§ 3.5.21 – L.P. 31 agosto 1992, n. 17.
Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:31/08/1992
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Organizzazione del Centro.
Art. 4.  Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Competenze del consiglio di amministrazione.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Presidente.
Art. 9.  Comitato scientifico.
Art. 10.  Compiti del comitato scientifico.
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Indennità.
Art. 13.  Direttore del Centro.
Art. 14.  Coordinatore scientifico.
Art. 15.  Ruolo del personale del Centro.
Art. 16.  Trattamento economico del direttore e del coordinatore scientifico.
Art. 17.  Personale della Provincia e degli enti funzionali.
Art. 18.  Collaborazione con il servizio parchi e foreste demaniali.
Art. 19.  Strumenti di programmazione.
Art. 20.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 21.  Entrate.
Art. 22.  Finanziamenti a carico del bilancio provinciale.
Art. 23.  Proposte per i finanziamenti annuali.
Art. 24.  Dotazioni patrimoniali.
Art. 25.  Norme di prima organizzazione.
Art. 26.  Prima applicazione.
Art. 27.  Interventi per il Parco nazionale dello Stelvio e per le aree protette della Provincia di Trento.
Art. 28.  Collaborazione con l'Università degli studi di Trento.
Art. 29.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 30.  Copertura degli oneri.
Art. 31.      1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, sono introdotte le seguenti [...]


§ 3.5.21 – L.P. 31 agosto 1992, n. 17. [1]

Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone.

(B.U. 8 settembre 1992, n. 37).

 

Titolo I

Finalità e organizzazione del Centro

 

Capo I

Istituzione e compiti

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca, educazione ed informazione sull'ecosistema naturale alpino, nonché di studio e proposta per la conservazione e il recupero di aree a vocazione naturalistica, è istituito, quale ente culturale e di ricerca della Provincia autonoma di Trento, il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone con le funzioni di cui alla presente legge [2].

     2. Il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone ha sede nel complesso di edifici di proprietà del demanio forestale provinciale in località Viote di Monte Bondone ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

     3. Il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone nel seguito della presente legge è denominato Centro.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, il Centro svolge compiti di ricerca e di divulgazione scientifica sugli ecosistemi alpini ed in particolare:

     a) promuove, coordina e realizza progetti di ricerca sulle componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi alpini nella provincia di Trento;

     b) promuovere intese con le università, con le regioni dell'arco alpino, con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali in particolare con quelle delle regioni appartenenti all'ARGE-ALP, con gli enti parco e con altri enti o associazioni anche locali per la collaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca sull'ecosistema alpino;

     c) raccoglie, gestisce, elabora ed archivia dati naturalistici riguardanti il territorio trentino ed alpino in generale, anche sviluppando collegamenti con banche dati internazionali;

     d) individua e studia i fondamentali modelli ecologici di funzionamento dei principali ecosistemi alpini con riguardo particolare ai territori organizzati o destinati a parco naturale;

     e) riproduce e conserva specie animali e vegetali anche rare o in via di estinzione;

     f) promuove e coordina indagini ecopatologiche e genetiche sulle popolazioni di animali selvatici;

     g) promuove e coordina indagini dirette alla conoscenza della biologia delle piante legnose, nonché delle loro alterazioni fisiopatologiche;

     h) organizza corsi e seminari di aggiornamento o specializzazione nelle discipline naturalistiche con riferimento all'ecosistema alpino e alla sua salvaguardia;

     i) istituisce borse di studio per l'approfondimento di specifiche ricerche nelle discipline naturalistiche in relazione alle componenti ecosistemiche dell'arco alpino;

     l) informa sull'attività scientifica del Centro attraverso l'organizzazione di mostre, convegni e altre iniziative di divulgazione tramite pubblicazioni, video e quant'altro ritenuto idoneo per un'adeguata informazione.

     2. Il Centro, per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, di norma si avvale, attraverso apposite convenzioni volte a disciplinare obiettivi, risorse e modalità di ricerca, di professionisti ed esperti in materie naturalistiche ed ambientali, nonché di università, istituti di ricerca ed altri enti.

     3. Il Centro, per le finalità di cui al comma 1, può ospitare ricercatori e borsisti previo specifiche convenzioni con gli enti interessati volte a disciplinare le modalità di finanziamento e di ricerca, nonché l'uso delle strutture e degli strumenti di ricerca in dotazione al Centro.

