§ 3.7.9 – L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:09/12/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto della tutela.
Art. 3.  Divieto dell'uccellagione.
Art. 4.  Zona delle Alpi.
Art. 5.  Piano faunistico.
Art. 6.  Articolazione del territorio.
Art. 7.  Individuazione di zone per le attività cinofile
Art. 8.  Aree di speciale tutela.
Art. 9.  Disposizioni generali.
Art. 10.  Competenze della Giunta provinciale.
Art. 11.  Comitato faunistico provinciale.
Art. 12.  Competenze del comitato faunistico provinciale.
Art. 13.  Osservatorio faunistico provinciale.
Art. 13 bis.  Copertura rischi.
Art. 14.  Regime riservistico.
Art. 15.  Gestione della caccia nelle riserve.
Art. 16.  Contenuto della convenzione.
Art. 17.  Regolamenti interni delle riserve.
Art. 18.  Contributo finanziario dei cacciatori.
Art. 19.  Controllo sugli atti.
Art. 20.  Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore.
Art. 21.  Concorso finanziario della Provincia.
Art. 22.  Soggetti.
Art. 23.  Cacciatori della riserva.
Art. 24.  Esercizio della caccia.
Art. 25.  Mezzi di caccia.
Art. 26.  Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica.
Art. 27.  Appostamenti fissi e temporanei.
Art. 28.  Programmi di prelievo.
Art. 29.  Specie cacciabili e periodi di caccia.
Art. 30.  Calendario venatorio.
Art. 31.  Controllo della fauna.
Art. 32.  Fondi chiusi.
Art. 33.  Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi.
Art. 33 bis.  Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica
Art. 34.  Immissione di fauna.
Art. 35.  Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico.
Art. 36.  Detenzione di fauna selvatica.
Art. 36 bis.  Associazioni ornitologiche.
Art. 37.  Norme per i cani.
Art. 38.  Altri divieti.
Art. 39.  Esame venatorio.
Art. 40.  Rinnovo della licenza.
Art. 41.  Vigilanza venatoria.
Art. 42.  Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.
Art. 43.  Custodia delle cose sequestrate.
Art. 44.  Modalità della custodia.
Art. 45.  Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate.
Art. 46.  Sanzioni.
Art. 47.  Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Art. 48.  Comunicazioni al questore.
Art. 49.  Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia.
Art. 50.  Istituzione del servizio faunistico.
Art. 51.  Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 52.  Personale per il servizio faunistico.
Art. 52 bis.  Collaborazione.
Art. 52 ter.  Norme finali di coordinamento.
Art. 53.  Efficacia della legge.
Art. 54.  Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia.
Art. 55.  Norme transitorie per le riserve private.
Art. 56.  Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore.
Art. 57.  Regolamento di esecuzione.
Art. 58.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 59.  Copertura degli oneri.
Art. 60.  Variazioni di bilancio.


§ 3.7.9 – L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

(B.U. 13 dicembre 1991, n. 55 – Suppl. Straord.).

 

Capo I

Principi e disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.

     2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente.

     3. La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

 

     Art. 2. Oggetto della tutela.

     1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio provinciale. la tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

     2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie individuate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio» [1].

 

     Art. 3. Divieto dell'uccellagione.

     1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellagione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4. Zona delle Alpi.

     1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.

 

     Art. 5. Piano faunistico.

     1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico.

     2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure vo I te al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle Popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio.

     3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale nonché della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 961 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o.

     4. Il piano è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; esso è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso.

     5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l'articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono, in Provincia di Trento, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria [2].

 

     Art. 6. Articolazione del territorio.

     1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di:

     a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

     Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia;

     b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia;

     c) aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 961;

     d) centri pubblici e privati di produzione della selvaggina;

     e) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonché zone di addestramento di cani in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili [3].

     e bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a una o più specie [4].

     2. Le aree di cui al comma I sono delimitate a cura della Provincia o dei privati, quando le aree medesime sono istituite su loro richiesta, con apposite tabelle esenti da tasse ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 961.

     3. La Giunta provinciale può allestire per fini pubblici strutture sportive, aperte anche ai privati, atte alle esercitazioni di tiro con armi anche per uso di caccia e dispone in ordine alla loro gestione.

     4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma I contengono le disposizioni e le modalità per la gestione delle relative aree compresi gli interventi di ordine sanitario; quelle di cui alla lettera c) recano anche la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria. Esse sono adottate dalla Giunta provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, previa affissione all'albo dei comuni territorialmente interessati per un periodo di trenta giorni e notifica ai privati proprietari del relativo progetto nonché esame delle eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai proprietari medesimi entro sessanta giorni dalla notifica. Le deliberazioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 sono adottate dalla Giunta provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale [5].

     5. Relativamente all'istituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione della selvaggina si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [6].

 

     Art. 7. Individuazione di zone per le attività cinofile [7]

     1. L'individuazione delle zone per le attività cinofile è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché per garantire il libero accesso a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresì le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attività cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico.

 

     Art. 8. Aree di speciale tutela.

     1. La pianificazione faunistica e il prelievo venatorio nei parchi naturali provinciali, anche con riferimento all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», rimangono disciplinati dall'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 [8].

     2. I territori delle foreste demaniali provinciali non ricompresi nei parchi naturali provinciali possono essere costituiti in riserve faunistiche orientate, gestite direttamente dalla Provincia sulla base di appositi piani faunistici. Detti piani faunistici sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale; con le medesime deliberazioni sono disciplinate anche le modalità per gli eventuali prelievi.

     3. Per i territori individuati come biotopi ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 4, come modificato dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la gestione della fauna si attua in conformità dei vincoli previsti nel provvedimento di individuazione del singolo biotopo.

     4. I piani previsti dai commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati ai sensi della legislazione provinciale richiamata dal comma 3 tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi generali contenuti nel Piano faunistico di cui all'articolo 5.

     5. Nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio resta fermo il divieto dell'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di modifica dell'estensione del Parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste", possono essere operate rettifiche di superficie e confine delle riserve confinanti [9].

 

Capo II

Organizzazione della tutela

 

     Art. 9. Disposizioni generali.

     1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e all'attuazione del piano faunistico provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge, la Giunta provinciale, l'osservatorio faunistico provinciale, il comitato faunistico provinciale, il servizio faunistico, il servizio foreste e l'ente gestore.

 

     Art. 10. Competenze della Giunta provinciale.

     1. Spettano alla Giunta provinciale la programmazione, l'indirizzo, l'attuazione ed il controllo delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l'esercizio della caccia.

     2. La Giunta provinciale in particolare:

     a) promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna, adotta iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore, anche acquistando a questi fini idonee aree ed immobili, servendosi inoltre del contributo di istituzioni naturalistiche esistenti mediante specifiche convenzioni;

     b) assume iniziative concernenti l'utilizzazione di specifiche aree del territorio provinciale per particolari azioni di protezione del patrimonio faunistico, anche ai fini dell'articolo 6;

     c) decide sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;

     d) [10];

     e) delibera la stipula della convenzione di cui all'articolo 16;

     f) adotta il regolamento per lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte degli agenti venatori, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20;

     g) delibera il piano faunistico;

     h) richiede, quando ritenga opportuno o su richiesta dell'osservatorio faunistico provinciale, la consulenza dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina e di altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali e stipula le relative convenzioni;

     i) provvede agli altri adempimenti ad essa demandati dalla presente legge.

