§ 2.4.6 - L.P. 13 marzo 2002, n. 5.
Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.4 usi civici
Data:13/03/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Disciplina per il godimento dei beni di uso civico.
Art. 3.  Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez.
Art. 4.  Forme di amministrazione dei beni.
Art. 5.  Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico.
Art. 6.  Statuto per l’amministrazione dei beni frazionali di uso civico.
Art. 7.  Organi dell’ASUC.
Art. 8.  Personale.
Art. 9.  Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico.
Art. 10.  Risorse, bilancio e contabilità dell’ASUC.
Art. 11.  Accesso ai benefici previsti dalle leggi provinciali.
Art. 11 bis.  Istituzione del fondo per il finanziamento delle attività delle ASUC
Art. 12.  Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni.
Art. 13.  Variazione d’uso dei beni di uso civico.
Art. 14.  Sospensione del vincolo di uso civico.
Art. 15.  Estinzione del vincolo di uso civico.
Art. 16.  Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione.
Art. 17.  Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Art. 18.  Regolamento di esecuzione.
Art. 19.  Autorizzazioni in sanatoria.
Art. 20.  Disposizioni transitorie.
Art. 21.  Abrogazione di disposizioni.
Art. 21 bis.  Reviviscenza provvisoria di norme.


§ 2.4.6 - L.P. 13 marzo 2002, n. 5. [1]

Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico.

(B.U. 26 marzo 2002, n. 13).

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni rurali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili.

     2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, come modificata dall’articolo 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1052, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come modificato dall’articolo 39 dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunità di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall’esercizio in atto dei diritti civici stessi.

     3. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia di usi civici.

 

     Art. 2. Disciplina per il godimento dei beni di uso civico.

     1. L’esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico, come definiti ai sensi dell’articolo 1, spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel comune ed iscritto nelle liste elettorali del comune per l’elezione degli organi comunali.

     2. L’esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall’amministrazione competente ai sensi di questa legge. Nell’ipotesi di amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il medesimo regolamento può prevedere, per i maggiorenni residenti di cui al comma 1, il requisito di un periodo minimo di residenza quale condizione per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.

     3. L’esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l’amministrazione, la gestione e la sorveglianza dei beni medesimi, può essere imposto agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti.

     4. È vietata qualsiasi forma di distribuzione ai componenti del nucleo familiare di proventi a qualunque titolo derivanti dall’amministrazione dei beni di uso civico.

     5. Agli effetti di questa legge per nucleo familiare s’intende quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell’anagrafe comunale.

 

     Art. 3. Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez.

     1. La presente legge, con l’esclusione di quanto disposto dai capi III e IV e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, non trova applicazione per i beni gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

 

Capo II

Amministrazione dei beni di uso civico

 

     Art. 4. Forme di amministrazione dei beni.

     1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste dal presente articolo.

     2. All’amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; nel comune ove siano costituite, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), come modificato dall’articolo 65 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le circoscrizioni di decentramento, il comune può affidare l’amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. In entrambi i casi i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

     3. All’amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede un comitato eletto dall’assemblea degli utenti oppure, previo affidamento da parte dell’assemblea stessa, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. Previa deliberazione da parte delle rispettive assemblee degli utenti, due o più frazioni appartenenti allo stesso comune possono provvedere all’amministrazione unitaria dei beni frazionali mediante l’approvazione di un unico statuto e l’elezione di un unico comitato. In tal caso lo statuto disciplina anche le modalità per lo scioglimento dell’amministrazione unitaria.

     4. Spetta al consiglio comunale l’adozione degli atti inerenti la sospensione o l’estinzione del vincolo di uso civico relativamente ai beni amministrati dal comune ai sensi dei commi 2 e 3 nonché la competenza a deliberare l’estinzione del vincolo di uso civico relativa ai beni amministrati dall’amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC). Con il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 2, il comune individua gli organi competenti ad adottare gli altri atti relativi alla gestione dei beni di uso civico da esso amministrati; fino a quando il regolamento non disponga diversamente i predetti atti sono adottati dagli organi competenti secondo l’ordinamento dei comuni.