     4. Il Centro può, anche attraverso apposite convenzioni, mettere a disposizione del Museo tridentino di scienze naturali ed altri eventuali istituti museali e/o scientifici. per la definitiva conservazione, gli oggetti di storia naturale reperiti e raccolti nel corso delle proprie attività di ricerca.

 

Capo II

Organizzazione del Centro

 

     Art. 3. Organizzazione del Centro.

     1. Sono organi del Centro:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il comitato scientifico;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione del Centro è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

     a) il presidente;

     b) il dirigente del dipartimento in cui è ricompreso il servizio parchi e foreste demaniali;

     c) il dirigente del dipartimento in cui sono ricompresi il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola e il servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

     d) [3];

     e) il dirigente del servizio foreste;

     f) un esperto in materia di educazione scientifica e istruzione, nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione;

     g) un rappresentante designato dal comune di Trento;

     h) il direttore del Museo civico di Rovereto;

     i) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali;

     l) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trento;

     m) il presidente in carica pro tempore della commissione seconda dell'ARGE-ALP per l'assetto territoriale, la protezione dell'ambiente e l'agricoltura, o un suo delegato;

     n) il rappresentante che consegua il maggior numero di designazioni da parte delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 [4].

     2. Il consiglio di amministrazione è costituito per la durata della legislatura [5].

     3. le funzioni di vicepresidente sono assegnate al dirigente del dipartimento di cui alla lettera b) del comma 1. Questi, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     4. le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal responsabile della struttura amministrativa di cui all'articolo 15, comma 3.

     5. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte l'anno dal presidente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.

     6. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente; per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo il direttore del Centro ed il coordinatore scientifico.

     8. I componenti nominati in sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione che vengono a cessare per qualsiasi motivo restano in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

     9. I soggetti di cui alle lettere g), l) e n) del comma 1 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

     10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute nei termini le designazioni di cui alle lettere g), l) e n), salvo successiva integrazione.

 

     Art. 5. Competenze del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione:

     a) delibera il regolamento concernente l'organizzazione e il personale ed il regolamento di contabilità e di gestione finanziaria e patrimoniale;

     b) delibera il programma pluriennale di attività, il programma annuale degli interventi, i progetti attuativi ed il bilancio pluriennale;

     c) delibera il bilancio annuale di previsione entro il 30 novembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile;

     d) nomina il direttore del Centro ed i membri del comitato scientifico, determinandone i compensi;

     e) nomina il coordinatore scientifico, determinandone i compensi;

     f) delibera in ordine all'affidamento dei compiti di studio e ricerca a collaboratori esterni, autorizza la stipulazione di contratti e convenzioni e bandisce le borse di studio di cui alla lettera i) dell'articolo 2;

     g) delibera in ordine a deleghe di particolari funzioni al direttore del Centro;

     h) adotta tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, in conformità con i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 6. Controlli.

     1. Entro dieci giorni dalla loro adozione sono trasmessi alla Giunta provinciale per l'approvazione i seguenti atti:

     a) le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5, lettere a), b) ad esclusione di quelle riguardanti i progetti attuativi, c);

     b) le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, nonché quelle relative alla costituzione di diritti reali sugli stessi o alla loro locazione;

     c) le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alla partecipazione del Centro in società, associazioni e fondazioni.

     2. Qualora la Giunta provinciale non si pronunci entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1 le medesime divengono comunque esecutive.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere al Centro, entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 1 per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

     4. le deliberazioni si intendono decadute qualora il Centro non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 3.

     5. la Giunta provinciale può disporre ispezioni ai fini di accertare il regolare funzionamento del Centro.

 

     Art. 7. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione del Centro può essere sciolto per gravi violazioni di legge, in caso di gravi irregolarità di funzionamento, ovvero in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionare.

     2. Con il procedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, cui sono affidati i poteri del consiglio di amministrazione del Centro e del presidente.

     3. Entro il termine di centottanta giorni dallo scioglimento del consiglio di amministrazione la Giunta provinciale provvede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

 

     Art. 8. Presidente.

