§ 5.4.5 - Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 29. [*]
Modifiche e nuovo rifinanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, concernente provvedimenti volti a favorire [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:10/08/1978
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Omissis)
Art. 2.  Per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, come modificata con la presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
Art. 3.  (Omissis).


§ 5.4.5 - Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 29. [*]

Modifiche e nuovo rifinanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, concernente provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili.

(B.U. 22 agosto 1978, n. 41).

 

Art. 1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Per i fini di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 7, come modificata con la presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli anni successivi.

 

     Art. 3. (Omissis).

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.P. 31 gennaio 1978, n. 7.