§ 5.5.45 - L.P. 2 agosto 2005, n. 14.
Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:02/08/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Principi fondamentali
Art. 4.  Sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione
Art. 5.  Costituzione e scopi della fondazione Bruno Kessler
Art. 6.  Soci e fondo di dotazione
Art. 7.  Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie al fondo di dotazione della fondazione
Art. 8.  Statuto
Art. 9.  Costituzione e scopi della fondazione Edmund Mach
Art. 10.  Soci e fondo di dotazione
Art. 11.  Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie al fondo di dotazione della fondazione
Art. 12.  Statuto
Art. 13.  Personale
Art. 14.  Bilanci
Art. 15.  Rinvio alla disciplina civilistica
Art. 15 bis.  Conferimenti di beni immobili.
Art. 16.  Strumenti d’intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione
Art. 17.  Fondo unico per la ricerca
Art. 18.  Programma pluriennale della ricerca
Art. 20.  Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach
Art. 21.  Accordi di programma con altri enti pubblici
Art. 22.  Bandi per la realizzazione di progetti di ricerca
Art. 23.  Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione
Art. 25.  Disposizioni relative all’Agenzia per lo sviluppo s.p.a.
Art. 26.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
Art. 27.  Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28
Art. 29.  Disposizioni per l’avvio della fondazione Edmund Mach e soppressione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige
Art. 30.  Soppressione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone
Art. 31.  Disposizioni contabili
Art. 32.  Abrogazioni
Art. 33.  Disposizioni finanziarie
Art. 34.  Clausola di salvaguardia


§ 5.5.45 - L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

(B.U. 9 agosto 2005, n. 32).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

     1. La Provincia autonoma di Trento promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero territorio provinciale.

     2. Per i fini previsti dal comma 1 la Provincia:

     a) valorizza il patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e dell’innovazione per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della realtà territoriale della provincia;

     b) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti sul territorio, finalizzate alla costituzione di un coeso e armonico sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione, in grado di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale attraverso la creazione di alleanze e la definizione di rapporti di collaborazione e cooperazione;

     c) promuove iniziative volte all’innovazione del sistema produttivo locale, anche incentivando la sua collaborazione e cooperazione con il sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione.

 

     Art. 2. Oggetto

     1. Questa legge disciplina:

     a) il sistema degli enti di ricerca del quale la Provincia si avvale per le finalità previste dall’articolo 1;

     b) gli strumenti per il sostegno, il governo e la valutazione dell’attività di ricerca e innovazione sul territorio;

     c) un quadro di cooperazione che agevoli la creazione di un sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione;

     d) un complesso di iniziative volte a favorire l’innovazione del sistema produttivo locale.

 

     Art. 3. Principi fondamentali

     1. Questa legge e le azioni compiute in base ad essa sono ispirate a principi di:

     a) apertura nazionale e internazionale del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione;

     b) coerenza tra le linee programmatiche di priorità del sistema della ricerca e il quadro della programmazione provinciale definito anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca;

     c) equilibrio fra ricerca orientata all’innovazione e ricerca di base;

     d) organizzazione dell’attività di ricerca per progetti, che favorisca la creazione di masse critiche di risorse attorno ad essi;

     e) centralità del monitoraggio e della valutazione della ricerca quali elementi chiave del sistema;

     f) distinzione fra funzioni di indirizzo politico-strategico e funzioni di governo autonomo della ricerca nel rispetto della libertà di quest'ultima;

     g) distinzione tra organi di governo e organi di consulenza scientifica;

     h) semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione delle attività di ricerca;

     i) coinvolgimento dei ricercatori nel governo degli enti;

     j) trasparenza amministrativa e nella comunicazione dei risultati;

     k) valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche a vantaggio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento;

     l) cooperazione e interazione positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e il sistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;

     m) incentivazione all’innovazione del sistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne la competitività;

     n) promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento.