     5. Relativamente ai beni frazionali di uso civico è confermata la forma di amministrazione in atto alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che un numero di componenti l’assemblea degli utenti, che rappresenti almeno un quarto della popolazione residente nella frazione, richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata secondo quanto disposto dall’articolo 5.

 

     Art. 5. Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico.

     1. Nel caso previsto dall’articolo 4, comma 5, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dall’assemblea degli utenti mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall’ordinamento vigente per i comuni.

     2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei componenti l’assemblea degli utenti e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

     3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l’affidamento dell’amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all’amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello della consultazione e subentra all’amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

     4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l’istituzione dell’ASUC, l’assemblea degli utenti, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, è chiamata ad eleggere un comitato provvisorio di tre membri. Tale organo ha il compito di provvedere all’amministrazione dei beni sino all’insediamento dei nuovi organi, alla predisposizione dello schema di statuto nonché, dopo l’entrata in vigore dello statuto secondo quanto previsto dall’articolo 6, all’indizione dell’elezione del comitato nel termine previsto dal regolamento di esecuzione. L’ASUC provvede all’amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello della consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

     5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all’adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.

 

     Art. 6. Statuto per l’amministrazione dei beni frazionali di uso civico.

     1. L’ASUC è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

     2. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ASUC sono disciplinati dallo statuto. Esso, nel rispetto delle norme fissate da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione, determina in particolare:

     a) la composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi;

     b) l’organizzazione amministrativa dell’ASUC;

     c) l’ordinamento contabile;

     d) le modalità di nomina e le attribuzioni del revisore dei conti;

     e) le indennità di carica dei componenti gli organi;

     f) le modalità di gestione economica dei beni mediante accordi o convenzioni.

     3. Lo schema di statuto predisposto dal comitato in carica è sottoposto al preventivo parere della Giunta provinciale nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.

     4. Entro trenta giorni dall’avvenuta esecutività della deliberazione di adozione dello schema di statuto, il presidente del comitato o in mancanza il sindaco indice la consultazione dell’assemblea degli utenti per l’approvazione dello statuto, da tenersi entro novanta giorni dalla data del provvedimento di indizione. Lo statuto si considera approvato se abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti e abbia partecipato alla consultazione almeno un terzo dei componenti l’assemblea degli utenti. Nel caso in cui lo statuto non sia approvato il presidente del comitato o in mancanza il sindaco, entro i successivi trenta giorni, indice una nuova consultazione e sino all’approvazione dello statuto si osservano le disposizioni a tal fine previste dal regolamento di esecuzione di questa legge.

     5. In caso di esito favorevole della consultazione, lo statuto è pubblicato all’albo pretorio della frazione per trenta giorni, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è trasmesso alla Giunta provinciale.

 

     Art. 7. Organi dell’ASUC.

     1. Sono organi dell’ASUC l’assemblea degli utenti, il comitato ed il suo presidente.

     2. L’assemblea degli utenti è costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all’articolo 2, comma 1, aventi cittadinanza italiana.

     3. L’assemblea degli utenti elegge nel proprio seno il comitato che è composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non inferiore a tre né superiore a sette. Fino all'adozione dello statuto il comitato è composto da cinque membri. Il comitato rimane in carica cinque anni decorrenti dalla proclamazione degli eletti. Il comitato scaduto rimane in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo. Esso è l’organo di amministrazione dell’ASUC ed esercita i poteri e le facoltà di amministrazione specificati dallo statuto, salvo quelli riservati al presidente dallo statuto medesimo [2].

     4. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ogni seduta del comitato, determinato dallo statuto in misura comunque non superiore a quella prevista per i consiglieri del comune di appartenenza dell’ASUC.

