure professionali coerenti con i fabbisogni e le esigenze di innovazione e sviluppo individuati a livello provinciale e territoriale, e costituiscono condizione per l’accesso all’alta formazione professionale.

     3. Nell’ambito del percorso quadriennale e ferma restando l’articolazione dei piani di studio, al termine del triennio può essere rilasciato un attestato di qualifica secondo modalità e criteri definiti con regolamento provinciale.

 

     Art. 65. Alternanza scuola - lavoro

     1. Nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Provincia, con proprio regolamento, individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il regolamento in particolare disciplina l’organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti.

     2. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano percorsi in alternanza mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in una situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. Per l’attuazione di questo comma la Provincia definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi in alternanza.

 

     Art. 66. Formazione in apprendistato

     1. La Provincia promuove l’integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, anche mediante la formazione in apprendistato, quale strumento che consente al giovane, nell’ambito di un rapporto di lavoro, l’acquisizione di una qualifica professionale, di un titolo di studio o l’elevazione della preparazione tecnica e professionale dei giovani, nell’ambito dei percorsi di alta formazione o universitari.

     2. Con regolamento sono definiti gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, che sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell’ambito dell’impresa. Il regolamento fissa un monte ore minimo da destinare esclusivamente alla formazione di base a carattere trasversale, diversa da quella a carattere professionalizzante.

     3. Per quanto concerne la formazione in apprendistato ai fini dell’espletamento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione deve essere garantito il carattere di effettiva formatività dell’apprendistato;

     la piena titolarità sugli aspetti formativi, non strettamente connessi al rapporto lavorativo, è a tal fine assegnata all’istituzione scolastica e formativa.

 

Capo IV

Alta formazione professionale

 

     Art. 67. Alta formazione professionale

     1. L’alta formazione professionale è volta allo sviluppo di figure professionali dotate di elevata preparazione in ambiti specifici e di eccellenza, in grado di svolgere un’attività professionale con significative competenze tecnico-scientifiche e livelli elevati di responsabilità e autonomia da realizzarsi valorizzando la metodologia dell’alternanza tra l’ambito formativo e quello lavorativo, in raccordo con il sistema universitario e il sistema produttivo provinciale.

     2. I percorsi di alta formazione professionale hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l’acquisizione di competenze di alta formazione, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Provincia.

     3. Possono accedere all’alta formazione professionale gli studenti in possesso di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l’esame di Stato al termine di un percorso del secondo ciclo.

     4. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale.

     5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni delle professioni, per definire le figure professionali, programmare gli indirizzi di alta formazione professionale e progettare e monitorare i percorsi da attivare attraverso le istituzioni scolastiche e formative è istituito un apposto comitato composto da rappresentanti della Provincia, delle istituzioni scolastiche e formative, delle forze sociali, delle associazioni di categoria, della cooperazione, dei soggetti no profit, degli ordini professionali e dell’università.

     6. Ai componenti del comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

     7. Con regolamento sono stabilite le altre disposizioni per l’attuazione di quest’articolo.

 

Capo V

Educazione permanente

 

     Art. 68. Interventi di educazione permanente

     1. La Provincia promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita mediante l’educazione permanente, comprensiva dell’istruzione e della formazione permanente, allo scopo di migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze in una prospettiva di crescita personale, sociale, professionale e lavorativa. L’educazione permanente si realizza nel sistema educativo provinciale, attraverso le politiche attive del lavoro e nell’educazione non formale, attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria e le associazioni culturali.

     2. La Provincia riconosce la valenza strutturale delle attività di educazione permanente e contribuisce alla costruzione di un sistema integrato attraverso:

     a) l’individuazione di strumenti per il riconoscimento di crediti scolastici, formativi e lavorativi anche non formali;

     b) l’implementazione dei servizi di orientamento per l’accesso ai percorsi formativi mirati ai soggetti in formazione;

     c) il coordinamento degli obiettivi formativi mirati all’esercizio del diritto di cittadinanza;

     d) la promozione di attività di raccordo tra soggetti che operano sul territorio per il coordinamento dell’offerta di educazione permanente;

     e) la trasparenza delle procedure di espletamento del servizio fornito.

     3. La Provincia promuove anche attività a favore della comunità con particolare riferimento alle esperienze scolastiche e formative residenziali, alla documentazione, all’integrazione europea, all’orientamento scolastico e formativo, nonché alla conoscenza delle lingue e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

     Art. 69. Educazione degli adulti da parte delle istituzioni scolastiche e formative

     1. Il sistema educativo provinciale definisce gli interventi di istruzione e formazione degli adulti da realizzarsi dalle istituzioni scolastiche e formative; essi costituiscono parte degli interventi di educazione permanente. Per educazione degli adulti s’intende l’insieme delle attività formative formali e non formali in sostituzione o prolungamento dell’educazione scolastica, formativa, di livello universitario e professionale.

     2. La Provincia, nel riconoscere la specificità dell’offerta scolastica e formativa rivolta alla popolazione in età adulta:

     a) sostiene e incentiva l’attuazione presso le istituzioni scolastiche e formative di corsi e di attività finalizzati all’acquisizione e all’ampliamento delle competenze di base, al conseguimento dei titoli di studio per l’esercizio efficace della cittadinanza attiva, in relazione agli orientamenti europei e nazionali, allo sviluppo della società della conoscenza, agli specifici contesti culturali locali;

     b) promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi formativi con il fine di rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione e di potenziamento delle abilità nelle tecnologie, scienze, matematica e lingue straniere, per facilitare l’integrazione sociale e culturale degli stranieri, orientare i cittadini all’interno delle molteplici opportunità formative nella scelta di personali percorsi di crescita, anche sviluppando abilità di apprendere ad apprendere;

     c) promuove e sostiene gli interventi di formazione permanente volti a favorire i processi di apprendimento, di cambiamento e di crescita professionale, anche attivati nei contesti di lavoro dalle istituzioni scolastiche e formative in una prospettiva di sviluppo organico del sistema;

     d) promuove iniziative formative a favore dei genitori, anche al fine di riqualificare la partecipazione consapevole dei genitori degli studenti all’attività della scuola.

     3. La Provincia individua:

     a) le modalità di organizzazione sul territorio dell’offerta di educazione scolastica e formativa in età adulta e i criteri di accesso da parte dell’utenza;

     b) i criteri per l’organizzazione dell’offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative, compresa l’attività di orientamento;

     c) l’insieme delle competenze di base di riferimento e i conseguenti criteri di certificazione;

     d) le modalità di riconoscimento dei crediti scolastici, formativi e lavorativi dei percorsi pregressi e di attestazione dei percorsi non formali, nonché di riconoscimento delle competenze spendibili anche a livello europeo;

     e) gli strumenti e le modalità per il raccordo su base territoriale tra le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti;

     f) i criteri per l’utilizzo delle strutture e delle risorse.

 

Titolo V

Interventi per l’esercizio del diritto allo studio

 

Capo I

Finalità

 

     Art. 70. Finalità

     1. La Provincia, per rendere effettivo il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione consentendo l’accesso a tutti i livelli del sistema educativo provinciale, promuove i servizi e gli interventi previsti da questo titolo, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto all’apprendimento da parte degli studenti, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 59 (Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

     2. La Provincia, inoltre, favorisce e promuove il più largo accesso all’istruzione superiore e all’alta formazione professionale, per consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, con riferimento alla capacità economica della famiglia di appartenenza.

