§ 2.4.9 – L.P. 14 giugno 2005, n. 6.
Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.4 usi civici
Data:14/06/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Disciplina per il godimento dei beni di uso civico.
Art. 3.  Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez.
Art. 4.  Forme di amministrazione dei beni.
Art. 5.  Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico.
Art. 6.  Statuto per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico.
Art. 7.  Organi dell'ASUC.
Art. 8.  Disposizioni per l'effettuazione dell'elezione del comitato.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico.
Art. 11.  Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC.
Art. 12.  Accesso ai benefici delle leggi provinciali.
Art. 13.  Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni.
Art. 14.  Variazione d'uso dei beni di uso civico.
Art. 15.  Sospensione del vincolo di uso civico.
Art. 16.  Estinzione del vincolo di uso civico.
Art. 17.  Acquisto di beni.
Art. 18.  Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione.
Art. 19.  Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.
Art. 20.  Regolamento di esecuzione.
Art. 21.  Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico.
Art. 22.  Consulenza della Provincia.
Art. 23.  Rinvii.
Art. 24.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.
Art. 25.  Disposizioni di prima applicazione.
Art. 26.  Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico.


§ 2.4.9 – L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

(B.U. 16 giugno 2005, n. 24 bis – straord.).

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili.

     2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunità di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

     3. Per quanto non disciplinato da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia di usi civici.

 

     Art. 2. Disciplina per il godimento dei beni di uso civico.

     1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico frazionali o comunali, come definiti ai sensi dell'articolo 1, spettano, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare, i cui componenti, di seguito denominati aventi diritto, siano residenti rispettivamente nella frazione o nel comune. Ai fini dell'espressione del voto nelle consultazioni previste da questa legge, gli aventi diritto sono i maggiorenni di ogni nucleo familiare; lo statuto dell'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC) può tuttavia prevedere che gli aventi diritto ai fini dell'espressione di voto siano costituiti solo dai capofamiglia, o loro delegati, come individuati ai sensi del comma 5.

     2. L'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, disciplina con apposito regolamento le modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico, nel rispetto di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione. In caso di amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il regolamento che disciplina le modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni può prevedere, per i componenti del nucleo familiare, il requisito di un periodo minimo di residenza quale condizione per l'esercizio dei diritti e per il godimento dei beni di uso civico.

     3. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, può essere richiesto al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

     4. È vietata qualsiasi forma di distribuzione ai componenti del nucleo familiare di somme di denaro derivanti a qualunque titolo dall'amministrazione dei beni di uso civico.

     5. Agli effetti di questa legge per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale; per capofamiglia s'intende l'intestatario della scheda di famiglia.

 

     Art. 3. Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez.

     1. Questa legge, con l'esclusione di quanto disposto dai capi III e IV e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, non trova applicazione per i beni gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

 

Capo II

Amministrazione dei beni di uso civico

 

     Art. 4. Forme di amministrazione dei beni.

     1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste da questo articolo.

     2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; ove siano costituite le circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni.

     3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede:

     a) un comitato eletto dagli aventi diritto;

     b) previo affidamento da parte degli aventi diritto, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni;

     c) il comune in caso di assenza di ASUC.

     4. Previo consenso manifestato dagli aventi diritto secondo le modalità previste dallo statuto, due o più frazioni appartenenti allo stesso comune possono provvedere all'amministrazione unitaria dei beni frazionali mediante l'approvazione di un unico statuto e l'elezione di un unico comitato; in tal caso lo statuto disciplina anche le modalità per lo scioglimento dell'amministrazione unitaria.

     5. L'amministrazione competente ai sensi di questo articolo provvede all'effettuazione dei lavori ed alla manutenzione delle opere dirette a migliorare e valorizzare il patrimonio di uso civico che siano funzionali e compatibili con la destinazione dei beni, nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali. L'ASUC o la circoscrizione affidataria dell'amministrazione dei beni comunali di uso civico ricadenti nel proprio territorio può affidare al comune il compito di realizzare i lavori e gli interventi di cui al presente comma.

     6. Nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune ai sensi dei commi 2 e 3, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune.

     7. Relativamente ai beni frazionali di uso civico è confermata la forma di amministrazione in atto, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata con l'apposita consultazione prevista dall'articolo 5.

 

     Art. 5. Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico.

     1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.

     2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

     3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

     4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, gli aventi diritto, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, eleggono il comitato composto da cinque membri. Il comitato ha il compito di provvedere all'approvazione dello statuto e all'amministrazione dei beni, rimanendo in carica per il periodo previsto dallo statuto stesso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

     5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.

 

     Art. 6. Statuto per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico.

