§ 3.5.23 - L.P. 30 agosto 1993, n. 22.
Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:30/08/1993
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Attuazione dello Statuto speciale d'autonomia.
Art. 2.  Costituzione del consorzio.
Art. 3.  Denominazione e sede.
Art. 4.  Organi del consorzio.
Art. 5.  Il presidente del Parco.
Art. 6.  Il consiglio direttivo.
Art. 7.  Comitati di gestione.
Art. 8.  Direttore dei Parco.
Art. 9.  Dirigenti degli uffici periferici.
Art. 10.  Il collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Sorveglianza.
Art. 13.  Entrate del consorzio.
Art. 14.  Disposizione finale.
Art. 15.  Forme e modi di specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio.
Art. 16.  Personale.
Art. 17.  Trasferimento di personale.
Art. 18.  Misure di incentivazione a favore del Parco nazionale dello Stelvio.
Art. 18 bis.  Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della provincia di Trento
Art. 19.  Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.
Art. 24.  Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14.
Art. 28.  Istituzione dell'ufficio biotopi.
Art. 29.  Rinvio autorizzazioni di spesa.
Art. 30.  Copertura degli oneri.
Art. 31.  Variazioni di bilancio.


§ 3.5.23 - L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.

(B.U. 4 settembre 1993, n. 41, straord.).

 

TITOLO I

Costituzione del consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio

 

Capo I

Finalità della legge

 

Art. 1. Attuazione dello Statuto speciale d'autonomia.

     1. In conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia - ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Provincia autonoma di Trento disciplina la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio secondo le norme della presente legge.

     2. L'efficacia della disciplina oggetto dell'intesa, costituente il capo II del presente titolo, è subordinata all'approvazione, da parte dello Stato, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Lombardia, degli atti normativi o amministrativi di corrispondente contenuto, che avranno effetto dal momento in cui avrà acquistato efficacia l'ultimo in ordine di tempo dei predetti atti normativi o amministrativi.

 

Capo II

Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio

 

     Art. 2. Costituzione del consorzio.

     1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio viene costituito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il consorzio tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia.

     2. Il consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e si intende inserito nella tabella tu allegata alla medesima legge.

 

     Art. 3. Denominazione e sede.

     1. Il consorzio assume la denominazione «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello statuto.

 

     Art. 4. Organi del consorzio.

     1. Sono organi del consorzio:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) i tre comitati di gestione;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni.

 

     Art. 5. Il presidente del Parco.

     1. Il presidente del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

     2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

     3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

     4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L' ufficio centrale di amministrazione volge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.

 

     Art. 6. Il consiglio direttivo.

     1. Il consiglio direttivo è così composto:

     a) dal presidente del Parco;

     b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;

     c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;

     d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

     e) da un membro designato dalla Regione Lombardia;

     f) da un membro designato dalla Provincia autonoma di Bolzano;

     g) da un membro designato dalla Provincia autonoma di Trento;

     h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

     i) da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;

     l) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco.

     2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

     3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.

     4. Il direttore del Parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.

     5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

     6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno è nominato un commissario dal Ministro dell'ambiente sentite

la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

     7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

     9. Spetta al consiglio direttivo del consorzio:

     a) deliberare lo statuto del consorzio;

     b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;

     c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;

     d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;

     e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;

     f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;

     g) approvare ll bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del consorzio;

     h) adottare il piano ed il regolamento del Parco, che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza, con le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia;

     i) proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

 

     Art. 7. Comitati di gestione.

     1. Il comitato di gestione del territorio del Parco ricadente nella Provincia autonoma di Trento è composto da:

     a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco;

     b) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della Provincia;

     c) un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (ASUC) presenti nel Parco;

     d) un rappresentante delle consortele presenti nel Parco;

     e) il dirigente del servizio foreste della Provincia;

     f) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia;

     g) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della Provincia;

     h) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali;

     i) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);

     l) un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF);

     m) un membro in rappresentanza del Comprensorio della Valle di Sole;

     n) due esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali;

     o) un rappresentante del consiglio direttivo.

