§ 6.1.133 - L.P. 12 maggio 2004, n. 4.
Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:12/05/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali
Art. 2.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005  del comparto scuola
Art. 3.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005  del comparto del servizio sanitario provinciale
Art. 4.  Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e proroga di termini per le assunzioni di personale
Art. 5.  Riconoscimento di oneri relativi ai distacchi sindacali
Art. 7.  Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia
Art. 8.  Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento)
Art. 9.  Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 10.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Art. 11.  Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori)
Art. 12.  Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC).
Art. 13.  Modificazione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).
Art. 14.  Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)
Art. 15.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...]
Art. 16.  Costituzione di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà
Art. 17.  Interventi provinciali a favore della Cooperativa provinciale garanzia fidi per i fondi rischi
Art. 18.  Conversione dei mutui sui fondi di rotazione previsti per il settore agricolo
Art. 19.  Ammissione e definizione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
Art. 20.  Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo
Art. 21.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole pre-elementari e dell'obbligo scolastico della [...]
Art. 22.  Disposizioni sui canoni per le utilizzazioni di acque pubbliche e modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle derivazioni di acque pubbliche
Art. 23.  Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche  a scopo idroelettrico
Art. 24.  Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), e abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 1° agosto [...]
Art. 25.  Utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche
Art. 26.  Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria
Art. 27.  Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento)
Art. 28.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 6.1.133 - L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 18 maggio 2004, n. 20 - Suppl. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni in materia di personale

 

Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali

     1. Ai fini dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto delle autonomie locali è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico del biennio 2002-2003, in 4.998.000 euro per l'anno 2004 e 7.141.000 euro per l'anno 2005.

     2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2002-2003, in 416.000 euro per l'anno 2004 e 594.000 euro per l'anno 2005.

     3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2002-2003, in 384.000 euro per l'anno 2004 e 549.000 euro per l'anno 2005.

     4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 gli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, incrementati dall'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, e dall'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato "Variazioni compensative" alla legge provinciale 1° agosto 2003, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento), sono determinati in 2.145.000 euro per l'anno 2004 e 3.065.000 euro per l'anno 2005.

     5. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

     a) 5.798.000 euro per l'anno 2004;

     b) 8.284.000 euro per l'anno 2005;

     c) 8.284.000 euro per l'anno 2006.

     6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate sull'unità previsionale di base 81.1.110:

     a) le seguenti riduzioni di spesa:

     1) 2.710.581,05 euro per l'anno 2004;

     2) 1.430.581,05 euro per l'anno 2005;

     b) la spesa di 3.065.000 euro per l'anno 2006.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005  del comparto scuola

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), e ai fini dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2002-2003, in 9.999.000 euro per l'anno 2004 e 14.561.000 euro per l'anno 2005.

     2. Ai fini dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione del personale di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg. (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico 2002-2003, in 3.031.000 euro per l'anno 2004 e 4.329.000 euro per l'anno 2005.

     3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico 2002-2003, in 309.000 euro per l'anno 2004 e 450.000 euro per l'anno 2005.

     4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:

     a) 10.308.000 euro per l'anno 2004;

     b) 15.011.000 euro per l'anno 2005;

     c) 15.011.000 euro per l'anno 2006.

     5. Per i fini di cui al comma 2, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

     a) 3.031.000 euro per l'anno 2004;

     b) 4.329.000 euro per l'anno 2005;

     c) 4.329.000 euro per l'anno 2006.

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005  del comparto del servizio sanitario provinciale

     1. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), e dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2004-2005, in 12.250.000 euro per l'anno 2004 e 17.500.000 euro per l'anno 2005.

     2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997, è effettuata dalla Giunta provinciale, nel limite delle disponibilità del comma 1, nell'ambito delle direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

     a) 12.250.000 euro per l'anno 2004;

     b) 17.500.000 euro per l'anno 2005;

     c) 17.500.000 euro per l'anno 2006.

 

     Art. 4. Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e proroga di termini per le assunzioni di personale

     1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 la spesa sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 5, in 271.532.089,40 euro per l'anno 2004, in 274.016.089,40 euro per l'anno 2005 e in 274.016.089,40 euro per l'anno 2006. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

     2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la spesa sui bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006 per il personale insegnante della scuola a carattere statale, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall'articolo 2, comma 4, è fissata in 312.308.000 euro per l'anno 2004, 317.011.000 euro per l'anno 2005 e 317.011.000 euro per l'anno 2006.

