§ 5.3.31 - L.P. 2 novembre 1993, n. 29.
Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:02/11/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 1 bis.  Accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento.
Art. 2.  Iniziative nel campo della formazione.
Art. 3.  Consorzio.
Art. 4.  Collaborazione nel campo dei sistemi informativi.
Art. 5.  Collaborazione nel campo della ricerca.
Art. 6.  Collaborazione nel campo dell'edilizia universitaria.
Art. 6 bis.  Disposizioni sul diritto allo studio e l'edilizia relative al conservatorio di musica Bonporti.
Art. 6 ter.  Accordo di programma tra la Provincia e il conservatorio di musica Bonporti.
Art. 7.  Iniziative per l'anno accademico 1992/93.
Art. 8.  Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 concernente «Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore».
Art. 9.  Autorizzazioni di spese e rinvii.
Art. 10.  Copertura degli oneri.
Art. 11.  Variazioni di bilancio.


§ 5.3.31 - L.P. 2 novembre 1993, n. 29.

Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica [1].

(B.U. 9 novembre 1993, n. 55).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la progettazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse della Provincia e dell'Università secondo le disposizioni della presente legge ed in armonia con gli obiettivi fissati dagli strumenti della programmazione provinciale nonché dai programmi e dai piani dell'Università medesima.

     1 bis. La Provincia provvede all'attuazione del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento), secondo quanto previsto dagli articoli 6 bis e 6 ter [2].

 

     Art. 1 bis. Accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento. [3]

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e per una organica e coordinata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nonché dalla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria), come da ultimo modificata dall'articolo 87 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, la Giunta provinciale autorizza la stipulazione di un accordo di programma con l'Università degli studi di Trento.

     2. In relazione agli obiettivi e agli interventi previsti, all'accordo di programma possono partecipare, oltre alla Provincia e ai suoi enti funzionali - Opera universitaria e Iprase - e all'Università degli studi di Trento, il ministero competente in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologia, i comuni e altri soggetti pubblici o privati.

     3. La Provincia autonoma di Trento, nell'assegnazione di proprie strutture e nell'affidamento dei servizi relativi, siano essi direttamente gestiti dall'Opera universitaria ovvero da altri soggetti pubblici e/o privati, informa la propria azione ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

     4. L'accordo di programma ha durata corrispondente a quella della legislatura e prevede interventi e attività la cui realizzazione abbia comunque inizio entro la data di scadenza della legislatura. Agli eventuali aggiornamenti dell'accordo si provvede con riferimento alla sua durata residua.

     5. L'accordo di programma definisce:

     a) gli obiettivi da realizzare, avuto riguardo a comuni intese relative al presumibile sviluppo delle facoltà e al numero programmato degli studenti in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche e scientifiche, nonché al piano di sviluppo della ricerca;

     b) gli interventi, le attività e gli altri strumenti di attuazione, precisandone i contenuti, i soggetti che partecipano alla loro attuazione, i tempi e le relative priorità;

     c) il quadro delle risorse occorrenti per ciascuna tipologia di intervento e di attività, distinguendo le spese a carico della Provincia, quelle a carico dell'università e quelle a carico di altri soggetti pubblici e privati partecipanti all'accordo;

     d) le modalità di attuazione dell'accordo e di verifica annuale dei risultati, anche parziali, degli interventi e delle attività, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento o integrazione dell'accordo stesso durante il periodo di sua validità. A tal fine è indetta almeno annualmente, secondo le modalità stabilite dall'accordo, apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti dell'accordo.

     d bis) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della Provincia [4].

     6. L'accordo di programma sostituisce i corrispondenti strumenti di programmazione previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 nonché dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, ferma restando, per l'edilizia universitaria, l'adozione degli eventuali strumenti previsti dalle norme statali in materia e, per quanto riguarda la biblioteca universitaria, la realizzazione del coordinamento con il sistema bibliotecario trentino.

     7. Gli interventi e le attività il cui onere sia posto a carico della Provincia devono essere compatibili con le risorse previste nel suo bilancio pluriennale. L'accordo, peraltro, può individuare interventi la cui attuazione è espressamente subordinata al reperimento di risorse aggiuntive. Per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni [5].

     7 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la Provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:

     a) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;

     b) progetti di informatizzazione;

     c) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento [6].

     8. In attuazione dell'accordo di programma la Provincia, previa intesa tra il Presidente della Giunta provinciale e il rettore dell'università, provvede annualmente ad assegnare all'università i finanziamenti a carico del bilancio provinciale, individuando gli interventi e le attività da realizzare, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione della spesa. I finanziamenti per gli investimenti a carico del bilancio della Provincia possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale ovvero nella forma di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.

