§ 4.2.a - Legge Regionale 13 gennaio 1970, n. 2. [*]
Provvedimenti per l'apprestamento di nuove aree industriali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:13/01/1970
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, le Giunte provinciali - [...]
Art. 2.      1. Le Giunte provinciali provvedono ad approvare annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti l'indicazione delle aree industriali da realizzare nel proprio [...]
Art. 3.      1. Le Giunte provinciali provvedono alla sistemazione generale delle aree di interesse industriale, per il necessario adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature [...]
Art. 4.      1. L'alienazione delle aree attrezzate ai soggetti, indicati nell'art. 1, viene disposta dalle Giunte provinciali, su domanda corredata da una relazione tecnico - finanziaria circa l'opera e gli [...]
Art. 5.      1. Le zone edificatorie delle aree industriali vanno riservate all'insediamento di impianti, tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.
Art. 6.      1. Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree industriali sono equiparate, ai fini della classificazione, alle strade provinciali.
Art. 7.      1. Lo stanziamento di cui al successivo art. 10 è ripartito ed assegnato in parti uguali alle due Province.
Art. 8.      1. L'assegnazione di cui al primo comma dell'art. 7 potrà essere integrata con eventuali versamenti disposti, per gli scopi di cui alla presente legge, dai comuni e loro consorzi, nonché con [...]
Art. 9.      1. Il ricavato delle vendite dei terreni, di cui al precedente art. 4, deve essere reimpiegato dalle Province nell'acquisto e nell'apprestamento di nuove aree di interesse industriale, secondo [...]
Art. 10.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 2.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante l'accensione di uno o [...]


§ 4.2.a - Legge Regionale 13 gennaio 1970, n. 2. [*]

Provvedimenti per l'apprestamento di nuove aree industriali.

(B.U. 27 gennaio 1970, n. 4).

 

Art. 1.

     1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, le Giunte provinciali - per delega della Regione e nei limiti di cui ai seguenti articoli - in armonia con i programmi economici, i piani territoriali provinciali e gli strumenti urbanistici locali, acquistano ed apprestano aree di interesse industriale, comprese quelle destinate ad insediamenti di singole unità aziendali, e alienano le stesse a società ed a privati esercenti attività industriali.

 

     Art. 2.

     1. Le Giunte provinciali provvedono ad approvare annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti l'indicazione delle aree industriali da realizzare nel proprio territorio. Detti programmi devono essere resi noti a tutti i comuni, ai consorzi di comuni o alle comunità di valle che possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

     2. Le opere, indicate nei programmi approvati in via definitiva, sono dichiarate, ad ogni effetto, di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, ed urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 10.

     3. L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili, prescindendo da ogni incremento di valore, che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, che si riconnetta comunque alla sistemazione delle aree e all'apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili.

     4. L'indennità va calcolata considerando, in ogni caso, il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari.

     5. A favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari verrà inoltre corrisposta una somma, variabile dal 10 al 20 per cento della indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostruire l'azienda.

 

     Art. 3.

     1. Le Giunte provinciali provvedono alla sistemazione generale delle aree di interesse industriale, per il necessario adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature tecniche e sociali.

     2. Nelle spese di sistemazione possono essere comprese quelle di progettazione e di collaudo delle opere.

 

     Art. 4.

     1. L'alienazione delle aree attrezzate ai soggetti, indicati nell'art. 1, viene disposta dalle Giunte provinciali, su domanda corredata da una relazione tecnico - finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonché da una relazione, riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonché la manodopera, suddistinta per qualifiche, che si intende occupare.

     2. L'alienazione può essere disposta anche per un prezzo inferiore al costo.

     3. La domanda deve essere trasmessa tramite il comune interessato, che allega il proprio parere.

     4. In sede di acquisto i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole, che la Giunta provinciale deve richiedere, in ordine alle garanzie per l'occupazione di manodopera e all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria per i rispettivi settori, nonché degli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme.

     5. Tali impegni devono risultare in apposita convenzione, da stipularsi tra la Giunta provinciale e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempimento o trasgressione, le forme e modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione totale o parziale dell'area, vincolata invece nella sua destinazione ai parere della Giunta provinciale.

 

     Art. 5.

     1. Le zone edificatorie delle aree industriali vanno riservate all'insediamento di impianti, tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

     2. I beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso industriale delle aree, realizzate ai sensi della presente legge, per un per'odo coincidente con la destinazione industriale prevista dai piani urbanistici provinciali.

     3. Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario, ad istanza della Giunta provinciale e del beneficiario.

     4. La Giunta provinciale può impugnare, per declaratoria di nullità, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, i contratti, relativi ad immobili vincolati, che importino effetti reali o che costituiscano effetti reali di godimento, qualora il nuovo titolare non abbia dichiarato per iscritto alla Giunta provinciale di assumere per quanto gli compete, le obbligazioni contenute nella convenzione, di cui all 'articolo precedente, e di impegnarsi a mantenere la destinazione industriale delle aree.

     5. Tale azione deve essere esercitata entro due anni

dall'intavolazione del contratto.

 

     Art. 6.

     1. Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree industriali sono equiparate, ai fini della classificazione, alle strade provinciali.

 

     Art. 7.

     1. Lo stanziamento di cui al successivo art. 10 è ripartito ed assegnato in parti uguali alle due Province.

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

     3. Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Questi, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

     4. Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva. li termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento

     5. La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali, nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

 

     Art. 8.

     1. L'assegnazione di cui al primo comma dell'art. 7 potrà essere integrata con eventuali versamenti disposti, per gli scopi di cui alla presente legge, dai comuni e loro consorzi, nonché con fondi propri delle Province, destinati alla realizzazione della viabilità di adduzione prevista dall'art. 6.

 

     Art. 9.

     1. Il ricavato delle vendite dei terreni, di cui al precedente art. 4, deve essere reimpiegato dalle Province nell'acquisto e nell'apprestamento di nuove aree di interesse industriale, secondo le modalità e per i fini previsti dalla presente legge.

 

     Art. 10.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 2.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio in corso.

     2. All'onere di lire 145 milioni, corrispondente alla prima semestralità del mutuo di 2.000 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari imposto dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

     3. Alla maggiore spesa di lire 145 milioni, prevista per gli esercizi successivi ai 1969, si farà fronte con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1970, dalla cessazione:

     a) dell'onere annuo di lire 120 milioni autorizzato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 novembre 1965, n. 16;

     b) dell'onere annuo di lire 25 milioni autorizzato con l'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge medesima.

 

 


[*] Legge non più applicata nella Provincia autonoma di Trento per effetto dell'art. 3 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, secondo quanto disposto dall'art. 4 della stessa L.P. 15/98.