     3. Nell'ambito della spesa complessiva di cui al comma 1 la Giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.

     4. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2004 sono prorogati di un anno rispetto alla scadenza naturale; questo vale anche per le graduatorie i cui termini sono già stati prorogati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2002.

 

     Art. 5. Riconoscimento di oneri relativi ai distacchi sindacali

     1. In relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di distacchi e altre prerogative sindacali, la Provincia riconosce agli enti pubblici che fanno riferimento ai contratti collettivi stipulati dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale gli oneri relativi ai distacchi sindacali, nell'ambito dei trasferimenti finanziari loro spettanti ai sensi della vigente legislazione provinciale di settore.

 

Capo II

Disposizioni in materia di entrate e di contabilità

 

      Art. 6. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2004

     1. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale. L'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi.

     2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 7. Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia [1].

     01. Per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia, e ai fini del rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità, la Giunta provinciale emana direttive alle strutture della Provincia per contenere le spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, e per accrescere il livello delle entrate proprie e il loro grado d’incidenza sul bilancio [2].

     1. Per favorire un'evoluzione della finanza degli enti funzionali e delle agenzie della Provincia armonizzata e coordinata con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, nonché coerente con gli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno, la Giunta provinciale emana direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti funzionali e delle agenzie, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio o a contenere la spesa corrente.

     2. Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti provinciali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilità di ricorso - entro limiti prestabiliti - a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonché ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalità del comma 1 [3].

     2 bis. Per razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia e degli enti funzionali la Giunta provinciale può formulare direttive vincolanti per il trasferimento a titolo gratuito di determinati immobili alla Provincia o ad altri enti funzionali. I beni oggetto del trasferimento devono essere liberi da ipoteche e da ogni altro diritto posto a tutela dei creditori. I trasferimenti d'immobili di cui al primo periodo disposti a favore della Provincia sono effettuati ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e con riguardo ad essi non si applicano le disposizioni in materia di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed all'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) [4].

     3. La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle direttive dev'essere garantita in sede di bilancio di previsione, di assestamento nonché di ulteriori variazioni del bilancio. Qualora i bilanci risultino già adottati prima dell'emanazione delle direttive gli enti e le agenzie provvedono al loro eventuale adeguamento.

     4. I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di assestamento sono corredati da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle direttive. Nella relazione al rendiconto il collegio dei revisori dei conti verifica l'avvenuto rispetto delle direttive, raffrontando i risultati contabili e i contenuti delle direttive.

     5. I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione e i provvedimenti di assestamento sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, anche se ciò non è previsto dagli ordinamenti dei singoli enti o agenzie.

     6. La Giunta provinciale, in caso di difformità dalle direttive, rinvia i bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il loro riesame.

     7. La Giunta provinciale può disporre l'assegnazione d'incentivi a favore degli enti e agenzie che, in base ai dati risultanti dai rendiconti, dimostrino di aver conseguito miglioramenti nei saldi di bilancio o nell'autonoma capacità di finanziamento rispetto ai contenuti delle direttive.

     8. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione di quest'articolo.

     9. Gli enti e le agenzie interessate da quest'articolo sono individuate dalla Giunta provinciale.

     10. I commi da 1 a 8 si applicano anche al servizio statistica, disciplinato dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento), nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in relazione alle competenze assunte dalla Provincia in materia ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano) [5].

     11. Quest'articolo si applica a decorrere dalla predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2005. Per i bilanci relativi all'esercizio finanziario 2004 degli enti funzionali e delle agenzie della Provincia continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo.

     11 bis. Per favorire il coordinamento delle scelte finanziarie delle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive per i rappresentanti della Provincia nell’assemblea dei soci e per gli amministratori nominati dalla Provincia, volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle aventi carattere non obbligatorio, nonché al miglioramento dei risultati di bilancio. Le direttive sono rivolte direttamente alle società, se ciò è previsto dai loro statuti [6].

     12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla formazione dei bilanci degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia:

     a) articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     b) articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     c) comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

     d) articolo 3 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     e) articolo 5 e comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     f) articolo 32 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5.