     9. Ai fini dell'erogazione dei fondi è istituita un'apposita contabilità speciale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     9 bis. Dopo la scadenza dell'accordo di programma di cui al comma 1 e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività dell'Università la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnarle acconti per le attività e gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 9 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione [7].

 

     Art. 2. Iniziative nel campo della formazione.

     1. Al fine di attuare la collaborazione di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, la Giunta provinciale promuove l'attuazione di specifiche iniziative volte allo sviluppo innovativo delle risorse umane nel settore pubblico ed in quello privato.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare:

     a) l'attuazione di corsi volti al conferimento del diploma universitario;

     b) l'attuazione di corsi universitari di diploma di laurea e di specializzazione e di perfezionamento successivi alla laurea;

     c) ogni altra iniziativa prevista dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ivi comprese:

     1) la formazione anche ricorrente avente a riferimento i manager e i tecnici specialistici dei diversi settori economici nonché i dipendenti pubblici, incluse le attività connesse con l'effettuazione di corsi- concorsi e con quelle di formazione e addestramento iniziale, nel rispetto dei relativi ordinamenti di appartenenza;

     2) le professioni regolamentate dalla legge;

     d) la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della formazione, nonché la raccolta, l'organizzazione e la diffusione di tutta la documentazione tecnica sulle innovazioni nel campo della formazione;

     e) la realizzazione, nell'ambito delle competenze della Provincia, di programmi di ricerca e di sviluppo, anche mediante l'attivazione di laboratori per la formazione di cui al presente articolo, ivi compresa la dotazione dei relativi strumenti ed attrezzature [8].

     3. Le iniziative di cui al presente articolo sono definite mediante convenzioni con l'Università degli studi di Trento e sono attuate dalla stessa Università anche avvalendosi del consorzio di cui all'articolo 3, ove costituito. A tal fine la Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti all'Università stessa fino alla concorrenza della spesa complessiva ammissibile.

     4. Le convenzioni, di durata anche pluriennale, contengono:

     a) il programma degli interventi, aggiornabile di anno in anno mediante intesa fra le parti per la residua durata delle convenzioni medesime;

     b) le modalità di determinazione del finanziamento della Provincia e la misura della spesa complessiva ammissibile;

     c) le modalità per l'erogazione dei finanziamenti provinciali, anche in forma anticipata sulla base di fabbisogni di cassa, e quelle per la verifica dei risultati e per la rendicontazione della spesa.

 

     Art. 3. Consorzio.

     1. La Provincia è autorizzata a partecipare ad un consorzio o ad una società consortile promossa dall'Università degli studi di Trento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed aperta alla partecipazione di altri enti pubblici e di soggetti privati.

     2. La partecipazione della Provincia al consorzio o alla società consortile di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che lo statuto preveda:

     a) che il consorzio o la società abbia come oggetto l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2;

     b) che il consorzio o la società non possa distribuire utili sotto qualsiasi forma.

     3. La partecipazione della Provincia è altresì subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale delle eventuali modificazioni dello Statuto.

 

     Art. 4. Collaborazione nel campo dei sistemi informativi.

     1. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, sono previsti specifici progetti di sviluppo dell'automazione a supporto delle attività didattiche, amministrative e di ricerca dell'Università allo scopo di favorire:

     a) l'accesso ai servizi erogati dall'Università;

     b) i collegamenti, le integrazioni e gli ulteriori sviluppi applicativi dei rapporti fra le banche dati della Provincia e dell'Università, per l'attuazione di attività di comune interesse.

     2. Il piano di cui al comma 1 determina le modalità e le quote di finanziamento dei progetti a carico della Provincia.

     3. Nell'ambito delle previsioni del piano di cui al comma 1 la definizione dei progetti e le modalità per la loro attuazione sono disciplinate da apposite intese o convenzioni con l'Università. Tali intese o convenzioni disciplinano altresì i rapporti giuridico-economici relativi alla proprietà dei programmi e delle apparecchiature.

 

     Art. 5. Collaborazione nel campo della ricerca.