     3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti da questo titolo gli interventi relativi al diritto allo studio continuano a essere erogati secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Gli interventi a favore degli studenti frequentanti percorsi di alta formazione professionale si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

Capo II

Interventi a favore degli studenti del sistema educativo provinciale

 

     Art. 71. Destinatari degli interventi

     1. Possono usufruire dei servizi e degli interventi di questo capo gli studenti del sistema educativo provinciale:

     a) residenti in provincia di Trento, che frequentano un percorso scolastico o formativo e che alla conclusione dell’anno scolastico e formativo frequentato abbiano un’età non superiore ai venti anni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73;

     b) non residenti in provincia che frequentano istituzioni scolastiche e formative del sistema, nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dai regolamenti; a tal fine la Provincia può stipulare specifiche intese con la regione interessata [11].

     1 bis. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti dall’articolo 72 anche gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano un percorso di istruzione o formazione, al termine del quale siano rilasciati titoli e qualifiche validi a livello nazionale, al di fuori del territorio provinciale nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento [12].

 

     Art. 72. Tipologie dei servizi e degli interventi

     1. Il diritto allo studio nell’ambito del sistema educativo provinciale si realizza attraverso i seguenti servizi e interventi:

     a) servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio;

     b) fornitura di libri di testo in comodato d’uso o in proprietà, a cura delle istituzioni scolastiche e formative, nei limiti di quanto stabilito dal comma 2;

     c) riconoscimento delle spese di convitto e alloggio con riferimento alla frequenza di istituzioni scolastiche o formative non presenti nell’ambito territoriale di residenza;

     d) copertura assicurativa per gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo nonché per i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate;

     e) assegni di studio per gli studenti meritevoli, per far fronte alle spese di convitto e alloggio, alle spese per la mensa, per le spese di trasporto, per l’acquisto di libri di testo per gli studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse d’iscrizione e rette di frequenza non comprese in altri interventi di sostegno provinciali [13];

     f) borse di studio;

     g) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;

     h) altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 70, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza.

     2. Il regolamento di attuazione di questo capo prevede in particolare:

     a) la definizione dei requisiti di merito e di capacità economica della famiglia sull’intero territorio provinciale secondo criteri di omogeneità da individuare ai sensi dell’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

     b) la fornitura da parte delle istituzioni scolastiche dei libri di testo agli studenti del primo ciclo in proprietà o in comodato.

 

     Art. 73. Borse di studio

     1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, la Provincia può concedere borse di studio agli studenti meritevoli in particolare se a rischio di abbandono a causa di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituzioni scolastiche o formative del sistema educativo provinciale. L’attribuzione è fatta in base ai criteri del merito o del rischio di abbandono del sistema educativo.

     2. I destinatari dei benefici di cui al comma 1 sono gli studenti residenti in provincia di Trento, che abbiano un’età non superiore ai diciotto anni e comunque fino al conseguimento dell’esame di Stato o di un diploma conclusivo di un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione.

     3. Il regolamento di cui all’articolo 72, comma 2, definisce le condizioni e le modalità per il conferimento delle borse di studio disciplinate da quest’articolo.

     4. La Provincia può attribuire borse di studio per solo merito eccezionale secondo i criteri, i requisiti e le modalità individuati con il regolamento di cui al comma 3. Il regolamento può prevedere che, se permangono i requisiti di merito eccezionale, la borsa di studio sia erogata fino al compimento del percorso formativo, anche universitario.

 

     Art. 74. Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali

     1. La Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), e in particolare quelli:

     a) in situazione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap);

     b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati secondo quanto previsto dal regolamento; per questi studenti le scuole di ogni ordine e grado svolgono le seguenti azioni:

1) attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA, sulla base di protocolli d’intervento definiti dalla Giunta provinciale; in ogni caso l’esito di tali attività non costituisce una diagnosi di DSA;

2) provvedono, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, alla formazione in servizio del personale insegnante, coordinandosi con la formazione realizzata dal Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante previsto dall’articolo 42 bis;

3) forniscono informazioni alle famiglie degli studenti con DSA anche sugli specifici strumenti e interventi attivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali [14].

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in particolare:

     a) curano l’assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati;

     b) provvedono all’acquisto di attrezzature specialistiche;

     c) possono stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell’infanzia;

     d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati;

     e) possono assicurare opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all’integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione;

     f) mettono in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva, che previene le varie situazioni di difficoltà e che garantisce la piena partecipazione di tutti gli studenti.

     3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di quest’articolo, ivi comprese le modalità e le procedure per l’attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1.

     3 bis. La Provincia promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola, dovute a gravi malattie o infortuni, per consentire loro l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta della famiglia, definiscono un progetto personalizzato d’assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti [15].

 

     Art. 75. Inserimento e integrazione degli studenti stranieri

     1. In applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Provincia promuove e sostiene la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti a:

     a) facilitare l’inserimento nei percorsi del sistema educativo e agevolare l’accoglienza, l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;

     b) favorire l’adattamento dei piani di studio valorizzando le competenze acquisite dagli studenti nel paese d’origine;

     c) sostenere le iniziative volte all’approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura d’origine;

     d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattici che facilitino l’apprendimento;

     e) operare per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisite nel paese di provenienza;

     f) riconoscere la valenza dell’approccio interculturale nell’attuazione dei percorsi, anche come strumento per favorire la conoscenza, l’integrazione e lo scambio tra culture diverse;

     g) utilizzare mediatori interculturali e facilitatori linguistici, individuando le professionalità richieste e le aree d’intervento;

     h) sostenere l’educazione permanente e favorire la relazione tra l’istituzione scolastica e formativa e le famiglie straniere;

     i) promuovere l’attivazione di servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

     2. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di quest’articolo.

 

     Art. 76. Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie

     1. Per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie del primo e del secondo ciclo, riconosciute secondo quanto previsto dall’articolo 30, l’equipollenza di trattamento di cui all’articolo 33 della Costituzione e per agevolare l’adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove gli interventi previsti da quest’articolo.

     2. Sono destinatari degli interventi:

     a) gli studenti frequentanti le istituzioni paritarie della lettera b);

     b) le istituzioni paritarie con esclusione di quelle alle quali la Provincia ha affidato la realizzazione di percorsi di formazione professionale secondo quanto previsto dall’articolo 36.

     3. La Provincia può concedere agli studenti di cui al comma 2 assegni di studio per far fronte alle spese d’iscrizione e di frequenza alle istituzioni paritarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia. La Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l’attuazione degli interventi previsti da questo comma direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

     4. Per l’erogazione del servizio di istruzione svolto nell’ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia può concedere contributi in conto gestione, nonché contributi per l’acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, alle istituzioni paritarie di cui al comma 2, lettera b), che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

     a) abbiano svolto almeno tre anni di attività nella provincia;

     b) non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accolgano le domande d’iscrizione, che implicano l’adesione al progetto educativo della scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell’ordine di presentazione;

     c) abbiano adottato uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;

     d) applichino al personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

     e) abbiano un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

     5. La Provincia può inoltre riconoscere alle istituzioni paritarie del comma 4, contributi per la fornitura dei libri di testo, per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, nonché per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri in misura non superiore ai parametri previsti per le istituzioni scolastiche provinciali.

     6. Gli interventi previsti da quest’articolo sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di quest’articolo, secondo parametri definiti in base al numero di studenti nonché alla tipologia dei percorsi di istruzione e formazione attivati presso le istituzioni paritarie; il regolamento stabilisce altresì le modalità e i termini per la rendicontazione dei contributi nonché i casi di revoca dai benefici previsti dai commi 4 e 5.

     7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore di quest’articolo.

 

     Art. 77. Disposizioni particolari a favore delle scuole steineriane

     1. La Provincia può estendere i contributi in conto gestione di cui all’articolo 76 alle scuole a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, purché rispettino i requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, e le modalità di rendicontazione, e siano dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche, il personale direttivo e docente sia fornito dell’abilitazione all’insegnamento, ammettano alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla normativa vigente e siano dotate di locali riconosciuti idonei. La Provincia, inoltre, può estendere gli interventi previsti dall’articolo 76, comma 3, agli studenti frequentanti le predette scuole. Il regolamento di cui all’articolo 76, comma 6, disciplina le modalità di attuazione di quest’articolo.

