§ 6.1.4 - L.P. 10 aprile 1980, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:10/04/1980
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Interventi in materia di assistenza scolastica.
Art. 2.  Interventi nei settore dell'edilizia scolastica.
Art. 3.  Modalità di iscrizione in bilancio degli importi relativi al fondo «Oneri per l'istruzione professionale».
Art. 4. 
Art. 5.  Borse di studio per corsi di restauro.
Art. 6.  Assuntorie per zone archeologiche.
Art. 7.  Modifica di procedure.
Art. 8.  Anticipazioni di contributi su opere relative a beni tutelati.
Art. 9.  Interventi per i beni tutelati ed il restauro di opere d'arte.
Art. 10.  Acquisto opere d'arte.
Art. 11.  Interventi e contributi per attività sportive.
Art. 12.  Attrezzature sportive e piccoli impianti.
Art. 13.  Impianti sportivi.
Art. 14.  Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti.
Art. 15.  Completamento programma di edilizia ospedaliera.
Art. 16.  Provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen.
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 23. 
Art. 24.  Programma agricolo - forestale.
Art. 25.  Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione.
Art. 26.  Contributi in conto interessi relativi ad investimenti urgenti per la zootecnia.
Art. 27.  Contributi in conto interessi relativi ad interventi per il miglioramento delle zone agricole montane.
Art. 28.  Contributi in conto interessi relativi ad interventi nei settore zootecnico.
Art. 29.  Contributi in conto interessi per impianti irrigui interaziendali.
Art. 30.  Contributi in conto interessi per strutture ed impianti cooperativi.
Art. 31.  Contributi in conto interessi per strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato.
Art. 32.  Contributi in conto interessi per impianti ammessi ai benefici CEE e dello Stato.
Art. 33.  Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
Art. 34.  Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto - coltivatrice.
Art. 35.  Contributi in conto interessi per impianti del settore zootecnico.
Art. 36.  Contributi in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo.
Art. 37.  Contributi per la contabilità agraria.
Art. 38.  Finanziamento superi di spesa su opere di bonifica montana.
Art. 39.  Servizi di custodia forestale.
Art. 40.  Agevolazioni per il leasing mobiliare.
Art. 41.  Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali.
Art. 42.  Agevolazioni su operazioni garantite dal Confidi.
Art. 43.  Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi.
Art. 44.  Integrazione fondo di garanzia Confidi.
Art. 45.  Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.
Art. 46.  Disposizioni relative all'assunzione di mutui per l'acquisizione di aree destinate a nuovi insediamenti industriali.
Art. 47.  Estensione di disposizioni provinciali ad interventi relativi a leggi regionali nei casi di anticipata estinzione parziale dei mutui.
Art. 48.  Apprestamento di aree per impianti produttivi: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
Art. 49.  Ulteriore partecipazione ai fondi di dotazione dell'istituto mediocredito Trentino-Alto Adige.
Art. 50.  Svincolo delle cauzioni per azioni al portatore.
Art. 51. 
Art. 52.  Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito.
Art. 53.  Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari.
Art. 54.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali.
Art. 55.  Contributi su oneri per garanzie fidejussorie per la realizzazione di centri artigianali.
Art. 56.  Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane.
Art. 57.  Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Cooperativa artigiana di garanzia.
Art. 58.  Ammissione di domande previste per ottenere i benefici delle leggi afferenti dell'Artigiancassa.
Art. 59.  Occupazione giovanile.
Art. 60.  Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Integrazione di finanziamenti.
Art. 61. 
Art. 62.  Contributi in conto interessi per agevolare il commercio.
Art. 63.  Presentazione di documentazione per le agevolazioni al commercio.
Art. 64.  Ammissibilità delle domande alle agevolazioni al commercio.
Art. 65. 
Art. 66.  Contributi per l'agevolazione delle esportazioni.
Art. 67. 
Art. 68.  Agevolazioni relative al marchio di origine e qualità.
Art. 69. 
Art. 70.  Pareri per la realizzazione delle opere da parte delle scuole di sci.
Art. 71.  Agevolazioni nel settore dello sci.
Art. 72.  Ammissione di domande su finanziamenti per l'industria alberghiera.
Art. 73. 
Art. 78.  Sovvenzione alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative.
Art. 79.  Fondo di rotazione per il credito alberghiero.
Art. 86.  Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.
Art. 87.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature.
Art. 88.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione.
Art. 89.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche.
Art. 90.  Manutenzione straordinaria della viabilità: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
Art. 91.  Opere idrauliche: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
Art. 92.  Manutenzione straordinaria degli immobili: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
Art. 93.  Sottoscrizione di azioni dell'«Autostrada del Brennero s.p.a.».
Art. 94.  Fondo provinciale per i trasporti pubblici.
Art. 95. 
Art. 96.  Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune.
Art. 97.  Comunicazioni radio televisive.
Art. 98.  Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori.
Art. 99. 
Art. 100.  Programmi comprensoriali.
Art. 101.  Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali.
Art. 102.  Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori.
Art. 103.  Piano di finanziamento della legge provinciale concernente «Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici»: modalità per l'assunzione degli impegni di spesa.
Art. 104.  interpretazione autentica.
Art. 105.  Interventi di propaganda contro l'inquinamento.
Art. 106.  Finanziamento attività del Comitato provinciale della caccia.
Art. 107.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi
Art. 108.  Integrazione finanziamenti per l'attività svolta nell'anno internazionale del bambino.
Art. 109.  Completamento delle strutture per la mensa dei dipendenti.
Art. 110. 
Art. 111.  Modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti pubblici funzionali.
Art. 112.  Modalità di assunzioni di impegni di spesa.
Art. 113.  Acquisto di beni immobili: modalità di assunzione degli impegni.
Art. 114. 


