§ 3.7.12 - Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 25.
Calendario venatorio 1993-1994 per la provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:10/09/1993
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. In relazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, è approvato il [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a [...]


§ 3.7.12 - Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 25.

Calendario venatorio 1993-1994 per la provincia di Trento.

(B.U. 14 settembre 1993, n. 43).

 

Art. 1.

     1. In relazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, è approvato il calendario venatorio per la stagione 1993-1994 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO A

 

  CALENDARIO VENATORIO 1993-1994 PER LA PROVINCIA DI TRENTO (articolo 1)

 

     Paragrafo 1 - Specie cacciabili

 

     1.1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», nel corso della stagione venatoria 1993-1994 nel territorio della provincia di Trento è permesso cacciare:

     a) fra i mammiferi:

     1) capriolo (Capreolus capreolus), camoscio (Rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus), muflone (Ovis musimon);

     2) lepre comune (Lepus europeaus), lepre bianca (Lepus dimidus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

     3) volpe (Vulpes vulpes);

     b) fra gli uccelli:

     1) fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), pernice bianca (Lagopus mutus), coturnice (Alectoris graeca);

     2) fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), quaglia (Coturniz coturniz), beccaccia (Scolopaz rusticola), beccaccino (Capella gallinago), colombaccio (Columba palumbus), tortora (Streptopelia turtur), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), merlo (Turdus merula), frullino (Lumnocrytes minimus), allodola (Alauda arvensis);

     3) germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), marzaiola (Anas querquedola), moretta (Aythya fuligola), moriglione (Aythya ferina), porciglione (Rallus aquaticus).

     1.2. E' obbligatorio annullare esclusivamente mediante foratura ed immediatamente dopo la constatazione dell'avvenuto abbattimento del capo la casella corrispondente dell'apposito tesserino di controllo allegato ad ogni permesso di caccia secondo il modello concordato con il servizio foreste, caccia e pesca. A fine stagione venatoria andrà compilata da ciascun cacciatore la scheda statistica riepilogativa relativa a tutti i capi abbattuti.

 

     Paragrafo 2 - Prevenzione danni alle colture: regime di deroga ai sensi della direttivo CEE n. 409/79, articolo 9

 

     2.1. Al fine di contenere e prevenire gravi danni alle colture agricole, con particolare riferimento ai vigneti, ai frutteti ed alle coltivazioni cerealicole presenti sul territorio provinciale, viene attuato il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 2 aprile 1979, n. 409. Pertanto le specie di uccelli elencate alle lettere a) e b) del paragrafo 2.2. vengono assoggettate ad un regime di controllo.

     2.2. Tale controllo viene attuato attraverso prelievi finalizzati a contenere gli effettivi di dette specie, alcune caratterizzate da una certa stanzialità con spostamenti erratici di gruppo stagionali e altre da movimenti migratori, su tutto il territorio provinciale. La prevenzione dei danni deve quindi prescindere dal periodo effettivo della maturazione dei prodotti e del raccolto e pertanto l'attività di controllo può essere condotta dal 5 settembre al 15 dicembre 1993, con le limitazioni di giornate previste dal paragrafo 3.3., nel rispetto dei limiti numerici massimi per cacciatore/giornata fissati, in prima applicazione e a carattere sperimentale, per ciascuna specie, come di seguito indicato:

     a) cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius): n. 5 capi;

     b) passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), passera d'Italia (Passer italiae), storno (Sturnus vulgaris): n. 30 capi.

     Per ciascuna delle specie di cui alla lettera a) del presente paragrafo 2.2. il contingente stagionale massimo prelevabile da ciascun cacciatore è fissato in 70 capi, mentre per ciascuna delle specie di cui alla lettera b) in 150 capi.

     Sono autorizzate ad attuare il controllo di cui al presente paragrafo 2 tutte le categorie di cacciatori che esercitano la caccia con le modalità previste dalle leggi in vigore e dal presente calendario venatorio.

     2.3. Al fine di verificare i risultati conseguiti con tale attività di controllo, anche in relazione ai danni che verranno rilevati, ogni singolo cacciatore dovrà segnare gli abbattimenti per ciascuna specie nell'apposito tesserino di controllo, nonché nella scheda statistica riepilogativa. Sulla base dei dati raccolti, il servizio foreste, caccia e pesca predisporrà una relazione da sottoporre all'osservatorio faunistico provinciale e quindi da trasmettere al ministero competente e, per conoscenza, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e al comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

 

     Paragrafo 3 - Periodi di caccia

 

     3.1. Nella provincia di Trento la caccia ha inizio il 5 settembre 1993 e termina il 15 dicembre 1993, fatti salvi i diversi periodi di esercizio venatorio come espressamente disciplinati dai paragrafi 3.5, 3.6 e 3.10.

