§ 3.7.13 - Legge Provinciale 26 agosto 1994, n. 2.
Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:26/08/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» - da ultimo modificata con la legge provinciale 3 [...]
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 25 sono sostituiti dal seguente:
Art. 9.      1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Al comma 4 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo:
Art. 11.      1. Il comma 3 dell'articolo 28 è soppresso.
Art. 12.      1. La rubrica dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
Art. 13.      1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. Il comma 4 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. Al comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti periodi:
Art. 17.      1. All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:
Art. 18.      1. Al comma 3 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente periodo:
Art. 19.      1. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. Al comma 1 dell'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 21.      1. Al comma 1 dell'articolo 40 le parole «due mesi» sono sostituite con le parole «tre mesi».
Art. 22.      1. Il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
Art. 23.      1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:
Art. 24.      1. L'articolo 48 è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 49 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 26.      1. Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:
Art. 27.      1. Dopo l'articolo 52 bis, aggiunto dopo l'articolo 52, viene aggiunto il seguente:
Art. 28.      1. In relazione alla nuova disciplina del calendario venatorio contenuta nell'articolo 30 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, [...]
Art. 29.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno della sua [...]


§ 3.7.13 - Legge Provinciale 26 agosto 1994, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

(B.U. 30 agosto 1994, n. 39).

 

Art. 1.

     1. Alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» - da ultimo modificata con la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 2 a 27 della presente legge, ai fini dell'adeguamento ai principi e alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 25 sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Al comma 4 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Il comma 3 dell'articolo 28 è soppresso.

 

     Art. 12.

     1. La rubrica dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 3 dell'articolo 29 sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

     3. I commi 4 e 5 dell'articolo 29 sono soppressi.

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. Il comma 4 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Al comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti periodi:

     (Omissis).

     2. I commi 4 e 5 dell'articolo 33 sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. Al comma 3 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. Al comma 1 dell'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c) del comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 20, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 968;» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     2. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. Al comma 1 dell'articolo 40 le parole «due mesi» sono sostituite con le parole «tre mesi».

 

     Art. 22.

     1. Il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 42 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 49 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. Dopo l'articolo 52 bis, aggiunto dopo l'articolo 52, viene aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. In relazione alla nuova disciplina del calendario venatorio contenuta nell'articolo 30 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, per l'esercizio venatorio 1994-1995 si applica il calendario venatorio approvato con la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 25, concernente «Calendario venatorio 1993-1994 per la provincia di Trento», sostituendo i giorni, i periodi e le ore solari ivi previsti con i giorni, i periodi e le ore solari della stagione 1994-1995 indicati nella tabella allegata alla presente legge (allegato A).

 

     Art. 29.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A (articolo 28)

 

 

Calendario venatorio 1993-1994

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Paragrafo  Giorni e periodi

 

1.1        1993-1994

2.2        5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

3.1        5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

3.3        1 ottobre 1993 - 31 gennaio 1994

3.5        3 ottobre 1993 - 15 dicembre 1993

3.6        capriolo  maschio  5 settembre 1993 - 24 ottobre 1993

                     femmina  5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

           cervo     maschio  5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

           24 ottobre 1993

           cervo     femmina  5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

           camoscio           5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

3 7        5 settembre 1993 - 24 ottobre 1993

           24 ottobre 1993

3.8        5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

           24 ottobre 1993

3 9        1 ottobre 1993 - 15 dicembre 1993

3.10       16 dicembre 1993 - 31 gennaio 1994

5.2        5 settembre 1993 - 15 dicembre 1993

6.1        24 ottobre 1993

6.6        24 ottobre 1993

6 8        24 ottobre 1993

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Calendario venatorio 1994-1995

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Giorni e periodi corrispondenti

 

1994 - 1995

 

4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

 

4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

 

1 ottobre 1994 - 31 gennaio 1995

 

1 ottobre 1994 - 15 dicembre 1994

 

capriolo     maschio   4 settembre 1994 - 23 ottobre 1994

             femmina   4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

cervo        maschio   4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

             23 ottobre 1994

cervo        femmina   4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

camoscio               4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

 

4 settembre 1994 - 23 ottobre 1994

23 ottobre 1994

 

4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

23 ottobre 1994

 

1 ottobre 1994 - 15 dicembre 1994

 

16 dicembre 1994 - 31 gennaio 1995

 

4 settembre 1994 - 15 dicembre 1994

 

23 ottobre 1994

 

23 ottobre 1994

 

23 ottobre 1994

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