     1. Il presidente è nominato con deliberazione della Giunta provinciale tra soggetti in possesso di riconosciute e comprovate qualità professionali nelle materie oggetto dell'attività del centro, quali professori universitari, persone che abbiano ricoperto per almeno 5 anni incarichi dirigenziali pubblici o privati in materie ambientali o naturalistiche e liberi professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13. Il presidente rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato alla scadenza del mandato [6].

     2. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale del Centro;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno sentito il direttore del Centro;

     c) sovraintende all'andamento generale del Centro;

     d) presenta alla Giunta provinciale il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nonché, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. Comitato scientifico.

     1. Il comitato scientifico è composto da sei esperti in materie di interesse per l'attività del Centro da scegliersi fra professori e ricercatori universitari o fra responsabili e dipendenti di istituzioni scientifiche di ricerca o di altri enti pubblici e privati, specialisti in zoologia, botanica, geologia, biologia, ecologia, chimica e ingegneria naturalistica e pianificazione territoriale, nonché in sistemi informativi e statistici.

     2. I componenti del comitato scientifico eleggono al loro interno il presidente, che convoca e presiede le riunioni del comitato stesso.

     3. I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione per cinque anni e possono essere riconfermati.

     4. I componenti nominati in sostituzione dei membri che vengono a cessare per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

     5. Il comitato scientifico è convocato almeno tre volte l'anno dal presidente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno due membri.

     6. Il comitato scientifico nomina il segretario.

     Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute del comitato occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     7. Alle sedute del comitato partecipano, con voto consultivo, il direttore del Centro, il coordinatore scientifico, il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali, il dirigente del servizio faunistico e un rappresentante dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige [7].

 

     Art. 10. Compiti del comitato scientifico.

     1. Il comitato scientifico è organo di consulenza e controllo scientifico e a tal fine formula:

     a) pareri sul programma pluriennale di attività, sul programma annuale degli interventi e sui relativi progetti attuativi con riferimento anche al bilancio pluriennale e al bilancio annuale di previsione;

     b) valutazioni circa i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività del Centro, anche sulla base di rapporti periodici redatti dal direttore;

     c) proposte al consiglio di amministrazione per lo sviluppo del Centro.

 

     Art. 11. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce a chi spettano le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi di cui un revisore designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

     2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, compiendo le opportune verifiche e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Redige una relazione sul bilancio consuntivo e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

     3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui al comma 2 dell'articolo 7.

     4. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da questa richieste.

 

     Art. 12. Indennità.

     1. Ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta a carico del bilancio del Centro un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore del Centro.

     2. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito con l'articolo 2 della legge provinciale 1

settembre 1986, n. 27, e modificato da ultimo con l'articolo 42, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n 6, tenuto conto per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi di altre amministrazioni. Per il presidente del centro l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno dei compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, 12, come modificato dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, 6 [8].

 

Titolo II

Ordinamento del Centro e programmazione delle attività

 

Capo I

Ordinamento dei servizi e del personale

 

     Art. 13. Direttore del Centro.

     1. Il direttore del Centro coordina e dirige le attività del Centro, vigilando sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento ed il funzionamento del Centro. Egli svolge altresì le funzioni a lui delegate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera g).

     2. Il direttore del Centro è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che sono in possesso del diploma di laurea in scienze forestali, o in scienze naturali, o in scienze biologiche o in scienze geologiche, e che alternativamente:

     a) siano in ruolo da almeno dieci anni presso un ente pubblico e durante tale periodo abbiano prestato effettivo servizio con mansioni conseguenti al diploma di laurea richiesto;

     b) siano in possesso dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali o all'albo dei biologi o all'albo dei geologi da almeno dieci anni e abbiano per lo stesso periodo effettivamente esercitato la professione, o comunque coloro i quali, in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, abbiano esercitato l'attività professionale di specialista in materia naturalistica per lo stesso periodo;

     c) abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in qualità di esperti nelle materie relative ai diplomi di laurea richiesti presso enti di ricerca privati.

     3. Il direttore del Centro è nominato per cinque anni e può essere riconfermato alla scadenza.

     4. Il direttore del Centro:

     a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico;

     b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     c) sovraintende all'attività del Centro, ivi compresa quella demandata al coordinatore scientifico e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

     d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione del Centro, che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad un altro organo.

 

     Art. 14. Coordinatore scientifico.