     3.2. In tutto il territorio provinciale è obbligatorio osservare il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì anche se festivi.

     3.3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 3.6, 3.7 e 3.8, in relazione alla disciplina della pratica venatoria agli ungulati con accompagnamento obbligatorio, nonché dai paragrafi 3.9 e 3.10 per quanto riguarda la caccia alla selvaggina migratoria da capanno nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1993 e il 31 gennaio 1994, la caccia è permessa solamente tre giorni alla settimana. Tali giorni sono fissati il mercoledì, il sabato e la domenica.

     3.4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo le medie quindicinali di seguito indicate, fatta eccezione per la pratica venatoria agli ungulati consentita fino ad un'ora dopo il tramonto:

 

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Periodo                  Ora solare                  Ora solare

                      sorgere del sole           tramonto del sole

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16.5-31.5                  4.41                        19.25

1.6-15.6                   4.31                        19.57

16.6-30.6                  4.31                        20.04

1.7-15.7                   4.38                        20.02

16.7-31.7                  4.53                        19.51

1.8-15.8                   5.11                        19.32

16.8-31.8                  5.29                        19.07

1.9-15.9                   5.49                        18.38

16.9-30.9                  6.07                        18.09

1.10-15.10                 6.26                        17.40

16.10-31.10                6.47                        17.12

1.11-15.11                 7.10                        16.49

16.11-30.11                7.32                        16.32

1.12-15.12                 7.50                        16.25

16.12-31.12                8.01                        16.28

1.1-15.1                   8.02                        16.41

16.1-31.1                  7.53                        17.01

 

 

     3.5. La caccia al maschio di fagiano di monte, alla pernice bianca ed alla coturnice è limitata al periodo dal 3 ottobre al 15 dicembre 1993, per un numero contingentato e controllato di capi, in conformità a programmi di prelievo redatti per ogni riserva sulla base di valutazione dello stato di dette specie, condotte anche mediante campionamento su aree di saggio, ed approvati dal comitato faunistico provinciale.

     3.6. La caccia agli ungulati è esercitata in base a programmi di prelievo redatti per ogni riserva sulla base di valutazioni della consistenza e della dinamica delle popolazioni ed approvati dal comitato faunistico provinciale. Tenuto altresì conto della particolare situazione orografico-climatica che caratterizza la provincia di Trento e al fine di garantire la corretta applicazione di detti programmi, la selezione biologica - per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria con accompagnamento obbligatorio e una prolungata presenza sul territorio e il contenimento dei danni alle colture agricole e boschive, il prelievo venatorio per gli ungulati è consentito, per le singole specie nei periodi di seguito indicati:

 

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Specie    Sesso    Periodo        Modalità

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capriolo  maschio   5 settembre

                   24 ottobre

 

          femmina   5 settembre

                   15 dicembre    accompagnamento obbligatorio

 

cervo     maschio   5 settembre

                   15 dicembre    accompagnamento obbligatorio

                                  dopo il completamento del

                                  programma di prelievo del

                                  capriolo maschio, e comunque

                                  dopo il 24 ottobre 1993

 

          femmina   5 settembre

                   15 dicembre    accompagnamento obbligatorio

 

camoscio            5 settembre

                   15 dicembre    accompagnamento obbligatorio

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     3.7. La caccia di selezione agli ungulati con accompagnamento obbligatorio è consentita tutti i giorni della settimana, esclusi quelli di silenzio venatorio. La caccia al capriolo maschio dal 5 settembre 1993 al 24 ottobre 1993 e la caccia al cervo maschio, sino al completamento del programma di prelievo del capriolo maschio e comunque non oltre il 24 ottobre 1993, per le quali non è obbligatorio l'accompagnamento, sono consentite solamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