 

     Art. 11. Comitato faunistico provinciale.

     1. E' istituito, quale organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale, presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia e composto da:

     a) il dirigente del servizio faunistico;

     b) il dirigente del servizio foreste;

     c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

     d) il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria;

     e) tre esperti in discipline naturalistiche, con particolare conoscenza della fauna;

     f) un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

     g) un membro titolare ed uno supplente designati congiuntamente dalla sezione di Trento dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

     h) un membro titolare ed uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati;

     i) un rappresentante titolare ed uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;

     l) un membro titolare ed uno supplente designati dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

     m) quattro membri titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale richiede la designazione alle associazioni che ne facciano espressa richiesta e documentino il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero predetti;

     n) quattro esperti della caccia titolari e quattro supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;

     o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentino complessivamente almeno il 5% dei cacciatori provinciali. Qualora dette associazioni complessivamente non raggiungano tale percentuale, la designazione è effettuata dall'ente gestore;

     p) per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 8 il comitato è integrato dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

     2. Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza tra i membri di cui al comma 1.

     3. Funge da segretario un addetto al servizio faunistico.

     4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

     5. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

     6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura [11].

     7. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei membri sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

     8. [12].

     9. I membri che successivamente alla loro nomina perdano titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato faunistico provinciale. Parimenti si provvede in caso di morte o di dimissioni.

     10. I membri del comitato possono essere riconfermati.

     11. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

     12. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

     13. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     14. Per L'esame di determinate materie il comitato può articolarsi in appositi sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Alle riunioni degli stessi possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti, anche esterni al comitato.

     15. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere deliberate dal comitato stesso.

     16. Per le deliberazioni a contenuto provvedimentale si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45.

     17. Ai componenti il comitato e i sottocomitati, nonché agli esperti di cui ai commi 12 e 14, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalle leggi provinciali 20 gennaio 1958, n. 4, 27 novembre 1964, n. 11, 23 dicembre 1974, n. 49, 28 novembre 1978, n. 50, 1 settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 12. Competenze del comitato faunistico provinciale.

     1. Il comitato faunistico provinciale:

     a) formula proposte alla Giunta provinciale per l'attuazione di studi ed indagini sull'ambiente e la fauna;

     b) formula proposte alla Giunta provinciale per la costituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di aziende faunistico-venatorie, di centri di produzione della selvaggina, di zone per addestramento cani e per ogni altra iniziativa diretta a una migliore tutela della fauna e per l'esercizio della caccia;

     c) formula proposte alla Giunta provinciale per la variazione all'elenco delle specie cacciabili, sentito l'osservatorio faunistico provinciale;

     d) [13];

     e) delibera, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, direttive per l'elaborazione del piano faunistico;

     f) delibera, anche su proposta dell'ente gestore, eventuali prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio della caccia [14];

     g) delibera i programmi di prelievo della selvaggina secondo quanto previsto dall'articolo 28 in relazione al piano faunistico [15];

     h) propone accertamenti sullo stato della fauna selvatica;

     i) esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri su questioni inerenti la tutela della fauna e l'esercizio della caccia e lo svolgimento della vigilanza venatoria;

     l) svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

     2. Contro le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, alla Giunta provinciale entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo provinciale.

 

     Art. 13. Osservatorio faunistico provinciale.

     1. E' istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia l'osservatorio faunistico provinciale con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

     2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

     a) il dirigente del servizio faunistico, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente del servizio foreste;

     c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

     d) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;

     e) tre esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;

     f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

     3. Per l'espletamento dei propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio faunistico.

     4. L'osservatorio esplica la sua attività anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e consulenza nazionali, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

     5. I risultati delle ricerche nonché i dati elaborati

dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del piano faunistico, delle prescrizioni tecniche, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica [16].

     6. Sono estese all'osservatorio le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 10, 13 e 17 dell'articolo 11.

 

     Art. 13 bis. Copertura rischi. [17]

     1. La Provincia è autorizzata a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per i danni cagionati da soggetti estranei all'amministrazione in quanto componenti di organi collegiali per le attività di gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. A tal fine la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.».

     2. Nell'articolo 58, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 le parole: «e lettera h), 16» sono sostituite dalle parole: «e lettera h), 13 bis, 16» (capitolo 55377).

 

Capo III

Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve

 

     Art. 14. Regime riservistico.

     1. In armonia con le disposizioni dell'articolo 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30.

     2. La Giunta provinciale può modificare con provvedimento motivato, sentito il comitato faunistico provinciale e la competente Commissione permanente del Consiglio, il numero e l'estensione delle riserve di diritto di cui all'elenco allegato alla predetta legge regionale 7 settembre 1961, n. 30.

     3. Le riserve possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 1.500 ettari.

     4. Alla scadenza delle concessioni di riserva di caccia rilasciate a privati, la Giunta provinciale può stabilire per i relativi territori, anche parzialmente:

     a) l'aggregazione alla riserva di diritto nel cui territorio ricadono, in conformità alla presente legge;

     b) la costituzione in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura o in centri di produzione della selvaggina ai sensi dell'articolo 6;

     c) la costituzione in aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 15. Gestione della caccia nelle riserve.

     1. Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, L'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria.

     2. La gestione della caccia nelle riserve comprende:

     a) la collaborazione, a richiesta della Provincia, per l'effettuazione di accertamenti sullo stato della fauna nelle riserve nonché di indagini e studi volti alla conoscenza ed al miglioramento della fauna medesima ed alla riqualificazione degli habitat; la partecipazione all'individuazione di oasi di protezione faunistica, di zone di ripopolamento e cattura, di zone di addestramento cani ed alla promozione di ogni altra iniziativa di tutela faunistica;

     b) l'adozione, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni dettate dal comitato faunistico provinciale, di regolamenti interni per l'esercizio venatorio nelle singole riserve;

     c) il rilascio del permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve in qualità di cacciatore di diritto, aggregato od ospite annuale;

     d) il rilascio di permessi d'ospite giornalieri per l'esercizio della caccia nelle riserve;

     e) la riscossione da ogni cacciatore del contributo finanziario di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della riserva, determinato ai sensi dell'articolo 18;

     f) la determinazione di eventuali altre quote contributive a carico dei cacciatori per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione delle singole riserve;

     g) la partecipazione alla vigilanza venatoria delle riserve;

     h) la ratifica di accordi intervenuti tra le riserve, suffragati da idonee delibere assembleari e diretti all'individuazione dei territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune tra i cacciatori delle riserve stesse.

     3. L'associazione dei cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale è individuata dalla Giunta provinciale in relazione al numero degli iscritti. A tal fine le associazioni venatorie presentano al servizio faunistico l'atto costitutivo, il relativo statuto e l'atto di riconoscimento nonché l'elenco nominativo dei cacciatori associati, con l'indicazione per ognuno del luogo di residenza e dei dati anagrafici.

