§ 4.3.21 - Legge Provinciale 7 novembre 1977, n. 32.
Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:07/11/1977
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di promuovere l'ulteriore apprezzamento e collocamento sui mercati dei prodotti dell'agricoltura del Trentino, garantendo l'origine e la qualità e favorendone l'individuazione da [...]
Art. 2.      1. L'adozione del marchio, la determinazione dei suoi elementi caratteristici, l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, nonché l'esercizio di ogni altra funzione inerente [...]
Art. 3.      1. Il diritto d'uso del marchio è riservato ai produttori singoli od associati per i prodotti di comprovata origine trentina aventi i requisiti di qualità stabiliti dal rispettivo disciplinare [...]
Art. 4.      1. Il disciplinare di produzione dovrà indicare per ciascun prodotto:
Art. 5.      1. L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dall'assessore competente in materia di commercio, su domanda degli interessati e su conforme parere della Commissione provinciale per il [...]
Art. 6.      1. Le funzioni di controllo sul corretto uso del marchio spettano all'assessorato provinciale competente in materia di commercio, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, [...]
Art. 7.      1. Nel caso di abusi relativi all'utilizzazione del marchio o di inadempienza alle prescrizioni previste dalla presente legge, i concessionari sono soggetti alla sospensione per un periodo non [...]
Art. 8.      1. I provvedimenti di autorizzazione, di diniego, di sospensione e di revoca deluso del marchio, nonché i disciplinari di produzione di cui al precedente articolo 4, sono pubblicati nel [...]
Art. 9.      1. Fino a quando non sia costituito e funzionante il Tribunale Amministrativo Regionale, contro i provvedimenti di cui al precedente articolo 8 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
Art. 10.      1. Per gli scopi ed in applicazione della presente legge è istituita, presso l'assessorato provinciale competente in materia di commercio, una commissione provinciale per il marchio, così [...]
Art. 11.      1. La commissione di cui al precedente articolo 10, ha i seguenti compiti:
Art. 12.      1. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 11, provvede alla promozione della conoscenza e della divulgazione del marchio nonché a tutelare e [...]
Art. 13.      1. La misura dei diritti relativi alla utilizzazione del marchio è fissata annualmente dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per il marchio.
Art. 14.      1. Per i fini di cui alla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.


§ 4.3.21 - Legge Provinciale 7 novembre 1977, n. 32. [1]

Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino.

(B.U. 15 novembre 1977, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di promuovere l'ulteriore apprezzamento e collocamento sui mercati dei prodotti dell'agricoltura del Trentino, garantendo l'origine e la qualità e favorendone l'individuazione da parte dei consumatori, è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni statali, degli accordi e delle convenzioni internazionali, l'adozione di uno speciale marchio collettivo provinciale secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. L'adozione del marchio, la determinazione dei suoi elementi caratteristici, l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, nonché l'esercizio di ogni altra funzione inerente l'applicazione della presente legge, spetta alla Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale di cui al successivo articolo 10.

     2. Detto marchio è registrato a cura della Provincia secondo le vigenti norme di legge in materia, sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.

 

     Art. 3.

     1. Il diritto d'uso del marchio è riservato ai produttori singoli od associati per i prodotti di comprovata origine trentina aventi i requisiti di qualità stabiliti dal rispettivo disciplinare di produzione.

 

     Art. 4.

     1. Il disciplinare di produzione dovrà indicare per ciascun prodotto:

     a) la zona di produzione delimitata;

     b) le rese massime consentite per ettaro;

     c) le caratteristiche sostanziali fisico-chimiche ed organolettiche;

     d) i requisiti intesi alla maggiore qualificazione dei prodotti e ad una migliore tutela del consumatore sotto il profilo della salubrità e dell'igiene.

 

     Art. 5.

     1. L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dall'assessore competente in materia di commercio, su domanda degli interessati e su conforme parere della Commissione provinciale per il marchio.

     2. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione di utilizzazione.

 

     Art. 6.