     2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta della Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale, gli enti e le associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.

     4. Il comitato elegge il presidente tra i rappresentanti dei comuni di cui al comma 1, lettera a). Il comitato elegge altresì nel suo seno il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco.

     6. Al comitato di gestione, per la parte di propria competenza territoriale, spetta:

     a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del Parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;

     b) attuare le direttive di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9 dell'articolo 6;

     c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 6;

     d) predisporre il programma annuale di attività;

     e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;

     f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del consorzio.

 

     Art. 8. Direttore dei Parco.

     1. Il direttore del Parco sovraintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalle strutture suddette.

     2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze fra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

     3. Il direttore dà attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del consorzio.

     4. Il direttore del Parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo.

     5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

     6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del Parco deve avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da una apposita commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

 

     Art. 9. Dirigenti degli uffici periferici.

     1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo statuto.

 

     Art. 10. Il collegio dei revisori dei conti.

     1. in collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, è composto da:

     a) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro che lo presiede;

     b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

     c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     d) un rappresentante della Regione Lombardia;

     e) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;

     f) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento.

     2. Il collegio dei revisori dei conti esercita riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 11. Personale.

     1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 6, comma 9, lettera b) prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del consorzio.

     2. La Provincia autonoma di Trento può comandare presso l'ufficio periferico avente competenza nel proprio territorio unità di personale provinciale. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del consorzio, che può chiedere all'Amministrazione provinciale l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del consorzio di disporre la restituzione del personale comandato alla Provincia. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del consorzio stesso.

 

     Art. 12. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza sul territorio del Parco e esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal corpo forestale provinciale di ciascuna Provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda il corpo forestale delle Province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le Province autonome.

 

     Art. 13. Entrate del consorzio.

     1. Costituiscono entrate del consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) il contributo ordinario dello Stato;

     b) i contributi straordinari dello Stato;

     c) i contributi della Regione Lombardia;

     d) i contributi della Provincia autonoma di Trento;

     e) i contributi della Provincia autonoma di Bolzano;

     f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette».

     2. Il consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

     3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette».

 

     Art. 14. Disposizione finale.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente capo II, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» in quanto compatibili.

 

TITOLO II

Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Trento connesse con il titolo I

 

     Art. 15. Forme e modi di specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio.

     1. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, la Provincia autonoma di Trento, per la parte di propria competenza territoriale, disciplina con apposita legge provinciale le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa con lo Stato, sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, tenendo altresì conto delle indicazioni del piano e del regolamento del Parco.

     2. Con la legge provinciale prevista dal comma 1 sono inoltre stabilite le eventuali norme di coordinamento e di modificazione delle leggi provinciali vigenti nella medesima materia.

     3. In ogni caso il piano e il regolamento del Parco hanno effetto per la parte di competenza territoriale della Provincia di Trento dalla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal comma 1, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla medesima legge.

 

     Art. 16. Personale.

     1. In relazione ai disposti di cui all'articolo 11, la Giunta provinciale è autorizzata a comandare presso il consorzio unità di personale provinciale, nel numero che sarà concordato con in consorzio medesimo e con precedenza al personale di cui al comma 1 dell'articolo 17, secondo le modalità stabilite dall'articolo 124 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», salva la limitazione di spesa stabilita dall'articolo 11, comma 2, terzo periodo della presente legge.

     2. Il riferimento al corpo forestale provinciale di cui all'articolo 12 deve essere inteso nel senso che alla sorveglianza sono preposti i dipendenti provinciali inquadrati nelle qualifiche di cui alla tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali costituente l'allegato C della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 «Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco».

