§ 4.2.14 - Legge Provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.
Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:23/10/1974
Numero:34


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Al fine di rendere più tempestivo il godimento, da parte dei dipendenti aventi diritto, degli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché di integrazione salariale ordinaria [...]
Art. 4.      1. Il consorzio stipulerà con istituti di credito apposita convenzione per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, offrendo la garanzia totale del rischio nei limiti delle disponibilità [...]
Art. 5.      1. L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni sarà deliberata dal consorzio su domanda dell'impresa interessata, corredata dalla documentazione comprovante la presentazione della richiesta [...]
Art. 6.      1. Il pagamento dell'importo a titolo di anticipazione, con decorrenza dalla data di richiesta degli interventi di integrazione salariale previsti dall'articolo 3 o dalla successiva data [...]
Art. 7.      1. Gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al presente capo rimangono a carico del fondo speciale di cui all'articolo 3
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 8.      1. La Provincia verserà al consorzio le annualità previste dal successivo articolo 11 per la costituzione del fondo speciale di garanzia, su domanda del consorzio stesso, corredata dai seguenti [...]
Art. 9.      1. Il consorzio dovrà:
Art. 10.      1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 50.000.000 per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.
Art. 11.      1. Per la costituzione del fondo speciale di garanzia prevista dall'articolo 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100.000.000 per la durata di tre anni a partire [...]


§ 4.2.14 - Legge Provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia.

(B.U. 29 ottobre 1974, n. 51).

 

 

CAPO I

Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le

piccole e medie industrie della provincia di Trento

 

Art. 1.

     (Omissis) [1]a.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1]a.

 

 

CAPO II

Costituzione di un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di

imprese associate ai consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e

medie industrie della provincia di Trento

 

     Art. 3.

     1. Al fine di rendere più tempestivo il godimento, da parte dei dipendenti aventi diritto, degli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché di integrazione salariale ordinaria non di competenza della sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, 20 maggio 1975, n. 164, 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, presso il consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento è costituito un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di ogni impresa industriale comunque associata per tale scopo al consorzio medesimo [1].

     Il fondo di cui al primo comma può essere altresì utilizzato per garantire anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà disciplinati dall'articolo 1 del decreto- legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [1]b.

     Qualora vengano accertate dal competente organo di vigilanza le condizioni per il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», il fondo di cui al primo comma può inoltre intervenire per garantire la corresponsione direttamente ai lavoratori interessati, dipendenti dalle imprese associate al Confidi, di anticipazioni corrispondenti all'importo netto che risulterà spettante a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, ad esclusione dell'assegno per il nucleo familiare e di eventuali altre prestazioni accessorie [1]b.

 

     Art. 4.

     1. Il consorzio stipulerà con istituti di credito apposita convenzione per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, offrendo la garanzia totale del rischio nei limiti delle disponibilità del fondo speciale costituito a sensi del medesimo articolo.

 

     Art. 5.

     1. L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni sarà deliberata dal consorzio su domanda dell'impresa interessata, corredata dalla documentazione comprovante la presentazione della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione salariale previsti dall'articolo 3 e previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità ai benefici stessi presso il competente organo [1].

 

     Art. 6.

     1. Il pagamento dell'importo a titolo di anticipazione, con decorrenza dalla data di richiesta degli interventi di integrazione salariale previsti dall'articolo 3 o dalla successiva data stabilita in eventuali accordi sindacali, sarà effettuato mensilmente dall'istituto di credito convenzionato a favore dell'impresa richiedente su presentazione delle liste dei beneficiari.

     2. L'impresa dovrà impegnarsi al rimborso di quanto ottenuto a titolo di anticipazione al momento del pagamento da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale degli interventi di integrazione salariale anche se il predetto istituto effettui tale pagamento attraverso conguaglio. In tale ultimo caso il consorzio potrà eccezionalmente assentire una rateizzazione del rimborso a favore dell'azienda.

     In caso di anticipazioni garantite ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, l'impresa deve impegnarsi al rimborso di quanto erogato direttamente ai lavoratori a titolo di anticipo per l'ipotesi in cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pur accogliendo la richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, non disponga il pagamento diretto. Rimangono a carico del fondo speciale di cui all'articolo 3 le eventuali minori somme rimborsate derivanti dall'applicazione, da parte dell'azienda, di aliquote fiscali differenti rispetto a quelle, corrispondenti alle aliquote applicate dall'INPS in sede di pagamento diretto, utilizzate dal Confidi per effettuare il conteggio dell'importo netto da erogare ai lavoratori [2]a.

     L'erogazione ai lavoratori delle anticipazioni corrisposte a seguito della garanzia prestata ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 è subordinata al conferimento all'istituto di credito erogante, da parte di ciascun interessato, di mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile a riscuotere, nei limiti delle anticipazioni ricevute, le indennità spettanti ai lavoratori, a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria [2]a.

     3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione salariale da parte del ministero od autorità competente l'importo delle anticipazioni rimane a carico de fondo [2].