     1. Il coordinatore scientifico dirige e coordina le attività tecniche e scientifiche del Centro riferendone al direttore e vigila sulla realizzazione dei progetti di ricerca. Egli collabora inoltre con il direttore al fine di assicurare una corretta gestione della ricerca e della divulgazione dei risultati scientifici raggiunti.

     2. Il coordinatore scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che, in possesso del diploma di laurea in scienze forestali, o in scienze biologiche, o in scienze naturali o in scienze geologiche, siano in ruolo da almeno dieci anni presso un ente pubblico o privato e che durante tale periodo abbiano prestato effettivo servizio con mansioni conseguenti al diploma di laurea richiesto, in particolare con compiti di svolgimento, coordinamento e divulgazione di ricerche scientifiche relative alle finalità istituzionali del Centro, dimostrabili anche mediante produzione di pubblicazioni

     3. Il coordinatore scientifico è nominato per cinque anni e può essere riconfermato alla scadenza.

 

     Art. 15. Ruolo del personale del Centro.

     1. E' istituito il ruolo unico del personale del Centro.

     2. Il regolamento concernente l'organizzazione e il personale, adottato dal consiglio d'amministrazione sentite, ove occorra, le organizzazioni sindacali più rappresentative stabilisce le dotazioni organiche e determina il trattamento economico del personale in conformità a quello che trova applicazione nei confronti del personale della Provincia.

     3. Per la gestione amministrativa, contabile e del personale il regolamento organico individua un'apposita struttura amministrativa.

     4. Il regolamento organico determina altresì le ulteriori indennità previste per i dipendenti provinciali, nonché quella di sede disagiata.

     5. Il personale del Centro è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

 

     Art. 16. Trattamento economico del direttore e del coordinatore scientifico.

     1. Il trattamento giuridico ed economico del direttore del Centro e del coordinatore scientifico è determinato, quanto al primo con riferimento alla qualifica di dirigente preposto ad un servizio della Provincia autonoma di Trento, quanto al secondo con riferimento al nono livello del personale della Provincia autonoma di Trento.

     2. Al coordinatore scientifico spetta altresì una speciale indennità di ricerca commisurata allo stipendio complessivo iniziale sulla base di un coefficiente variante tra lo 0,4 e l'1; tale indennità non potrà in ogni caso essere inferiore a quella di capo ufficio, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     3. Le indennità di missione e i rimborsi per le spese di viaggio sono commisurate a quelle in godimento per le analoghe qualifiche del personale provinciale.

     4. Nel regolamento organico sono stabilite le indennità aggiuntive, ivi compresa quella di sede disagiata, attinenti gli incarichi in oggetto.

 

     Art. 17. Personale della Provincia e degli enti funzionali.

     1. Può essere nominato direttore del Centro o coordinatore scientifico personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge. Qualora venga nominato direttore del Centro un dipendente della Provincia questi deve inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     2. Qualora nominato e per tutta la durata degli incarichi il personale di cui al comma 1 è posto in aspettativa senza assegni nell'amministrazione di provenienza, con diritto alla conservazione della anzianità maturata [9].

     3. (Omissis) [10].

 

     Art. 18. Collaborazione con il servizio parchi e foreste demaniali.

     1. Il Centro, tramite apposite intese, può avvalersi del personale ausiliario del servizio parchi e foreste demaniali impiegato presso la stazione demaniale del Monte Bondone per la custodia e la sorveglianza delle strutture e delle attrezzature in dotazione, nonché per lo svolgimento di particolari attività nell'ambito del territorio demaniale del Monte Bondone.

 

Capo II

Programmazione ed ordinamento contabile e patrimoniale

 

     Art. 19. Strumenti di programmazione.

     1. Il Centro adotta quali strumenti di programmazione:

     a) il programma pluriennale di attività;

     b) il programma annuale degli interventi;

     c) il bilancio pluriennale;

     d) il bilancio annuale.

     2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi che il Centro intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale, che ha durata triennale, è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti.

     3. Il programma indica, in rapporto agli obiettivi ed alle scelte prefissate:

     a) il piano di sviluppo delle attività tecnico-scientifiche e di valorizzazione;

     b) il piano pluriennale degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;

     c) i riflessi organizzativi e finanziari conseguenti all'attuazione del programma stesso.

     4. Il programma è articolato per aree scientifiche, linee di ricerca e progetti a termine, che identificano i soggetti responsabili, l'entità delle risorse, i tempi di attuazione e le eventuali collaborazioni. Il programma può essere aggiornato periodicamente.

