§ 6.1.128 - L.P. 1 agosto 2003, n. 6.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, nonché bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:01/08/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata.
Art. 2.  Variazioni alle previsioni di spesa.
Art. 3.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 4.  Stato di previsione della spesa e disposizioni relative.
Art. 5.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 6.  Previsioni di cassa.
Art. 7.  Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 6.1.128 - L.P. 1 agosto 2003, n. 6.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento

(B.U. 5 agosto 2003, n. 31 – suppl. n. 5).

 

Capo I

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003

e del bilancio pluriennale 2003-2005

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A della presente legge.

     2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta la seguente variazione:

     a) anno 2003: + 80.750.000 euro.

 

     Art. 2. Variazioni alle previsioni di spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A della presente legge.

     2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta la seguente variazione:

     a) anno 2003: + 80.750.000 euro.

 

Capo II

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006

 

     Art. 3. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, di cui all'allegato B, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

     a) in 4.530.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2004;

     b) in 4.198.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2005;

     c) in 4.011.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2006.

 

     Art. 4. Stato di previsione della spesa e disposizioni relative.

     1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, di cui all'allegato B, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

     a) in 4.530.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2004;

     b) in 4.198.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2005;

     c) in 4.011.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2006.

     2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 5. Quadro generale riassuntivo.

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2004-2006, annesso agli stati di previsione di cui agli articoli 3 e 4.

 

          Art. 6. Previsioni di cassa.

     1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), per l'esercizio finanziario 2004 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione e il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, a esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 3.600.000.000 di euro.

 

     Art. 7. Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi.

     1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

     a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;

     b) per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il 10 per cento per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

     (Omissis).