§ 3.7.34 - L.P. 31 maggio 2012, n. 11.
Modificazioni della legge provinciale sulla caccia


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:31/05/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia
Art. 3.  Integrazione dell’articolo 39 della legge provinciale sulla caccia


§ 3.7.34 - L.P. 31 maggio 2012, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia

(B.U. 5 giugno 2012, n. 23)

 

Art. 1. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

(legge provinciale sulla caccia)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia è sostituita dalla seguente:

"e) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonché zone di addestramento di cani in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili;".

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Individuazione di zone per le attività cinofile

1. L'individuazione delle zone per le attività cinofile è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché per garantire il libero accesso a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresì le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attività cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico."

 

     Art. 3. Integrazione dell’articolo 39 della legge provinciale sulla caccia

1. Dopo il comma 12 dell’articolo 39 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

"12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell’attività di esperto accompagnatore a condizione di reciprocità, nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui è esercitata l’attività."