     3.8. In attesa delle specifiche indicazioni del piano faunistico, la caccia al muflone è autorizzata, secondo le consuetudini e l'impostazione gestionale data in precedenza dal comitato provinciale della caccia, sulla base di appositi programmi di prelievo, dal 5 settembre al 15 dicembre 1993, nelle seguenti riserve di diritto: Bleggio Inferiore, Caldes, Canazei, Campitello di Fassa, Cles, Giustino - Massimeno, Pera di Fassa, Pinzolo, Pozza di Fassa, Spiazzo Rendena, Stenico, Strembo, Vermiglio e Vigo di Fassa. Nelle predette riserve la caccia al maschio di muflone è consentita, senza l'obbligo dell'accompagnamento, solamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica sino al completamento del programma di prelievo dei caprioli maschi e comunque non oltre il 24 ottobre 1993. Per il maschio dopo i predetti termini e sempre per la femmina ed il piccolo, la caccia di selezione è consentita, con l'obbligo dell'accompagnamento, tutti i giorni della settimana esclusi quelli di silenzio venatorio. Nelle riserve di diritto diverse di quelle indicate sopra, con l'intento di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l'obbligo dell'uso del fucile a canna rigata.

     3.9. Dal 1 ottobre fino al 15 dicembre 1993 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita tutti i giorni della settimana, esclusi quelli di silenzio venatorio:

     a) da capanno, unicamente in località precedentemente indicate sul permesso di caccia dal presidente della locale riserva di diritto.

     3.10. Dal 16 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 compreso, è consentito il proseguimento della caccia alla cesena e al tordo sassello tutti i giorni della settimana, esclusi i giorni di martedì e venerdì, purché esercitata da appostamento avente i requisiti richiesti dalla legge, previa autorizzazione rilasciata con apposito modulo dal presidente del comitato faunistico provinciale. Il fucile dovrà essere portato in busta, o comunque smontato, sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento. Nello stesso periodo ma con limitazione di giornate previste al paragrafo 3.3 è altresì consentito il proseguimento della caccia in forma vagante agli uccelli acquatici solamente nelle sottoelencate località:

     a) lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;

     b) lungo il torrente Avisio, dal ponte stradale di Lavis fino alla confluenza nell'Adige;

     c) lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;

     d) lungo il torrente Noce, dal Ponte di 5. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;

     e) lungo il fiume Sarca, dal ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;

     f) lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;

     g) lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;

     h) nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, S. Massenza, Molveno, Tenno, Terlago, Toblino, Serraia di Piné e nei laghi di Garda e d'Idro nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), S. Giustina, Stramentizzo, S. Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave 5. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.

 

     Paragrafo 4 - Contingentamento dei prelievi

 

     4.1. Il numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna specie, per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo è stabilito, in prima applicazione e a carattere sperimentale, come di seguito specificato:

 

 

a) lepre comune - lepre bianca                      n.  1 capo

b) coniglio selvatico                               n.  2 capi

c) volpe                                            n.  3 capi

d) beccaccino - colombaccio - tortora frullino - porciglione

                                                    n.  2 capi

e) alzavola - canapiglia - fischione - moretta - moriglione

                                                    n.  3 capi

f) germano reale - marzaiola - starna - quaglia - beccaccia

                                                    n.  5 capi

g) fagiano - merlo                                  n. 10 capi

h) cesena - allodola - tordo bottaccio - tordo sassello

                                                    n. 30 capi

 

 

     Paragrafo 5 - Caccia su terreno innevato

 

     5.1. Considerate la particolare situazione orografico-climatica della provincia di Trento nonché le caratteristiche tecniche che

contraddistinguono alcune pratiche venatorie, la caccia su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve è consentita per le specie e con le modalità di seguito elencate:

     a) a tutti gli ungulati;

     b) al fagiano di monte e alla pernice bianca;

     c) agli uccelli acquatici limitatamente alle località elencate al paragrafo 3.10;

     d) alla cesena e al tordo sassello con le modalità di cui al paragrafo 3.10, nonché agli altri uccelli di passo da appostamento autorizzato.

     5.2. L'abbattimento della volpe è permesso su terreno innevato solo in concomitanza con altre forme di caccia consentite nel rispetto dei limiti temporali previsti per detta specie nel presente calendario venatorio [5 settembre 15 dicembre 1993, solamente il mercoledì, il sabato e la domenica].

     5.3. Su terreno in tutto o per la maggior parte coperto da neve è altresì consentita la caccia alla lepre bianca solamente a partire dal terzo giorno successivo a quello dell'ultima nevicata e con il divieto assoluto da parte del cacciatore di seguire le orme.

