§ 5.3.11 - L.P. 8 agosto 1988, n. 25.
Interventi a favore dell'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:08/08/1988
Numero:25


Sommario
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Autorizzazione di spesa.
Art. 9.      (Omissis)


§ 5.3.11 - L.P. 8 agosto 1988, n. 25. [1]

Interventi a favore dell'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento.

(B.U. 16 agosto 1988, n. 36).

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis) [2]

 

Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Con successive leggi provinciali saranno autorizzate le spese per i fini di cui all'articolo 3.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [4].

 

     Artt. 10. - 11.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articoli abrogati dall'art. 26 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[3] Modifica l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

[4] Articolo abrogato dell'art. 12 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29.

[5] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.