 

Capo III

Interventi a favore degli studenti dell’istruzione superiore

 

     Art. 78. Destinatari degli interventi

     1. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti da questo capo gli studenti:

     a) iscritti a corsi di studio dell’Università statale degli studi di Trento, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale;

     b) iscritti a percorsi di alta formazione professionale disciplinati dall’articolo 67;

     c) di cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilità interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati nell’ambito dell’Unione europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali e secondo la normativa statale vigente;

     d) immigrati extracomunitari, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria).

     2. Possono essere erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di studio non attivati in provincia, attivati da istituti universitari e da istituti superiori di grado universitario nel restante territorio nazionale; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei corsi di studio attivati in provincia di Trento. Inoltre possono essere erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentino analoghi corsi di studio di grado universitario presso università europee e straniere.

     3. Fermi restando gli interventi previsti da questo capo a favore degli studenti, possono usufruire degli interventi relativi ai servizi di mensa e di alloggio coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca;

     possono usufruire degli interventi relativi ai servizi abitativi previsti da questo capo, inoltre, i docenti universitari che abbiano incarichi presso le facoltà dell’Università statale degli studi di Trento e gli istituti universitari con sede legale in provincia di Trento che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, anche mediante specifici interventi integrativi. Possono altresì fruire degli interventi relativi ai servizi di mensa e di alloggio anche gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, secondo criteri e modalità definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 79.

 

     Art. 79. Tipologia degli interventi

     1. Il diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore è sostenuto attraverso i seguenti servizi e interventi:

     a) servizi di mensa;

     b) servizi abitativi;

     c) borse di studio;

     d) prestiti;

     e) servizi di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo, nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità previste da questo capo.

     2. I servizi di mensa sono gestiti direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati.

     Allo scopo di verificare la qualità e l’efficienza del servizio è istituita una commissione mensa composta da studenti e docenti.

     3. I servizi abitativi, volti a consentire una regolare frequenza ai corsi di studio, sono organizzati di norma in forma di residenze collettive dotate di strutture idonee allo svolgimento di attività comuni. Tra i servizi abitativi sono compresi i contributi a favore degli studenti residenti da oltre un anno in un comune della provincia di Trento, per la parziale copertura degli oneri sostenuti per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), relativi a immobili ubicati nel comune o in comuni limitrofi a quello sede del corso di studio di istruzione superiore delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale o di alta formazione professionale frequentato; in tal caso il comune di residenza dello studente dev'essere distante più di cinquanta chilometri dalla sede del corso frequentato [16].

     4. I servizi abitativi e le borse di studio sono erogati con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità e in base ai requisiti prescritti dai relativi bandi di concorso.

     5. I prestiti sono concessi sulla base di convenzioni tra l’Opera universitaria e istituti di credito;

     l’Opera universitaria può prevedere l’assunzione dei relativi interessi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80.

     6. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Provincia può inoltre integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario.

     7. Con regolamento di attuazione di quest’articolo sono disciplinate le condizioni, i limiti e le modalità di attuazione dei servizi e degli interventi previsti dal comma 1, le modalità e i criteri degli interventi previsti dal comma 6, nonché degli interventi previsti dagli articoli 80 e 81. Il regolamento, inoltre, individua i requisiti di merito e di reddito per l’accesso ai servizi e agli interventi previsti da quest’articolo, tenendo conto, per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali, di quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993.

 

     Art. 80. Prestiti sovvenzionati e non sovvenzionati

     1. Agli studenti in possesso di determinati requisiti di merito ed economici iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di studio e dei percorsi formativi previsti dall’articolo 78, comma 1, lettere a) e b), la Provincia può concedere prestiti sovvenzionati o non sovvenzionati. I prestiti sono garantiti dall’Opera universitaria che assume totalmente o parzialmente a proprio carico anche il pagamento dei relativi interessi. I prestiti sovvenzionati sono concessi indipendentemente da qualsiasi valutazione della condizione economica dello studente o del suo nucleo familiare.

     2. Le convenzioni con gli istituti di credito disciplinano in particolare le modalità, i tempi di erogazione del prestito sovvenzionato o non sovvenzionato, le garanzie prestate dall’Opera universitaria e l’ammontare degli interessi a carico della stessa o dello studente.

     3. Il prestito sovvenzionato non può essere cumulato con altri prestiti, assegni o borse di studio; il prestito non sovvenzionato può essere cumulato con i predetti sussidi. Per gli studenti particolarmente meritevoli può essere previsto l’esonero dalla restituzione del prestito sovvenzionato riferito ad un anno.

     4. I prestiti non possono essere concessi a studenti che hanno superato il trentesimo anno di età.

 

     Art. 81. Ulteriori interventi

     1. La Provincia può concedere prestiti, anche nelle forme previste dall’articolo 80, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 79, comma 7, a favore di studenti, cittadini italiani, residenti in provincia di Trento da oltre un anno, che si iscrivano ai corsi di studio non attivati in provincia, attivati da istituti universitari e da istituti superiori di grado universitario nel restante territorio nazionale.

     2. I medesimi benefici possono essere erogati agli studenti di cui al comma 1 che non siano stati ammessi alla frequenza dei corsi di studio attivati in provincia di Trento, o che frequentino analoghi corsi di studio di grado universitario presso università europee e straniere.

 

     Art. 82. Interventi urgenti per i servizi abitativi

     1. Per sopperire a particolari e indifferibili necessità di alloggio la Provincia, sentita l’Opera universitaria, può concedere contributi a favore di enti, cooperative o fondazioni senza scopo di lucro per:

     a) la sistemazione e l’ampliamento di edifici di loro proprietà da destinare a residenze collettive;

     b) l’arredamento, a fini ricettivi, di edifici utilizzati per servizi abitativi;

     c) la costruzione e l’acquisto di edifici da destinare a residenze collettive o di strutture da destinare a servizi universitari.

     2. Per l’acquisto degli edifici di cui al comma 1, lettera c), il contributo è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa. Per gli edifici acquistati il vincolo di destinazione è fissato in venti anni dall’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Qualora modifichi anticipatamente la destinazione dell’immobile il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi, salvo che la modifica della destinazione sia stata previamente autorizzata dalla Provincia; in quest’ultimo caso il beneficiario è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale al periodo mancante al compimento dei venti anni. In luogo dei contributi in conto capitale possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all’ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.

     3. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Provincia anche in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalità previste da quest’articolo, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

 

     Art. 83. Opera universitaria

     1. L’Opera universitaria ha il compito di provvedere all’offerta degli strumenti e delle provvidenze a favore degli studenti dell’istruzione superiore con le seguenti modalità.

     2. Con regolamento sono disciplinati l’ordinamento e il funzionamento dell’Opera universitaria, secondo quanto previsto dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

     3. Per la gestione dei servizi abitativi l’Opera universitaria dispone di strutture da essa direttamente gestite, stipula convenzioni con titolari o gestori di residenze e collegi nonché convenzioni con l’Istituto trentino per l’edilizia abitativa s.p.a. Le convenzioni prevedono che l’ammissione degli studenti avvenga a condizioni similari a quelle previste per i servizi abitativi gestiti dall’opera e che gli studenti ammessi siano tenuti al rispetto degli eventuali regolamenti interni dei gestori. L’Opera universitaria, d’intesa con la Provincia, può concedere l’accesso ai servizi di ristorazione e di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari di questo capo. L’Opera universitaria, inoltre, può stipulare convenzioni con i proprietari di abitazioni o appartamenti da cedere in locazione a studenti, concorrendo alla copertura dei canoni di locazione o, in alternativa, determinando un concorso alle spese sostenute direttamente dagli studenti.