     4. La gestione della caccia da parte dell'ente gestore ha effetto a decorrere dalla data che sarà stabilità nella convenzione di cui al comma 1.

 

     Art. 16. Contenuto della convenzione.

     1. La convenzione definisce i rapporti tra la Provincia e l'ente gestore ed in particolare stabilisce:

     a) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del consiglio direttivo provinciale dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, dei legali rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 5% dei cacciatori residenti nella provincia di Trento;

     a bis) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del direttivo dell'organo decentrato dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, di rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 10 per cento dei cacciatori residenti nella riserva [18];

     b) l'obbligo di demandare agli organi decentrati dell'ente gestore, istituiti presso ogni riserva, i compiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 15 e di mantenere agli organi centrali gli altri compiti;

     c) l'obbligo dell'ente gestore di indire per ogni riserva, con frequenza almeno annuale, assemblee per trattare argomenti inerenti la gestione della caccia. Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i cacciatori titolari del permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva medesima, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associazioni venatorie. O diritto di voto in tali assemblee è riservato ai cacciatori di diritto ed aggregati;

     d) l'obbligo di consentire la partecipazione con diritto di voto alle assemblee di cui alla lettera c) di un rappresentante designato dal comune nel cui territorio ricade la riserva e, nel caso di riserva intercomunale, di un rappresentante comunale designato, salvo diversa intesa fra i comuni interessati, dal comune territorialmente più esteso nella riserva;

     e) l'obbligo di presentare alla Provincia, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo concernenti la gestione della caccia nelle riserve, l'elenco nominativo dei cacciatori ai quali sia stato rilasciato il permesso annuale, il provvedimento di determinazione della quota a carico dei soci e del contributo annuale di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della caccia riferito a ciascuna riserva a carico dei non soci nonché, a richiesta del servizio faunistico, ogni altro provvedimento inerente la gestione della caccia;

     f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonché l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia [19];

     f bis) le specie e le modalità con le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla dotazione del necessario personale tecnico [20];

     g) l'obbligo di consentire la partecipazione ai corsi promossi dalla Provincia per la riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria;

     h) l'obbligo di consentire l'esercizio della caccia sull'intero territorio delle singole riserve aperte alla caccia;

     i) l'impegno di fornire alla Provincia le informazioni richieste dalla stessa relative alla gestione delle riserve;

     l) le modalità secondo cui l'ente gestore si obbliga a consentire l'impiego del personale di vigilanza per il controllo della fauna ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 e del comma 3 dell'articolo 34 nonché per lo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale ed in occasione di calamità naturali, secondo le disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali di settore e per compiti istituzionali della Provincia a richiesta della stessa;

     m) l'obbligo di assicurare la vigilanza venatoria e le modalità del suo esercizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20;

     n) l'obbligo di determinare il contributo finanziario richiesto ai cacciatori in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 18;

     o) i limiti e le modalità per il rimborso all'ente gestore delle spese da esso sostenute per la collaborazione alla pianificazione venatoria ove dette spese siano state espressamente richieste dalla Provincia;

     p) le modalità di erogazione del concorso finanziario della Provincia determinato ai sensi dell'articolo 21;

     q) i termini e le modalità di rendicontazione, che dovranno prevedere la presentazione della documentazione concernente le spese di personale effettivamente sostenute per retribuzioni e relativi oneri riflessi, nonché di apposita relazione riportante i dati e gli elementi più significativi in ordine ai servizi di sorveglianza attuati, al numero degli agenti utilizzati e ai relativi periodi di presenza.

     2. La convenzione prevede altresì che lo statuto dell'ente gestore attribuisca alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso.

     3. In ogni caso in cui l'ente gestore o un suo organo decentrato non svolga compiti ad esso attribuiti o li svolga in difformità dalla legge o dalla convenzione, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si sostituisce nel compimento di singoli atti di gestione o nell'intera gestione della caccia in una o più riserve.

     4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la Giunta provinciale dispone il recupero, totale o parziale, dei finanziamenti relativi alle attività non correttamente attuate e, in caso di gravi e ripetute violazioni, può dichiarare, previa diffida, la risoluzione della convenzione. In tal caso la Giunta provinciale esercita direttamente le funzioni di cui all'articolo 15.

 

     Art. 17. Regolamenti interni delle riserve.

     1. L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti prescrizioni particolari che, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni deliberate dal comitato faunistico provinciale, rispondano a specifiche esigenze di gestione venatoria.

     2. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica i contenuti dei regolamenti interni e le modalità per la verifica della conformità alla presente legge.

 

     Art. 18. Contributo finanziario dei cacciatori.

     1. Il contributo finanziario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, all'estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia e ai programmi di prelievo riferiti alle stesse, previa fissazione da parte della Giunta provinciale delle percentuali di incidenza delle predette voci.

     2. Il contributo finanziario a carico dei cacciatori aggregati e ospiti annuali non può superare di oltre il 30% quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva.

     3. Il contributo finanziario per il permesso giornaliero non può superare un ventesimo di quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva, oltre al rimborso del valore del capo o dei capi abbattuti, stabilito da specifica tabella predisposta dall'ente gestore e approvata dal comitato faunistico provinciale.

 

     Art. 19. Controllo sugli atti.

     1. Il provvedimento dell'ente gestore di cui all'articolo 18 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale alla quale deve essere trasmesso nel termine di quindici giorni dall'adozione.

     2. I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 17 e gli altri provvedimenti richiesti a norma della lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 possono essere annullati, per motivi di legittimità, dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

     3. L'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia può chiedere all'ente gestore, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai predetti commi per L'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

     4. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l'ente gestore non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore provinciale.

 

     Art. 20. Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore.

     1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve; esso contiene apposite norme per assicurare in ogni riserva il coordinamento del servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore con quello espletato dai servizi della Provincia e per garantire anche la più rapida acquisizione dei dati e delle informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna. Il regolamento prevede altresì le forme di controllo sul servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore, nonché le forme di partecipazione del personale dipendente dall'ente gestore [21].

 

     Art. 21. Concorso finanziario della Provincia. [22]

     1. La Provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente gestore per:

     a) la partecipazione all'attività di gestione indicata dall'articolo 15, comma 2, lettera g), nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;

     b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attività a tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'articolo 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa all'attività prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere a) e b).

 

Capo IV

Esercizio della caccia

 

     Art. 22. Soggetti.

     1. La caccia può essere esercitata da chi:

     a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età;

     b) sia munito della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

     c) sia coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni secondo i massimali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, commi 8 e 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [23];

     d) sia in possesso del permesso annuale o del permesso d'ospite per l'esercizio della caccia rilasciato dall'ente gestore, corredato da una scheda per l'annotazione degli abbattimenti, concordata con il servizio faunistico. I permessi annuali ed i permessi d'ospite vengono rilasciati previo versamento dei contributi prescritti nonché previo controllo dei requisiti di legge.