 

     Art. 4. Sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione

     1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operano nel settore della ricerca e dell’innovazione, promuove la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale e internazionale, nonché con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale. Inoltre, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operano nel campo dell’economia, promuove la creazione delle condizioni di contesto più favorevoli allo sviluppo di un sistema dell’innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale più competitivo, in virtù di una capacità diffusa delle proprie realtà produttive di trarre vantaggio dai cambiamenti indotti dalla tecnologia e dal progresso della conoscenza.

     2. Concorrono a perseguire le finalità del comma 1:

     a) l’Università degli studi di Trento;

     b) la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, costituite secondo quanto previsto dal capo II;

     c) le agenzie della Provincia, anche prive di personalità giuridica, e gli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, nonché, per le attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale, il Parco nazionale dello Stelvio e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

     d) le imprese e gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;

     e) l’Agenzia per lo sviluppo s.p.a.

 

Capo II

Costituzione della fondazione Bruno Kessler e della fondazione Edmund Mach

 

Sezione I

Fondazione Bruno Kessler

 

     Art. 5. Costituzione e scopi della fondazione Bruno Kessler

     1. La Provincia promuove la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Bruno Kessler”, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

     2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa la ricerca in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale e svolge la propria attività con l’obiettivo di conseguire risultati in grado di ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale del sistema trentino della ricerca e dell'innovazione.

     3. La fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale. La fondazione, in particolare, è tenuta a dare rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello economico e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche, anche in sede locale.

     4. La fondazione ha sede legale a Trento.

 

     Art. 6. Soci e fondo di dotazione

     1. Alla fondazione Bruno Kessler possono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che ne condividono le finalità.

     2. Il fondo di dotazione della fondazione Bruno Kessler è costituito da beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci all’atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.

 

     Art. 7. Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie al fondo di dotazione della fondazione

     1. Per i beni immobili dell'Istituto trentino di cultura si applica quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

     2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione:

     a) i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell’Istituto trentino di cultura e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

     b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

 

     Art. 8. Statuto

     1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

     2. Ai fini dell'elaborazione del primo statuto della fondazione la Provincia assicura il coinvolgimento dei soggetti definiti soci dall'articolo 3 dell'allegato (Statuto dell'Istituto trentino di cultura) alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, istitutiva dell'Istituto trentino di cultura. La deliberazione della Giunta provinciale che autorizza il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ai sensi del comma 1 è approvata previo parere dei soci dell'istituto da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

     3. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:

     a) l’individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

     b) la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione;

     c) la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla Provincia;

     d) la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o

     manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;

     e) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

     f) l’adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

     g) che la fondazione cooperi con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca;

     h) che la fondazione invii alla Provincia copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale approvata dal consiglio d'amministrazione;

     i) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

     j) l’obbligo di organizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una priorità alla ricerca interdisciplinare;

     k) l’obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia dell’avvenuta costituzione della fondazione, un progetto di riorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intende costituire nell’arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni dei rappresentanti dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Bruno Kessler può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto trentino di cultura e dalle sue articolazioni organizzative;

     l) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

     4. Lo statuto prevede che la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto.

     5. Lo statuto prevede che le modifiche ad esso apportate sono approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

     6. La fondazione può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 22, dallo Stato, dall’Unione europea o da altri enti pubblici o privati. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la fondazione è riconosciuta quale ente di ricerca regionale.

     7. Per perseguire i propri fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell’articolo 14. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

 

Sezione II

Fondazione Edmund Mach

 

     Art. 9. Costituzione e scopi della fondazione Edmund Mach

     1. La Provincia e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige promuovono la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Edmund Mach”, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

     2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, d'istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio. Inoltre, in coerenza con le finalità istituzionali dei servizi provinciali, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nonché del Museo tridentino di scienze naturali, favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sull'ecosistema naturale alpino, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione e il recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività con attenzione a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale.