     4. L’Opera universitaria, inoltre, può incentivare le attività culturali, editoriali, ricreative, turistiche e sportive promosse da cooperative di studenti e da associazioni studentesche presenti nell’università o negli istituti di alta formazione, favorendone, in particolare, l’autogestione.

     5. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 l’Opera universitaria continua a operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

Titolo VI

Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

 

Capo I

Risorse umane del sistema educativo provinciale

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 84. Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. L’organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono disciplinati da questa legge e, in quanto compatibile, dalla legge provinciale n. 7 del 1997, nonché dai contratti collettivi provinciali di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

     2. Questo capo riguarda l’utilizzazione delle risorse umane nel quadro dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa del sistema educativo provinciale e ne assicura la trasparenza, l’imparzialità e la qualità, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici, in particolare della continuità didattica, e dei diritti degli studenti.

     3. La Provincia promuove l’organizzazione delle funzioni del lavoro nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nonché della libertà d’insegnamento, riconoscendo l’articolazione delle funzioni del personale docente e non docente, la diversificazione dello sviluppo professionale in relazione a ruoli e a responsabilità diverse.

     4. Con regolamento sono disciplinati:

     a) l’utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa; al personale in utilizzo possono essere affidati dagli enti e dalle associazioni anche incarichi organizzativi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando che eventuali trattamenti economici aggiuntivi connessi ai predetti incarichi sono a carico dell’ente che li conferisce;

     b) la partecipazione dei docenti a periodi sabbatici, nonché a scambi e a soggiorni di studio nell’ambito dell’Unione europea e all’estero, in particolare dei docenti di lingue straniere, nell’ambito di specifici progetti;

     c) i casi di esonero o di semiesonero dall’insegnamento per lo svolgimento di funzioni organizzative e amministrative in relazione alla dimensione e alla complessità dell’istituzione scolastica e formativa;

     d) le modalità e i criteri per la formazione dei docenti in servizio anche avvalendosi dell’Università statale degli studi di Trento;

     e) l’utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative.

 

     Art. 85. Dotazione complessiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore

     1. La Provincia determina la dotazione complessiva del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa spesa massima, ispirandosi al principio dell’utilizzazione razionale delle risorse in relazione alla qualità del servizio educativo.

     2. La legge finanziaria provinciale stabilisce:

     a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato;

     b) la spesa massima per il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo determinato.

     3. In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazione d’opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal consiglio dell’istituzione, in particolare per l’introduzione o la sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, per l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta formativa o per far fronte a esigenze connesse con il disagio, con particolari tipi di difficoltà, con l’inserimento degli studenti appartenenti a famiglie di recente immigrazione.

 

     Art. 86. Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. La Provincia determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo un piano di razionalità, continuità e progettualità, sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri stabiliti da quest’articolo e nell’ambito della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato della scuola a carattere statale nonché della spesa massima definite annualmente dalla legge finanziaria provinciale.

     2. La Provincia definisce modalità e criteri per la determinazione dell’organico di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, secondo parametri e standard anche pluriennali, in relazione al numero degli studenti, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, alla possibilità di utilizzazione per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria di docenti in possesso dei titoli di accesso per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla distribuzione delle istituzioni sul territorio e alle relative situazioni socio-economiche, alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative nell’attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa, nonché in relazione all’attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative. La determinazione dell’organico di ciascuna istituzione è stabilita anche con riferimento al monte annuale orario complessivo previsto per ciascun percorso formativo e a quello previsto per ciascuna delle discipline e attività indicate come fondamentali per ciascun tipo d’indirizzo di studi. Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici, la Provincia fissa i criteri per la graduale riconduzione dell’orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale, con riferimento all’articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d’insegnamento.

     3. Per il sostegno e l’integrazione degli studenti con disabilità è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno in misura non superiore a un docente ogni cento studenti. Al fine della determinazione dell’organico la Provincia, inoltre, definisce i criteri per l’assegnazione di personale docente in relazione alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in situazione di disagio, prevedendo l’utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente. La Provincia stabilisce le condizioni e i limiti per i quali sono autorizzate assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e studenti previsto da questo comma, nel caso in cui nel corso dell’anno si verifichi la necessità di sostenere studenti con bisogni educativi speciali.

     4. La Provincia definisce altresì modalità e criteri volti al riconoscimento di una dotazione di docenti formati per facilitare l’inserimento nei percorsi del sistema educativo e per agevolare l’apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, con particolare riferimento a quelli con necessità di alfabetizzazione.

 

     Art. 87. Valutazione dell’attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Il sistema educativo provinciale adotta il metodo della valutazione dell’attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al fine di fornire elementi conoscitivi della qualità del servizio educativo provinciale e consentire l’adozione di interventi per il miglioramento dell’offerta. La valutazione dell’attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali concorre alla qualità del funzionamento dell’istituzione scolastica e formativa, anche nel contesto del sistema educativo provinciale.

     2. I contratti collettivi disciplinano le forme e le modalità della valutazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore, riconoscendo le distinte professionalità e valorizzando modelli di autovalutazione dialogata e di arbitraggio esterno a ciascuna istituzione.

     3. Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si applica l’articolo 103.

 

     Art. 88. Sanzioni disciplinari e responsabilità

     1. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, al personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative, docente, insegnante della formazione professionale, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché agli assistenti educatori, si applicano le violazioni disciplinari e le relative sanzioni definite dai contratti collettivi provinciali, salvo quanto previsto da quest’articolo.

     2. Fino all’integrazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente della scuola a carattere statale, il dirigente della struttura provinciale competente o il dirigente dell’istituzione scolastica e formativa, secondo le rispettive competenze, contesta in forma scritta al dipendente l’addebito conseguente al fatto di cui sia informato.

     3. A seguito della contestazione dell’addebito il dipendente è sentito a propria difesa, rispettivamente da parte del dirigente provinciale competente o del dirigente dell’istituzione scolastica e formativa di assegnazione secondo le rispettive competenze, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Successivamente all’audizione del dipendente il dirigente del servizio provinciale competente o il dirigente dell’istituzione scolastica e formativa provvede all’eventuale irrogazione delle sanzioni secondo le rispettive competenze. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta; in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

     4. La contestazione degli addebiti e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Provincia previo espletamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 da parte della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente in materia di personale della scuola.

 

Sezione II

Rapporto di lavoro del personale

 

     Art. 89. Disciplina dell’accesso del personale docente

     1. L’accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato avviene mediante:

     a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico;

     b) utilizzazione di graduatorie provinciali per titoli.

     2. La Provincia definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla base di quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all’articolo 35, nonché dai criteri per la determinazione degli organici di cui all’articolo 86.

     3. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili, con regolamento è stabilita la quota di assunzioni da effettuare con le modalità individuate dalle lettere a) o b) del comma 1, assicurando comunque che almeno il 40 per cento degli aspiranti all’assunzione a tempo indeterminato sia selezionato con concorso pubblico.

 

     Art. 90. Formazione dei docenti ai fini dell’accesso all’insegnamento

     1. Per l’accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole a carattere statale secondo le modalità previste dall’articolo 89 nonché in relazione alla formazione di livello universitario e all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento dei docenti, si applicano quanto previsto da quest’articolo e, in quanto compatibile, il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

     2. La Provincia istituisce, secondo le modalità definite con regolamento, l’albo provinciale dei docenti che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento.

     3. La Provincia definisce il fabbisogno di personale al fine della programmazione delle assunzioni di personale docente del primo e del secondo ciclo e lo comunica al competente ministero.