     2. Il permesso annuale sostituisce a tutti gli effetti, in Provincia di Trento, il tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato su richiesta, dal servizio faunistico [24].

 

     Art. 23. Cacciatori della riserva. [25]

     1. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in cacciatori di diritto, in cacciatori aggregati ed in cacciatori con permesso d'ospite.

     2. E' considerato cacciatore di diritto della riserva:

     a) il cacciatore che sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa;

     b) il cacciatore che sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nel comune nel cui territorio ricade la riserva;

     c) il cacciatore residente nella provincia di Trento il cui padre e i suoi genitori o la cui madre e i suoi genitori siano stati residenti per anni quindici anni consecutivi nell'ambito territoriale della riserva medesima [26];

     d) il cacciatore che, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato la caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 ed abbia fatto richiesta di esercitare la caccia come cacciatore di diritto nella riserva medesima;

     e) il cacciatore che dimostri di essere stato socio della riserva stessa alla data del 15 dicembre 1964;

     f) limitatamente alle riserve di Trento nord, Trento sud, Trento est e Trento ovest, il cacciatore che alla data del 15 dicembre 1990 risultava in possesso del permesso annuale di caccia nella corrispondente riserva. Successivamente a tale data le modalità di distribuzione dei cacciatori in dette riserve sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. Al cacciatore di diritto, su richiesta, deve essere rilasciato da parte dell'ente gestore della riserva il permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva. La domanda si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non sia comunicato all'interessato il diniego di rilascio del permesso; contro il diniego è ammesso, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Giunta provinciale.

     4. Il permesso annuale quale cacciatore di diritto può essere ottenuto in una sola riserva. Il cacciatore il quale sia in possesso dei requisiti per essere considerato cacciatore di diritto in più di una riserva ha facoltà di scegliere la riserva per la quale ottenere il permesso annuale.

     5. E' considerato cacciatore aggregato della riserva il cacciatore che sia in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 ed eserciti la caccia in una riserva diversa da quella per la quale ha maturato i predetti requisiti ovvero, nel caso in cui abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto in una riserva, eserciti la caccia in una riserva diversa da quest'ultima.

     6. E' possibile ottenere per una sola riserva il permesso annuale in qualità di cacciatore aggregato. L'ente gestore rilascia il permesso annuale di cacciatore aggregato, compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva medesima, previo parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori costituita presso la riserva interessata.

     7. Ogni cacciatore concorre alle spese di gestione della riserva in cui esercita l'attività venatoria nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

     8. I permessi d'ospite annuali o giornalieri sono rilasciati, a richiesta, ai cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 22. I casi e le modalità del rilascio sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

     9. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i casi in cui anche in deroga a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16, il permesso di caccia può essere limitato in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia nonché alle specie cacciabili.

 

     Art. 24. Esercizio della caccia.

     1. In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e al patrimonio forestale [27].

     2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 25. E' considerato altresì esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

     3. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, da dimostrarsi dal soggetto agente.

     4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a lui che l'ha cacciata.

     5. Ciascun cacciatore ha diritto di non essere ostacolato da altri cacciatori nell'inseguimento o nell'abbattimento della fauna da lui scovata o ferita.

 

     Art. 25. Mezzi di caccia.

     1. La caccia è consentita con l'uso del fucile alle condizioni e limiti stabiliti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [28].

     3. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

     4. Il cacciatore è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

     Art. 26. Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica.

     1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta Ove possibile, la fauna viva deve essere reimmessa nel territorio, previa - ove occorra - la riabilitazione e la cura della stessa; in ogni altro caso essa è acquisita in proprietà dell'ente titolare della gestione, salvo l'obbligo di consegna al servizio faunistico, su richiesta di quest'ultimo, per scopi didattici, sanitari o di studio ovvero qualora si tratti di specie non ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 29. A tal fine il servizio faunistico dovrà essere informato di tutti i rinvenimenti comunque effettuati. Nel caso in cui la selvaggina non venga liberata, il titolare della gestione, ove possibile e conveniente, provvede alla sua vendita, il cui ricavato è destinato ad iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento [29].

     2. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità con le quali gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche a norma dell'articolo 41, comma 2, collaboreranno, per i fini di cui al comma 1, con l'ente territoriale titolare della gestione o con il servizio faunistico.

     3. Nel caso in cui venga abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto entro ventiquattro ore, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria, al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, mettendo a disposizione, altresì, l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta, sono consegnati al servizio faunistico.

     3 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo, e quant'altro fosse necessario per l'attuazione di questo comma, sono stabilite dalla Giunta provinciale, anche mediante polizze assicurative [30].

 

     Art. 27. Appostamenti fissi e temporanei.

     1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano reati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

     2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

     3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

     4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, non possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani; all'individuazione dei valichi provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e all'adozione delle altre misure di protezione ambientale previste dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, recante «Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico», da ultimo modificata dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 [31].

     5. Per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

     5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno [32].

     5 ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino [33].

     6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 28. Programmi di prelievo. [34]

     1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

     2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

     3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

     4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo.

 

     Art. 29. Specie cacciabili e periodi di caccia. [35]

     1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

     2. È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia nei periodi sottoindicati:

     a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur);

     b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Capella gallinago), fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), tordo bottaccio (Turdus philomelos), lepre comune (Lepus europaeus);

     c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), quaglia (Coturnix coturnix);

     d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), marzaiola (Anas querquedola), moretta (Aythya fuligola), moriglione (Aythya ferina), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);

     e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: lepre bianca (Lepus timidus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix), pernice bianca (Lagopus mutus);

     f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);

     g) specie cacciabili dal 1° maggio al 30 giugno e dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall’articolo 28, distinti per sesso e per classi di età: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus);

     h) specie cacciabili dal 16 agosto al 15 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall’articolo 28, distinti per sesso e per classi di età: camoscio (Rupicapra rupicapra), muflone (Ovis musimon). [36]

     2 bis. In mancanza dei programmi di prelievo selettivi previsti dall’articolo 28, la caccia alle specie indicate nel comma 2, lettere g) e h), è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre [37].

     3. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede all'adeguamento dell'elenco delle specie faunistiche di cui al comma 2 nel rispetto di eventuali ulteriori limitazioni introdotte dalla legislazione nazionale concernente l'attuazione della normativa comunitaria e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica, in esecuzione delle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

     4. L’esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni in settimana, con esclusione del martedì, del venerdì e, per il periodo dalla prima domenica di maggio fino alla prima domenica di settembre esclusa, anche della domenica [38].

     5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e, per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati, fino a un'ora dopo il tramonto.

     6. La caccia su terreno coperto da neve in tutto o nella maggior parte è consentita per le seguenti specie e con le modalità di seguito elencate:

     a) agli ungulati e tetraonidi cacciabili sulla base di specifici programmi di prelievo;

     b) alle specie di selvaggina migratoria unicamente da appostamento e, limitatamente agli uccelli acquatici, in località previamente determinate da parte del comitato faunistico provinciale;

     c) alla lepre bianca e alla lepre comune, purché con cane, con il divieto da parte del cacciatore di seguire le orme [39].