     3. In attesa della convenzione di cui all'articolo 12, alla sorveglianza nella parte del Parco ricadente nella provincia di Trento, la Provincia può destinare dipendenti provinciali appartenenti alle qualifiche di cui al comma 2 del presente articolo ovvero personale appartenente al corpo forestale dello Stato posto in posizione di comando presso la Provincia medesima.

 

     Art. 17. Trasferimento di personale.

     1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio da almeno due anni presso una delle strutture dell'ufficio amministrazione foreste demaniali di Bormio decentrate nel territorio provinciale, ovvero abbia prestato, presso le strutture medesime, servizio continuativo per almeno cinque anni con decorrenza dal 1 giugno 1983, può chiedere a domanda, in relazione a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il trasferimento nel ruolo unico della Provincia.

     2. Il personale interessato viene inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale-retributivo provinciale corrispondente alla posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza, garantendo il rispetto delle singole posizioni giuridico-economiche acquisite.

     3. Ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire al personale inquadrato a norma del presente articolo si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello complessivo pensionabile in godimento presso l'ente di provenienza, il dipendente conserva quest'ultimo trattamento mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     4. Il dipendente la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     5. Le domande previste dal comma 1 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. L'inquadramento previsto dal presente articolo avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5.

     7. In relazione alle unità di personale che verranno inquadrate nei livelli funzionali-retributivi del ruolo unico provinciale ai sensi del presente articolo saranno aumentati di pari numeri posti d'organico stabiliti nella tabella costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 «Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale» e successive modifiche ed integrazioni.

     8. L'inquadramento del personale nelle qualifiche di cui alla tabella costituente l'allegato C della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 avverrà in soprannumero.

 

     Art. 18. Misure di incentivazione a favore del Parco nazionale dello Stelvio.

     1. Fatta salva la disciplina degli interventi per il Parco nazionale dello Stelvio prevista dall'articolo 27 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 «Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone», la Giunta provinciale può provvedere ad assegnare al consorzio di cui all'articolo 2 contributi per la realizzazione e attuazione degli interventi previsti dal programma annuale di attività di cui all'articolo 7, comma 6, lettera d).

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione dei finanziamenti e le relative modalità di concessione.

 

          Art. 18 bis. Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della provincia di Trento [1]

     1. I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio per la parte del territorio ricadente in provincia di Trento sono quelli riportati nella cartografia costituente l'allegato A di questa legge. In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione l'allegato A è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso gli uffici del servizio provinciale competente in materia di parchi.

 

TITOLO III

Modificazioni di leggi provinciali

 

Capo I

Disposizioni in materia di ordinamento dei parchi naturali

 

     Art. 19. Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18. [2]

     1. Alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 concernente «Ordinamento dei parchi naturali», da ultimo modificata con la legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli da 20 a 23.

 

     Artt. 20. - 23. [3]

     (Omissis).

 

Capo II

Disposizioni in materia di salvaguardia dei biotopi di

rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico

 

     Art. 24. Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. [4]

     1. Alla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 concernente «Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico», modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli da 25 a 27.

 

     Artt. 25. - 27. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 28. Istituzione dell'ufficio biotopi.

     1. Ai fini dell'attuazione della disciplina per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico stabilita dalla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è costituito nell'ambito del servizio parchi e foreste demaniali, anche in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio biotopi.

 

     Art. 29. Rinvio autorizzazioni di spesa.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 13, comma 1, lettera d) e 18, comma 1.

 

     Art. 30. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, con riferimento all'articolo 11, comma 2, terzo periodo, nonché all'articolo 28, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 31. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 30 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al medesimo articolo 30 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività dove è classificato il capitolo con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

Allegato A [6]

Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio

nel territorio della provincia di Trento (articolo 50, comma 2)

 

     In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'allegato è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso gli uffici del servizio provinciale competente in materia di parchi.

 


[1] Articolo aggiunto dall’art. 50 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articoli abrogati dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articoli abrogati dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Allegato aggiunto dall’art. 50 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.