     1. L'ASUC è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

     2. L'attività dell'ASUC è limitata all'amministrazione dei beni demaniali di originaria appartenenza alla frazione, quali descritti nel decreto commissariale di cui all'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928, di quelli già di proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore di questa legge suscettibili di essere gravati dal vincolo di uso civico, nonché dei beni acquistati ai sensi dell'articolo 17.

     3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ASUC sono disciplinati dallo statuto. Lo statuto, nel rispetto delle norme fissate da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione, determina in particolare:

     a) la previsione dei capofamiglia quali aventi diritto al voto nelle consultazioni previste da questa legge;

     b) le modalità di elezione, nonché le attribuzioni del presidente dell'ASUC;

     c) la composizione, il funzionamento e le attribuzioni del comitato;

     d) l'organizzazione amministrativa dell'ASUC;

     e) l'eventuale riconoscimento al presidente dell'ASUC di un'indennità di carica e ai componenti del comitato di un gettone di presenza;

     f) le modalità di gestione economica dei beni mediante accordi, convenzioni o altre forme di gestione compatibili con questa legge;

     g) le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare concernente proposte di modificazione dello statuto; l'iniziativa deve essere sottoscritta da almeno un quarto degli aventi diritto, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo;

     h) le forme di partecipazione degli aventi diritto all'attività di gestione degli usi civici;

     i) le forme di pubblicità degli atti e dell'attività del comitato.

     4. Lo statuto è approvato dal comitato in carica dell'ASUC ed è pubblicato per almeno 60 giorni all'albo dell'ASUC. Entro il termine di pubblicazione lo statuto è trasmesso alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale ha la facoltà di verificare la conformità dello statuto alla legge e, ove riscontri delle difformità, le segnala all'ASUC per i conseguenti provvedimenti.

     5. Lo statuto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Entro tale termine un quinto dei maggiorenni residente nella frazione può chiedere di sottoporlo a referendum confermativo, indicando i singoli quesiti referendari; in tal caso il sindaco, su richiesta del presidente dell'ASUC, indice il referendum da effettuarsi comunque entro i successivi novanta giorni. Il referendum è valido se partecipa alla votazione almeno il 30 per cento dei maggiorenni residenti nella frazione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

     6. L'esito favorevole o sfavorevole del referendum è determinato dal prevalere rispettivamente dei voti affermativi su quelli negativi o di quelli negativi sugli affermativi. In caso di esito favorevole lo statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla proclamazione del risultato del referendum; in caso di esito negativo il comitato deve provvedere, entro i successivi trenta giorni, a modificare le parti dello statuto oggetto dei quesiti referendari.

     7. Nel caso in cui lo statuto preveda i capofamiglia quali aventi diritto al voto nelle consultazioni previste da questa legge, ai fini dell'indizione del referendum confermativo previsto dal comma 5 è sufficiente che il referendum sia richiesto da un decimo degli aventi diritto [1].

 

     Art. 7. Organi dell'ASUC.

     1. Sono organi dell'ASUC il comitato e il suo presidente.

     2. Il comitato è eletto dagli aventi diritto, ed in particolare:

     a) dai maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nella frazione;

     b) ove previsto dallo statuto, dai capofamiglia o loro delegati.

     3. Il comitato è composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non inferiore a tre né superiore a sette. Per la validità dell'elezione del comitato lo statuto può prevedere la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori, comunque non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto. Il comitato rimane in carica cinque anni decorrenti dalla proclamazione degli eletti. Il comitato scaduto rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo.

     4. Il comitato esercita i poteri e le facoltà di amministrazione specificati dallo statuto, salvo quelli riservati al presidente dallo statuto medesimo.

     5. Il presidente è eletto dal comitato nel suo seno. Egli ha la rappresentanza legale dell'ASUC nei confronti dei terzi.

     6. Ai componenti del comitato ed al presidente si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e conseguenti procedimenti disciplinati dalla vigente normativa regionale concernente l'elezione dei consiglieri comunali e del sindaco, intendendosi sostituiti ai corrispondenti organi quelli dell'ASUC.

     7. La carica di componente del comitato e di presidente è incompatibile con la carica di assessore e di sindaco del comune di appartenenza.

     8. L'astensione obbligatoria, il rimborso delle spese legali agli amministratori, la decadenza dalla carica a seguito di assenze ingiustificate ed il diritto di accesso sono regolati dalla legislazione regionale vigente per i comuni.

 

     Art. 8. Disposizioni per l'effettuazione dell'elezione del comitato.

     1. Il sindaco del comune nel quale opera l'ASUC, almeno un mese prima della scadenza dei cinque anni di durata in carica del comitato, indice la consultazione per l'elezione del nuovo comitato, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione di questa legge.