     5. Il programma, oltre agli interventi di competenza del Centro, riporta anche, relativamente ai beni ed alle strutture messe a disposizione, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento ed adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità dei predetti beni e strutture.

     6. Il programma annuale degli interventi definisce i progetti esecutivi previsti dal piano pluriennale e riporta gli interventi programmati per l'anno di riferimento, la previsione della relativa spesa nonché i criteri e le modalità di esecuzione.

 

     Art. 20. Bilanci e gestione finanziaria.

     1. Il Centro adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termine di riferimento quelle del bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare il programma di attività del Centro e le sue articolazioni in aree scientifiche, linee di ricerca e progetto a termine.

     3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     4. Il bilancio annuale di previsione, unitamente al bilancio pluriennale, è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica nella quale sono individuati gli elementi di coerenza del documento contabile con il programma pluriennale di attività e i criteri assunti per l'elaborazione delle previsioni finanziarie in armonia con gli obiettivi stabiliti per la finanza provinciale.

     5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e relativi progetti a termine attuativi, è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

     7. Al Centro si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della Provincia di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     8. Il Centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     9. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico regolamento di contabilità elaborato con riferimento alle disposizioni recate dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

 

     Art. 21. Entrate.

     1. le entrate del Centro sono costituite da:

     a) i finanziamenti disposti dalla Provincia autonoma di Trento;

     b) le assegnazioni di fondi per la realizzazione dei progetti affidati al Centro, mediante convenzione, dallo Stato, dalla Provincia, dall'ARGE- ALP, da altri enti e associazioni, nonché da organismi comunitari;

     c) i contributi o le sovvenzioni di enti pubblici e privati;

     d) i proventi derivanti dalla gestione delle strutture residenziali e di mensa, nonché da iscrizioni ai corsi di cui all'articolo 2 della presente legge;

     e) i proventi derivanti dalla attività svolta per conto di terzi e i corrispettivi dei servizi prestati;

     f) i redditi di eventuali donazioni e lasciti;

     g) i proventi derivanti dalla cessione di beni;

     h) ogni altra entrata riguardante la gestione e le finalità del Centro.

 

     Art. 22. Finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al Centro somme per le spese di funzionamento, determinandone l'entità sulla base del bilancio annuale di previsione, del programma pluriennale di attività, e dei relativi progetti a termine di attuazione. Gli interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nella gestione del Centro.

     2. Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nel programma pluriennale di attività, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Per gli investimenti sulle strutture messe a disposizione si applicano le disposizioni previste dal comma 4 dell'articolo 24.

     3. Nei provvedimenti di assegnazione sono inoltre precisate le modalità di erogazione, da individuare tenendo conto pure delle disposizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, inserito con l'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18.

 

     Art. 23. Proposte per i finanziamenti annuali.

     1. Il Centro presenta alla Provincia, entro il 31 luglio di ogni anno, le proposte e le indicazioni necessarie ai fini della determinazione per l'esercizio successivo dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

     2. Le proposte di cui al presente articolo riportano in particolare gli elementi previsionali generali relativi alle attività da realizzare nell'esercizio successivo e i relativi fabbisogni finanziari.

 

     Art. 24. Dotazioni patrimoniali.

     1. Il patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo. I beni devono essere elencati in apposito inventario secondo le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 20.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione gratuitamente del Centro, sulla base di specifiche convenzioni, immobili, arredi e attrezzature.

     3. Per i fini di cui al comma 2 la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare lavori di recupero, ristrutturazione e restauro su immobili di proprietà di altri soggetti, pubblici e privati, che si impegnino, con apposita convenzione, a cedere gratuita mente in uso detti immobili per un periodo non inferiore a novantanove anni.

     4. La Giunta provinciale può stabilire, nelle convenzioni di cui al comma 2, che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle strutture messe a disposizione possano essere effettuati dal Centro sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta provinciale. In tale caso la Provincia assegna al centro i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi.

     5. Il Centro è autorizzato a stipulare con i comuni apposita convenzione per disciplinare il recupero, l'ammodernamento, l'uso e la manutenzione degli immobili di proprietà di questi ultimi, eventualmente da destinare alle finalità istituzionali del Centro.