     3. La fondazione ha sede legale a San Michele all’Adige.

     4. Per perseguire le finalità indicate da quest'articolo l’atto costitutivo prevede che la fondazione svolga, tra l’altro, le attività e i servizi di seguito indicati:

     a) ricerca;

     b) sperimentazione scientifica;

     c) assistenza e consulenza tecnica e socio-economica;

     d) istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, alta formazione professionale, formazione a carattere universitario e postuniversitario, educazione e formazione permanente, nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispetto delle disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali;

     e) contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e monitoraggio ambientale.

 

     Art. 10. Soci e fondo di dotazione

     1. Alla fondazione Edmund Mach possono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia e all’Istituto agrario di San Michele all’Adige, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che ne condividono le finalità.

     2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito da beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferite dai soci all’atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.

 

     Art. 11. Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie al fondo di dotazione della fondazione

     1. Per i beni immobili dell'Istituto agrario di San Michele all’Adige e del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone si applica quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

     2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione, in corrispondenza con le funzioni ad essa progressivamente trasferite:

     a) i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige e del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone e ulteriori beni funzionali all’attività della fondazione;

     b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

 

     Art. 12. Statuto

     1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione provvedendo alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

     2. Lo statuto della fondazione è adottato nel rispetto di questa legge e prevede:

     a) l’individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

     b) l’articolazione della struttura organizzativa della fondazione;

     c) la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare i componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione; nell'effettuazione delle predette nomine:

     1) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione delle minoranze del Consiglio provinciale;

     2) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione del personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;

     3) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione dell'Unione diplomati Istituto agrario San Michele all'Adige (UDIAS) in rappresentanza degli allievi ed ex allievi;

     4) due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione sono individuati su designazione degli organismi rappresentativi a livello provinciale delle cooperative di produzione agricola e delle organizzazioni professionali agricole;

     d) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l’ente e la sua attività;

     e) l’adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

     f) le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell’attività della fondazione con la programmazione provinciale;

     g) l’obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta;

     h) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

     i) l’obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data prevista dall’articolo 29, comma 3, un progetto di riorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituire nell’arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Edmund Mach può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige e dal Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone e dalle loro articolazioni organizzative;

     j) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 8.

 

Sezione III

Disposizioni comuni

 

     Art. 13. Personale

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

     2. La Provincia concorre con le fondazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stipula di un'intesa riguardante l'individuazione dei contratti collettivi applicabili al personale ricercatore, insegnante e amministrativo dipendente delle fondazioni, mantenendo l'anzianità maturata negli enti di provenienza, nel pieno rispetto della raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

     2 bis. Al personale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti funzionali e transitato alle fondazioni continua ad applicarsi l'istituto della riammissione in servizio presso la Provincia secondo l'ordinamento vigente [1].

 

     Art. 14. Bilanci

     1. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile, in quanto compatibili, e sono approvati dal consiglio d'amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

     2. Le fondazioni, anche quando non esercitano attività commerciale, tengono i libri e le altre scritture contabili prescritte dall’articolo 2214 del codice civile. Se esercitano attività commerciali sono tenute alla separazione contabile delle attività.

 

     Art. 15. Rinvio alla disciplina civilistica

     1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach sono disciplinate dal codice civile e dalle sue disposizioni d'attuazione.

     2. Le fondazioni possono accettare donazioni, legati o eredità, con le modalità previste dall’articolo 473 del codice civile.

 

     Art. 15 bis. Conferimenti di beni immobili. [2]

     1. Per i conferimenti di immobili già di proprietà o in uso all'Istituto trentino di cultura e all'Istituto agrario di San Michele all'Adige effettuati dai soci fondatori non è richiesto il parere degli enti territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Per tali conferimenti non si applica il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) e degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale successivo trasferimento da parte della fondazione. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, ivi compresi gli articoli 12 e 55.

