§ 3.5.8 - Legge Provinciale 23 giugno 1986, n. 14.
Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:23/06/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di biotopi.
Art. 3.  Vincoli di tutela dei biotopi.
Art. 4.  Biotopi di interesse provinciale.
Art. 5.  Individuazione dei biotopi.
Art. 6.  Collaborazione tra Provincia e comuni.
Art. 7.  Pubblicità dei vincoli di tutela dei biotopi.
Art. 8.  Espropriazione.
Art. 9.  Contributi ai proprietari.
Art. 10.  Interventi per la salvaguardia e il ripristino dei biotopi.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Accertamento delle infrazioni.
Art. 13.  Procedure.
Art. 14.  Ripristino dei biotopi.
Art. 15.  Autorizzazione di spesa.


§ 3.5.8 - Legge Provinciale 23 giugno 1986, n. 14. [1]

Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.

(B.U. 1 luglio 1986, n. 28).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento tutela i biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Definizione di biotopi.

     1. Si considerano biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico:

     a) le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità floro-faunistiche;

     b) le aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione.

 

     Art. 3. Vincoli di tutela dei biotopi.

     1. Per ciascun biotopo, al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i relativi vincoli di tutela.

     2. I vincoli di tutela dei biotopi comportano necessariamente:

     a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;

     b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

     c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse.

     3. Sui fondi è consentita l'apposizione di tabelle da parte della Provincia per la segnalazione dei biotopi di interesse provinciale [2].

 

     Art. 4. Biotopi di interesse provinciale.

     1. Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della presente legge all'interno elle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al piano urbanistico provinciale, ancorché solo adottato.

     2. I vincoli di tutela dei biotopi di interesse provinciale possono comportare l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto ovvero il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale e l'obbligo di cessazione di quella in atto.

     3. Le aree gravate dai vincoli di tutela del biotopo di interesse provinciale possono essere espropriate:

     a) qualora l'espropriazione risulti necessaria al fine di ripristinare le condizioni originali di biotopi i quali abbiano subito compromissione;

     b) qualora la conservazione e la tutela dei biotopi non possa essere altrimenti garantita;

     c) qualora l'espropriazione risponda ad un interesse particolarmente importante in relazione alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso e alla fruizione pubblici;

     d) su richiesta del proprietario interessato.

     4. Deve essere ordinata l'espropriazione qualora al fine della tutela del bene sia necessario imporre il divieto di ogni utilizzazione agricola e forestale con l'obbligo di cessazione di quella in atto.

 

     Art. 5. Individuazione dei biotopi.

     1. L'individuazione dei biotopi di interesse provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono effettuate con deliberazione della Giunta provinciale su proposta motivata del Comitato provinciale per l'ambiente, sentiti i comuni, i comprensori ed i comitati agricoli comprensoriali interessati. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalle richieste avanzate da parte dell'assessore cui è affidata la materia; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'individuazione dei biotopi [3].

     2. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi del comma precedente prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale con esse eventualmente contrastanti.

     3. L'individuazione dei biotopi che non rivestono interesse provinciale e la delimitazione dei loro confini sono effettuate dai piani regolatori generali. La definizione dei relativi vincoli di tutela è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, anche in riferimento ai biotopi già individuati dai piani comprensoriali, sentito il servizio parchi e foreste demaniali ed il comitato agricolo comprensoriale. I relativi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal sindaco; decorso tale termine il consiglio comunale provvede in ogni caso alla definizione dei vincoli di tutela [4].

 

     Art. 6. Collaborazione tra Provincia e comuni.

     1. Il servizio parchi e foreste demaniali, il comitato provinciale per l'ambiente e i comuni collaborano alla tutela dei biotopi fornendosi reciprocamente le informazioni in loro possesso, nonché i risultati delle indagini e degli studi da essi condotti, al fine dell'adozione da parte della Provincia e dei comuni dei provvedimenti di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 5 [5].

 

     Art. 7. Pubblicità dei vincoli di tutela dei biotopi.

     1. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 acquistano efficacia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza dei vincoli di tutela dei biotopi, le delibere sono trasmesse al comune nel cui territorio è situato il biotopo per la loro affissione all'albo per un periodo di quindici giorni. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione delle predette delibere e ottenere a sue spese copia. Esse sono altresì comunicate ai proprietari risultanti dal libro fondiario, dei quali sia noto il domicilio.

     3. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza dei vincoli di tutela dei biotopi, i comuni curano la comunicazione in via amministrativa ai proprietari, dei quali sia noto il domicilio, di copia della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 con la quale sono definiti i vincoli medesimi [6].