     5. Il presidente è eletto dal comitato nel suo seno. Egli ha la rappresentanza legale dell’ASUC nei confronti dei terzi. Lo statuto può prevedere l’attribuzione al presidente di un’indennità di carica onnicomprensiva in misura non superiore al 40 per cento dell’indennità di carica del sindaco.

     6. Ai componenti del comitato ed al presidente si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e conseguenti procedimenti disciplinati dalla vigente normativa regionale concernente l’elezione dei consiglieri comunali e del sindaco, intendendosi sostituiti ai corrispondenti organi quelli dell’ASUC.

     7. La carica di componente del comitato e di presidente è incompatibile con la carica di assessore e di sindaco del comune di appartenenza.

     8. Per la revisione economico-finanziaria l'ASUC si avvale di un revisore dei conti. Il revisore dei conti è nominato dall'ASUC che lo sceglie tra i revisori iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile o avvalendosi del revisore del comune. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza [3].

 

     Art. 8. Personale.

     1. Per l’esercizio delle sue funzioni l’ASUC si avvale di personale dei comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, secondo le modalità previste nel regolamento di esecuzione.

     2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, per il reclutamento del personale l’ASUC utilizza in via prioritaria, previa intesa, le graduatorie in corso di validità di comuni o di altri enti pubblici relative a profili professionali corrispondenti, o, in via subordinata, assume personale proprio.

     3. L’ASUC provvede con risorse finanziarie proprie alla copertura delle spese del personale dipendente.

 

     Art. 9. Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico.

     1. Le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all’amministrazione e gestione del patrimonio d’uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:

     a) all’incremento del patrimonio di uso civico mediante l’acquisizione di immobili che possano essere gravati dal vincolo di uso civico;

     b) al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune di appartenenza e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del comune o della frazione secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

     Art. 10. Risorse, bilancio e contabilità dell’ASUC.

     1. Le risorse finanziarie dell’ASUC sono costituite da:

     a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale;

     b) rendite patrimoniali dei beni acquistati dall’ASUC;

     c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all’esercizio dei compiti dell’ASUC;

     d) ogni altra rendita derivante dall’investimento delle disponibilità liquide dell’ASUC;

     e) ogni altra risorsa prevista dallo statuto di cui all’articolo 6.

     2. L’ASUC adotta il bilancio preventivo sulla base di uno schema approvato dalla Giunta provinciale. L’ASUC è tenuta a rispettare nell’ambito del bilancio e delle sue variazioni gli equilibri economici e finanziari della gestione.

     3. Il rendiconto della gestione, redatto sulla base di un modello approvato dalla Giunta provinciale, è deliberato dal comitato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

     4. Le deliberazioni di adozione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo divenute esecutive sono trasmesse alla Giunta provinciale.

     5. Il servizio di tesoreria dell’ASUC è affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza.

     6. È vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti.

     7. Con esclusione della disciplina inerente la revisione economico-finanziaria e la nomina dei revisori dei conti dell’ASUC, per quanto non previsto da questo articolo, si osservano le disposizioni in materia di ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in quanto applicabili.

 

     Art. 11. Accesso ai benefici previsti dalle leggi provinciali.

     1. Le amministrazioni competenti alla gestione dei beni di uso civico, nell’ambito delle finalità di questa legge, sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

 

          Art. 11 bis. Istituzione del fondo per il finanziamento delle attività delle ASUC [4]

     1. La Provincia, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC. Il fondo può essere destinato in particolare al finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni popolari per l'elezione dei comitati delle ASUC e all'implementazione dell'assetto istituzionale e organizzativo conseguente all'attuazione di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione.

     2. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata sentita l'associazione più rappresentativa delle ASUC, sono individuate le ASUC beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1, le tipologie di spesa ammessa a finanziamento, nonché i criteri e le modalità per la loro assegnazione e erogazione.

 

Capo III

Gestione dei beni di uso civico

 

     Art. 12. Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni.

     1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica degli stessi, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e valorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1.