     7. Il comitato faunistico provinciale, sentiti l’osservatorio faunistico, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e l’ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta, delibera [40]:

     a) il numero massimo di capi da abbattere per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo di cui all'articolo 28;

     b) le località ove è possibile esercitare la caccia agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

     8. In mancanza delle deliberazioni di cui al comma 7 il singolo cacciatore non può abbattere per ciascuna specie più di due capi per giornata di caccia e resta fermo il divieto di esercitare la caccia vagante agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

     9. Il comitato faunistico provinciale può altresì deliberare annualmente, con la medesima procedura di cui al comma 7:

     a) limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia ed alle specie cacciabili previsti dalla presente legge, tenuto conto in particolare delle fasi biologiche che caratterizzano le varie specie;

     b) la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, anche in deroga al limite delle tre giornate di caccia settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì [41];

     c) ogni altra eventuale prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.

 

     Art. 30. Calendario venatorio. [42]

 

     Art. 31. Controllo della fauna.

     1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.

     2. Il comitato faunistico provinciale su parere dell'osservatorio faunistico provinciale può disporre - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche - l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del comitato faunistico provinciale [43].

     3. [44].

     4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva, che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni, nonché le modalità di cattura e abbattimento. Nel quadro della disciplina dei controlli previsti dalla presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di caccia trasmette annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma [45].

 

     Art. 32. Fondi chiusi.

     1. Per fondi chiusi si intendono territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

     2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati al comitato faunistico provinciale, che dispone, ove necessario, sulla destinazione della selvaggina in essi contenuta.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31, nei fondi chiusi è vietato qualsiasi tipo di caccia.

     4. I proprietari e i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [46].

 

     Art. 33. Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi.

     1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, intendendosi sostituiti il Presidente della Giunta regionale con l'assessore competente o, previa sua delega, con il dirigente del servizio faunistico e i territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia con le riserve di diritto di cui all'articolo 15 della presente legge. Il regolamento di esecuzione detta le disposizioni per l'attuazione del citato articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [47].

     2. [48].

     2 bis. [Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili provocati dall'orso bruno la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo su domanda di chi ha subito il danno. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità per la concessione dell'indennizzo; per tali fini la Provincia può stipulare un'apposita polizza assicurativa] [49].

     3. [Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio forestale, zootecnico ed apiario, la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo su domanda del proprietario che ha subito il danno] [50].

     3 bis. [La Giunta provinciale può altresì concedere contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per iniziative atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica. Per il medesimo fine il servizio faunistico può predisporre misure ed opere di prevenzione o richiederne l'attuazione agli interessati] [51].

     3 ter. [Le modalità e i termini per la concessione dell'indennizzo e dei contributi sono determinati dalla Giunta provinciale. I soggetti interessati che non attuino direttamente gli interventi di cui al comma 3 bis o non ne permettano l'esecuzione non hanno diritto all'indennizzo] [52].

     4. [Per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola e forestale nonché al patrimonio zootecnico ed apiario causati da fauna non autoctona o abusivamente introdotta si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ove il responsabile non vi provveda direttamente, fatti salvi il diritto di rivalsa nei confronti dello stesso e, qualora non identificato, gli accertamenti necessari per la sua individuazione] [53].

 

          Art. 33 bis. Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica [54]

     1. Per far fronte ai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, la Provincia può:

a) fornire a titolo gratuito il materiale per la realizzazione di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni;

b) concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;

c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno; a tal fine la Provincia può stipulare una polizza assicurativa.

     2. Le imprese possono chiedere il contributo per il premio di polizze assicurative previsto dal comma 1, lettera b), o l'indennizzo solo se hanno realizzato idonee opere per prevenire le incursioni dell'orso bruno, del lupo e della lince. Il contributo previsto dal comma 1, lettera b), esclude la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c).

     3. L'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c), è corrisposto anche in misura forfettaria per ristorare i danni arrecati a beni immobili o mobili, compresi gli animali, e i danni alle persone.

     4. La Giunta provinciale, con deliberazione adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, definisce i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, tenendo conto che:

a) la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato, applicato a livello provinciale, dei beni distrutti o danneggiati, tenuto conto anche delle spese necessarie per ripristinare il bene nello stato antecedente e del costo della manodopera;

b) l'indennizzo tiene conto del valore di mercato della mancata o ridotta produzione causata dal danno a beni immobili o mobili; per i danni al patrimonio zootecnico l'indennizzo è maggiorato fino al 50 per cento nel caso di perdita di capi gravidi;

c) se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento;

d) la realizzazione delle misure di prevenzione ai sensi del comma 1, lettera a), non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci.

     5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:

a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche al Consiglio provinciale;

b) garantire la formazione degli operatori addetti all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca e agli interventi di emergenza nei casi di problematicità;

c) promuovere accordi e protocolli operativi per definire azioni comuni di coordinamento sulla gestione dell'orso bruno, del lupo e della lince, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia; la Provincia, nei casi di particolare problematicità, assicura l'informativa ai cittadini e il coinvolgimento dei sindaci e delle altre istituzioni interessate.

     6. Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può concedere i contributi e corrispondere gli indennizzi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere b) e c), nonché concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di misure di prevenzione secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

     7. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 34. Immissione di fauna.

     1. L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere effettuata previa autorizzazione del comitato faunistico provinciale, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ai fini del rilascio

dell'autorizzazione il comitato faunistico provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale; per l'immissione sul territorio provinciale di fagiani, quaglie, starne, lepre comune, la relativa autorizzazione può avere carattere annuale, salvo revoca da comunicare al richiedente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione all'ente gestore [55].

     2. Senza apposita autorizzazione rilasciata, con particolare riguardo ai fini scientifici o sperimentali, dal comitato faunistico provinciale e su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, è vietato introdurre nel territorio provinciale selvaggina estranea alla fauna autoctona, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente riservate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

     3. Il comitato faunistico provinciale dispone in ordine alla eliminazione della selvaggina abusivamente immessa, mediante il personale incaricato della vigilanza venatoria.

     3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per la stipulazione di polizze assicurative a copertura dei danni causati a terzi derivanti dalla realizzazione, da parte dei propri servizi o enti funzionali, di operazioni di reintroduzione o ripopolamento faunistico [56].

 

     Art. 35. Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico.

     1. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, dei parchi naturali, dei servizi provinciali con compiti di controllo sulla fauna selvatica nonché dell'ente gestore il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

     2. Il comitato faunistico provinciale può, di volta in volta, autorizzare l'ente gestore o i servizi provinciali di cui al comma 1 alla cattura di esemplari vivi delle specie autoctone esistenti in una o più riserve allo scopo di ripopolamento di altre riserve.

     3. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può inoltre autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone riconosciute da organismi competenti o appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici alla cattura di uccelli per l'inanellamento.

     4. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di dame notizia al personale cui è affidata ai sensi della presente legge la vigilanza venatoria, il quale provvederà ad informare l'istituto nazionale di biologia della selvaggina tramite il servizio faunistico.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica inoltre la disciplina stabilita dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa alla cattura, utilizzazione, inanellamento e cessione a fini di richiamo degli animali. Le autorizzazioni ivi previste sono accordate dal comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale e - ove previsto - l'Istituto nazionale per la fauna selvatica [57].