§ 6.1.4 - L.P. 10 aprile 1980, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 15 aprile 1980, n. 19).

 

Art. 1. Interventi in materia di assistenza scolastica.

     1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 21, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, è elevato dall'importo di 4.000.000.000 all'importo di lire 4.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 21, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 2. Interventi nei settore dell'edilizia scolastica.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo II della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 3. Modalità di iscrizione in bilancio degli importi relativi al fondo «Oneri per l'istruzione professionale».

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1980, gli importi relativi al fondo «Oneri per l'istruzione professionale» istituito con l'articolo 7 della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, sono stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Provincia in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 19 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 4. [1]

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONI, MANIFESTAZIONI

ED ATTIVITÀ ARTISTICHE, CULTURALI ED EDUCATIVE

NONCHE' DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

STORICO, ARTISTICO E POPOLARE

 

     Art. 5. Borse di studio per corsi di restauro.

     1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è elevato dall'importo di lire 25.000.000 all'importo di lire 75.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 6. Assuntorie per zone archeologiche.

     1. Per i fini di cui all'articolo 7 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000 a carico dell'esercizio esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 7. Modifica di procedure. [2]

     [1. Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'articolo 5, secondo comma, della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, relativi alla dotazione di impianti antifurto e di attrezzature di sicurezza, la Giunta provinciale può prescindere dal parere del comitato tecnico per i beni culturali].

 

     Art. 8. Anticipazioni di contributi su opere relative a beni tutelati. [3]

     [1. I contributi ed i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, possono essere corrisposti in via anticipata in una o più soluzioni fino alla misura del 50 per cento del loro ammontare.

     2. Qualora gli interventi ammessi ai benefici di cui al comma precedente non siano stati realizzati entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale o siano stati realizzati in maniera difforme dalle prescrizioni impartite a termini di legge, la Giunta provinciale revoca in tutto o in parte gli stessi contributi e finanziamenti ed i beneficiari sono tenuti alla restituzione mediante versamento delle relative somme alla tesoreria della Provincia per essere introitate in apposito capitolo del bilancio provinciale.

     3. In caso di inadempienza si provvede al recupero delle somme erogate, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639].

 

     Art. 9. Interventi per i beni tutelati ed il restauro di opere d'arte.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 6.800.000.000 con l'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, è elevata all'importo di lire 7.300.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982.

 

     Art. 10. Acquisto opere d'arte.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 800.000.000 con l'articolo 10 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, è ridotta all'importo di lire 600.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

 

     Art. 11. Interventi e contributi per attività sportive.

     1. Per i fini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 69 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è elevato dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 750.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dal predetto articolo 69 e dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 49, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 12. Attrezzature sportive e piccoli impianti.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 400.000.000 con l'articolo 72 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 è elevata all'importo di lire 650.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

 

     Art. 13. Impianti sportivi.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1978, n. 4, è autorizzato il limite di impegno di lire 440.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare per il completamento degli impianti sportivi previsti dal piano di cui all'articolo 2 della stessa legge provinciale, nonché per le spese di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 440.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1990.

