§ 5.3.6 - L.P. 9 settembre 1963, n. 10.
Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:09/09/1963
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzioni con uno o più istituti di assicurazione per garantire agli alunni, [...]
Art. 2.      1. L'assicurazione potrà coprire i seguenti rischi
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento annuale di bilancio
Art. 4.      (Omissis)


§ 5.3.6 - L.P. 9 settembre 1963, n. 10. [1]

Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento.

(B.U. 17 settembre 1963, n. 38).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzioni con uno o più istituti di assicurazione per garantire agli alunni, iscritti nelle scuole elementari pubbliche e private della provincia di Trento, l'assicurazione contro gli infortuni durante l'anno scolastico.

     2. L'assicurazione per i rischi di cui al successivo articolo due potrà essere estesa anche agli alunni iscritti nelle scuole preelementari e secondarie di grado inferiore e superiore, pubbliche e private. L'assicurazione per i rischi di cui all'articolo 2, limitatamente al momento del tragitto e se il trasporto è effettuato a cura della Provincia, può essere estesa ai soggetti portatori di handicap frequentanti centri educativi o terapici che utilizzano servizi istituiti ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) [2]

 

     Art. 2.

     1. L'assicurazione potrà coprire i seguenti rischi:

     a) infortuni sofferti durante la frequenza della scuola, doposcuola e interscuola o di manifestazioni promosse dalla scuola medesima, durante il tragitto da casa a scuola, doposcuola o interscuola e viceversa, nonché in conseguenza dello scoppio di esplosivi abbandonati;

     b) infortuni sofferti durante la permanenza in colonie climatiche, campeggi e luoghi di ritrovo per la gioventù;

     c) la responsabilità civile degli insegnanti, autorità scolastiche e persone addetti alla sorveglianza che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortunio occorso agli alunni assi curati;

     d) responsabilità civile per i danni cagionati dagli alunni a cose e a persone durante la frequenza della scuola e delle attività integrative della scuola, o durante la permanenza in colonie climatiche, campeggi e luoghi di ritrovo per la gioventù [3].

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento annuale di bilancio.

     2. Per l'anno in corso tale onere è previsto in lire 4 milioni e 500 mila.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 


[1] Abrogata dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[3] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8 e dall'art. 5 della L.P. 17 ottobre 1986, n. 28.

[4] Norme finanziarie.