§ 6.1.1 - L.P. 4 gennaio 1975, n. 4.
Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:04/01/1975
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e dei propri enti funzionali è disciplinato dalla presente legge
Art. 2. 
Art. 3.      1. Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il Presidente della Giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla Giunta provinciale, sulla base di un apposito capitolato speciale [...]
Art. 4.      1. Il capitolato speciale previsto dal precedente articolo 3 stabilisce le condizioni generali per lo svolgimento del servizio
Art. 5.      1. La convenzione prevista dal precedente articolo 3, e della quale il capitolato speciale costituisce parte integrante, stabilisce le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio e [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a conferire provvisoriamente con decorrenza dal 1° gennaio 1975 all'istituto di credito cui è attualmente [...]


§ 6.1.1 - L.P. 4 gennaio 1975, n. 4.

Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali. [1]

(B.U. 9 gennaio 1975, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e dei propri enti funzionali è disciplinato dalla presente legge [2].

 

     Art. 2. [3]

     1. Il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento è affidato dalla Giunta provinciale ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ovvero a più banche tra loro associate.

     1 bis. Gli enti funzionali della Provincia, individuati ai sensi dell’articolo 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), per la gestione del servizio di tesoreria possono avvalersi, anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, alle medesime condizioni, della banca affidataria del servizio di tesoreria della Provincia di cui al comma 1 [4].

     2. Il soggetto affidatario del servizio di tesoreria deve essere dotato di idonee strutture tecnico-organizzative e deve garantire la propria presenza operativa sull'intero territorio provinciale in misura adeguata al servizio da svolgere.

     3. L'affidamento del servizio ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

     3 bis. La Giunta provinciale può rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con il medesimo soggetto, per non più di una volta, alle condizioni generali contenute nel precedente capitolato - in quanto applicabili - qualora sia garantito il miglioramento delle condizioni economiche. In tal caso è stipulata una nuova convenzione per la disciplina delle nuove condizioni economiche [5].

 

     Art. 3.

     1. Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il Presidente della Giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla Giunta provinciale, sulla base di un apposito capitolato speciale approvato dalla Giunta medesima.

 

     Art. 4.

     1. Il capitolato speciale previsto dal precedente articolo 3 stabilisce le condizioni generali per lo svolgimento del servizio.

     2. Tra tali condizioni, il capitolato dovrà prevedere l'obbligo per l'istituto o gli istituti affidatari:

     a) di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio;

     b) di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Provincia, comunque giacenti in tesoreria;

     c) di gestire gratuitamente il servizio;

     d) di effettuare i pagamenti disposti dalla Provincia anche in caso di temporanea deficienza di cassa mediante anticipazioni;

     e) di assicurare, entro i limiti delle norme di legge e di Statuto, forme di collaborazione con la Provincia nella politica di intervento a favore degli enti locali e di particolari settori.

 

     Art. 5.

     1. La convenzione prevista dal precedente articolo 3, e della quale il capitolato speciale costituisce parte integrante, stabilisce le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio e determina in particolare:

     a) la natura e l'entità della garanzia da prestarsi dall'affidatario o dagli affidatari associati;

     b) l'entità del tasso di interesse sulle somme giacenti in tesoreria;

     c) l'entità del tasso di interesse sulle anticipazioni;

     d) le forme e le modalità organizzative al fine della collaborazione di cui al precedente articolo 4 - lettera e).

     1 bis. Per coordinare l'accesso al credito e ottimizzare la gestione dei flussi finanziari della finanza provinciale, anche in relazione agli adempimenti a carico della Provincia derivanti dal patto di stabilità interno, la convenzione di tesoreria disciplina le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria dispongono affidamenti bancari a favore delle agenzie, degli enti funzionali e delle società a prevalente partecipazione provinciale, nell'ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma [6].

 

     Art. 6. [7]

     1. Il dirigente del servizio entrate e credito sovraintende e vigila sul servizio di tesoreria.

 

     Art. 7.

     1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a conferire provvisoriamente con decorrenza dal 1° gennaio 1975 all'istituto di credito cui è attualmente affidato il servizio di tesoreria provinciale, o in caso di mancato accordo, ad altro istituto di credito avente stabilimento nel territorio della Provincia, il servizio stesso mediante la stipulazione di un nuovo contratto della durata non superiore ad un anno ed alle condizioni generali, in quanto applicabili, che disciplinano il servizio di tesoreria provinciale contenute nel precedente contratto.

     2. Nel nuovo contratto di cui al precedente comma sarà stabilita la durata e l'entità della cauzione. L'istituto affidatario dovrà obbligarsi a svolgere gratuitamente il servizio.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.p. 25 luglio 2002, n. 9.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.