     3. I comuni ed i consorzi di comuni interessati alla realizzazione di impianti sportivi presenteranno domanda alla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 5 della medesima legge provinciale n. 4.

     4. [4].

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

 

     Art. 14. Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti. [5]

 

     Art. 15. Completamento programma di edilizia ospedaliera. [6]

 

     Art. 16. Provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen. [7]

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1979, ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, residenti in un comune della provincia di Trento, è corrisposto dalla Provincia stessa un sussidio nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e secondo la disciplina prevista dal medesimo articolo, anche per quanto concerne l'integrazione per i familiari a carico. Il predetto sussidio sostituisce ogni provvidenza economica disposta a favore degli hanseniani da precedenti leggi.

     2.Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     3. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale, comprendendo nello stesso gli oneri derivanti dall'attuazione delle leggi citate al primo comma.

 

          Art. 17. [8]

 

     Art. 18. [9]

 

     Art. 19. [10]

 

     Art. 20. [11]

 

     Artt. 21. - 22. [12]

 

     Art. 23. [13]

 

     Art. 24. Programma agricolo - forestale.

     1. Per l'attuazione del programma agricolo-forestale per l'anno 1980, da approvarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati a carico dell'esercizio finanziario 1980, anche in aumento di limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, provvedendo al relativo finanziamento per l'importo complessivo di lire 9.931.125.000, mediante quote parti delle assegnazioni che si prevede siano disposte dallo Stato per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 nonché con quelle disposte con riferimento all'esercizio finanziario 1978:

     - lire 1.650.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

     - lire 570.000.000 per il miglioramento del patrimonio zootecnico, secondo le disposizioni recate dalla legge regionale 1 settembre 1962, n. 18;

     - lire 5.000.000.000 per spese e contributi per opere di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

     - lire 941.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1) della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, come modificata con la presente legge;

     - lire 800.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2) della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, da utilizzare per gli interventi di miglioramento e di potenziamento delle malghe nonché per le finalità di cui allo stesso articolo 2, primo comma, lettera d);

     - lire 64.125.000 per l'assegnazione di somme alla Federazione provinciale allevatori di Trento per il ripianamento dei disavanzi della stessa;

     - lire 352.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48;

     - lire 300.000.000 per gli interventi di cui al capo III della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

     - lire 227.000.000 per gli interventi di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977 n 30;

     - lire 27.000.000 per spese relative all'attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali dal piano urbanistico provinciale, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera a) e 6, lettere a), c) e d) della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, e successive modificazioni.

     2. Per consentire l'attuazione dei programmi agricoli per gli anni 1978 e 1979, gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 4 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, e con l'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, indicati al comma successivo ed iscritti nei bilanci della Provincia per gli anni 1978 e 1979 sono transitati tra le economie negli importi per i quali non risulta possibile assumere impegni in via amministrativa entro la data del 31 dicembre 1979.

     3. Le somme corrispondenti a dette economie sono iscritte, per i medesimi importi, nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1980 e sono utilizzate con le modalità e nei termini indicati nelle leggi di autorizzazione, di seguito precisati:

     - lire 1.000.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11 (legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, articolo 4);

     - lire 250.000.000 per l'assegnazione di somme alla Stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige per l'allestimento di un centro agro-metereologico per il miglioramento e la difesa delle produzioni agricole e forestali (legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, articolo 4);

     - lire 350.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (legge provinciale 14 settembre 1979 n. 8, articolo 27);

     - lire 1.500.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, articolo 27).

 

     Art. 25. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     - lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985 e lire 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 26. Contributi in conto interessi relativi ad investimenti urgenti per la zootecnia.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 5, lettera b) della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 20, è autorizzato il limite di impegno di lire 50.000 000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1983.

 

     Art. 27. Contributi in conto interessi relativi ad interventi per il miglioramento delle zone agricole montane.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 1, punto 2) della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, come modificata con la presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     - lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 28. Contributi in conto interessi relativi ad interventi nei settore zootecnico.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di lire 125.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Provincia in misura di lire 125.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1985.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8 a carico dell'esercizio finanziario 1979 è ridotto dall'importo di lire 200.000.000 all'importo di lire 20.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso articolo 22, secondo comma, in misura di lire 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1984.

