§ 5.3.59 - L.P. 26 novembre 2011, n. 14.
Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:26/11/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Interventi sociali e sanitari
Art. 3.  Modificazione dell’articolo 27 della legge provinciale sulla scuola
Art. 4.  Modificazione dell’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola
Art. 5.  Disposizione finanziaria


§ 5.3.59 - L.P. 26 novembre 2011, n. 14.

Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

(B.U. 2 novembre 2011, n. 44)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall’articolo 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.

2. Questa legge ha lo scopo di:

a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l’apprendimento, agevolare l’integrazione dei soggetti con DSA;

c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;

d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.

 

     Art. 2. Interventi sociali e sanitari

1. La Provincia può sostenere, secondo quanto previsto dall’articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dall’articolo 20 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare), le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse sociale relative all’assistenza e all’accompagnamento degli studenti con DSA.

2. Nell’ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza, il servizio sanitario provinciale assicura la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa.

3. Per il coordinamento e l’integrazione socio-sanitaria dei servizi previsti dai commi 1 e 2 si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

 

     Art. 3. Modificazione dell’articolo 27 della legge provinciale sulla scuola

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti parole: "e al monitoraggio dell’attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali come previsti dall’articolo 74".

 

     Art. 4. Modificazione dell’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti parole: "; per questi studenti le scuole di ogni ordine e grado svolgono le seguenti azioni:

1) attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA, sulla base di protocolli d’intervento definiti dalla Giunta provinciale; in ogni caso l’esito di tali attività non costituisce una diagnosi di DSA;

2) provvedono, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, alla formazione in servizio del personale insegnante, coordinandosi con la formazione realizzata dal Centro per la formazione continua e l’aggiornamento del personale insegnante previsto dall’articolo 42 bis;

3) forniscono informazioni alle famiglie degli studenti con DSA anche sugli specifici strumenti e interventi attivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali".

 

     Art. 5. Disposizione finanziaria

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull’unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola). Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).