     2. La consultazione è nulla se non è raggiunto il numero minimo di votanti determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3; in tal caso il sindaco indice una nuova consultazione a distanza non inferiore a due mesi e non superiore a quattro. Qualora anche la seconda consultazione non abbia raggiunto il previsto numero minimo di votanti, il sindaco indice entro due mesi una terza consultazione. Ove anche alla terza consultazione non sia raggiunto il previsto numero minimo di votanti, all'amministrazione dei beni frazionali provvede il comune a decorrere dal giorno successivo all'accertamento dell'esito della consultazione. Resta ferma in ogni caso la possibilità di chiedere l'amministrazione separata ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

     3. Per quanto non previsto da questo articolo, le modalità di svolgimento dell'elezione del comitato sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di questa legge.

 

     Art. 9. Personale.

     1. Per l'esercizio delle sue funzioni l'ASUC può avvalersi, anche attraverso forme collaborative, di personale dei comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, secondo le modalità previste nel regolamento di esecuzione.

     2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'ASUC assume personale proprio, anche attingendo, previa intesa, alle graduatorie in corso di validità di comuni o di altri enti pubblici relative a profili professionali corrispondenti.

     3. L'ASUC provvede in ogni caso con risorse finanziarie proprie alla copertura degli oneri relativi al personale dipendente o utilizzato ai sensi del comma 1.

 

     Art. 10. Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:

     a) all'incremento e al miglioramento del patrimonio di uso civico anche mediante l'acquisizione o la realizzazione di immobili o opere che possano essere gravati dal vincolo di uso civico ai sensi dell'articolo 17;

     b) al finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del comune o della frazione;

     c) al finanziamento totale o parziale, anche mediante trasferimento di fondi a soggetti terzi, ovvero all'attuazione di attività e di iniziative di interesse comunale o frazionale.

     2. Qualora l'ASUC provveda direttamente al finanziamento degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, va acquisita la preventiva intesa con il comune, che deve verificare la coerenza degli interventi con gli strumenti di programmazione comunali.

 

     Art. 11. Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC.

     1. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite da:

     a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale;

     b) rendite patrimoniali dei beni intavolati alla frazione;

     c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'ASUC;

     d) ogni altra rendita derivante dall'investimento delle disponibilità liquide dell'ASUC;

     e) ogni altra risorsa prevista dallo statuto di cui all'articolo 6.

     2. L'ASUC adotta il bilancio preventivo sulla base di uno schema approvato dalla Giunta provinciale. L'ASUC è tenuta a rispettare nell'ambito del bilancio e delle sue variazioni gli equilibri economici e finanziari della gestione.

     3. Il rendiconto della gestione, redatto sulla base di un modello approvato dalla Giunta provinciale, è deliberato dal comitato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

     4. Le deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo divenute esecutive sono trasmesse, alla Giunta provinciale.

     5. Il servizio di tesoreria dell'ASUC è affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza.

     6. È vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti.

     7. La Giunta provinciale, d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, individua i principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC, tenendo conto anche della dimensione finanziaria del bilancio.

     8. Per la revisione economico-finanziaria l'ASUC si avvale di un revisore dei conti. Il revisore dei conti è nominato dall'ASUC che lo sceglie tra i revisori iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile o avvalendosi del revisore del comune. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore dell'ASUC, di consigliere, di sindaco e di assessore del comune di appartenenza.

     9. Il revisore nominato secondo le modalità previste dal comma 8 svolge i seguenti compiti:

     a) fornisce pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati. Nei pareri è espresso un motivato giudizio in ordine alla legittimità, alla congruità, alla coerenza e all'attendibilità delle previsioni di bilancio;

     b) elabora la relazione sullo schema di rendiconto della gestione con attestazione della corrispondenza del rendiconto medesimo alle risultanze delle scritture contabili;

     c) presta attività di vigilanza sulla regolarità contabile ed, in generale, sulla gestione finanziaria dell'ASUC.

 

     Art. 12. Accesso ai benefici delle leggi provinciali.

     1. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

     2. La Provincia, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorre annualmente al finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC.

     3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, sono individuate le ASUC beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2, le tipologie di spesa ammesse a finanziamento, nonché i criteri e le modalità per la loro assegnazione ed erogazione.

 

Capo III

Gestione dei beni di uso civico

 

     Art. 13. Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni.

     1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 1.

     2. A condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune, l'amministrazione competente può disporre la variazione d'uso dei beni di uso civico, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo su determinati beni di uso civico.