 

     Art. 8. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento)

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Per coordinare l'accesso al credito e ottimizzare la gestione dei flussi finanziari della finanza provinciale, anche in relazione agli adempimenti a carico della Provincia derivanti dal patto di stabilità interno, la convenzione di tesoreria disciplina le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria dispongono affidamenti bancari a favore delle agenzie, degli enti funzionali e delle società a prevalente partecipazione provinciale, nell'ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma."

 

Capo III

Disposizioni in materia di finanza locale e di usi civici

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di finanza locale

     1. Per l'anno 2004 la quota percentuale delle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), è fissata nel 22,1 per cento; i relativi importi spettanti ai comuni sono quantificati dalla prima colonna dell'allegata tabella A. Per gli anni successivi al 2004, in attesa della fissazione della quota con la legge finanziaria relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 36 del 1993, le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate dalla tabella A, seconda, terza e quarta colonna.

     2. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 10. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

     1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 12 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è aggiunto il periodo: "Inoltre questo provvedimento definisce i casi in cui è concessa la proroga del termine per l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori; la proroga può essere disposta per una sola volta."

     2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è sostituito dal seguente: "La deliberazione di approvazione del piano può disporre l'impegno di spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi inseriti, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per il fondo."

 

     Art. 11. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) [7]

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. Nel bilancio di previsione della Provincia è istituito un apposito fondo per consentire ai comprensori di far fronte alle spese in conto capitale, inclusi gli interventi di manutenzione del patrimonio."

 

     Art. 12. Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC). [8]

     [1. I comitati delle ASUC in scadenza entro il 30 giugno 2005, se alla data di entrata in vigore di questa legge non sono ancora state espletate le consultazioni per il loro rinnovo, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi comitati eletti ai sensi della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) e del suo regolamento di esecuzione, e comunque non oltre il 30 giugno 2005.]

 

     Art. 13. Modificazione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico). [9]

     [1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, è inserito il seguente:

"Art. 11 bis. Istituzione del fondo per il finanziamento delle attività delle ASUC 1. La Provincia, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC. Il fondo può essere destinato in particolare al finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni popolari per l'elezione dei comitati delle ASUC e all'implementazione dell'assetto istituzionale e organizzativo conseguente all'attuazione di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione.

2. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata sentita l'associazione più rappresentativa delle ASUC, sono individuate le ASUC beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1, le tipologie di spesa ammessa a finanziamento, nonché i criteri e le modalità per la loro assegnazione e erogazione."

     2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.130 la spesa di 120.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.]

 

Capo IV

Disposizioni in materia di attività economiche

 

     Art. 14. Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)

     1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006. Gli aiuti concessi ai sensi di questa legge sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese".

     2. Per l'anno 2004 le domande a valere sulla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore di questa legge. Ove tali domande siano presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le stesse possono chiedere le agevolazioni anche con riguardo a spese già sostenute alla data di presentazione della domanda stessa purché non antecedenti il 1° gennaio 2004.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

     1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 25 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è inserito il seguente:

"1 quater. Le funzioni esercitate dalla Provincia ai sensi di questa sezione possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., che utilizza a tale scopo il fondo previsto dall'articolo 33, comma 1."

     2. All'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia può conferire mandato all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. perché essa assuma finanziamenti allo scopo d'incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1.";

     b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: ", anche avvalendosi di apposite strutture della Provincia o di personale messo a disposizione da essa, previo assenso del personale medesimo";

     c) nel comma 4 le parole: "di importo a base di gara superiore a lire 5 miliardi," sono soppresse e dopo le parole: "legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti previsti da tali disposizioni".

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 16. Costituzione di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà

     1. Per favorire la ristrutturazione o la riconversione delle imprese in difficoltà la Giunta provinciale può disporre presso il Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento s.c.ar.l. (Confidi) la costituzione di fondi fino alla concorrenza di 6 milioni di euro complessivi così articolati:

     a) un apposito fondo rischi destinato specificamente alla concessione di garanzie su finanziamenti del piano di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ivi compresi i costi di formazione e riqualificazione del personale;

     b) un fondo a destinazione speciale per l'erogazione di anticipazioni di cassa relative ad oneri riguardanti le retribuzioni del personale dipendente, per un periodo massimo di sei mesi da rimborsare entro i dodici mesi successivi l'ultima erogazione.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo ed in particolare:

     a) le caratteristiche del piano di ristrutturazione o di riconversione produttiva, che dovrà essere predisposto sulla base di uno studio di mercato ed essere finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa nel più breve tempo possibile, prevedendo anche adeguate iniziative di formazione e riqualificazione del personale, nonché un significativo apporto di capitale privato;

     b) gli obblighi occupazionali, documentati da apposito accordo sindacale;

     c) le modalità di impiego dei fondi, ivi compresi i limiti di finanziamento;

     d) la destinazione dei fondi residui nel caso di scioglimento del Confidi;

     e) gli adempimenti da assumere da parte del Confidi rispetto all'utilizzo dei predetti fondi, le fattispecie di revoca dei finanziamenti concessi, in caso di inadempimento degli obblighi assunti, con l'eventuale maggiorazione degli interessi.

     3. Gli effetti di quelle, tra le disposizioni contenute in quest'articolo, che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento comunitario non preventivamente autorizzate, decorrono dal giorno in cui la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

     4. Per il finanziamento dei fondi di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare le somme disponibili presso il Confidi di pertinenza della Provincia.

     5. Per i fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, sono altresì autorizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 36.1.220 le seguenti nuove spese:

     a) 1.900.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 per la costituzione del fondo rischi straordinario per la ristrutturazione o la riconversione di imprese in difficoltà;

     b) 100.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 per la costituzione del fondo a destinazione speciale per l'anticipazione degli oneri riguardanti le retribuzioni del personale dipendente.

 

     Art. 17. Interventi provinciali a favore della Cooperativa provinciale garanzia fidi per i fondi rischi

     1. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) può destinare i fondi già assegnati per le finalità dell'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), abrogata dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, ad alimentare il fondo rischi di cui all'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

 

Capo V

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 18. Conversione dei mutui sui fondi di rotazione previsti per il settore agricolo

     1. Le cooperative agricole, le cooperative di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi che hanno presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), o della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario), e hanno ottenuto il relativo finanziamento a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 17 (Aperture di credito a favore del Mediocredito) della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, qualora non abbiano fruito interamente di tali benefici, possono chiedere la conversione in conto capitale del contributo in conto interessi concesso sui fondi di rotazione, per la parte non ancora utilizzata.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di conversione, le modalità per l'istruttoria delle domande, la decorrenza della conversione e i criteri per la determinazione del contributo in conto capitale.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 19. Ammissione e definizione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1

     1. L'articolo 48, comma 2, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), si applica anche alle domande presentate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 97 (Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell'ambiente) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ancorché già definite.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di politiche sociali

 

          Art. 20. Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo

     1. Gli assegni per ogni figlio successivo al primo, e comunque per ogni figlio adottato, previsti dalla normativa statale in materia, sono concessi ed erogati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa secondo quanto previsto dalle norme statali.

     2. Il comune di residenza della madre, all'atto d'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o adottati, verifica il possesso dei requisiti della madre e comunica entro dieci giorni all'agenzia i dati in suo possesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità per l'attuazione di quest'articolo, se occorrenti.

     3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 21.2.110.

 

     Art. 21. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole pre-elementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento) [10]

     [1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10, è aggiunto il periodo: "L'assicurazione per i rischi di cui all'articolo 2, limitatamente al momento del tragitto e se il trasporto è effettuato a cura della Provincia, può essere estesa ai soggetti portatori di handicap frequentanti centri educativi o terapici che utilizzano servizi istituiti ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]

 

Capo VII

Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

     Art. 22. Disposizioni sui canoni per le utilizzazioni di acque pubbliche e modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle derivazioni di acque pubbliche

     1. La Provincia rinuncia agli interessi dovuti sui canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche relativi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. La rinuncia è limitata agli interessi maturati fino al momento in cui la Provincia chiede il pagamento dei canoni.

     2. All'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: "L'esenzione o la riduzione del canone disposte ai sensi del comma 6 decorrono dalla data stabilita dalla deliberazione ivi prevista, fissata anche retroattivamente ma comunque non prima del 1° gennaio 1999; sono conseguentemente restituiti i canoni già pagati, senza interessi, se essi risultano non dovuti o pagati in misura superiore a seguito delle esenzioni o riduzioni disposte dalla deliberazione. La deliberazione stabilisce le modalità per la restituzione.";

     b) il comma 8 è abrogato.