     4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 227 del 2005, la Provincia promuove le intese con l’Università statale degli studi di Trento nonché con altri istituti di livello universitario volte all’integrazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti che tengano conto delle specificità ordinamentali della Provincia di Trento, sentito il competente ministero.

     5. Tenendo conto dei principi introdotti dalla normativa nazionale, la Provincia definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di tirocinio da realizzarsi presso le istituzioni scolastiche e formative.

     6. La Provincia programma e coordina lo svolgimento dell’anno di applicazione, previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 227 del 2005, dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione presso le istituzioni scolastiche e formative tenendo conto delle esigenze espresse dalle istituzioni medesime. Le istituzioni interessate stipulano con il docente interessato un contratto di inserimento formativo al lavoro.

 

     Art. 91. Concorsi pubblici

     1. I concorsi pubblici di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) i concorsi sono indetti ogni tre anni in relazione ai posti vacanti e disponibili individuati dalla Provincia;

     b) ai concorsi sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa vigente e dai bandi di concorso provinciali;

     c) almeno la metà dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere in possesso di titoli adeguati in relazione al concorso, stabiliti dalla Provincia;

     d) per i concorsi dei docenti di religione cattolica la Provincia definisce i programmi d’esame e i titoli dei componenti la commissione esaminatrice d’intesa con l’ordinario diocesano di Trento;

     e) in relazione all’insegnamento della lingua e della cultura ladina, per la definizione dei programmi d’esame e dei titoli dei componenti della commissione esaminatrice è sentito l’Istituto culturale ladino.

     2. Ai componenti delle commissioni d’esame sono corrisposti i compensi previsti dalla disciplina provinciale in materia di commissioni di concorso.

 

     Art. 92. Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale

     1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

     2. La formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d’idoneità previsti dalla normativa vigente;

     b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale; può essere previsto che ogni due anni i docenti in possesso dei requisiti possano chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie;

     c) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l’inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado di scuola con contratto a tempo indeterminato;

     d) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività d’insegnamento, nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento;

     e) per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità;

     f) nella formazione e nell’utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest’articolo, assicurando ad essi precedenza assoluta nell’assunzione; inoltre sono assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione;

     g) sono stabiliti i casi, i tempi e le modalità per l’inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali.

 

     Art. 93. Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee

     1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell’anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall’articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l’utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d’istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d’insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d’istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli.

     2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d’insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d’insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

     3. Per la copertura di cattedre e di posti d’insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l’inizio delle lezioni, il dirigente dell’istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale.

 

     Art. 94. Mobilità del personale insegnante

     1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale s’informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata, in modo da garantire il regolare avvio dell’anno scolastico:

     a) dai contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all’interno del territorio provinciale;

     b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

     2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

     3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell’intesa tra la Provincia e il ministero competente prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

     4. Fino a quando il contratto collettivo provinciale di lavoro non disponga diversamente, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre il trasferimento d’ufficio del personale docente per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Qualora ricorrano ragioni di particolare urgenza e gravità, il trasferimento può essere disposto anche in corso d’anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il dirigente della struttura provinciale competente può disporre, a fini cautelari, la sospensione dal servizio per un periodo massimo di quindici giorni.

     5. L’utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all’estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della Provincia e previa intesa con lo Stato al fine dell’assunzione delle relative spese.

 

     Art. 95. Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

     1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l’obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

     2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all’accesso all’impiego del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l’assunzione del restante personale provinciale.

     3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell’istituzione.

     4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbro si applica quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

 

     Art. 96. Disposizioni particolari per il personale docente di religione cattolica

     1 Quest’articolo disciplina lo stato giuridico del personale docente e ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. Al personale docente di religione cattolica, per quanto non diversamente disposto da quest’articolo, si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.

     2. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo sono istituiti posti a tempo indeterminato di personale docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nella dotazione complessiva di cui all’articolo 85.

     3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti dal numero 4 dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nel testo vigente. Ai docenti di cui al numero 4.4, lettera b), dell’intesa è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall’ordinario diocesano di Trento. Ai candidati dei concorsi è richiesto, oltre ai predetti titoli, il possesso del riconoscimento d’idoneità previsto dal protocollo addizionale, numero 5, lettera a), reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), rilasciato dall’ordinario diocesano di Trento. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dalla Provincia d’intesa con l’ordinario diocesano di Trento, ai sensi del protocollo addizionale, numero 5, lettera a), di cui alla legge n. 121 del 1985, e del numero 2.5 dell’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985.

     4. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Provincia provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d’intesa con l’ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni. Se per la copertura dei posti a tempo determinato è assunto personale docente di religione cattolica già incaricato non stabilizzato, nonché già incaricato stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), ad esso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.

     5. I docenti di religione cattolica fruiscono dell’istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all’altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario. La mobilità territoriale dei docenti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano di Trento e all’intesa con il medesimo ordinario.

     6. Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato, esclusivamente se gli viene revocata l’idoneità da parte dell’ordinario diocesano di Trento, può fruire, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché sia in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale. Se il docente al quale è stata revocata l’idoneità dall’ordinario diocesano non fruisce della mobilità e ha almeno dieci anni di servizio, egli può essere utilizzato per attività connesse con la scuola. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.

     7. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all’insegnamento della religione cattolica la Provincia conferisce per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo a uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall’ordinario diocesano di Trento. A tal fine si applica l’articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1997. La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell’incarico. A richiesta della Provincia detto personale può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale.

     8. La formazione in servizio e l’aggiornamento professionale del personale docente di religione cattolica sono effettuati nel rispetto dell’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e d’accordo con l’ordinario diocesano di Trento.

 

     Art. 97. Disposizioni particolari per i docenti della scola ladina de Fascia

     1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d’istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

     2. Le disposizioni relative alla precedenza assoluta previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993 si applicano per la compilazione di tutte le graduatorie del personale docente della scuola a carattere statale, comprese le graduatorie relative all’individuazione del personale soprannumerario.

     3. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal sorastant tenendo conto delle graduatorie interne d’istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

     4. Il personale docente che per l’assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo si avvale dell’articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, utilizza il ladino quale lingua d’insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto d’istituto.

     5. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 592 del 1993 sono tenuti alla permanenza per un quinquennio sui posti della scola ladina de Fascia, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, salvo il caso di soprannumerarietà. Detto obbligo comporta il divieto di richiedere l’assegnazione provvisoria e l’utilizzo in altra istituzione scolastica. Nel suddetto quinquennio è salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione con obbligo di scelta della sede presso la scola ladina de Fascia e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

 

     Art. 98. Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

     1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente da assegnare alle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni o cimbro sono assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d’istituto.

     L’attestato è rilasciato secondo modalità e procedure definite da regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 01 e 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

     2. Per l’attuazione di progetti e interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, nelle istituzioni scolastiche e formative individuate dall’articolo 51, in carenza di personale disponibile in possesso dell’attestato previsto dal comma 1, la Provincia può assegnare alle predette istituzioni docenti anche prescindendo dalle graduatorie provinciali per titoli in possesso d’idonea formazione che consenta di valorizzare, tra l’altro, la competenza bilingue italiano-tedesca.

     3. A tal fine la Provincia determina i requisiti per la copertura dei posti, con particolare riguardo alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l’accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un’apposita graduatoria.

 

Sezione III

Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

 

     Art. 99. Funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, l’organizzazione e il rapporto di lavoro dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono disciplinati da questa sezione.

     2. Ai dirigenti, oltre a quanto previsto dall’articolo 23, spetta in particolare:

     a) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza e svolgere l’attività necessaria al raggiungimento dei risultati relativi alla gestione della struttura di competenza;

     b) coordinare i programmi di lavoro, l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all’istituzione scolastica e formativa, verificando periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività.

