§ 6.1.17 - L.P. 17 ottobre 1986, n. 28.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:17/10/1986
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Trentino.
Art. 5. 
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7. 
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento.
Art. 10.  Interventi a favore del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento.
Art. 11.  Interventi relativi all'utilizzo di materiale di risulta porfirico.
Art. 12.  Disposizioni relative ai fondi di garanzia e rischi.
Art. 13.  Autorizzazione alla costituzione di una società di gestione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi.
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.  Integrazione delle partecipazioni al Mediocredito Trentino- Alto Adige.
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.17 - L.P. 17 ottobre 1986, n. 28.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986 - 1988.

(B.U. 22 ottobre 1986, n. 47 - suppl. straord.).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalla riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato e in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1986 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Trentino. [2]

     [1. Al fine di orientare l'utilizzo delle risorse ambientali a scopi occupazionali, la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre ed attuare progetti per il coordinamento di attività e di iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Trentino anche come promozione turistica e divulgazione didattica.

     2. Per il finanziamento delle spese relative all'attuazione delle iniziative di cui al comma precedente, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale].

 

     Art. 5. [3]

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7. [5].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 9. Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 4.052.000.000.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 4.052.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 10. Interventi a favore del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento. [7]

     [1. Al fine di agevolare l'avvio di attività sostitutive da parte della Società iniziativa elettronica s.p.a. con il recupero della manodopera esistente la Provincia concorre al finanziamento dei progetti di investimento e di avvio di attività sostitutive adottati dal Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13.

     2. I progetti di cui al comma precedente individuano in particolare le attività sostitutive da intraprendere, i relativi costi di gestione, gli investimenti necessari specificati nei tempi e nelle modalità di realizzazione, i fabbisogni finanziari e le relative fonti di finanziamento.

     3. Con il provvedimento di approvazione dei progetti la Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, determina le spese ammissibili ad agevolazione, l'entità delle agevolazioni medesime, nonché le modalità per la definizione, tramite apposita convenzione, dei rapporti finanziari con il precitato Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento.

     4. Per i fini di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988].

 

     Art. 11. Interventi relativi all'utilizzo di materiale di risulta porfirico. [8]

     [1. In relazione ad accertate necessità di tutela ambientale e al fine di limitare l'entità del materiale di risulta da escavazione e lavorazione di porfido da depositare nelle discariche localizzate nelle zone di estrazione, la Giunta provinciale autorizzata a riconoscere, fra le spese ammissibili a finanziamento o a contributo per la realizzazione di opere infrastrutturali di pubblico interesse previste dalle vigenti disposizioni, la spesa necessaria per il trasporto di detto materiale nelle zone di realizzazione delle opere infrastrutturali.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della spesa di cui al comma precedente, fino alla concorrenza dei maggiori costi rispetto a quelli richiesti per il trasporto nelle discariche delle zone di estrazione. La relativa determinazione potrà essere effettuata anche in via convenzionale con riferimento alle diverse zone di provenienza, nonché alle modalità e ai tempi richiesti per l'effettuazione dei trasporti.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.]

 

     Art. 12. Disposizioni relative ai fondi di garanzia e rischi.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 13. Autorizzazione alla costituzione di una società di gestione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi.

     1. Al fine della gestione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di società fino alla concorrenza dell'importo di lire 110.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 110.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 15. Integrazione delle partecipazioni al Mediocredito Trentino- Alto Adige.

     1. 'E autorizzata la spesa di lire 251.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 per aumentare la quota di partecipazione della Provincia al fondo di dotazione della sezione per il credito agrario di miglioramento annessa all'istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige con sede in Trento.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 18.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).


[1] Modifica gli articoli 59, 60 e 62 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica l'art. 2 della L.P. 9 settembre 1963, n. 10.

[4] Modifica l'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1985, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[8] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[10] Modifica gli articoli 1, 18 e 22 dalla L.P. 20 dicembre 1982, n. 29.

[11] Modifica gli articoli 2, 3, 6 e 13 della L.P. 1 aprile 1986, n. 10.

[12] Modifica l'art. 15 della L.P. 6 novembre 1978, n. 44.

[13] Reca disposizioni finanziarie.