§ 3.2.16 - Legge Provinciale 21 dicembre 1984, n. 13.
Norme in materia di edilizia universitaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:21/12/1984
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Opera di edilizia universitaria.
Art. 3.  Scelta degli immobili.
Art. 4.  Espropriazioni.
Art. 5.  Acquisti.
Art. 6.  Esecuzione dei lavori.
Art. 7.  Programmi di finanziamento delle opere.
Art. 7 bis.  Erogazione dei fondi e verifiche.
Art. 8.  Utilizzazione di beni della Provincia.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Autorizzazioni di spesa.


§ 3.2.16 - Legge Provinciale 21 dicembre 1984, n. 13.

Norme in materia di edilizia universitaria.

(B.U. 20 dicembre 1984, n. 60 - straord.).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La realizzazione delle opere di edilizia universitaria dell'Università degli studi di Trento è disciplinata, in attuazione dell'articolo 47 della legge 14 agosto 1982, n. 590, dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Opera di edilizia universitaria.

     1. Rientrano tra le opere di edilizia universitaria, secondo quanto previsto dalla legislazione statale, quelle destinate:

     a) alle attività didattiche e di ricerca, ivi compresi gli arredamenti e le attrezzature necessarie;

     b) ai servizi per gli studenti, quali quelli residenziali, sportivi e simili;

     c) ai servizi strumentali alla realizzazione delle funzioni assegnate dall'ordinamento alla Università degli studi e alle altre istituzioni universitarie;

     d) alla realizzazione del carattere residenziale dell'Università, secondo quanto previsto dall'articolo 41, lettera f), della legge 14 agosto 1982, n. 590, e dallo Statuto dell'Università.

     2. Le opere di edilizia universitaria possono essere realizzate mediante costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento o acquisto degli immobili occorrenti.

 

     Art. 3. Scelta degli immobili. [1]

     1. Le aree e gli altri immobili da destinare alle opere di edilizia universitaria sono prescelti dall'università secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alla loro idoneità e all'integrazione urbanistica delle localizzazioni universitarie.

     2. Qualora siano prescelti aree e altri immobili per i quali il piano regolatore generale vigente o adottato preveda una destinazione d'uso non compatibile con la realizzazione delle opere di edilizia universitaria, l'università chiede al comune di adottare la relativa variante al piano; sulla richiesta il comune è tenuto a pronunciarsi entro centoventi giorni dalla sua ricezione.

     3. Ove il comune non si pronunci nel termine di cui al comma 2 ovvero se, adottata la variante, non vengano osservati i termini previsti dalle norme in vigore per gli ulteriori adempimenti della procedura di approvazione della variante medesima, la Giunta provinciale ha facoltà, previa diffida, di provvedere in via sostitutiva.

 

     Art. 4. Espropriazioni.

     1. Per le espropriazioni degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di edilizia universitaria e la determinazione delle relative indennità si osservano le disposizioni stabilite dalla Provincia autonoma di Trento per le espropriazioni di competenza provinciale.

 

     Art. 5. Acquisti. [2]

     1. Per l'acquisto di aree e di altri immobili con finanziamento a parziale o a totale carico della Provincia o dei suoi enti funzionali si applica l'articolo 36, comma 9, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento).

 

     Art. 6. Esecuzione dei lavori.

     1. Per l'esecuzione dei lavori di edilizia universitaria si osservano, in quanto compatibili con le disposizioni stabilite dalla presente legge, le norme stabilite dalla Provincia autonoma di Trento per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale.

     2. Il limite d'importo di spesa per l'esecuzione dei lavori in economia è fissato in 672.000 euro. È richiesto il parere del comitato tecnico-amministrativo della Provincia nel caso di progetti di opere d'importo superiore a cinque milioni di euro. I predetti limiti d'importo possono essere aumentati con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione all'andamento generale dei prezzi [3].

     3. Continuano ad applicarsi per le opere di edilizia universitaria le disposizioni relative al controllo di conformità delle opere delle amministrazioni statali alle prescrizioni della pianificazione urbanistica.

     4. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50.

 

     Art. 7. Programmi di finanziamento delle opere. [4]

     1. L'università adotta programmi pluriennali a carattere generale per l'edilizia universitaria redatti in conformità alle leggi dello Stato e li presenta alla Giunta provinciale. Tali programmi contengono l'indicazione della situazione edilizia attuale, del presumibile sviluppo delle facoltà anche in relazione al numero programmato degli studenti, del piano di sviluppo della ricerca nonché l'elenco delle opere da realizzarsi e il costo presunto di ciascuna opera.

     2. La Giunta provinciale invia i programmi di cui al comma 1 ai competenti organi dello Stato ai fini della determinazione delle quote di finanziamento statale spettanti ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università) unitamente alle proprie valutazioni formulate sentita la competente commissione del Consiglio anche relativamente al finanziamento delle singole opere.

