§ 2.1.171 - L.R. 17 aprile 2003, n. 3.
Delega di funzioni amministrative alle Province.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/04/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, [...]


§ 2.1.171 - L.R. 17 aprile 2003, n. 3. [1]

Delega di funzioni amministrative alle Province.

(B.U. 29 aprile 2003, n. 55).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e ciò ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

     2. D’intesa tra il Presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle Province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si rendessero necessari. L’inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.