 

     Art. 36. Detenzione di fauna selvatica. [58]

     1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente 'Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica', la detenzione di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in materia.

     2. I casi per i quali è richiesta l'autorizzazione, i criteri, le modalità per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.

 

          Art. 36 bis. Associazioni ornitologiche. [59]

     1. La Provincia promuove l'attività delle associazioni ornitologiche riconosciute in ambito provinciale che, sulla base del loro statuto e atto costitutivo, perseguono le seguenti finalità:

     a) allevamento e cura degli uccelli migratori e stanziali;

     b) approfondimento delle conoscenze sulle specie ornitiche e sui loro habitat;

     c) sensibilizzazione e informazione per la conservazione delle specie ornitiche, con particolare riferimento a quelle in pericolo di estinzione o utili all'agricoltura, anche attraverso l'organizzazione di iniziative a carattere culturale e divulgativo.

     2. La Provincia sostiene le attività funzionali al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per la definizione della spesa ammissibile.

 

     Art. 37. Norme per i cani. [60]

     1. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo, è fatto divieto di lasciare vagare senza controllo, al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza.

     2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

     3. E' ammesso l'impiego dei cani per il recupero della selvaggina ferita. E' consentito l'addestramento di cani e lo svolgimento di gare con cani in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale al solo fine di assicurare la tutela della fauna selvatica. Per l'accertamento dello stato della fauna selvatica o per altre iniziative o circostanze, è necessaria l'autorizzazione del comitato faunistico provinciale, che potrà altresì stabilire ulteriori modalità di impiego [61].

 

     Art. 38. Altri divieti.

     1. E' vietato a chiunque:

     a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

     b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'articolo 6;

     c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

     e) sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione in esercizio; di stabbi, stazzi, fondi chiusi, individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

     f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi, nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia ai sensi della presente legge, se non per giustificato motivo ed in apposita custodia chiusa;

     g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

     h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

     i) cacciare su terreni coperti da nevi, in tutto o in maggior parte, fatta eccezione per i casi indicati dall'articolo 29, comma 6; cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiale in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene dei corsi d'acqua [62];

     j) prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ente gestore della riserva, che adotterà le decisioni del caso, nonché adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati;

     k) commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e comunque sprovvisti di idonee certificazioni che ne attestino la legittima provenienza;

     l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche diverse da quelle di cui all'articolo 29 ed in tempi in cui non è consentita la caccia, nonché in violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione;

     m) usare richiami vivi accecati, mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

     n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della pescicoltura, quando il possessore lo circondi con tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera s), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     o) il tiro al piccione nonché usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro al volo;

     p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;

     q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare armi da sparo munite di silenziatore o imposte con scatto provocato dalla preda; usare esche o bocconi avvelenati, salva diversa disposizione della Giunta provinciale; usare vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette e di balestre;

     r) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nei periodi in cui ne è consentita la caccia;

     s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge;

     t) usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia;

     u) esercitare la caccia senza il permesso per l'esercizio della caccia rilasciato dal titolare della gestione;

     v) abbandonare bossoli e cartucce anche dopo l'uso;

     z) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellagione, salvi i casi ammessi dalla presente legge [63];

     aa) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, salvi i casi ammessi dalla presente legge [64];

     bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio [65];

     cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non proveniente da allevamenti [66];

     dd) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita in conformità alla disciplina sulla tassidermia [67];

     ee) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, salvi i casi ammessi dalla presente legge o dai provvedimenti emanati in attuazione della stessa [68];

     ff) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino [69].

     2. La Giunta provinciale, su proposta dei comuni territorialmente competenti e sentito il comitato faunistico provinciale, può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

     3. (Omissis) [70].

 

Capo V

Licenza di caccia ed esami

 

     Art. 39. Esame venatorio.

     1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla competente autorità statale dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione.

     2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni [71]. Essa è composta:

     a) da un funzionario del servizio faunistico, in qualità di presidente;

     b) da un esperto di zoologia applicata alla caccia;

     c) da un esperto in scienze naturali;

     d) da un esperto m armi e munizioni da caccia e loro uso;

     e) da due esperti in materia di caccia titolari e due supplenti designati dal comitato faunistico provinciale.

     3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

     4. La commissione svolge le sue funzioni con la presenza almeno del presidente e di tre commissari; in caso di assenza del presidente, la carica viene assunta dal commissario più anziano di età.

     5. Per i membri supplenti vale quanto stabilito all'articolo 11, comma 5.

     6. Funge da segretario della commissione un dipendente del servizio faunistico.

     7. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio riguarda le seguenti materie:

     a) nozioni di legislazione faunistica e venatoria;

     b) nozioni di zoologia applicata alla caccia;

     c) nozioni sulle armi da caccia e loro uso;

     d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole e forestali;

     e) prova pratica sulle materie di cui alla lettera c.

     8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

     9. [72].

     10. I requisiti per l'ammissione all'esame e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale [73].

     11. La commissione, integrata da un massimo di due esperti in biologia e caccia degli ungulati, riconosce, previo esame, la qualifica di «esperto accompagnatore» ai cacciatori che, con almeno cinque anni di attività venatoria svolta senza incorrere in trasgressioni, ne abbiano fatto richiesta, corredata dal parere dell'ente gestore. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo.

     12. Sono altresì considerati «esperti accompagnatori» ai sensi della presente legge i cacciatori ai quali il comitato provinciale della cacci abbia già riconosciuto analoga qualifica prima dei l'entrata in vigore della presente legge.

     12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell’attività di esperto accompagnatore a condizione di reciprocità, nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui è esercitata l’attività [74].

     13. Il comitato faunistico provinciale determina le modalità di accompagnamento dei cacciatori da parte dell'«esperto accompagnatore» nella caccia agli ungulati, nonché i casi di sospensione o revoca della qualifica.

     14. Al componenti la commissione agli esperti di cui al comma 11 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 40. Rinnovo della licenza.

     1. Alla sua scadenza la licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa [75].

     2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio alle specie soggette al programma di prelievo solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

 

Capo VI

Vigilanza venatoria - Sanzioni

 

     Art. 41. Vigilanza venatoria.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia forestale, agli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia, alle guardie addette ai parchi nazionali e provinciali, ai custodi forestali dei comuni e loro consorzi e, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di pubblica sicurezza.

     2. Detta vigilanza è altresì affidata agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso o dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia stata attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Tali agenti volontari svolgono l'attività di collegamento con il servizio foreste e secondo la disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione [76].

     3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni normalmente nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale sono assegnati.

     4. Agli agenti preposti alla vigilanza, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che siano autorizzati dall'ente da cui dipendono.

 

     Art. 42. Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.

     1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, del permesso annuale o del permesso d'ospite, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atteggiamento di caccia.

     2. Gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2, in caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, procedono, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo medesimo, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al soggetto autore della violazione entro novanta giorni. In tali casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché la disciplina di cui agli articoli 43, 44 e 45 [77].