     3. Alla copertura delle maggiori spese derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche  a scopo idroelettrico

     1. I procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), sono sospesi fino alla conclusione delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comunque non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno antecedente la scadenza di ciascuna concessione.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di trasporti e di lavori pubblici

 

     Art. 24. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), e abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo alla proroga dei termini per l'affidamento tramite gara dei servizi di trasporto

     1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, le parole: "ai sensi delle disposizioni provinciali in materia" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3".

     2. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, le parole: "sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 15 a 105 euro".

     3. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito dal seguente: "Le concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani, su strada e ferrovia, in atto alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogate al 31 dicembre 2005."

     4. L'articolo 16 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, è abrogato.

 

     Art. 25. Utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche

1. Le risorse per le opere, gli interventi e i lotti di opere o interventi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge previsti dal piano straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi ai settori di cui al numero 1) - limitatamente alla viabilità -, al numero 2) e al numero 3) della lettera c), nonché al numero 3) - limitatamente alle reti di radiocomunicazione - e al numero 4) della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, sono utilizzate, per l'anno 2004, per finanziare gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione settoriale nei medesimi settori. A tal fine una deliberazione della Giunta provinciale individua le opere, gli interventi e i lotti di opere o interventi stralciati dal piano straordinario e le relative somme rese disponibili, che sono utilizzate per finanziare opere, interventi, lotti di opere o interventi, da prevedere negli strumenti di programmazione settoriale.

 

     Art. 26. Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria

     1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è inserito il seguente:

"3 quater. Se i comuni non concludono le opere e gli interventi finanziati con il fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, entro i termini di cui al comma 3 bis, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge provinciale n. 13 del 1997, ai fini della liquidazione del contributo sono considerati esclusivamente i lavori eseguiti entro e non oltre il termine previsto dal piano. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di applicazione di quest'articolo. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione di questo comma sono trasferite con legge finanziaria al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36."

 

Capo IX

Disposizioni relative ai rapporti con l'Università degli studi di Trento

 

     Art. 27. Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento)

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è aggiunto il seguente:

"9 bis. Dopo la scadenza dell'accordo di programma di cui al comma 1 e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività dell'Università la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnarle acconti per le attività e gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 9 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione."

 

Capo X

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 28. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle note della tabella.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti da questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle C e D.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Trasferimenti in materia di finanza locale per gli anni 2004-2007 (articolo 9)

 

 

2004 (1) 

2005 (2) 

2006 (3) 

2007 (4) 

SPESE CORRENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) FONDO ORDINARIO 

4.826.858 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

b) FONDO PEREQUATIVO 

200.524.253 

205.351.111 

205.351.111 

 

 

 

 

 

 

c) FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI  

 

 

 

 

SERVIZI COMUNALI 

23.931.889 

23.931.889 

23.931.889 

 

TOTALE a) + b) + c) 

229.283.000 

229.283.000 

229.283.000 

 

 

 

 

 

 

d) INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE  

 

 

 

 

IN FAVORE DEI COMUNI 

1.870.000 

1.654.731 

1.654.731 

 

 

 

 

 

 

e) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO  

 

 

 

 

DELLA CONVIVENZA CIVILE 

 

 

 

 

(articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6) 

 

 

 

 

1)spesa corrente 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

 

 

 

 

 

 

TOTALE SPESE CORRENTI 

236.153.000 

235.937.731 

235.937.731 

 

 

 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) FONDO PER GLI INVESTIMENTI 

 

 

 

 

PROGRAMMATI DEI COMUNI 

 

 

 

 

1) in conto capitale 

116.492.000 

119.015.000 

90.393.000 

60.000.000 

2) in conto annualità 

19.433.757 

19.433.757 

18.297.551 

15.559.813 

 

 

 

 

 

g) FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI 

 

 

 

 

RILEVANZA PROVINCIALE 

 

 

 

 

1) in conto capitale 

21.128.939 

35.206.271 

74.106.544 

48.420.484 

2) in conto annualità 

18.288.718 

18.288.718 

29.220.718 

35.220.718 

 

 

 

 

 

h) FONDO AMMORTAMENTO MUTUI 

4.121.843 

2.652.523 

2.038.455 

1.479.650 

 

 

 

 

 

i) TRASFERIMENTI SULLE LEGGI DI 

 

 

 

 

SETTORE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 

 

 

 

 

DELLA LEGGE PROVINCIALE  

 