 

Capo III

Strumenti di programmazione, di finanziamento e di valutazione

 

     Art. 16. Strumenti d’intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione

     1. La Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall’articolo 18 e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione mediante:

     a) la stipulazione di accordi di programma con l’Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri enti pubblici, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;

     b) l’adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall’articolo 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2;

     c) l’erogazione di agevolazioni per l’innovazione nell’ambito dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

     2. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale.

 

     Art. 17. Fondo unico per la ricerca

     1. Per i fini dell’articolo 1 è istituito, nell'ambito del bilancio provinciale, il fondo unico per la ricerca, alimentato da risorse della Provincia.

     2. Il fondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca scientifica e tecnologica ed è articolato in sezioni distinte per i fondi destinati agli accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, per i fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall’articolo 22, per quelli necessari ai sensi dell’articolo 16, comma 2, nonché per quelli destinati ai progetti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

 

     Art. 18. Programma pluriennale della ricerca

     1. Ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall'articolo 16 la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente e assicurando il coinvolgimento dei soggetti che si occupano di ricerca ed innovazione sul territorio provinciale, approva un programma pluriennale della ricerca di durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente.

     2. Il programma pluriennale della ricerca, strumento della programmazione provinciale ai sensi del capo II della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), elaborato anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca, individua:

     a) gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;

     b) le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi della Provincia;

     c) i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati;

     d) le aree di intervento prioritarie di ricerca a cui riservare i livelli massimi dell'intervento agevolativo della Provincia nel campo della ricerca, ivi compreso quello previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

     e) con riguardo agli interventi previsti dall’articolo 22, le aree di intervento prioritarie di ricerca interessate, i contenuti, i termini e le modalità per l’adozione e la pubblicazione dei bandi;

     f) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione di quelle disciplinate dai criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

     g) i criteri per il finanziamento dei progetti imputati al fondo, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

     h) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

     i) le modalità di valutazione dei progetti.

     3. Il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23 e sulla base delle indicazioni emerse nell’ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

 

Art. 19. Accordo di programma con l’Università degli studi di Trento

     1. La Provincia può definire obiettivi e interventi per la ricerca d'interesse generale nell’ambito dell’accordo di programma con l’Università degli studi di Trento previsto dall’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), secondo le modalità da esso previste.

 

     Art. 20. Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach

     1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell’ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l’attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29.

     1 bis. La Provincia, inoltre, può stipulare accordi di programma con la fondazione Edmund Mach per definire gli obiettivi d'interesse comune nelle aree di attività della fondazione diverse da quelle previste dal comma 1, e pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di cui all'articolo 18 [3].

 

     Art. 21. Accordi di programma con altri enti pubblici

     1. In armonia con gli obiettivi del programma pluriennale della ricerca, la Provincia può stipulare con uno o più enti di cui all'articolo 4, comma 2, considerati pubblici dalla normativa comunitaria in materia di ricerca, accordi di programma per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall'articolo 20 [4].

 

     Art. 22. Bandi per la realizzazione di progetti di ricerca

     1. La Provincia è autorizzata a finanziare progetti di ricerca finalizzati a sostenere l’innovazione e lo sviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale della società trentina.

     2. La Giunta provinciale approva bandi di ricerca in relazione ai quali i soggetti indicati dall’articolo 4, comma 2, possono presentare progetti di ricerca. I bandi determinano, in particolare:

     a) le aree di intervento prioritarie oggetto del bando;

     b) le modalità per predisporre e presentare nonché i criteri per valutare i progetti di ricerca;

     c) le modalità per monitorare l’evoluzione dei progetti di ricerca.

     3. I progetti presentati devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e l'analisi economico - finanziaria, relativi alla completa realizzazione dell’intervento.

     4. I risultati del progetto, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e le relative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono alla Provincia. Il bando può prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti che realizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell’utilizzo dei risultati del progetto, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste dal comma 1.

 

     Art. 23. Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione

     1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione, quale organo di consulenza e di valutazione tecnico-scientifica della Provincia.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più di cinque esperti, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ricerca, nonché i dirigenti dei dipartimenti competenti nelle materie oggetto di trattazione.