 

     Art. 29. Contributi in conto interessi per impianti irrigui interaziendali.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare in relazione ad interventi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, con riguardo agli impianti irrigui interaziendali.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1995.

 

     Art. 30. Contributi in conto interessi per strutture ed impianti cooperativi.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972- n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati limiti di impegno di lire 900.000.000 e di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, rispettivamente 1981 da utilizzare per interventi relativi all'acquisto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla costruzione ed alle attrezzature degli impianti di cui all'articolo 1, numeri 1), 4) e 5) della stessa legge provinciale e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, lire 1.400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995 e lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 31. Contributi in conto interessi per strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare per interventi relativi all'esecuzione di infrastrutture e strutture di base interaziendale.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 450.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.

 

     Art. 32. Contributi in conto interessi per impianti ammessi ai benefici CEE e dello Stato.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare per interventi relativi all'esecuzione degli impianti per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.

     3. L'autorizzazione del limite di impegno disposta con l'articolo 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1979 è annullata e cessa l'iscrizione delle relative annualità negli stati di previsione della spesa della Provincia per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1998.

 

     Art. 33. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, lettera a), della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1985.

 

     Art. 34. Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto - coltivatrice.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e successive modificazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2006.

 

     Art. 35. Contributi in conto interessi per impianti del settore zootecnico.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2003.

 

     Art. 36. Contributi in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo.

     1. Per i fini di cui all'articolo 8 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato il limite di impegno di lire 600.000.00 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2003.

 

     Art. 37. Contributi per la contabilità agraria.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     - lire 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

     2. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 16, quarto comma, della stessa legge provinciale n. 39, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista, allo scopo, a carico dell'esercizio finanziario 1980, nonché di quella autorizzata con il precedente comma, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 38. Finanziamento superi di spesa su opere di bonifica montana.

     1. Al fine di agevolare gli enti concessionari che hanno provveduto alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana con le provvidenze recate da leggi statali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai medesimi, finanziamenti e contributi integrativi sugli oneri eccedenti le previsioni di progetto e derivanti dalla revisione prezzi e dall'applicazione della imposta sul valore aggiunto.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 35.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 39. Servizi di custodia forestale.

     1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 15, secondo comma, della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, è elevato dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 15, secondo comma, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

 

     Art. 40. Agevolazioni per il leasing mobiliare.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41, è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1985.

 

     Art. 41. Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1990.

 

     Art. 42. Agevolazioni su operazioni garantite dal Confidi.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 43. Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al Consorzio di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 44. Integrazione fondo di garanzia Confidi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del Consorzio di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo I della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 45. Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.

     1. Per la concessione dei concorsi di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, modificata con leggi provinciali 31 gennaio 1976, n. 12 e 5 dicembre 1978, n. 53, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     - lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     - lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, lire 600.000.0000 per l'esercizio finanziario 1981, lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1995, lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1996 e lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 46. Disposizioni relative all'assunzione di mutui per l'acquisizione di aree destinate a nuovi insediamenti industriali.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere il concorso di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni anche per il pagamento dell'importo dei mutui da accendersi da parte dell'ente beneficiario presso la Cassa depositi e prestiti.

     2. In tal caso alla domanda di contributo deve essere allegata, in sostituzione della dichiarazione di cui all'articolo 4, lettera b), della citata legge provinciale n. 25, la comunicazione della Cassa depositi e prestiti dell'adesione di massima sulla domanda di mutuo e l'accertamento di cui all'articolo 5 della medesima legge provinciale viene effettuato dagli uffici dell'assessorato cui è affidata la materia dell'industria.

 

     Art. 47. Estensione di disposizioni provinciali ad interventi relativi a leggi regionali nei casi di anticipata estinzione parziale dei mutui. [14]

 

     Art. 48. Apprestamento di aree per impianti produttivi: modalità di assunzione degli impegni di spesa.

     1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti alla costruzione e straordinaria manutenzione delle infrastrutture di aree per impianti produttivi, di cui al capo I della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, e successive modificazioni, ivi comprese le indennità di esproprio e spese per la relativa revisione dei prezzi, la cui esecuzione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 49. Ulteriore partecipazione ai fondi di dotazione dell'istituto mediocredito Trentino-Alto Adige.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino- Alto Adige - con sede in Trento, mediante il conferimento o l'acquisizione di quote, al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo di lire 390.000.000.