 

     Paragrafo 6 - Prescrizioni per la caccia agli ungulati

 

     6.1. L'accompagnamento da parte degli agenti di vigilanza che abbiano partecipato ad un apposito corso di preparazione o dell'esperto accompagnatore in possesso di apposito tesserino che ne attesti la qualifica, è obbligatorio al fine di esercitare la caccia di selezione alle femmine e piccoli dei cervidi e del muflone, la caccia al camoscio, nonché per esercitare la caccia ai maschi di cervo e di muflone ad avvenuto completamento del programma di prelievo del capriolo maschio e comunque dopo il 24 ottobre 1993.

     6.2. Per tutti i tipi di caccia con accompagnamento obbligatorio ai sensi del paragrafo 6.1 sarà data preventiva notizia di ogni uscita e della località nella quale si intende esercitare la caccia agli agenti incaricati della vigilanza esclusivamente mediante denuncia scritta da imbucare, da parte del cacciatore, in una delle cassettine predisposte, in base alle varie esigenze, in ogni paese secondo le direttive al riguardo emanate dall'ente gestore.

     6.3. Per la caccia al muflone valgono le norme di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.8, ultimo periodo.

     6.4. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata compresi i combinati «Boch» e «Drilling».

     6.5. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri.

     6.6. Dopo il 24 ottobre 1993 e comunque dopo il completamento del programma di prelievo dei caprioli maschi, è vietato il porto e l'uso del fucile a canna rigata, fatta eccezione per coloro che esercitano la caccia di selezione agli ungulati. I fucili combinati non possono essere usati se non per le cacce di selezione. E' parimenti vietato durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento il porto e l'uso di cartucce con pallettoni di dimensioni superiori o uguali a quelle corrispondenti al n. 1 della numerazione italiana, nonché il porto e l'uso di cartucce caricate con palla tipo «Brenneke».

     6.7. E' vietato l'uso del cane nella caccia agli ungulati e in ogni caso su tutto il territorio provinciale è vietato l'uso di cani che inseguano insistentemente gli ungulati.

     6.8. Nelle aree contrassegnate con la dicitura «zona a palla», così come individuate a suo tempo dal comitato provinciale caccia, istituito ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e appositamente tabellate, è vietato qualsiasi genere di caccia con l'uso di tutti i cani segugi, nonché con altri cani che insegnano insistentemente gli ungulati, sino al completamento del piano di abbattimento dei caprioli maschi della riserva o, in caso di mancato completamento dello stesso fino al 24 ottobre 1993.

 

     Paragrafo 7 - Denuncia di abbattimento

 

     7.1. Al fine del controllo dei prelievi la denuncia dell'avvenuto abbattimento di ungulati, tetraonidi e coturnici dovrà essere notificata al guardacaccia di zona dipendente dall'ente gestore o al presidente della locale sezione comunale cacciatori entro le 24 ore successive all'abbattimento verbalmente o in forma scritta con le stesse modalità previste per la denuncia di uscita dal paragrafo 6.2. In ogni caso il capo, eventualmente ripulito dagli organi interni, dovrà essere tenuto morfologicamente integro per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento per eventuali accertamenti e controlli, diretti tra l'altro alla determinazione del sesso, dell'età e del peso da parte degli agenti di vigilanza.

     7.2. Il presidente della sezione comunale cacciatori assicura la tenuta dei programmi di prelievo e aggiorna gli abbattimenti nella bacheca della sezione stessa. Conseguentemente nel caso in cui le denunce di abbattimento siano fatte al guardiacaccia, lo stesso dovrà darne notizia al presidente della sezione comunale nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il corretto aggiornamento del programma di prelievo.

 

     Paragrafo 8 - Altre prescrizioni

 

     8.1. E' sempre vietata la caccia alla beccaccia all'aspetto, nonché alla lepre all'aspetto e al covo.

     8.2. E' fatto divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, nonché di archi e balestre.

 

     Paragrafo 9 - Particolari prescrizioni per determinate zone («zone 23»)

 

     9.1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, nelle zone costituite ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, precedentemente in vigore, possono essere effettuati solamente prelievi selettivi di ungulati sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dal comitato faunistico provinciale per motivi biologici e di controllo delle popolazioni anche ai fini di limitare i danni alle colture agricole e forestali. E' sempre obbligatoria la denuncia di uscita e accompagnamento da parte degli agenti di vigilanza abilitati o dell'esperto accompagnatore.

 

     Paragrafo 10 - Terreni in attualità di coltivazione

 

     10.1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 è vietato l'esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione fino a raccolto ultimato e nei periodi stabiliti dal comitato faunistico provinciale.