     3. Il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione:

     a) esprime il proprio parere sui progetti presentati per i bandi previsti dall’articolo 22, anche con riguardo al rispetto delle indicazioni di ciascun bando;

     b) esercita le funzioni demandategli ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

     c) esprime il parere sul programma pluriennale della ricerca;

     d) elabora proposte sul programma pluriennale della ricerca.

     4. Ai componenti esterni del comitato è attribuita un’indennità determinata dalla Giunta provinciale entro i limiti massimi di quella spettante ai componenti dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale diversi dal suo presidente, ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). A essi spettano inoltre i rimborsi spese previsti dalla vigente disciplina in materia di comitati e commissioni provinciali.

     5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente del servizio competente in materia di ricerca o da un funzionario da lui delegato.

     6. Per valutare i progetti finanziati in base al fondo unico per la ricerca e per redigere le proposte relative al programma pluriennale della ricerca o ai suoi aggiornamenti il comitato può avvalersi di ulteriori esperti individuati dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 24. Comitato di valutazione della ricerca

     1. È istituito il comitato di valutazione della ricerca, al quale compete:

     a) la valutazione dell’efficacia del complesso degli interventi della Provincia a sostegno del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione, anche con riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma pluriennale della ricerca;

     b) la valutazione dei risultati ottenuti dai progetti oggetto d'intervento provinciale;

     c) la presentazione alla Giunta e al Consiglio provinciali di un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione, su richiesta della Giunta stessa e in occasione dell’approvazione del programma pluriennale della ricerca o dei suoi aggiornamenti.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più di cinque esperti, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza internazionale in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta. È componente di diritto del comitato, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento competente in materia di ricerca. Il comitato può disporre la costituzione al proprio interno di sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti.

     3. Al comitato si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 23.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di sostegno all’innovazione

 

     Art. 25. Disposizioni relative all’Agenzia per lo sviluppo s.p.a.

     1. La Provincia può dare all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla Provincia, anche in seguito ai bandi previsti dall’articolo 16, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale. Se tale utilizzazione non è possibile i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale possono essere alienati anche per impieghi esterni al territorio provinciale. I brevetti e i diritti di proprietà intellettuale sono venduti comunque a prezzo di mercato; il corrispettivo confluisce in un fondo specifico per il finanziamento della ricerca, impiegato per l’acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale. La Provincia, in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., realizza un fondo specifico impiegato per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale. La Provincia definisce convenzionalmente, nell’ambito della regolamentazione dei rapporti con l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi d'informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia.

     2. La Provincia, inoltre, può affidare all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., in favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, il compito di diffondere le conoscenze dell’offerta tecnologica disponibile presso soggetti pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine.

     3. I rapporti tra Provincia e Agenzia per lo sviluppo s.p.a. funzionali all’applicazione di quest'articolo sono disciplinati nell’ambito della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

 

     Art. 26. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

     1. Alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 dell’articolo 5 le parole: "sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse'";

     b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

     "1 bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale. All’atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l’impegno in tal senso. La congruità dell’impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione.

     1 ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico.

     1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.";

     c) dopo il comma 1 dell’articolo 35 è inserito il seguente:

     "1 bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programma pluriennale della ricerca previsto dall’articolo 18 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse', salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l’occupazione."

     2. Le modificazioni apportate dal comma 1 all’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, hanno effetto a decorrere dalla data di nomina del primo comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione.

 

Capo V

Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

 

     Art. 27. Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

     1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, sono sostituite dalle seguenti:

     "f) promuovere l'istituzione e provvedere alla gestione di istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo, nonché di istituti universitari, in materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, osservando le disposizioni previste per il riconoscimento rispettivamente delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali e perseguendo prioritariamente l'obiettivo della collaborazione con l'Università degli studi di Trento; promuovere inoltre attività di formazione postuniversitaria;

     g) promuovere l'istituzione e provvedere alla gestione di percorsi di alta formazione nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili; promuovere e gestire altresì attività e corsi di educazione e formazione permanente volti allo sviluppo e alla diffusione della professionalità e della cultura nelle materie agricole, forestali e ambientali;".