     3. Gli atti deliberativi concernenti la variazione d'uso, la sospensione temporanea e l'estinzione del vincolo di uso civico sono soggetti all'autorizzazione della Provincia nei casi, alle condizioni e nel rispetto delle procedure previste rispettivamente dagli articoli 14, 15 e 16.

     4. I provvedimenti di apposizione del vincolo di uso civico, nonché quelli adottati ai sensi di questo capo dal servizio provinciale competente in materia di usi civici, di seguito denominato servizio provinciale, costituiscono, ove necessario, titolo per le conseguenti iscrizioni tavolari.

 

     Art. 14. Variazione d'uso dei beni di uso civico.

     1. Per variazione d'uso dei beni di uso civico si intende il cambiamento dell'utilizzazione economica dei beni effettuato nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per l'area in cui ricadono i beni medesimi.

     2. Sono soggette ad autorizzazione del servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita l'associazione più rappresentativa delle ASUC, le variazioni d'uso dirette alla costruzione, alla trasformazione ed alla ristrutturazione di fabbricati di pertinenza dei beni di uso civico, destinati alla conoscenza della storia e della tradizione dell'uso civico, alla lavorazione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, pastorali e forestali, o all'esercizio dell'attività agrituristica.

 

     Art. 15. Sospensione del vincolo di uso civico.

     1. L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.

     2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.

     3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10.

     4. Il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale.

     5. Per la realizzazione di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), ai fini della determinazione del corrispettivo si fa riferimento ai valori utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento regolamentate dalla normativa provinciale vigente in materia di espropriazione; l'ammontare delle suddette indennità può essere motivatamente variato in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 20 per cento. È fatta salva la facoltà delle parti di concordare un corrispettivo maggiore.

     6. Per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC.

 

     Art. 16. Estinzione del vincolo di uso civico.

     1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo. L'estinzione è deliberata dall'organo competente dell'amministrazione come individuata dall'articolo 4. Ove l'estinzione sia deliberata dal comitato dell'ASUC, il servizio provinciale può richiedere al comune elementi in ordine alla coerenza dell'estinzione con gli strumenti di programmazione e pianificazione comunale. Il comune si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine il servizio provinciale procede prescindendo dalle valutazioni del comune.

     2. Per l'esecuzione degli atti deliberativi concernenti l'estinzione del vincolo di uso civico è sempre richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico la richiesta deve contenere gli elementi conoscitivi atti a dimostrare il rispetto di quanto disposto dal comma 3 e dall'articolo 13, comma 2.

     3. L'estinzione del vincolo è ammessa:

     a) quando il bene ricada in zone urbanizzate tali da non poter più avere in alcun modo la destinazione e la funzione di cui alla presente legge;

     b) per la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune, di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, quali individuati dall'articolo 1 della legge n. 146 del 1990. L'autorizzazione all'estinzione contiene in ogni caso la clausola del ritorno delle terre alla loro originaria destinazione, qualora nel termine stabilito nell'atto stesso non siano realizzate le finalità che hanno motivato le autorizzazioni stesse;

     c) qualora vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari valore o superficie acquisiti in permuta o con altro titolo, sempre che non si creino interclusioni o non si interrompa la continuità del demanio civico. Gli eventuali conguagli o eccedenze derivanti dalle suddette operazioni devono essere destinati esclusivamente per finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di uso civico. In caso di accertata impossibilità alla compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei, i proventi derivanti dalle suddette operazioni sono destinati al miglioramento del patrimonio di uso civico esistente.

 

     Art. 17. Acquisto di beni.

     1. L'ASUC ha la facoltà di accrescere il proprio demanio civico acquistando ulteriori beni rispetto a quelli riconosciuti dal decreto commissariale previsto dall'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928, sempreché gli stessi rientrino nelle categorie di beni indicati dal primo comma dell'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927 e siano rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.

 

     Art. 18. Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione.

     1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge.

     2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, qualora in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. Il mutamento della destinazione in atto non può essere disposto con l'approvazione dei piani attuativi ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     3. La definitiva adozione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti è preceduta dalla verifica, in ordine alla compatibilità, del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico; la verifica è effettuata mediante una conferenza di servizi indetta dal servizio provinciale alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture provinciali interessate, nonché del comune e dell'ASUC interessata. Il pronunciamento della conferenza di servizi è reso nel termine previsto per l'espressione della commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991.

     4. Il decreto di esproprio e di occupazione di cui al titolo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), o il decreto di asservimento per opera pubblica o di pubblica utilità, espletati ove necessari gli adempimenti richiesti per la valutazione di impatto ambientale, comportano contestualmente, a seconda dei casi, l'estinzione o la sospensione del vincolo di uso civico apposto sui beni in esso ricompresi.