 

     Art. 100. Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Provincia per la copertura dei posti di dirigente relativi alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo. Al corso-concorso è ammesso il personale docente, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato, dopo l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o provinciali.

     2. Con regolamento sono disciplinati:

     a) le modalità e i tempi di svolgimento del corso-concorso;

     b) le materie oggetto del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell’esame finale, che vertono tra l’altro sulla legislazione e sull’organizzazione scolastica locale, sull’ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige nonché su una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;

     c) il numero di posti messi a concorso, da calcolare tenendo conto tra l’altro dei posti vacanti e disponibili alla data d’indizione del concorso utili per l’assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi nel periodo di vigenza della graduatoria, che è almeno triennale;

     d) le modalità di svolgimento del corso-concorso, che si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione di almeno duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni, nonché in un esame finale;

     e) le modalità di svolgimento degli esami, la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli;

     f) la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l’esame finale, in numero non superiore ai posti messi a concorso;

     g) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

     3. La Provincia nomina la commissione esaminatrice scegliendo i membri tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un’anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e di direttore).

     Il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.

     4. Alle istituzioni formative, inoltre, può essere preposto un dirigente con competenza nell’ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997.

     5. Ai componenti delle commissioni d’esame sono corrisposti i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale per i componenti delle commissioni di concorso.

 

     Art. 101. Albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. È istituito l’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, che contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionale utili per assicurare una corretta gestione della mobilità della dirigenza. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell’albo sono definiti con regolamento. L’albo è suddiviso nella sezione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e in quella dei dirigenti delle istituzioni formative.

 

     Art. 102. Preposizione dei dirigenti agli incarichi

     1. La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell’albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali:

     a) preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

     b) attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti;

     c) attività di studio, consulenza e ricerca nell’ambito scolastico.

     2. La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1, nonché della sostituzione in caso di vacanza dell’incarico, assenza o impedimento dei dirigenti; stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti cessati dallo stesso e individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto.

     3. La Provincia stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità nonché il numero massimo per la concessione dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento al personale docente individuato dal dirigente dell’istituzione scolastica o formativa per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni organizzative e amministrative all’interno dell’istituzione stessa.

     4. Con regolamento la Provincia definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la disposizione di comandi o utilizzi presso altre amministrazioni nonché per i collocamenti fuori ruolo, comunque nel limite del 7 per cento della dotazione organica del personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative, nonché le condizioni, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a dirigenti scolastici cessati dal servizio anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 53 bis della legge provinciale n. 7 del 1997.

 

     Art. 103. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

     1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alla programmazione provinciale in materia scolastica, nonché al progetto d’istituto, secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, la Provincia si avvale del nucleo di valutazione di cui all’articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     2. La Provincia integra il nucleo di valutazione con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

     3. Con regolamento la Provincia definisce i criteri e la procedura di valutazione della dirigenza, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall’articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     4. La valutazione della dirigenza è effettuata ogni due anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando, inoltre, i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali nonché l’attribuzione degli emolumenti accessori sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

 

Capo II

Strumenti e mezzi finanziari

 

Sezione I

Strumenti

 

     Art. 104. Strumenti

     1. Il sistema educativo provinciale considera strumenti fondamentali per assicurare l’erogazione del servizio educativo:

     a) gli interventi di edilizia e i servizi gestionali;

     b) il sistema informativo;

     c) i mezzi finanziari.

 

Sezione II

Interventi di edilizia scolastica e formativa

 

     Art. 105. Finalità degli interventi di edilizia per le strutture scolastiche e formative provinciali

     1. La realizzazione delle strutture destinate o da destinare a istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché a scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, è volta ad assicurare un equilibrato sviluppo della comunità educativa.

     2. Gli edifici da destinare alle istituzioni scolastiche e formative, comprensivi di strutture per il gioco e di impianti sportivi, sono distribuiti sul territorio in sintonia col piano provinciale per il sistema educativo previsto dall’articolo 35 e sono progettati secondo dimensioni e localizzazioni ottimali, in modo da:

     a) prevedere che ogni edificio scolastico corrisponda a una struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli studenti di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con l’attività formativa della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità e favorisca l’educazione permanente;

     b) favorire l’integrazione tra più istituzioni scolastiche e formative anche mediante la stipulazione di accordi di rete, in modo da permettere il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature, degli strumenti e dei servizi.

 

     Art. 106. Funzioni in materia di edilizia e tipologia degli interventi

     1. I comuni, attraverso le comunità, provvedono alla realizzazione degli interventi di edilizia per le scuole per l’infanzia provinciali e per le strutture delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo ciclo, nonché all’erogazione dei contributi relativi a edifici adibiti o da adibire a scuole dell’infanzia equiparate.

     2. La Provincia provvede alla realizzazione degli interventi di edilizia per le strutture delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del secondo ciclo, nonché delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della provincia.

     3. Gli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi 1 e 2, comprensivi delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività di interscuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, concernono:

     a) la costruzione di nuove strutture;

     b) l’ampliamento di strutture esistenti;

     c) gli interventi di recupero edilizio previsti dalla legislazione urbanistica provinciale vigente;

     d) l’acquisto delle strutture e i relativi interventi di recupero edilizio;

     e) gli interventi di manutenzione straordinaria.

     4. Gli immobili messi a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative e delle scuole dell’infanzia devono corrispondere ai requisiti minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti dalla Provincia. Al fine dell’adeguatezza tecnica ed educativa relativa alla destinazione degli edifici, per la realizzazione degli interventi di cui a quest’articolo, la Provincia approva le norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola, tenendo conto della finalità di assicurare elevate condizioni di economicità della gestione.

     5. Gli interventi di edilizia scolastica possono riguardare anche la realizzazione di interventi inerenti attività di sostegno dell’attività formativa, quali servizi di mensa e servizi di convitto.

     6. La Provincia, inoltre, può realizzare strutture ai sensi di quest’articolo da mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l’erogazione di percorsi di formazione professionale affidati secondo quanto previsto dall’articolo 36; le modalità di utilizzo sono regolate dal contratto di servizio.

     Nei casi previsti dal regolamento, la Provincia riconosce alle istituzioni paritarie, che utilizzano locali di loro proprietà per lo svolgimento di percorsi di formazione professionale affidati ai sensi dell’articolo 36, il canone di affitto nella misura e secondo i criteri previsti dalla legge.

     7. Con regolamento sono stabilite le altre disposizioni per l’attuazione di quest’articolo.

 

     Art. 107. Vincolo di destinazione

     1. Le strutture destinate alle scuole dell’infanzia provinciali e alle istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo quanto previsto da questo capo appartengono al patrimonio indisponibile dei comuni e della Provincia.

     2. Se le strutture adibite a scuole dell’infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai comuni sono state realizzate con interventi pubblici, sugli edifici stessi è costituito un vincolo di destinazione; con regolamento sono definite le condizioni, la durata e le modalità di estinzione del vincolo.

 

     Art. 108. Utilizzazione delle strutture in orario extrascolastico

     1. Gli edifici delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature a uso scolastico e formativo, sono messi a disposizione, al di fuori dell’orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d’interesse collettivo.

     2. Per i fini del comma 1 le istituzioni scolastiche e formative e i comuni, o l’ente territoriale di riferimento, sottoscrivono accordi per definire le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature, sulla base di criteri e modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale al fine del miglior utilizzo e fruizione del patrimonio edilizio scolastico e formativo.

 

     Art. 109. Servizi gestionali

     1. Rientrano tra i servizi gestionali tutti i servizi e le attività strumentali all’uso, alla manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature nonché alle spese per le utenze.