     2. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è aggiunto il seguente:

     "6 bis. Al personale dell'istituto possono essere affidati incarichi finalizzati a promuovere l'integrazione fra le attività di ricerca, di assistenza tecnica, di insegnamento e di natura gestionale. In sede di contrattazione collettiva provinciale, con apposito accordo decentrato, si provvede a definire criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi, regolandone anche gli effetti economici."

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 28. Disposizioni per l'avvio della fondazione Bruno Kessler e soppressione dell'Istituto trentino di cultura

     1. Il Presidente della Provincia assume gli atti necessari affinché la fondazione Bruno Kessler sia costituita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

     2. Dalla data fissata dalla Giunta provinciale, comunque entro il 1° marzo 2007, l'Istituto trentino di cultura, istituito dalla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, è soppresso e i suoi organi decadono, ad eccezione del direttore e del collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale e, rispettivamente, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione dell'ente [5].

     3. Dalla data di cui al comma 2, la fondazione Bruno Kessler subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Istituto trentino di cultura secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in materia di personale. A seguito della soppressione dell'Istituto trentino di cultura i riferimenti ad esso contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento alla fondazione Bruno Kessler [6].

     4. Dalla data prevista dal comma 2, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'Istituto trentino di cultura, che non instauri il rapporto di lavoro con la fondazione, è trasferito nel ruolo unico del personale della Provincia ed è messo a disposizione della fondazione Bruno Kessler. Il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso la fondazione entro sessanta giorni dall'adozione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo di cui all'articolo 13 [7].

     5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che istaura il rapporto di lavoro con la fondazione o è trasferito nel ruolo unico del personale della Provincia, è riconosciuta tutta l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.

     6. Dalla data indicata dal comma 2, la fondazione Bruno Kessler subentra all'Istituto trentino di cultura nei rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti.

     7. Il rapporto di lavoro del personale trasferito nei ruoli provinciali è regolato dai contratti collettivi applicati nei suoi confronti alla data del trasferimento nel ruolo della Provincia, con i successivi adeguamenti.

     8. La gestione giuridica ed economica del personale di cui al comma 4, cui possono provvedere la Provincia o la fondazione, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sono regolati mediante intese fra la Provincia e la fondazione Bruno Kessler.

 

     Art. 29. Disposizioni per l’avvio della fondazione Edmund Mach e soppressione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige

     1. Il Presidente della Provincia assume gli atti necessari affinché la fondazione Edmund Mach sia costituita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

     2. A decorrere dalle date di cui ai commi 3 e 4, la fondazione esercita le attività attinenti alla ricerca ecologico-ambientale esercitate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige, le attività già esercitate dall'agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura prevista dall'articolo 4 bis della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, nonché quelle svolte dal Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone, istituito dalla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17.

     3. La Giunta provinciale fissa con propria deliberazione la data, non successiva a diciotto mesi dalla costituzione della fondazione, a decorrere dalla quale la fondazione esercita le attività previste dal comma 2 già svolte dall'Istituto agrario. Da questa data la fondazione subentra all'Istituto agrario nei rapporti giuridici attivi e passivi, connessi alle attività trasferite e individuati espressamente dall'istituto, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in materia di personale. Fino ad avvenuto trasferimento alla fondazione Edmund Mach di tutte le attività dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, quest'ultimo è autorizzato a provvedere ai fabbisogni della medesima fondazione. A tale fine il bilancio di previsione dell'istituto utilizza, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate sul bilancio provinciale ai fini della presente legge nonché ai fini della legge provinciale n. 28 del 1990 [8].

     4. La Giunta provinciale, inoltre, fissa con propria deliberazione la data, non successiva a diciotto mesi dalla costituzione della fondazione, a decorrere dalla quale la fondazione esercita le attività previste dal comma 2 già svolte dal Centro di ecologia alpina.