     2. A condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, l’amministrazione competente può, previa autorizzazione della Provincia, disporre la variazione d’uso dei beni di uso civico, la sospensione temporanea o l’estinzione del vincolo di uso civico.

     3. Le autorizzazioni previste in questo capo sono rilasciate dalla struttura competente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e contengono la clausola del ritorno delle terre alla loro originaria destinazione nonché, in caso di alienazione, di retrocessione delle terre all’alienante, qualora nel termine stabilito nell’atto stesso non siano realizzate le finalità che hanno motivato le autorizzazioni stesse.

 

     Art. 13. Variazione d’uso dei beni di uso civico.

     1. Per variazione d’uso dei beni di uso civico si intende il cambiamento della loro utilizzazione economica, nel rispetto della destinazione urbanistica in atto dell’area in cui ricadono i beni medesimi.

     2. Il regolamento di esecuzione prevede i casi in cui, per la limitata rilevanza della variazione d’uso, la relativa richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non sia comunicato dalla Provincia all’amministrazione interessata il provvedimento di diniego nel termine fissato dal regolamento.

 

     Art. 14. Sospensione del vincolo di uso civico.

     1. L’amministrazione competente può concedere in uso a terzi il bene di uso civico ovvero costituire sul medesimo diritti reali in favore di terzi, a titolo oneroso e nei limiti previsti dal regolamento di esecuzione. Nel caso in cui dalle predette utilizzazioni consegua l’esclusione o la limitazione dell’esercizio dell’uso civico, l’amministrazione competente richiede alla Provincia la preventiva autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo di uso civico.

     2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali a favore di terzi deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell’utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.

     3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato secondo quanto disposto dall’articolo 9.

     4. La Giunta provinciale individua specifici parametri per la determinazione dei livelli minimi e massimi dei corrispettivi in caso di concessioni in uso o di diritti reali connessi alla realizzazione e gestione di opere o di impianti ovvero di aree destinate ad attività sportive, suscettibili di dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Art. 15. Estinzione del vincolo di uso civico.

     1. L’estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è deliberata dal consiglio comunale, su proposta o previo assenso, ove costituite, dell’ASUC o della circoscrizione interessate. Nel caso di richiesta dell’ASUC, il comune è tenuto ad approvare la proposta di deliberazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della stessa, nei limiti e nelle modalità previsti nel regolamento di esecuzione.

     2. La richiesta di autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico deve contenere gli elementi conoscitivi atti a dimostrare il rispetto di quanto disposto al successivo comma 3 ed al comma 2 dell’articolo 12.

     3. Il rilascio dell’autorizzazione è ammesso nei seguenti casi:

     a) quando la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo;

     b) quando il bene sia di limitate dimensioni o ricada in zone urbanizzate tali da non poter più avere la destinazione e la funzione di cui alla presente legge;

     c) quando il bene sia già stato utilizzato per realizzare fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia ed ormai consolidati in modo irreversibile e che rientrino nelle previsioni delle norme vigenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi;

     d) quando il bene sia necessario alla realizzazione di opere connesse all’attività forestale, agricola, zootecnica o agroturistica;

     e) quando il bene sia necessario per l’attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

 

     Art. 16. Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione.

     1. L’elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge.

     2. Fermo restando quanto disciplinato in questo capo, qualora in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinati al piano urbanistico provinciale e delle loro varianti l’ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l’insussistenza di soluzioni alternative all’opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico e acquisito il parere obbligatorio dell’amministrazione competente, acquisisce il parere preventivo della Provincia in ordine alla compatibilità del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze delle collettività beneficiarie del diritto di uso civico.

     3. La Provincia si esprime mediante conferenza di servizi indetta dalla struttura competente in via principale tra le strutture interessate.

     4. Il decreto di esproprio o di asservimento per opera pubblica o di pubblica utilità, espletati ove necessari gli adempimenti richiesti per la valutazione di impatto ambientale, comporta contestualmente, a seconda dei casi, l’estinzione o la sospensione del vincolo di uso civico posto sui beni in esso ricompresi.