 

Capo III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 25. Norme di prima organizzazione.

     1. Il Centro inizia a funzionare con il primo giorno del mese successivo all insediamento del primo consiglio di amministrazione.

     2. La Giunta provinciale provvederà alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il regolamento previsto dall'articolo 15 della presente legge è adottato entro un anno dalla nomina del primo consiglio di amministrazione. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro potrà avvalersi di personale provinciale posto in posizione di comando secondo la vigente normativa provinciale.

     4. In sede di prima applicazione il Centro adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza dalla data di cui al comma 1, prescindendo dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20.

 

     Art. 26. Prima applicazione.

     1. In prima applicazione la Giunta provinciale nomina il direttore del Centro e il coordinatore scientifico secondo i criteri di cui agli articoli 13, 14 e 17 e ne determina il trattamento economico di cui all'articolo 16.

     2. In prima applicazione, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale può mettere altresì a disposizione il personale necessario per il funzionamento del Centro.

     3. In prima applicazione, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, il consiglio di amministrazione è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato, per il periodo massimo di un anno, il personale necessario al funzionamento del Centro non altrimenti reperibile nell'ambito della Provincia.

     4. Il personale dipendente della Provincia, messo a disposizione del Centro ai sensi del comma 2, può chiedere, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, di transitare nei ruoli del Centro. Scaduto detto termine sarà assegnato alle strutture provinciali tenuto conto dei profili professionali rivestiti.

 

     Art. 27. Interventi per il Parco nazionale dello Stelvio e per le aree protette della Provincia di Trento.

     1. Al fine di assicurare e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricadente in provincia di Trento nonché delle riserve naturali e delle aree protette, istituite o da istituirsi in ambito provinciale, la Giunta provinciale può provvedere, avvalendosi delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 concernente: «Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico», alla realizzazione e attuazione di:

     a) studi, ricerche e sperimentazioni di interesse ambientale, culturale e scientifico;

     b) interventi e attività di progettazione, di salvaguardia e ripristino e di valorizzazione e fruizione pubblica;

     e) iniziative di informazione, di divulgazione, di educazione ed a carattere didattico-culturale;

     d) infrastrutture e servizi destinati agli enti preposti alla gestione dei suddetti territori ed aree, ivi compresi l'acquisto di diritti reali e la stipulazione di accordi sugli immobili da destinare all'espletamento dei compiti propri degli enti stessi.

     2. L'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al comma 1 nelle aree non di proprietà della Provincia è subordinata alla preventiva stipulazione di apposita convenzione con i soggetti interessati, nonché, ove occorra, all'intesa con gli enti preposti alla gestione dei territori e delle aree previsti al comma 1. Sulla base di detta intesa, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione degli enti gestori, anche gratuitamente, i beni mobili e immobili di cui essa disponga e che siano destinati all'espletamento dei compiti attribuiti agli enti stessi dagli atti istitutivi.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le riserve naturali e le aree protette cui si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

 

     Art. 28. Collaborazione con l'Università degli studi di Trento.

     1. In attesa di una disciplina organica per la definizione dei rapporti con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale può provvedere, avvalendosi delle autorizzazioni di spesa disposte per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente», a concorrere per l'anno 1992 al finanziamento dell'Università degli studi di Trento, per un importo non superiore a Lire 150.000.000, ai fini della realizzazione del corso di diploma universitario in ingegneria per l'ambiente e per le risorse, previa convenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tale convenzione si può prescindere dalle proposte del Comitato provincia. le per l'ambiente e dai criteri di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

 

     Art. 29. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 22, comma 1, è autorizzato lo stanziamento di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 22, comma 2 e 24, comma 4.

     3. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 24 si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a servizi provinciali (capitolo 52620).

 

     Art. 30. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di Lire 100.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 17, commi 3 e 4, e dell'articolo 29, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Istituzione del Centro di ecologia alpina (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

     2. All'onere, valutato nell'importo di Lire 500. 000. 000, derivate dall'applicazione dell'articolo 29, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Ambiente», programma «Difesa del territorio», area di attività «Foreste demaniali» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 31.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1992- 1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, le somme di cui all'articolo 30 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti», nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 dello stesso articolo 30.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[3] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[7] Comma così modificato dall'art. 27 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[8] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[9] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[10] Comma abrogato dall'art. 26 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.