     3. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva, gli agenti venatori provvedono a liberarla in località adatta.

     4. La fauna selvatica morta sequestrata viene consegnata dagli agenti al titolare della gestione del territorio ove l'infrazione è stata accertata, il quale provvede alla sua custodia ovvero, qualora si renda necessario, ne cura la vendita. La fauna selvatica predetta, compreso il trofeo e il prezzo ricavato dalla eventuale vendita sono tenuti a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione e a questa restituiti ove venga accertato successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario l'illecito sussiste, l'importo è destinato dal titolare della gestione alla promozione di iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuta l'infrazione. Qualora la consegna della fauna selvatica al titolare della gestione non sia possibile, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al titolare medesimo.

     5. La fauna selvatica di cui al comma 4 deve, se ritenuta idonea per scopi didattici, sanitari o di studio, su richiesta, essere consegnata al servizio faunistico.

     6. Agli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, comma 1. Agli adempimenti ivi demandati all'ente pubblico territorialmente competente provvede il titolare della gestione territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla presente legge, in quanto compatibili [78].

     7. Agli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di polizia giudiziaria si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [79].

 

     Art. 43. Custodia delle cose sequestrate.

     1. Le cose sequestrate sono custodite a cura del servizio faunistico, il cui dirigente può anche attribuire tale compito in via permanente ad un dipendente avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Qualora lo richiedano la natura delle cose sequestrate o motivi di opportunità, il dirigente del servizio di cui al comma 1 può disporre modalità particolari di custodia e la nomina di un custode, che deve essere edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

     3. Qualora non sia possibile la consegna delle cose sequestrate al servizio faunistico, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al dirigente del servizio medesimo, il quale entro i successivi dieci giorni le conferma o le modifica.

 

     Art. 44. Modalità della custodia.

     1. Le cose sequestrate sono annotate a cura dell'incaricato del servizio di custodia su apposito registro, con indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode.

     2. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione.

 

     Art. 45. Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate.

     1. E' sempre disposta la confisca dei mezzi di caccia vietati. E' altresì disposta la confisca delle armi sequestrate, nei casi in cui l'infrazione commessa dia luogo alle proposte di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

     2. Nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, il dirigente del servizio faunistico adotta con l'ordinanza di archiviazione il provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate.

     3. All'atto della restituzione delle cose sequestrate, l'incaricato del servizio di custodi: dovrà redigere apposito processo verbale.

     4. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, la restituzione stessa è disposta solo a seguito d provvedimento dell'autorità giudiziaria.

     5. Qualora si tratti di cose che posso no alterarsi, il dirigente del servizio faunistico, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può procedere alla loro alienazione o distruzione; in caso di vendita la somma ricavata è tenuta a disposizione delle persone cui è stata contestata l'infrazione.

     6. La stessa autorità dispone altresì con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate, quando il provvedimento che dispone la confisca sia divenuto inoppugnabile.

     7. Le somme ricavate dalla vendita sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 46. Sanzioni. [80]

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

     b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale viciniore a quello consentito;

     c) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l’esercizio venatorio o in zone di divieto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 [81];

     d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, concernenti la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

     f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, secondo periodo; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

     g) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto di fucile per uso di armi, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

     h) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ciascun capo per chi viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 35;

     i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);

     l) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 per ciascun capo;

     m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 12, sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [82];

     n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;

     o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17;

     p) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola i divieti di cui alle lettere j) ed o) dell'articolo 38;

     q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;

     r) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge;

     s) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

     2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 47. Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico.

     3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 46 sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 48. Comunicazioni al questore. [83]

     1. La comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore è effettuata dal dirigente del servizio faunistico in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge corrispondenti ai casi di cui alle lettere b), d), f) e g) dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 49. Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia.

     1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del servizio faunistico può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro dieci giorni dall'accertamento [84].

     2. In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alla lettera b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 46, a definizione del procedimento penale e rispettivamente del procedimento amministrativo, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del servizio faunistico dispone - su parere conforme dell'apposita commissione disciplinare - la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento [85].

     3. La commissione disciplinare, nominata dalla Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio faunistico con funzioni di presidente, da un membro designato dall'ente gestore da un esperto in materia giuridico-amministrativa e resta in carica per cinque anni. Svolge le funzioni di segretario un dipendente assegnato al servizio faunistico.

     Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente gestore, il quale dispone per la loro attuazione.

     6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato.

 

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 50. Istituzione del servizio faunistico.

     1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n 12 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 54 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. All'attivazione del servizio faunistico come istituito con la presente legge, mediante la preposizione del responsabile e l'assegnazione del personale come determinato ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il servizio foreste, caccia e pesca cessa di espletare gli adempimenti espressamente attribuiti allo stesso relativi alla materia caccia e alla pesca e attribuiti al servizio faunistico. Fino alla data di attivazione dei servizio faunistico, il servizio foreste, caccia e pesca dispone del personale comunque assegnato al servizio faunistico.

     3. A seconda che si tratti o sia prevalente la materia concernente le foreste o quella concernente la caccia e la pesca, all'attivazione del servizio faunistico le denominazioni riferite al servizio foreste, caccia e pesca e al relativo dirigente contenute nella vigente legislazione si intendono sostituite con le nuove denominazioni «servizio foreste» e il relativo dirigente con «dirigente del servizio foreste» o rispettivamente con la denominazione «servizio faunistico» e con «dirigente del servizio faunistico».

     3 bis. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il dirigente generale del dipartimento foreste assicura il coordinato svolgimento delle attività di vigilanza venatoria ed ittica espletate dai servizi foreste, parchi e foreste demaniali e faunistico [86].

     In applicazione di quanto previsto dal presente comma la Giunta provinciale individua, nell'ambito della vigente legislazione, il servizio provinciale competente in relazione alle materie sopra richiamate.

 

     Art. 51. Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     1. Con effetto dalla data di attivazione del servizio faunistico istituito con la presente legge, all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al n. «44. Servizio foreste, caccia e pesca» sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 52. Personale per il servizio faunistico.

     1. Al fine di realizzare i compiti assegnati dalla presente legge al servizio faunistico si provvederà, con successiva legge, ad aumentare i posti in organico del personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali.

     2. (Omissis) [87].

 

     Art. 52 bis. Collaborazione. [88]

     1. Agli adempimenti demandati alla Provincia dalle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 6 e 7, 33 e 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvede L'assessore competente in materia di caccia.

 

     Art. 52 ter. Norme finali di coordinamento. [89]

     1. I riferimenti contenuti nella presente legge alle disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle pertinenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. I riferimenti contenuti nella presente legge all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina devono ritenersi sostituiti con il riferimento all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     3. I pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica previsti dalla presente legge sono resi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia della caccia o da parte del servizio faunistico; decorso tale termine gli organi competenti ai sensi della presente legge provvedono prescindendo dal suddetto parere.

     3 bis. Ove le leggi provinciali di settore richiamino, ai fini della vigilanza, il personale o gli organi di vigilanza sulla caccia, comunque denominati, il riferimento deve intendersi effettuato agli organi e al personale previsti dal comma 1 dell'articolo 41, nonché agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore [90].