     5. I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l’ente promotore sia un ente pubblico ovvero l’espropriazione o la costituzione della servitù coattiva siano funzionali alla realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l’erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge).

     6. Per i piani di cui al comma 2, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle in atto, spetta alla Giunta provinciale in sede di approvazione acquisire il parere di compatibilità di cui al comma 2.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 17. Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici.

     1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa statale vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dalla Provincia.

     2. Nell’ambito del dipartimento competente in materia è autorizzata la costituzione dell’ufficio preposto agli usi civici.

 

     Art. 18. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale delibera il relativo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questa legge, disciplina in particolare:

     a) l’istituzione e la tenuta da parte dell’ASUC dell’elenco dei cittadini aventi titolo a far parte dell’assemblea degli utenti;

     b) le modalità per l’effettuazione delle consultazioni popolari previste da questa legge;

     c) le modalità per l’elezione del comitato e del suo presidente;

     d) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al capo III;

     e) l’individuazione, la decorrenza e le modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative già attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici;

     f) i casi e le modalità di scioglimento degli organi dell’ASUC per impossibilità di funzionamento o per gravi violazioni di legge.

 

     Art. 19. Autorizzazioni in sanatoria.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di autorizzazione in sanatoria relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 13, 14 e 15, preesistenti alla data dell’entrata in vigore di questa legge e per le quali l’autorizzazione medesima non sia stata preventivamente richiesta o concessa. Le richieste di autorizzazione in sanatoria presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.

     2. L’autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 può essere concessa a condizione che siano rispettati i presupposti ed i vincoli di cui ai rispettivi articoli 13, 14 e 15, e, limitatamente ai casi di cui all’articolo 14, i soggetti interessati all’utilizzo del bene abbiano pagato all’amministrazione competente una somma pari a quella dovuta a titolo di corrispettivo ai sensi del medesimo articolo per il periodo corrispondente a quello di effettivo utilizzo.

     3. Sono in ogni caso esclusi dall’autorizzazione in sanatoria:

     a) [i beni interessati da attività escavative, o dalla presenza di particolari risorse minerarie] [5];

     b) i beni che risultino interclusi o che interrompano in qualunque modo la continuità del demanio collettivo;

     c) le opere o i manufatti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie.

     1. Entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione di questa legge i comitati in carica delle ASUC predispongono lo schema di statuto; a tal fine trova applicazione quanto disposto dall’articolo 6, commi da 2 a 5.

     2. In sede di prima applicazione della legge, la richiesta per la scelta della forma di gestione secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 5, può essere presentata dopo la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 17 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell’amministrazione provinciale. Alla copertura degli stessi oneri si provvede con la riduzione delle spese a carico dell’unità previsionale di base 4.1.110 - spese dirette per interventi a favore dei comuni (capitolo 11210 - spesa per il funzionamento del commissariato usi civici), in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, di questa legge. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti, ai sensi del terzo comma dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

 

     Art. 21. Abrogazione di disposizioni.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogate le seguenti discipline normative:

     a) la legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 (Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);

     b) la legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6 (Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);

     c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);

     d) il decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2001, n. 18-69/Leg. (Modifica del Regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4).

 

     Art. 21 bis. Reviviscenza provvisoria di norme. [6]

     1. Ancorché abrogate ai sensi dell'articolo 21 e fino alla data di entrata in vigore del rispettivo statuto previsto dall'articolo 6, per ciascuna ASUC vigono nuovamente, in quanto compatibili con la presente legge e con il relativo regolamento di esecuzione, le disposizioni regolamentari stabilite dai capitoli II, III e IV del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico).

     2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, ultimo periodo.


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6.

[2] Comma così modificato dall’art. 5 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[4] Articolo inserito dall'art. 13 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[5] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.