     1. Al fine di promuovere, nelle materie di competenza provinciale, la realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo delle conoscenze utili all'attività della Provincia, la Giunta provinciale autorizza la stipula di apposite convenzioni con l'Università, tenuto conto di quanto disposto dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale, definiscono:

     a) gli obiettivi ed i temi generali dell'attività di ricerca oggetto della collaborazione;

     b) i criteri per la definizione dei progetti di ricerca, nonché la loro gestione da parte dell'Università;

     c) i criteri per la determinazione del finanziamento a carico della Provincia per ciascun progetto, tenendo conto di eventuali apporti finanziari dello Stato, di enti pubblici e privati, nonché i criteri per l'erogazione del finanziamento stesso, anche in forma anticipata sulla base di fabbisogni di cassa e quelli per la rendicontazione della spesa;

     d) le modalità per la valutazione congiunta e per l'utilizzo dei risultati della ricerca, nonché per la ripartizione degli eventuali proventi dagli stessi derivanti.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione gratuita dell'Università strutture immobiliari, personale ed attrezzature della Provincia da destinare alla realizzazione di singoli progetti di ricerca, sulla base delle indicazioni delle convenzioni.

     4. I progetti di ricerca di cui al comma 2, aggiornabili di anno in anno per la residua durata delle convenzioni, sono approvati dalla Giunta provinciale, previa intesa con l'Università, in armonia con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale. In ogni progetto è individuato il responsabile del coordinamento tecnico scientifico.

     5. I progetti di cui al presente articolo sono comunicati all'anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

     Art. 6. Collaborazione nel campo dell'edilizia universitaria.

     1. Su richiesta dell'Università o dell'Opera universitaria, la Giunta provinciale può autorizzare l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), compatibilmente alla realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, all'esecuzione di interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 e di cui all'articolo 15 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e la manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per docenti e studenti.

     2. Con apposite convenzioni sono regolati i rapporti finanziari ed organizzativi tra l'ITEA e l'Università, ovvero l'Opera universitaria, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1. Nelle stesse convenzioni può essere previsto che l'erogazione dei fondi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, e di cui agli articoli 21, comma 4, e 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sia effettuata, in deroga a quanto previsto dalle predette leggi, direttamente all'ITEA.

     3. Ove ricorra l'autorizzazione di cui al comma 1, i procedimenti espropriativi necessari per l'attuazione dei programmi ivi previsti sono effettuati dall'ITEA. Le espropriazioni sono effettuate rispettivamente a favore dell'Università degli studi di Trento o dell'Opera universitaria.

 

     Art. 6 bis. Disposizioni sul diritto allo studio e l'edilizia relative al conservatorio di musica Bonporti. [9]

     1. Gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal titolo V, capo III, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), si applicano anche agli studenti che frequentano l'istituto superiore di studi musicali "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti".

     2. Per gli interventi in materia di edilizia relativi al "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" resta fermo il titolo VI, capo II, sezione II, della legge provinciale n. 5 del 2006.

 

     Art. 6 ter. Accordo di programma tra la Provincia e il conservatorio di musica Bonporti. [10]

     1. La Provincia può stipulare accordi di programma con il "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" per il finanziamento dell'attività didattica, di produzione artistica e di ricerca in ambito musicale nonché per l'edilizia. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1 bis.

     2. Per il rispetto degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno e in relazione alle risorse a carico del bilancio provinciale, gli accordi di programma definiscono le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica con cui il conservatorio di musica concorre alla manovra economicofinanziaria della Provincia.

 

     Art. 7. Iniziative per l'anno accademico 1992/93. [11]

     [1. Per l'anno accademico 1992/93 la Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nelle quali possono essere comprese anche le iniziative già avviate dall'Università nel medesimo anno accademico.]

 

     Art. 8. Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 concernente «Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore». [12]

     (Omissis).

 

     Art. 9. Autorizzazioni di spese e rinvii.

     1. Per i fini di cui agli articoli 2 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione delle spese della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

     2. Con successiva legge provinciale si provvederà a fissare l'importo della partecipazione della Provincia al consorzio o alla società consortile di cui all'articolo 3, nonché ad autorizzare la relativa spesa.

     3. Per i fini di cui all'articolo 4 si utilizza una quota degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 5, primo comma, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, modificati dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6 (capitoli 52800, 52810 e 52811).

     4. Per i fini di cui all'articolo 5 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettera a) della legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1 (capitoli 84134).

     5. Per i fini di cui all'articolo 6 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui:

     a) all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 (capitoli 21642 e 21643);

     b) all'articolo 3 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 ed agli articoli 21, comma 4, e 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (capitolo 21650).

 

     Art. 10. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario. In relazione alla voce «Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)», indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. All'onere di lire 2.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, per il periodo degli anni 1994 e 1995, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità per spese in conto capitale iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

 

     Art. 11. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni: somme di cui all'articolo 10 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al comma 2 del medesimo articolo 10 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito è classificato il capitolo di nuova istituzione, di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 75 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 75 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 53 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[5] Comma così modificato dall’art. 4 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[6] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[8] Comma così modificato dall'art. 51 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[9] Articolo inserito dall'art. 75 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Articolo inserito dall'art. 75 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.