 

     Art. 8. Espropriazione. [7]

     1. L'approvazione delle misure e degli interventi per la salvaguardia e il ripristino dei biotopi ai sensi degli articoli 4 e 10 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree per i fini di cui agli articoli 4 e 10 mediante ricorso alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità», ovvero mediante contratto di diritto privato.

     3. Ai fini dell'apposizione delle tabelle di cui all'articolo 3, comma 3, ove non si provveda ai sensi dell'articolo 10, si applica la disciplina relativa alla costituzione coattiva di servitù, stabilita dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

 

     Art. 9. Contributi ai proprietari.

     1. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle aree per le quali l'imposizione dei vincoli di tutela di biotopo comporti l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto, hanno titolo, per un massimo di sette anni successivi a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige della relativa deliberazione assunta dalla Giunta provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 5, ad ottenere dalla Provincia un contributo pari alla diminuzione del reddito agricolo o forestale, calcolata su base annua.

     2. L'importo del contributo è determinato anno per anno dalla Giunta provinciale su motivata richiesta degli interessati, corredata della documentazione comprovante la proprietà, l'usufrutto o la conduzione e da presentarsi in prima istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige della relativa deliberazione assunta dalla Giunta provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 5.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai biotopi che non rivestono interesse provinciale, intendendosi il riferimento alla data di pubblicazione ivi previsto sostituito con il riferimento alla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale con la quale sono definiti i relativi vincoli di tutela [8].

 

     Art. 10. Interventi per la salvaguardia e il ripristino dei biotopi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese necessarie per attività di studio, progettazione, conservazione, acquisizione, ripristino, valorizzazione e fruizione pubblica delle aree individuate a biotopo ai sensi della presente legge, e quanto in genere si renda utile per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1. Dette spese ed interventi possono essere effettuati anche per aree non di proprietà della Provincia, previa convenzione con i soggetti interessati.

     2. Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico e/o biologico dei territori destinati a biotopo dal piano urbanistico provinciale prima della loro individuazione, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, deve essere autorizzato dalla Giunta provinciale [9].

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque viola i vincoli di tutela di biotopo è soggetto alla sanzione amministrativa del parametro di una somma da lire 150.000 a lire 1.500.000, commisurata alla gravità del danno arrecato.

 

     Art. 12. Accertamento delle infrazioni.

     1. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono:

     a) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;

     b) i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi;

     c) il personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca;

     d) il personale incaricato dei servizi di polizia locale.

 

     Art. 13. Procedure.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre, n. 689, spetta al dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

     3. Al Servizio parchi e foreste demaniali compete altresì la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della presente legge.

     4. La composizione della commissione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, è integrata con un funzionario del Servizio parchi e foreste demaniali.

 

     Art. 14. Ripristino dei biotopi.

     1. Indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo 11, la violazione dei vincoli di tutela di biotopo comporta l'obbligo, in quanto possibile, della riduzione in pristino e dell'esecuzione degli ulteriori interventi necessari per impedire o riparare pericoli e danni derivanti dalla violazione commessa.

     2. Se tale obbligo non sia spontaneamente adempiuto, il Presidente della Giunta provinciale ordina al trasgressore, con provvedimento da notificargli in via amministrativa, l'esecuzione degli interventi necessari, fissando a tal fine un congruo termine.

     3. L'inosservanza dell'ordine comporta l'esecuzione d'ufficio degli interventi a cura della Giunta provinciale. In tal caso il dirigente previsto all'articolo 13 approva la nota delle spese sostenute che è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale. L'importo è introitato secondo le disposizioni di legge per la riscossione delle entrate patrimoniali ed affluirà al bilancio provinciale.

     4. Ove le violazioni riguardino biotopi che non rivestono interesse provinciale, l'ordine di esecuzione degli interventi è emanato dal sindaco del comune territorialmente interessato e, in caso di inosservanza, la sua esecuzione d'ufficio ed il recupero delle relative spese sono disposti dal sindaco in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige" [10].

 

     Art. 15. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300.000.000, da inserire negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988.

 

     Artt. 16. - 17.

     (Omissis) [11].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[3] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22. L'ultimo comma dell'art. 25 L.P. 22/93 cit. dispone: «Restano ferme le individuazioni dei biotopi e le delimitazioni dei loro confini operate dai piani comprensoriali vigenti».

[4] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 16 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 26 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e successivamente così modificato dall'art. 26 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[8] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[10] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22.

[11] Recano disposizioni finanziarie.