 

 

 

23 FEBBRAIO 1998, N. 3 

 

 

 

 

1) in conto annualità 

9.657.744 

6.963.000 

2.721.000 

585.662 

 

 

 

 

 

j) FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA 

 

 

 

 

(articolo 3 della legge provinciale  

 

 

 

 

23 novembre 1998, n. 17) 

 

 

 

 

 

3.600.000 

3.600.000 

3.600.000 

 

 

 

 

 

 

k) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LO 

 

 

 

 

SVILUPPO LOCALE 

 

 

 

 

(articolo 16, comma 3-bis, della legge provinciale 

 

 

 

 

15 novembre 1993, n. 36) 

 

 

 

 

1) in conto capitale 

13.459.000 

6.100.000 

2.865.761 

 

2) in conto annualità 

768.122 

768.122 

768.122 

768.122 

 

 

 

 

 

l) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

DELLA CONVIVENZA CIVILE 

 

 

 

 

(articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2001) 

 

 

 

 

1) in conto capitale 

3.000.000 

1.291.150 

 

 

 

 

 

 

 

m) INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 

 

 

 

 

DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 

 

 

 

 

DI RILEVANZA PROVINCIALE PER LA 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI CASERME 

 

 

 

 

(articolo 16 della legge provinciale n. 36 

 

 

 

 

del 1993) 

(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) INTEGRAZIONE STRAORDINARIA 

 

 

 

 

DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI 

 

 

 

 

DI RILEVANZA PROVINCIALE PER 

 

 

 

 

INTERVENTI DI PREVENZIONE CALAMITÀ 

 

 

 

 

(articolo 16 della legge provinciale n. 36 

 

 

 

 

del 1993) 

6.500.000 

6.000.000 

6.000.000 

 

 

 

 

 

 

o) FINANZIAMENTI PER INTERVENTI 

 

 

 

 

COMPRESI IN PATTI TERRITORIALI 

 

 

 

 

(articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4) 

 

 

 

 

1) in conto annualità 

2.116.927 

4.026.927 

5.266.927 

5.266.927 

 

 

 

 

 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 

218.567.050 

223.345.468  

235.278.080 

167.301.377 

TOTALE COMPLESSIVO 

454.720.049 

459.283.199  

471.215.811 

167.301.377 

 

(*) Le risorse che in base alla tabella A allegata alla legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15 risultavano autorizzate su questa voce di spesa sono state stornate a favore del fondo di cui alla lettera g).

 

 

Tabella B

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.

(Omissis)

 

 

Tabella C

Riferimento delle spese (articolo 28, comma 2).

 

articolo 

descrizione 

unità previsionale di base di riferimento

 

 

 

14 

Servizi alle imprese 

54.3.210 

15 

Aree industriali 

36.2.230 

18 

concessione mutui settore agricolo 

33.2.210 

21 

Assicurazione alunni 

10.4.110 

 

 

Tabella D

Copertura degli oneri (articolo 28, comma 2).

 

 

 

 

 

(in migliaia di euro) 

 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

 

2004 

2005 

2006 

2007 

1. Oneri complessivi da coprire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE 

523.996 

544.470 

666.254 

343.650 

Articolo 22 - restituzione di canoni 

0 

100 

0 

0 

Articolo 28 - nuove autorizzazioni di spesa 

523.996 

544.370 

666.254 

343.650 

(vedi totale 1 della tabella B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINORI ENTRATE 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

Articolo 6 - IRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ONERI DA COPRIRE 

527.496 

547.970 

669.754 

347.150 

 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2. Mezzi di copertura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONI DI SPESA 

60.193 

25.125 

144.342 

208.111 

Articolo 28 - riduzioni autorizzazioni di spesa 

 

 

 

 

(vedi totale 2 della tabella B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON 

 

 

 

 

BILANCIO 

320.811 

248.731  

134.850 

6.818 

 

 

 

 

 

QUOTA MAGGIORI ENTRATE 

64.109 

274.114 

390.562 

132.221 

 

 

 

 

 

MAGGIORE AVANZO 

82.383 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MEZZI DI COPERTURA 

527.496 

547.970 

669.754 

347.150 

 

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 


[1] Rubrica così sostituita dall’art. 6 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[2] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[3] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[4] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e così modificato dall'art. 10 della della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[6] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[8] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.