     2. E' altresì autorizzata la partecipazione della Provincia al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento annessa all'istituto medesimo, mediante il conferimento o l'acquisizione di quote, al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo di lire 100.000.000.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 50. Svincolo delle cauzioni per azioni al portatore.

     1. Le cauzioni prestate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1959, n. 10, relativa alla autorizzazione della emissione di azioni al portatore da parte di società aventi sede sociale nella provincia di Trento e di Bolzano, ancora vincolate presso il tesoriere regionale o il tesoriere provinciale, vengono svincolate in relazione al disposto dell'articolo 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in deroga all'articolo 6 della predetta legge regionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

     Art. 51. [15]

 

     Art. 52. Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, sono autorizzati gli stanziamenti di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a lire 1.800.000.000 fino al 1990 ed a lire 300.000.000 nel 1991.

     3. Lo stanziamento di lire 500.000.000 autorizzato con l'articolo 35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario ,1979, è transitato tra le economie sul medesimo esercizio finanziario ed è iscritto a carico del bilancio 1980. Le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso articolo 35 si applicano fino all'anno 1990.

 

     Art. 53. Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari.

     1. Per i fini di cui all'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 54. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, sono autorizzati gli stanziamenti di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a lire 700.000.000 fino al 1995 e lire 200.000.000 nel 1996.

 

     Art. 55. Contributi su oneri per garanzie fidejussorie per la realizzazione di centri artigianali.

     1. Per i fini di cui all'articolo 20 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

 

     Art. 56. Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e successive modificazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1995, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 100.000.000.

 

     Art. 57. Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Cooperativa artigiana di garanzia.

     1. Per i fini di cui all'articolo 33 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, come modificata con la presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 58. Ammissione di domande previste per ottenere i benefici delle leggi afferenti dell'Artigiancassa. [16]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE GIOVANILE

E DI OCCUPAZIONE DI PERSONE OGGETTO DI PROCESSI

DI EMARGINAZIONE

 

     Art. 59. Occupazione giovanile.

     1. In relazione all'attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, come modificata con legge provinciale 10 agosto 1978, n. 29, i seguenti stanziamenti:

     - lire 144.234.295 a carico dell'esercizio finanziario 1980,

     - lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 60. Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Integrazione di finanziamenti.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 agosto 1978, n. 28, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 74.356.452 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 150.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 61. [17]

 

     Art. 62. Contributi in conto interessi per agevolare il commercio.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27 e successive modificazioni, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     - lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, di lire 1.100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990 e di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 63. Presentazione di documentazione per le agevolazioni al commercio. [18]

 

     Art. 64. Ammissibilità delle domande alle agevolazioni al commercio. [19]

 

     Art. 65. [20]

 

     Art. 66. Contributi per l'agevolazione delle esportazioni.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14, come modificata con la presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200.000.000 da iscrivere negli stati. di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

 

     Art. 67. [21]

 

     Art. 68. Agevolazioni relative al marchio di origine e qualità. [22]

     [1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 novembre 1977, n. 32, è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.]

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

E DI INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

     Art. 69. [23]

 

     Art. 70. Pareri per la realizzazione delle opere da parte delle scuole di sci. [24]

 

     Art. 71. Agevolazioni nel settore dello sci. [25]

 

     Art. 72. Ammissione di domande su finanziamenti per l'industria alberghiera. [26]

 

     Art. 73. [27]

 

     Artt. 74. - 77. [28]

 

     Art. 78. Sovvenzione alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 1.080.000.000 con l'articolo 53 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, è ridotta all'importo di lire 580.000.000 ed è iscritta, con le medesime modalità, nel bilancio per l'anno 1980.

 

     Art. 79. Fondo di rotazione per il credito alberghiero. [29]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

 

     Artt. 80. - 85. [30]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 86. Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 45.000.000.000 con l'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982.

 

     Art. 87. Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'articolo 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 1) e 9) dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Provincia in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.

 

     Art. 88. Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14 e dell'articolo 8 della legge provinciale 10 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 2) e 9) dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.

 

     Art. 89. Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14 e dell'articolo 8 della legge provinciale 10 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.

 

     Art. 90. Manutenzione straordinaria della viabilità: modalità di assunzione degli impegni di spesa.

     1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti la costruzione, completamento, sistemazione, bitumatura e straordinaria manutenzione in appalto di strade provinciali e relativi raccordi con strade statali, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altro, ivi comprese le indennità di esproprio, spese per la relativa revisione prezzi, nonché per la costruzione delle strade di adduzione e di penetrazione alle nuove aree industriali ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2, la cui esecuzione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 91. Opere idrauliche: modalità di assunzione degli impegni di spesa.