     3. Intervenuta la comunicazione da parte dello Stato in ordine all'assegnazione di cui al comma 2, l'università predispone piani attuativi del programma pluriennale al fine della determinazione e dell'assegnazione da parte della Giunta provinciale, entro i limiti delle somme iscritte nel proprio bilancio, della quota di finanziamento integrativo con riferimento alle singole opere, tenuto anche conto degli altri finanziamenti comunque ottenuti dall'università e degli oneri da questa assunti direttamente a carico del proprio bilancio. Il finanziamento integrativo di cui al presente comma può essere concesso nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, fino alla concorrenza degli oneri di ammortamento, inclusi gli interessi di preammortamento derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie [5].

     3 bis. Nel caso in cui la realizzazione delle opere sia effettuata da società alle quali partecipi l'università, i piani attuativi di cui al comma 3 possono prevedere altresì gli investimenti a carico dell'università per la costituzione e la partecipazione alle predette società, nonché la destinazione dei finanziamenti integrativi direttamente a favore delle medesime società, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 5 (Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 [6].

     4. La Giunta provinciale su motivata richiesta dell'università può determinare e assegnare la quota di anticipazione dei fondi statali ai sensi dell'articolo 47 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

 

     Art. 7 bis. Erogazione dei fondi e verifiche. [7]

     1. All'erogazione dei fondi la Giunta provinciale provvede su motivata richiesta dell'università. I contributi in conto capitale sono erogati anche in più quote, in relazione ai tempi effettivi del loro impiego da parte dell'università medesima. I contributi annui costanti sono erogati direttamente all'università in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza non anteriore alla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     2. Ai fini di cui al comma 1 l'università presenta alla struttura provinciale competente in materia di edilizia universitaria lo stato di attuazione complessivo del programma generale pluriennale nonché dei piani attuativi di cui all'articolo 7, sia in ordine alla realizzazione che all'utilizzo del finanziamento di ciascuna singola opera. L'erogazione dei contributi integrativi annui costanti è subordinata alla presentazione da parte dell'università del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.

     3. L'università, nel caso di alienazione di beni immobili e mobili finanziati in tutto o in parte con i fondi integrativi di cui all'articolo 7, è tenuta al reimpiego del ricavato della vendita degli stessi per la realizzazione di altre opere di edilizia universitaria, dandone comunicazione alla Giunta provinciale.

 

     Art. 8. Utilizzazione di beni della Provincia. [8]

     1. E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Trento e dell'Opera universitaria l'utilizzazione a titolo gratuito degli immobili di proprietà della Provincia autonoma attualmente destinati a servizi universitari.

     2. I diritti e gli obblighi reciproci nonché la durata dell'utilizzazione degli immobili saranno fissati con apposite convenzioni, predisposte dalla Provincia, le quali prevederanno comunque l'assunzione a carico dell'Università e rispettivamente dell'Opera universitaria dell'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare a titolo gratuito all'Università e all'Opera universitaria, su loro motivata richiesta e con l'osservanza di quanto stabilito al precedente secondo comma, altri beni immobili di cui avesse la disponibilità.

     3 bis. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad assegnare all'Università e all'Opera universitaria, su loro motivata richiesta, strumentazioni ed attrezzature di alta tecnologia di cui abbia la disponibilità, subordinatamente all'impegno assunto dal beneficiario dell'assegnazione a rendere alla Provincia, su sua eventuale richiesta ed a titolo gratuito, prestazioni connesse con l'utilizzo dei beni assegnati. Le modalità di utilizzo dei beni e di effettuazione delle prestazioni di cui al presente comma sono disciplinate da apposite convenzioni predisposte dalla Provincia [9].

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'Università un contributo straordinario per l'esercizio 1984 sulla base di un programma straordinario di interventi per sopperire ad urgenti esigenze di edilizia universitaria, connesse al primo impianto delle nuove facoltà e dei nuovi corsi di laurea istituiti con la legge 14 agosto 1982, n. 590.

     2. Il programma straordinario elaborato dall'Università sulla base di criteri di utilità, priorità ed urgenza degli interventi e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione è approvato dalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativa competente.

     3. Col medesimo provvedimento di approvazione del programma straordinario, la Giunta provinciale dispone l'assegnazione del contributo e determina le modalità di erogazione dello stesso.

 

     Art. 10. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di lire 500.000.000 iscritto al capitolo 21625 dello stato di previsione della spesa - tabella 19 - per l'esercizio finanziario 1984, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, l'ulteriore spesa di lire 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984.

     2. Per i fini di cui all'articolo 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1985.

 

     Artt. 11. - 13.

     (Omissis) [10].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[5] Comma così modificato dall’art. 3 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[6] Comma inserito dall'art. 87 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 27 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[9] Comma aggiunto dall'art. 71 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.