     5. Le leggi finanziarie dispongono il trasferimento alla fondazione Edmund Mach delle attività esercitate dall'Istituto agrario diverse da quelle previste dal comma 2, entro il 31 dicembre 2008, regolando anche gli aspetti organizzativi e finanziari connessi. Ad avvenuto trasferimento alla fondazione di tutte le attività dell'Istituto agrario, l'istituto è soppresso; a tal fine si applica, in quanto compatibile, l'articolo 28, intendendosi sostituito l'Istituto agrario di San Michele all'Adige all'Istituto trentino di cultura. A seguito della soppressione dell'istituto la Provincia gli subentra nei diritti connessi alla qualità di socio fondatore della fondazione Edmund Mach.

     6. Dalla data di avvio dell'attività della fondazione Edmund Mach, prevista dal comma 3, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'Istituto agrario addetto alle attività individuate ai sensi del comma 2, che non instauri un rapporto di lavoro con la fondazione, rimane inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto agrario ed è messo a disposizione della fondazione. Il personale dell'istituto o già in servizio presso il Centro di ecologia alpina può comunque chiedere di essere assunto presso la fondazione entro sessanta giorni dall'adozione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo di cui all'articolo 13 [9].

     7. Dalla data prevista dal comma 3, la fondazione Edmund Mach subentra all'Istituto agrario nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale addetto alle attività individuate ai sensi del comma 2, per la durata residua dei contratti.

     8. Il rapporto di lavoro del personale continua ad essere regolato dai contratti collettivi applicati nei suoi confronti alla data di messa a disposizione della fondazione Edmund Mach, con i successivi adeguamenti.

     9. La gestione giuridica ed economica del personale di cui al comma 6, cui possono provvedere l'Istituto agrario o la fondazione Edmund Mach, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sono regolati mediante intese fra l'Istituto agrario e la fondazione Edmund Mach.

     10. Al momento della soppressione dell'Istituto agrario il personale rimasto nei ruoli dell'istituto è trasferito nel ruolo unico del personale della Provincia ed è messo a disposizione della fondazione Edmund Mach. Al predetto personale continua ad essere applicata la normativa contrattuale di riferimento. Questo comma non si applica al personale dell'azienda agricola assunto con contratto di diritto privato, che è trasferito alle dipendenze della fondazione al momento del passaggio ad essa delle attività dell'azienda agricola.

     11. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che istaura il rapporto di lavoro con la fondazione o è trasferito nel ruolo unico del personale dell'Istituto agrario o della Provincia, è riconosciuta tutta l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.

     12. Ferma restando la libertà di insegnamento del personale docente, lo statuto prevede che il nuovo personale docente dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato è assunto dalla fondazione Edmund Mach a seguito di apposite selezioni pubbliche dalla stessa effettuate. Lo statuto prevede inoltre che, ove sia raggiunta intesa con le organizzazioni sindacali interessate, il contratto collettivo di lavoro per il personale docente dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato dalla fondazione disciplina il trattamento dello stesso in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale del personale della scuola a carattere statale o della formazione professionale.

     13. L'organizzazione e lo svolgimento dei percorsi di istruzione e di formazione professionale sono definiti dalla fondazione in coerenza con quanto previsto per i soggetti che rientrano nel sistema scolastico e formativo provinciale e che svolgono un servizio pubblico.

 

     Art. 30. Soppressione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone

     1. Dalla data individuata ai sensi dell'articolo 29, comma 4, il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone, istituito dalla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, è soppresso e i suoi organi decadono, ad eccezione del direttore e del collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale e, rispettivamente, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione del centro.

     2. Dalla medesima data la fondazione Edmund Mach subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al centro, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in materia di personale. A seguito della soppressione del centro i riferimenti ad esso contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento alla fondazione Edmund Mach.