     1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti la sistemazione idraulica e di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ivi comprese le spese per revisione prezzi, la cui esecuzione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14- settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 92. Manutenzione straordinaria degli immobili: modalità di assunzione degli impegni di spesa.

     1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti la costruzione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili, compresa l'installazione di apparecchiature in edifici adibiti ad uffici provinciali e spese per la relativa revisione prezzi, la cui esecuzione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979. n. 7.

 

     Art. 93. Sottoscrizione di azioni dell'«Autostrada del Brennero s.p.a.».

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione dell'«Autostrada del Brennero s.p.a.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 55.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 55.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 94. Fondo provinciale per i trasporti pubblici. [31]

     [1. II limite massimo di spesa previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 è elevato dall'importo di lire 9.000.000.000 all'importo di lire 11.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 25, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge annuale di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale].

 

     Art. 95. [32]

 

     Art. 96. Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, come modificata con il precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, fino al 1990, tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 3 della stessa legge provinciale n. 26, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

     3. Le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 97. Comunicazioni radio televisive.

     1. Al fine di realizzare le strutture ed attrezzature con relativi collegamenti viari e di alimentazione elettrica per l'installazione dei punti di ripetizione necessari all'estensione della ricezione radiotelevisiva ai centri abitati con popolazione inferiore ai mille abitanti, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad eseguire tali opere ed interventi in economia, a mezzo dei propri uffici sulla base del progetto di fattibilità che sarà approvato dalla Giunta provinciale [33].

     2. II Presidente della Giunta provinciale, su deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a sottoscrivere apposita convenzione con la RAI radiotelevisione italiana per definire i tempi, le modalità e le priorità di esecuzione degli interventi nonché eventuali apporti di beni, diritti e servizi al fine di realizzare l'estensione della rete radiotelevisiva, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e articolo 14 del D.P.R. 11 agosto 1975, n. 452.

     3. Analoghe convenzioni possono essere definite tra la Giunta provinciale e i comuni o consorzi di comuni o comprensori interessati, sempre ai fini della realizzazione della estensione della ricezione radiotelevisiva.

     4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPRENSORI

 

     Art. 98. Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori. [34]

     1. Ferme restando le disposizioni recate dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, per l'esercizio finanziario 1980 e per gli esercizi successivi, a modifica di quanto ivi previsto, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alla previsione recata dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 99. [35]

 

     Art. 100. Programmi comprensoriali. [36]

     1. In attesa di una nuova regolamentazione della programmazione comprensoriale dello sviluppo economico, da effettuare nel quadro di norme organiche sulla programmazione provinciale, i comprensori sono autorizzati a predisporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, azioni programmatiche nel settore delle infrastrutture di bonifica montana e di igiene del suolo.

     2. Costituiscono elementi essenziali di ogni azione programmatica:

     1) l'analisi della situazione e delle tendenze in atto;

     2) l'indicazione degli obiettivi da perseguire e la determinazione degli elementi atti a consentire la verifica del grado di realizzazione dei medesimi;

     3) la descrizione delle opere da eseguire, ed un preventivo di massima espresso in lire correnti;

     4) ove necessario, una proposta di regolamentazione dei rapporti con enti o privati proprietari dei terreni;

     5) il tempo necessario per la predisposizione dei progetti delle opere e per la loro attuazione;

     6) il piano finanziario contenente:

     a) l'indicazione dei finanziamenti in conto capitale ammissibili in applicazione di leggi di settore operanti, in riferimento a quanto previsto dal quarto comma;

     b) l'ammontare della compartecipazione di comuni e di eventuali altri interessati;

     c) l'ammontare della parte di spesa non coperta.

     3. Le azioni programmatiche sono approvate dalla Giunta provinciale che contestualmente dispone:

     - l'ammontare di massima dei concorsi finanziari a carico delle singole leggi di settore, che saranno assegnati ai comprensori in via definitiva conformemente alle procedure previste dalle leggi medesime;

     - l'assegnazione dei fondi necessari a coprire il fabbisogno di cui alla precedente lettera c) definitivamente accertato, allo scopo utilizzando - à sensi del secondo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - le complessive disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale in relazione all'articolo 20, ultimo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo nel bilancio pluriennale.