     1. Le funzioni di controllo sul corretto uso del marchio spettano all'assessorato provinciale competente in materia di commercio, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, nell'eventuale regolamento di esecuzione, nei disciplinari di produzione e nella convenzione di utilizzazione.

     2. I controlli devono essere eseguiti alla produzione e possono essere svolti in qualsiasi momento delle fasi di commercializzazione e di distribuzione.

     3. Per l'esecuzione dei controlli il competente assessorato può avvalersi dell'opera di enti, istituti ed organismi operanti nei settori interessi, previa stipulazione di apposite convenzioni.

 

     Art. 7.

     1. Nel caso di abusi relativi all'utilizzazione del marchio o di inadempienza alle prescrizioni previste dalla presente legge, i concessionari sono soggetti alla sospensione per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno e, nei casi più gravi, alla revoca del decreto di concessione del marchio.

     2. I soggetti di cui al comma precedente, nonché chiunque faccia legittimamente uso del marchio, sono sottoposti alle sanzioni penali e civili previste dalla legislazione statale.

 

     Art. 8.

     1. I provvedimenti di autorizzazione, di diniego, di sospensione e di revoca deluso del marchio, nonché i disciplinari di produzione di cui al precedente articolo 4, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 9.

     1. Fino a quando non sia costituito e funzionante il Tribunale Amministrativo Regionale, contro i provvedimenti di cui al precedente articolo 8 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

 

     Art. 10.

     1. Per gli scopi ed in applicazione della presente legge è istituita, presso l'assessorato provinciale competente in materia di commercio, una commissione provinciale per il marchio, così composta:

     1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia per il commercio o un suo delegato, che la presiede;

     2) il presidente della camera di commercio, o un suo delegato;

     3) un rappresentante dell'Istituto per il Commercio Estero;

     4) un funzionario dei servizi agrari provinciali, designato dall'assessore competente;

     5) un funzionario dell'Assessorato provinciale per le attività sociali e sanità, designato dall'assessore competente;

     6) un rappresentante dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige;

     7) un rappresentante della Federazione provinciale delle tre cooperative;

     8) -9) -10) tre rappresentanti delle organizzazione sindacali agricole di categoria più rappresentative;

     11) un rappresentante del commercio all'ingrosso dei prodotti agricoli designato dall'associazione di categoria;

     12) un rappresentante dei consumatori [2].

     2. La commissione può avvalersi dell'opera di persone particolarmente esperte nei settori interessati.

     3. Funge da segretario un funzionario dell'assessorato al quale è affidata la materia del commercio.

     4. La commissione e nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 11.

     1. La commissione di cui al precedente articolo 10, ha i seguenti compiti:

     a) propone i criteri per l'adozione del marchio;

     b) individua i prodotti oggetto del marchio;

     c) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione proposti dagli interessati;

     d) esprime il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio, alla sua sospensione o alla sua revoca;

     f) propone i programmi pubblicitari e promozionali per la valorizzazione e diffusione dei marchio;

     g) esprime il parere sulla determinazione delle quote a carico degli utilizzatori del marchio e sulle relative modalità;

     h) esplica ogni altro compito che le venisse de mandato;

     i) esprime il parere sull'uso, congiuntamente al marchio, di denominazioni o specificazioni geografiche.

 

     Art. 12.

     1. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 11, provvede alla promozione della conoscenza e della divulgazione del marchio nonché a tutelare e valorizzare sui mercati interni ed esteri i prodotti fregiati dal marchio provinciale mediante iniziative adeguate e programmate.

 

     Art. 13.

     1. La misura dei diritti relativi alla utilizzazione del marchio è fissata annualmente dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per il marchio.

     2. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal versamento dei diritti di cui al primo comma le associazioni dei produttori nelle quali almeno 2/3 del prodotto siano conferiti da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o affittuari.

 

     Art. 14.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

 

     Artt. 15. - 16.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 10 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 67 della L.P. 10 aprile 1980.

[3] Reca disposizioni finanziarie.