 

     Art. 7.

     1. Gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al presente capo rimangono a carico del fondo speciale di cui all'articolo 3 [3].

     Rimangono altresì a carico del fondo speciale di cui all'articolo 3 le spese connesse alla stipulazione tra i lavoratori e l'istituto di credito erogante del contratto di mandato irrevocabile di cui al quarto comma dell'articolo 6, ivi compresi i relativi oneri fiscali [3]a.

 

     Art. 7 bis. [4]

     1. Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse per i lavoratori, che siano posti in mobilità extraziendale a seguito di accordo sindacale, a partire dal momento in cui rifiutino di accettare un posto di lavoro professionalmente equipollente che sia distante fino a 30 chilometri dal comune di dimora abituale, nonché anche se non posti in mobilità, a partire dal momento in cui comunque rifiutino di partecipare a corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti in seguito ad accordi sindacali ovvero, pur partecipandovi, non frequentino per almeno 80 per cento le lezioni dei corsi, fatte salve le cause di assenza di cui all'articolo 2110 del codice civile.

     La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire con proprio regolamento, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma, i vincoli e gli obblighi a carico dei lavoratori interessati al beneficio delle anticipazioni di cui alla presente legge, nonché le conseguenze del loro mancato rispetto [4]a.

     Il regolamento può stabilire che le disposizioni in esso contenute si applichino, in quanto più favorevoli ai lavoratori, con effetto dal 1° aprile 1993 [4]a.

     2. Le imprese sono comunque tenute a rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per singolo lavoratore dal momento della decadenza del lavoratore dall'anticipazione stessa.

 

     Art. 7 ter. [4]

     1. L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni può essere deliberata anche a favore di imprese che si trovino in amministrazione controllata, in liquidazione coatta amministrativa, in amministrazione straordinaria, in concordato preventivo [4]b nonché in presenza di dichiarazione di fallimento, previo ottenimento in ogni caso dell'autorizzazione alla prededuzione dall'attivo fallimentare di quanto ricevuto a tale titolo.

     Rimangono a carico del fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 le somme anticipate per i periodi antecedenti l'apertura di una delle procedure concorsuali di cui al primo comma del presente articolo ovvero nel corso delle stesse, limitatamente alla quota che non sia stato possibile recuperare, fermo restando l'obbligo di prededuzione, con l'espletamento delle procedure medesime [4]c.

     Rimangono altresì a carico del fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 le somme anticipate in caso di contratti o procedure per il parziale pagamento dei debiti, alternative rispetto a quelle di cui al primo comma, concordati tra impresa debitrice e creditori, limitatamente alla quota che non è stato possibile recuperare [4]c.

     In caso di procedure di liquidazione a seguito di scioglimento dell'impresa, la prosecuzione o la concessione di garanzie sulle anticipazioni è subordinata al rilascio da parte della medesima di idonee garanzie per l'integrale recupero del credito sorto successivamente alla data di scioglimento; tali garanzie sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 [4]c.

 

     Art. 8.

     1. La Provincia verserà al consorzio le annualità previste dal successivo articolo 11 per la costituzione del fondo speciale di garanzia, su domanda del consorzio stesso, corredata dai seguenti documenti:

     1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;

     2) elenco delle imprese comunque aderenti per i fini di cui al presente capo al consorzio sottoscritto dal presidente [5];

     3) composizione degli organi sociali;

     4) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Il consorzio dovrà:

     1) trasmettere al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente;

     2) restituire alla Provincia quote del fondo speciale che dovessero risultare permanentemente eccedenti i fabbisogni di utilizzo, secondo modalità e criteri stabili con deliberazione della Giunta provinciale. A tal fine all'inizio di ciascun anno la Giunta provinciale, sulla base di specifica relazione del consorzio riportante le somme utilizzate, le somme rimaste disponibili, nonché le previsioni di utilizzo nell'anno, determina la quota delle somme disponibili da restituire alla Provincia [6];

     3) restituire alla Provincia le somme rimaste disponibili sul fondo speciale al termine per l'estinzione del fondo, fissato con successive leggi [6]a.

 

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 10.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 50.000.000 per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     1. Per la costituzione del fondo speciale di garanzia prevista dall'articolo 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100.000.000 per la durata di tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [7].

 

 


[1]1a Articolo abrogato dall'art. 130 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 130 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[1]1b Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[1]1b Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[2]2a Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[2]2a Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 24 gennaio 1983, n. 4.

[3] Articolo così sostituito, con effetto dall'1 gennaio 1983, dall'art. 11 della L.P. 16 agosto 1983, n. 26.

[3]3a Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 24 gennaio 1983, n. 4.

[4]4a Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[4]4a Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 24 gennaio 1983, n. 4.

[4]4b Comma così integrato dall'art. 6 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[4]4c Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[4]4c Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[4]4c Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 29 agosto 1994, n. 3.

[5] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.P. 24 gennaio 1983, n. 4.

[6] Numero così sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[6]6a Numero aggiunto dall'art. 17 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[7] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.