     2. La Provincia assegna alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo i fondi necessari per i servizi gestionali nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata secondo quanto previsto dall’articolo 16. La Provincia può trasferire, anche a titolo gratuito, alle istituzioni scolastiche e formative provinciali beni mobili strumentali all’erogazione del servizio educativo.

     3. La Provincia, inoltre, può acquisire arredi o attrezzature da mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l’erogazione di percorsi di formazione professionale affidati secondo quanto previsto dall’articolo 36; le modalità di utilizzo sono regolate dal contratto di servizio.

 

Sezione III

Utilizzo e accesso alle tecnologie informatiche

 

     Art. 110. Sistema informativo

     1. La Provincia gestisce il servizio educativo attraverso l’attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscano in particolare l’utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni.

 

     Art. 111. Anagrafe degli studenti

     1. Per migliorare l’organizzazione del servizio scolastico è istituita l’anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l’iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi compresi i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell’anagrafe.

     2. L’anagrafe provinciale può contenere dati sensibili, definiti ai sensi della normativa vigente, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. I dati dell’anagrafe, ivi compresi quelli sensibili, possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli studenti, purché strumentali ai fini del comma 1, nonché ai comuni e all’azienda sanitaria per il conseguimento dei loro fini istituzionali.

     3. Per l’erogazione dei finanziamenti provinciali le scuole dell’infanzia equiparate e le istituzioni scolastiche paritarie comunicano i dati utili all’anagrafe degli studenti secondo le modalità e i tempi concordati con la Provincia.

 

Sezione IV

Mezzi finanziari

 

     Art. 112. Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

     1. Per l’incremento e lo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all’insegnamento delle lingue straniere, all’inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali nonché per favorire l’accoglienza e l’orientamento degli studenti stranieri, è istituito nel bilancio della Provincia un apposito fondo.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate la tipologia degli interventi nonché le modalità e i criteri per la gestione contabile e per l’attuazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative. Con deliberazione sono definite, inoltre:

     a) le quote da ripartire fra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, secondo parametri definiti in base alle relative dimensioni e tipologie, per la realizzazione di progetti e iniziative adottati e attuati direttamente da esse;

     b) le quote destinate a interventi direttamente attuati dalla Provincia;

     c) le quote riservate al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell’offerta scolastica e formativa, individuati dalla Giunta provinciale e proposti alle istituzioni scolastiche e formative per la loro attuazione.

 

     Art. 113. Contributi provinciali, contributi privati, prestazioni per conto terzi, politiche di ripartizione e di utilizzazione

     1. La Provincia provvede alla riqualificazione della spesa complessiva per l’istruzione sulla base dei seguenti principi, al fine della riduzione della spesa corrente e della diversificazione degli investimenti:

     a) ridefinire la rete scolastica sulla base di nuovi parametri che prevedano un numero minimo di studenti per le scuole del ciclo primario e un aumento del numero minimo di studenti per classe anche per il ciclo secondario; anche il numero massimo degli alunni può essere dimensionato con attenzione ai parametri europei;

     b) attribuire alla scuola un organico secondo parametri e standard anche pluriennali in rapporto al numero degli alunni, all’interno del quale sia possibile esercitare liberamente scelte organizzative da parte degli organi di governo delle scuole;

     c) riqualificare la spesa per il personale al fine della migliore efficacia nell’erogazione del servizio educativo.

     2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per il pagamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi, anche individuando dotazioni massime di spesa per ogni istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie rispetto alle dotazioni assegnate confluiscono nell’avanzo di amministrazione dell’istituzione scolastica e possono essere utilizzate per soddisfare esigenze di funzionamento e di didattica della scuola, previa comunicazione al servizio provinciale competente.

 

Titolo VII

Abrogazioni, disposizioni finali e transitorie

 

Capo I

Abrogazioni, disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 114. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11

     1. All’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "nella scuola dell’obbligo, con inizio nella scuola elementare. Una delle due lingue straniere è la lingua tedesca." sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, a partire dalla scuola primaria. Nel primo ciclo una delle due lingue straniere è la lingua tedesca.";

     b) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella scuola del primo ciclo gli studenti con bisogni educativi speciali o stranieri inseriti nella scuola durante lo svolgimento del percorso, possono essere esonerati dall’apprendimento di una o entrambe le lingue straniere; nel caso degli studenti stranieri l’apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dalla lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia.";

     c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2 bis. L’insegnamento delle lingue straniere è effettuato sulla base dei relativi piani di studio provinciali definiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’esame di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado valuta l’apprendimento della seconda lingua straniera attraverso un colloquio. In aggiunta alle ore previste dai piani di studio provinciali le istituzioni scolastiche possono realizzare progetti per l’apprendimento veicolare delle lingue straniere nel limite previsto per la compensazione tra discipline o aree disciplinari.

     2 ter. Fino all’applicazione dei piani di studio provinciali per l’insegnamento delle lingue straniere, nella scuola primaria il monte ore obbligatorio di insegnamento della lingua tedesca e di un’altra lingua straniera dell’Unione europea nel corso del quinquennio è complessivamente di 500 ore e nella scuola secondaria di secondo grado è di 594 ore. Fino alla medesima data per l’insegnamento delle lingue straniere nel primo ciclo continuano ad applicarsi i programmi contenuti nell’allegato A di questa legge.";

     d) il comma 3 è abrogato.

     2. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 13 della legge provinciale n. 11 del 1997 sono abrogati.

 

     Art. 115. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13

     1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, le parole: "La scuola dell’infanzia accoglie i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiano il terzo anno di età entro il mese di gennaio dell’anno scolastico di prima iscrizione e fino all’inizio dell’obbligo scolastico;" sono sostituite dalle seguenti: "La scuola dell’infanzia accoglie i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiano il terzo anno di età entro il mese di marzo dell’anno scolastico di prima iscrizione e fino all’inizio dell’obbligo scolastico;".

     2. La modifica prevista dal comma 1 decorre dall'anno scolastico 2008-2009 e può applicarsi con gradualità per cinque anni comunque assicurando la rispondenza alle caratteristiche delle specifiche fasce di età e la qualità pedagogica. Con l'anno scolastico 2007-2008 possono essere attivati progetti di sperimentazione secondo i criteri e le modalità organizzativi ed educativi stabiliti dalla Giunta provinciale nel piano annuale previsto dall'articolo 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 [17].

 

     Art. 116. Modificazione dell’articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente:

     "2 bis. In relazione alle funzioni svolte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l’accordo di programma individua i corsi di formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione della Provincia da affidare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento relativi agli operatori del commercio e del turismo e rivolti al conseguimento dei titoli per l’iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l’abilitazione all’esercizio delle professioni."

 

     Art. 117. Pareri

     1. Per l’espressione dei pareri previsti da questa legge si applica l’articolo 11 della legge provinciale n. 23 del 1992.

 

     Art. 118. Regolamenti di attuazione

     1. Oltre ai regolamenti previsti da questa legge, la Provincia può adottare ulteriori regolamenti di attuazione entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

     2. Il regolamento previsto dall’articolo 101 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

     3. I regolamenti previsti dagli articoli 22, 30, 59, 72, 75, 76 e 106, le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli 67, comma 4, 74, comma 3 bis, e 79, comma 7, nonché gli ulteriori regolamenti diversi da quelli espressamente previsti da questa legge sono adottati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorsi inutilmente i sessanta giorni la Giunta provinciale adotta i regolamenti [18].

 

     Art. 119. Abrogazioni e disapplicazioni di norme

     1. Sono o restano abrogate le disposizioni di legge provinciale:

     a) elencate nell’allegato A, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge;

     b) elencate nell’allegato B, a decorrere dalla data individuata dai regolamenti previsti da questa legge;

     c) le ulteriori disposizioni incompatibili con quanto previsto da questa legge, individuate con regolamento.

