§ 4.2.12 - Legge Provinciale 7 settembre 1972, n. 20.
Interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:07/09/1972
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di agevolare le piccole e medie industrie che effettuano operazioni di credito garantito dal consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia [...]
Art. 2.      1. Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 [...]
Art. 3.      1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1 solo quelle imprese che osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive [...]
Art. 4.      1. Alla concessione del contributo nonché alla determinazione della misura dello stesso, si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, su domanda del CONFIDI, il quale, in relazione [...]
Art. 5.      1. La liquidazione del contributo al CONFIDI viene disposta previa presentazione della copia notare dell'atto costitutivo e dello statuto del CONFIDI debitamente registrato e di idonea [...]
Art. 6.      1. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000 annui per la durata di anni tre a partire dall'esercizio finanziario 1972.


§ 4.2.12 - Legge Provinciale 7 settembre 1972, n. 20. [1]

Interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento.

(B.U. 12 settembre 1972, n. 42).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di agevolare le piccole e medie industrie che effettuano operazioni di credito garantito dal consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento, in sigla CONFIDI, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al consorzio stesso un contributo fino all'I ,50% in ragione d'anno sull'ammontare delle operazioni garantite dal CONFIDI presso gli istituti di credito convenzionati, per un periodo non superiore alla durata delle operazioni stesse e comunque non eccedente i 36 mesi. Il contributo, nel caso in cui i tassì dì interesse praticati dagli istituti di credito convenzionati raggiungano livelli elevati, può essere aumentato in misura tale da abbattere i tassi stessi non al di sotto del 7,50% annuo [2].

 

     Art. 2.

     1. Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

 

     Art. 3.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1 solo quelle imprese che osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge. dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale, nonché al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

 

     Art. 4.

     1. Alla concessione del contributo nonché alla determinazione della misura dello stesso, si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, su domanda del CONFIDI, il quale, in relazione alle operazioni bancarie da assistere, preciserà il programma che intende svolgere.

 

     Art. 5.

     1. La liquidazione del contributo al CONFIDI viene disposta previa presentazione della copia notare dell'atto costitutivo e dello statuto del CONFIDI debitamente registrato e di idonea documentazione delle operazioni effettuate, nonché di una dichiarazione degli istituti bancari convenzionati relativa agli interessi percepiti.

     2. La corresponsione del contributo verrà effettuata direttamente agli istituti di credito di cui al precedente articolo 1, in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 6.

     1. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000 annui per la durata di anni tre a partire dall'esercizio finanziario 1972.

     2. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

     3.I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nei successivi esercizi.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 6 settembre 1974, n. 15.

[3] Recano disposizioni finanziarie.