     4. Ai fini della presente norma, i comprensori si intendono compresi tra destinatari dei benefici finanziari, nella misura consentita dalle leggi di settore.

     5. La ripartizione delle disponibilità di cui al terzo comma fra i comprensori, è effettuata dalla Giunta provinciale a sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, e successive modifiche. L'erogazione delle relative somme è disposta mediante versamento alla tesoreria di ciascun comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno di cassa di ciascuno di essi risultante da periodiche motivate richieste.

 

     Art. 101. Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali. [37]

 

     Art. 102. Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori.

     1. La nota di spesa autorizzata in complessive lire 4.000.000.000 con l'articolo 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRI STORICI

 

     Art. 103. Piano di finanziamento della legge provinciale concernente «Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici»: modalità per l'assunzione degli impegni di spesa.

     1. In sede di approvazione del piano finanziario previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva massima prevista dal secondo comma dell'articolo 26 della stessa legge provinciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 104. interpretazione autentica.

     1.Il reddito stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata richiamato dall'articolo 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, è quello individuato dalla legislazione stessa per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTI

 

     Art. 105. Interventi di propaganda contro l'inquinamento.

     1. Per i fini di cui all'articolo 4, lettera e), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA

 

     Art. 106. Finanziamento attività del Comitato provinciale della caccia. [38]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI

 

     Art. 107. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi

     1. Per l'esercizio finanziario 1980, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, in misura di lire 652.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 108. Integrazione finanziamenti per l'attività svolta nell'anno internazionale del bambino.

1. Per i fini di cui all'articolo 75 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 109. Completamento delle strutture per la mensa dei dipendenti.

     1. Per la realizzazione delle strutture previste dall'articolo 7, primo comma, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 110. [39]

 

     Art. 111. Modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti pubblici funzionali.

     1. Nell'assegnazione di finanziamenti per l'attività degli enti pubblici funzionali della Provincia, secondo le disposizioni recate dai provvedimenti autorizzativi di spesa, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'erogazione dei finanziamenti stessi in una o più soluzioni tenendo conto dei fabbisogni di cassa degli enti medesimi nonché della situazione di cassa della Provincia.

 

     Art. 112. Modalità di assunzioni di impegni di spesa.

     1. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali indicate agli articoli 9, 10, 85 e 86 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista negli articoli medesimi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione all'effettuazione degli interventi previsti dal titolo II della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'articolo 20 della stessa legge provinciale n. 36, con l'articolo 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, e con l'articolo 2 della presente legge, per gli esercizi finanziari 1980-1981.

 

     Art. 113. Acquisto di beni immobili: modalità di assunzione degli impegni.

     1. Ai fini dell'acquisto di beni immobili, la cui effettuazione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, del bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 114. [40]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.  Modifica l'art. 2 della L.P. 9 settembre 1983, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[4] Abroga l'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 28 agosto 1980, n. 28.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[9] Articolo abrogato con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2. Modificava gli artt. 6, 7 e 10 della L.P. 16 agosto 1976, n. 21.

[10] Gli artt. 19, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 55 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17.

[11] Articolo abrogato dall’art.62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[12] Gli artt. 19, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 55 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17.

[13] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 2, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.P. 2/2002. Modifica la L.P. 29 dicembre 1979, n. 15.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[15] Sostituisce l'art. 16 e modifica gli artt. 26 e 33 della L.P. 11 dicembre 1978, n. 58.

[16] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[17] Modifica l'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1977, n. 27.

[18] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[19] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[20] Modifica gli artt. 2, 3 e 5 della L.P. 23 gennaio 1975, n. 14.

[21] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Modificava l'art. 10 della L.P. 7 novembre 1977, n. 32.

[22] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[23] Modifica gli artt. 7, 11, e 19 della L.P. 3 dicembre 1976, n. 41.

[24] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[25] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[26] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[27] Modifica la L.P. 4 agosto 1977, n. 15, ora abrogata dall'art. 30 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[28] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[29] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[30] Articoli abrogati dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[31] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16, a decorrere dai termini indicati allo stesso articolo 49, commi 1 e 2.

[32] Modifica l'art. 2 e l'art. 5 della L.P. 27 ottobre 1977, n. 26.

[33] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[34] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[35] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata. Modifica l'art. 3 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[36] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[37] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[38] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state abrogate dall'art. 53 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.

[39] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17.

[40] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.