     2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni contenute nell’allegato A e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni a carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti attuativi e le disposizioni di carattere generale previgenti, relativi alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

     3. Le norme statali relative alle materie disciplinate da questa legge, applicate ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto speciale, cessano di applicarsi dalla data di efficacia delle disposizioni attuative previste da questa legge.

 

     Art. 120. Disposizioni transitorie e di prima applicazione

     1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina di quelli previsti dalla sezione III del capo II del titolo II.

     2. Rimangono in vigore gli strumenti di programmazione previsti per gli interventi del fondo sociale europeo previsto dall’articolo 15 della legge provinciale n. 21 del 1987.

     3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dagli enti locali che svolge attività riconducibile alla figura professionale di collaboratore scolastico presso le istituzioni scolastiche da trasferire alla Provincia, per essere assegnato alle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall'articolo 86, nonché la data del trasferimento e la quantificazione dei relativi oneri. Il trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva. Il trattamento di fine rapporto, compresa la quota a carico dell'INPDAP, maturato dal predetto personale assunto dalla Provincia si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto maturato per i periodi successivi presso la Provincia. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni per l'iscrizione dei maggiori oneri sui relativi capitoli della spesa per il personale della Provincia, con la conseguente riduzione della spesa autorizzata sul fondo per i trasferimenti correnti ai comuni [19].

     3 bis. Per l'accesso all'impiego secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali), il servizio svolto presso istituzioni scolastiche da personale assunto dai comuni della provincia di Trento con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni riconducibili alla figura professionale di collaboratore scolastico è equiparato al servizio svolto dal corrispondente personale alle dipendenze della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali [20].

     4. Per consentire la graduale applicazione dell’articolo 30, al fine del riconoscimento della parità alle istituzioni formative, per il personale docente in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore di questa legge non si applica il requisito previsto dalla lettera j) del comma 4 dell’articolo 30; il medesimo requisito non si applica altresì per il personale assunto sulla base delle graduatorie del medesimo personale vigenti alla predetta data.

 

     Art. 121. Rinvio

     1. Per quanto non previsto da questa legge si applica, in quanto compatibile, la normativa statale vigente in materia di istruzione.

 

     Art. 122. Disposizioni finanziarie

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella C, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2006-2008, indicati nella tabella C in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. Per il triennio 2006-2008 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell’allegata tabella D. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

 

Allegato A

Disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 119, comma 1, lettera a)

 

     a) articolo 3 (Disposizioni transitorie per gli oneri di funzionamento della scuola e del Provveditorato agli studi) della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41;

     b) legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), a eccezione degli articoli 2 ter, 2 quater e 2 quinquies;

     c) comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell’Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento);

     d) legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), a eccezione dei commi 2, 6 e 6 bis dell’articolo 1, dei commi dal 2 bis al 2 octies dell’articolo 1 bis, del capo II e del capo III;

     e) articolo 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

     f) comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

     g) articolo 1 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;

     h) articoli 3 (Disposizioni temporanee per il pagamento del personale docente supplente), 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola), a eccezione del comma 9, e 39 (Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

     i) articoli 38 (Altre disposizioni per il personale insegnante e supplenze brevi) e 39 (Organi collegiali di scuole accorpate) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     j) articoli 48 (Proroghe di graduatorie), 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull’organizzazione dell’insegnamento), a eccezione dei commi 7 e 8, 50 (Attività funzionali e aggiuntive del personale docente) e 53, relativo all’avvio dell’attività dell’agenzia provinciale per l’istruzione, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     k) commi 2, 3 e 4 dell’articolo 83, articolo 84 (Disposizioni per la continuità di servizio degli incarichi di sostegno) e commi da 1 a 10 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     l) articolo 58 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei concorsi del personale insegnante) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     m) articoli 66 e 68 (Istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

     n) articoli 44 (Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali), 47, 48 (Assolvimento dell’obbligo scolastico), 52 e 53 (Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     o) legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica);

     p) articoli 17 (Istituzione dell’anagrafe provinciale degli alunni) e 19 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     q) articoli 5, a eccezione della lettera b) del comma 1, 6 e 8 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

     r) articolo 37 (Razionalizzazione e riqualificazione della spesa nel settore della scuola) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

     s) articoli 4, a eccezione del comma 1, 6 e 7 (Disposizioni relative ai concorsi per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale) della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5.

 

 

Allegato B

Disposizioni abrogate a decorrere dalla data individuata dai regolamenti (articolo 119, comma 1, lettera b)

 

     a) legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell’obbligo scolastico della provincia di Trento);

     b) legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori);

     c) articolo 4 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

     d) legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12;

     e) articolo 4 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30;

     f) articolo 8 (Iniziative di formazione professionale in forma residenziale) della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

     g) legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell’ambito del diritto allo studio);

     h) articolo 5 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;

     i) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell’edilizia scolastica);

     j) articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

     k) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), a eccezione dell’articolo 15;

     l) articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

     m) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 19;

     n) articoli da 25 a 32 (Estensione degli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29) della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34;

     o) articolo 6 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41;

     p) articoli 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6;

     q) articolo 5 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

     r) articolo 32 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28;

     s) comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, e comma 1 dell’articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, comunque dopo l’approvazione del piano provinciale per il sistema educativo previsto dall’articolo 35 di questa legge, nonché commi 6 e 6 bis dell’articolo 1, commi da 2 bis a 2 octies dell’articolo 1 bis, capo II e capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

     t) articolo 13 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

     u) legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore);

     v) articolo 6 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

     w) articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;

     x) capo VII del titolo IV della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;

     y) articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

     z) articolo 8 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29;

     aa) articoli 3, 4 (Personale assistente educatore dei comprensori) e 5 (Norma transitoria concernente il personale assistente educatore dei comprensori) della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;

     bb) articolo 11 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     cc) articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     dd) articoli 37, 38, 39 e 40 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     ee) lettera dd) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

     ff) articoli 68 e 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     gg) articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1;

     hh) articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     ii) articolo 12 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11;

     jj) articolo 40 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     kk) lettera g) del comma 1 dell’articolo 14, articolo 33, commi 7 e 8 dell’articolo 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull’organizzazione dell’insegnamento) e articoli 54 e 55 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     ll) commi 11 e 12 dell’articolo 85, articoli 86 e 88 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     mm) articoli 54, 55 e 56 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     nn) comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

     oo) lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9- 27/Leg;

     pp) numeri 3, 11, 12 e 14 della tabella A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg;

     qq) articoli 45, 49, 50, 55 e 56 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     rr) articoli 18, 22 e 23 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     ss) legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 3;

     tt) articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

     uu) articoli 20 (Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale) e 21 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;

     vv) articolo 21 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

     ww) articolo 5 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;

     xx) lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

     yy) articoli 38 e 39 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

     zz) articoli 2 e 3, comma 1 dell’articolo 4, articoli 5, 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5.

 

 

Tabella C

Riferimento delle spese (articolo 122, comma 1)

 

     (Omissis)

 

 

Tabella D

Copertura degli oneri (articolo 122, comma 2)

 

     (Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Periodo abrogato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Lettera abrogata dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 26 novembre 2011, n. 14.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Lettera inserita dall'art. 6 della L.P. 28 maggio 2009, n. 7.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.

[12] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.

[13] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5.

[14] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.P. 26 novembre 2012, n. 14.

[15] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 26 ottobre 2009, n. 10.

[16] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Comma così sostituito dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Comma già modificato dall'art. 22 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.P. 26 ottobre 2009, n. 10.

[19] Comma così sostituito dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[20] Comma inserito dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.