     5. I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l'ente promotore sia un ente pubblico ovvero l'espropriazione o la costituzione della servitù coattiva sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990.

     6. Per i piani di cui al comma 2, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle in atto, spetta alla Giunta provinciale in sede di approvazione acquisire il parere di cui al medesimo comma 2.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 19. Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.

     1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa statale vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dalla Provincia.

     2. Nell'ambito del dipartimento competente in materia è autorizzata la costituzione dell'ufficio preposto agli usi civici.

 

     Art. 20. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questa legge, disciplina in particolare:

     a) l'istituzione e la tenuta da parte dell'ASUC dell'elenco dei cittadini aventi diritto al voto nelle consultazioni previste da questa legge;

     b) le modalità per l'effettuazione delle consultazioni popolari previste da questa legge;

     c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al capo III;

     d) le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Giunta provinciale e di scioglimento degli organi dell'ASUC, rispettivamente nei casi di ritardo od omissione di atti obbligatori per legge ovvero di impossibilità di funzionamento o per il compimento di gravi violazioni di legge;

     e) l'istituzione e la tenuta di una banca dati provinciale del patrimonio di uso civico.

 

     Art. 21. Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico.

     1. Le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 14, 15 e 16, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e che non risultino conformi alla normativa vigente al momento di questa realizzazione.

     2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere concessa a condizione che siano rispettati i presupposti ed i vincoli di cui ai rispettivi articoli 14, 15 e 16 e, limitatamente ai casi di cui all'articolo 15, i soggetti interessati all'utilizzo del bene abbiano pagato all'amministrazione competente una somma pari a quella dovuta a titolo di corrispettivo ai sensi del medesimo articolo per il periodo corrispondente a quello di effettivo utilizzo.

     3. Sono in ogni caso esclusi dalla regolarizzazione:

     a) i beni che risultino interclusi o che interrompano in qualunque modo la continuità del demanio collettivo;

     b) le opere o i manufatti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale.

 

     Art. 22. Consulenza della Provincia.

     1. Il servizio provinciale provvede a fornire consulenza ai comuni e alle ASUC nelle materie disciplinate da questa legge.

 

     Art. 23. Rinvii.

     1. Per l'attività contrattuale e per l'esecuzione dei lavori l'ASUC osserva i principi della legislazione provinciale vigente in materia di contratti e di lavori pubblici applicabili ai comuni; il regolamento di esecuzione può stabilire le norme di coordinamento con questa legge eventualmente necessarie.

     2. Per quanto non espressamente previsto da questa legge, dal suo regolamento di esecuzione, nonché dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna ASUC, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

 

     Art. 24. Abrogazioni e disposizioni transitorie.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico);

     b) gli articoli 12 e 13 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento "legge finanziaria");

     c) gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9 (Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici).

     2. Salvo quanto previsto dal comma 3, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la medesima legge, il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 "Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico") e il decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2003, n. 33-154/Leg. (Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5).

     3. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 3, 4, 5, 7, 10 e 33 del decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.;

     b) gli articoli 2, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2003, n. 33-154/Leg.

 

     Art. 25. Disposizioni di prima applicazione.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge i comitati in carica delle ASUC approvano lo statuto.

     2. Sino all'entrata in vigore dello statuto adottato da ciascuna ASUC ai sensi del comma 1, gli istituti e le materie riservate alla disciplina statutaria ai sensi dell'articolo 6 sono provvisoriamente disciplinate dal regolamento di esecuzione di questa legge. Nelle more dell'approvazione del predetto regolamento continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con questa legge, le disposizioni regolamentari stabilite dai capitoli II, III e IV del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico).

     3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, in ordine alla composizione del comitato dell'ASUC, in mancanza di apposite disposizioni statutarie il comitato è composto da cinque membri.

     4. Per le ASUC operanti alla data di entrata in vigore di questa legge resta ferma la composizione dei comitati in carica fino alla loro scadenza.

     5. I comitati provvisori, eletti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 5 del 2002 ed operanti alla data di entrata in vigore di questa legge, restano in carica per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data della loro elezione per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5, comma 4, di questa legge.

 

     Art. 26. Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico.

     1. I comitati delle ASUC in scadenza entro il 30 giugno 2005, se alla data di entrata in vigore di questa legge non sono ancora state avviate le consultazioni per il loro rinnovo, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi comitati eletti secondo la disciplina stabilita da questa legge e del suo regolamento di esecuzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. I comitati in carica alla data di entrata in vigore di questa legge approvano lo statuto ai sensi dell'articolo 6.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 2 della L.P. 21 luglio 2006, n. 4.