 

     Art. 53. Efficacia della legge.

     1. Le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla stessa per l'avvio della gestione delle riserve nonché quelli di cui al presente capo, hanno effetto a decorrere dalla data di efficacia della convenzione. Tale data è resa nota mediante apposita pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Fino alla data di cui al comma 1, ferme restando le sanzioni vigenti, per chi esercita la caccia nelle riserve senza il permesso di caccia rilasciato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino ad un anno.

     3. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 e dal comma 1 dell'articolo 55 con effetto dalla data di cui al comma 1:

     a) cessano di applicarsi gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 1970, n. 5, decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 luglio 1977, n. 13100/L, decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 21-17/L, decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 gennaio 1983, n. 1-83/L, nonché la legge regionale 31 agosto 1970, n. 19;

     b) sono abrogate le leggi provinciali 5 ottobre 1976, n. 38 e 9 dicembre 1978, n. 56 nonché e disposizioni di cui all'articolo 106 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

     c) cessano di applicarsi le norme statali e regionali richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56.

     4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data prevista dal comma 1 sono definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

 

     Art. 54. Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede alla prima costituzione del comitato faunistico provinciale. In sede di prima costituzione gli esperti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 sono scelti dalla Giunta provinciale e durano in carica fino alla designazione che sarà effettuata dall'ente gestore.

     2. Fino all'attivazione del Servizio faunistico, le funzioni affidate al dirigente del predetto servizio nell'ambito del comitato faunistico provinciale sono svolte dal capo dell'Ufficio caccia e pesca del Servizio foreste, caccia e pesca.

     3. Dalla data di costituzione del comitato faunistico provinciale è soppresso il comitato provinciale della caccia costituito ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. I comitato faunistico provinciale, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita fino alla dati di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 anche le funzioni già di competenza del predetto comitato.

     4. Per la liquidazione della gestione finanziaria del comitato provinciale della caccia la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore scelto anche fra dipendenti della Provincia, per la durata di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione e ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del comitato stesso.

     5. Al termine del mandato, il commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria a tale data del comitato soppresso e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

     6. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia, saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dal commissario liquidatore di cui al comma 4. La Provincia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati.

     7. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore potrà essere disposta la corresponsione, a suo favore e a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4.

     8. Dalla data di soppressione del comitato provinciale della caccia cessa di operare il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

 

     Art. 55. Norme transitorie per le riserve private.

     1. Fino alla scadenza delle concessioni di riserva rilasciate ai privati, nei territori corrispondenti l'esercizio della caccia rimane soggetto alle disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, specificamente concernenti le riserve private di caccia e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge.

     2. In ordine alle predette riserve il comitato faunistico provinciale esercita le funzioni già di competenza del comitato provinciale della caccia.

 

     Art. 56. Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore.

     1. L'attività della tassidermia rimane disciplinata dalla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, integrata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14.

     2. Per la tutela della fauna minore continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 [91].

 

     Art. 57. Regolamento di esecuzione.

     1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio, il regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 58. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui agli articoli 16, comma 1, lettera o) e 21, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente appositi stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 2 e comma 3 limitatamente alla gestione, 10, comma 2, lettera a) ad esclusione dell'acquisto di aree, lettera b) e lettera h), 16, comma 1, lettera g), comma 3 e comma 4, e 54, comma 7, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle revisioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, comma 3, limitatamente all'allestimento di strutture, e 10, comma 2, lettera a), relativamente all'acquisto di aree.

     4. Per i fini di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, in deroga al limite di cui all'articolo 8 della stessa legge provinciale, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 435.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 59. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 435.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 58, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Norme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia nella provincia di Trento», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, come modificato con l'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

     2. All'onere valutato nell'importo di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 58, commi 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Ambiente», programma «Tutela e recupero ambientale», area di intervento «Caccia, pesca e protezione animali» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3.

     3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 11, comma 17, 13, comma 6, 39, comma 14 e 49, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

     4. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 25.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 50 a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

     5. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 60. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 59 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi, aree di intervento e di attività indicate ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 59 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento e di nuova istituzione, di cui al comma 1 del presente articolo.


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 31 maggio 2012, n. 11.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[5] Comma così modificato dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 31 maggio 2012, n. 11.

[8] Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2 e così sostituito dall'art. 30 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[9] Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2 e così sostituito dall'art. 30 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[10] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[12] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[13] Lettera soppressa dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[18] Lettera inserita dall’art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Lettera così sostituita dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, con effetto dalla data ivi indicata.

[20] Lettera inserita dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, con effetto dalla data ivi indicata.

[21] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, con effetto dalla data ivi indicata.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[24] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[25] Per l'interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, lettera d), vedi l'art. 25 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[26] Lettera così modificata dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, con effetto dalla data ivi indicata.

[27] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[28] Gli originari commi 1° e 2° sono stati così sostituiti dall'art. 8 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[29] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[30] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[31] Comma così integrato dall'art. 10 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[32] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[33] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[34] Articolo modificato dall'art. 11 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2 e così sostituito dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, con effetto dalla data ivi indicata.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[36] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.

[37] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.

[38] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.

[39] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.P. 28 luglio 2004, n. 8.

[40] Alinea così sostituito dall’art. 1 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.

[41] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.

[42] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[43] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[44] Comma abrogato dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[45] Comma sostituito dall'art. 14 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2 e così modificato dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[46] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[47] Comma così integrato dall'art. 16 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[48] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[49] Comma inserito dall’art. 49 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 e abrogato dall'art. 2 della L.P. 24 aprile 2012, n. 6.

[50] Comma sostituito dall'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e abrogato dall'art. 2 della L.P. 24 aprile 2012, n. 6.

[51] Comma modificato dall'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e abrogato dall'art. 2 della L.P. 24 aprile 2012, n. 6.

[52] Comma abrogato dall'art. 2 della L.P. 24 aprile 2012, n. 6.

[53] Comma abrogato dall'art. 2 della L.P. 24 aprile 2012, n. 6. Gli originari commi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[54] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 24 aprile 2012, n. 6.

[55] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[56] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[57] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[58] Articolo modificato dall'art. 18 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2 e così sostituito dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[59] Articolo inserito dall'art. 56 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[61] Comma così sostituito dall’art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[62] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[63] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[64] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[65] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[66] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[67] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[68] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[69] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[70] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[71] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[72] Comma abrogato dall’art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[73] Comma così modificato dall’art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[74] Comma inserito dall'art. 3 della L.P. 31 maggio 2012, n. 11.

[75] Comma così modificato dall'art. 21 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[76] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[77] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[78] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[79] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[80] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[81] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.

[82] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[84] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[85] Comma sostituito dall'art. 25 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2, già modificato dall’art. 105 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 25 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[86] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8. La lett. a), comma 4, dello stesso art. 38 prevedeva inoltre la soppressione dell'ultimo periodo, comma 3, del presente articolo.

[87] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[88] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[89] Articolo aggiunto dall'art. 27 della L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

[90] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[91] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.