     3. Dalla data individuata ai sensi dell'articolo 29, comma 4, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente del centro, che non instauri un rapporto di lavoro con la fondazione, è trasferito nel ruolo unico del personale della Provincia ed è messo a disposizione della fondazione Edmund Mach. Il personale del centro inquadrato nella dirigenza veterinaria è trasferito nel ruolo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e messo a disposizione della fondazione. Dalla medesima data

     la fondazione Edmund Mach subentra al centro nei rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti.

     4. Il rapporto di lavoro del personale trasferito nei ruoli provinciali è regolato dai contratti collettivi applicati nei suoi confronti alla data del trasferimento nel ruolo della Provincia, con i successivi adeguamenti.

     5. La gestione giuridica ed economica del personale messo a disposizione ai sensi del comma 3, cui possono provvedere la Provincia o la fondazione, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sono regolati mediante intese fra la Provincia e la fondazione Edmund Mach.

 

     Art. 31. Disposizioni contabili

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio e l’istituzione di nuove unità previsionali di base in relazione all’avvio dell’attività delle fondazioni previste dal capo II.

 

     Art. 32. Abrogazioni

     1. Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla ricerca scientifica, nonché l'articolo 11 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l'articolo 36 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono abrogati a far data dall’entrata in vigore di questa legge.

     2. La legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell’Istituto trentino di cultura), nonché l'articolo 24 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono abrogati a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso sulla costituzione della fondazione Bruno Kessler.

     3. La legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone), nonché l'articolo 26 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, la lettera nn) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, l'articolo 27 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, e l'articolo 39 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati a decorrere dalla data fissata ai sensi dell’articolo 29, comma 4.

     4. Gli articoli da 1 a 30 e da 33 a 36 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), nonché il comma 13 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, l'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l'articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, il capo I della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, gli articoli 63 e 64 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, l'articolo 3 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, e l'articolo 27 di questa legge sono abrogati a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia dell’avvenuto trasferimento di tutte le attività già svolte dall’Istituto agrario di San Michele all’Adige alla fondazione Edmund Mach.

 

     Art. 33. Disposizioni finanziarie

     1. Nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach di cui all'articolo 20. Per i suddetti fini è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2007 al 2012.

     2. Alle maggiori spese derivanti dagli articoli 16, comma 2, 17, 21 e 22 si fa fronte con una quota delle minori spese conseguenti all'abrogazione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (unità previsionale di base 31.10.220).

     3. Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 19 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (unità previsionali di base 31.5.110 e 31.5.210).

     4. Per i fini di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007.

     5. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle ulteriori nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia.

     6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 34. Clausola di salvaguardia

     1. Gli effetti delle disposizioni contenute in questa legge che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della sua entrata in vigore decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

 

 

Tabella A

Copertura degli oneri (articolo 33)

 

 

(in migliaia di euro)

 

ANNO 2005

ANNO 2006

ANNO 2007

1. ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

 

 

 

Art. 23 e 24 Istituzione di nuovi comitati tecnici

0

300

300

Art. 33, comma 1 Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach

0

0

30.000

Art. 33, comma 4 Agenzia per lo sviluppo s.p.a.

0

5.000

5.000

TOTALE ONERI DA COPRIRE

0

5.300

35.300

2. MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Fondi per nuovi provvedimenti legislativi:

 

 

 

- unità previsionale di base 85.10.110 -fondo per nuove leggi - spese correnti

0

300

300

- unità previsionale di base 85.10.210 -fondo per nuove leggi - spese in conto capitale

0

5.000

10.920

Minori spese conseguenti all'abrogazione delle leggi provinciali 29 agosto 1962, n. 11, 31 agosto 1992, n. 17, 5 novembre 1990, n. 28, e dell'articolo 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3:

 

 

 

- unità previsionale di base 31.10.210 - assegnazioni in conto capitale agli enti di ricerca

0

0

22.855

- unità previsionale di base 80.40.110 -assegnazioni agli enti parco e ad altri enti per il funzionamento

0

0

1.225

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

0

5.300

35.300

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo inserito dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.