§ 6.4.4 - Legge Provinciale 13 aprile 1981, n. 6.
Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:13/04/1981
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Rapporti con l'Istituto centrale di statistica relativi alle attività statistiche esercitate a titolo di delega.
Art. 4.  Dati statistici relativi alla Provincia di Trento.
Art. 5.  Collaborazioni esterne.
Art. 6.  Coordinamento esterno.
Art. 7.  Coordinamento interno.
Art. 8.  Rapporto con i comprensori.
Art. 9.  Autonomia funzionale.
Art. 10.  Servizio di consulenza di aggiornamento e di ispezione.
Art. 11.  Obbligo di rispondere.
Art. 12.  Segreto statistico.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Organi del Servizio.
Art. 15.  Consiglio statistico provinciale.
Art. 16.  Compiti del Consiglio statistico provinciale.
Art. 17.  Il Comitato scientifico.
Art. 18.  Compiti del Comitato scientifico.
Art. 19.  Dirigente del Servizio.
Art. 20.  Collegio dei revisori.
Art. 21.  Entrate del Servizio.
Art. 22.  Programmi, bilanci e gestione finanziaria.
Art. 23.  Spese del Servizio.
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.  Dotazione di personale al Servizio.
Art. 30.  Norma transitoria.
Art. 31.  Disposizioni transitorie per il bilancio.
Art. 32.  Autorizzazione di spesa.


§ 6.4.4 - Legge Provinciale 13 aprile 1981, n. 6.

Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento.

(B.U. 21 aprile 1981, n. 21).

 

Art. 1. Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento.

     1. Per l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica di cui all'articolo 13 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e all'articolo 10 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige emanate con D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, è istituito il Servizio statistica della Provincia di Trento [1].

     2. Le disposizioni di cui agli articoli successivi disciplinano l'ordinamento e la gestione amministrativo-contabile del Servizio statistica della Provincia di Trento, assicurandone l'indipendenza organica e tecnica rispetto agli organi provinciali.

     3. Il Servizio statistica della Provincia di Trento, in seguito denominato Servizio, è al servizio di tutti gli organi della Provincia e la sua attività deve essere impostata in modo da corrispondere tempestivamente alle esigenze di tutti i servizi della Provincia e degli enti pubblici.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Al Servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) provvedere all'esercizio delle funzioni in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attività statistiche degli enti ed organi di cui all'articolo 17 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed

agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628;

     b) provvedere all'esecuzione delle rilevazioni dell'ISTAT rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;

     c) effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie rientranti nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;

     d) provvedere alla documentazione e a pubblicazioni, nonché a ricerche concernenti la situazione ed i fatti sociali, culturali ed economici della Provincia;

     e) predisporre il materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della Provincia e in particolare gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche;

     f) partecipare alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo provinciale, inteso ad organizzare i dati e le informazioni che interessano le attività amministrative e di governo della Provincia;

     g) presiedere alle ricerche statistiche curate dai servizi della Provincia a mezzo dell'individuazione delle linee di indirizzo e coordinamento di cui al punto 1) del successivo articolo 16;

     h) eseguire eventuali lavori statistici per conto di amministrazioni ed enti pubblici, nonché di organizzazioni, associazioni e privati, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti.

 

     Art. 3. Rapporti con l'Istituto centrale di statistica relativi alle attività statistiche esercitate a titolo di delega.

     1. Il Servizio cura direttamente l'inoltro all'ISTAT dei materiali relativi alle rilevazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2. Tali rilevazioni sono identificate dal Servizio d'accordo con l'ISTAT.

 

     Art. 4. Dati statistici relativi alla Provincia di Trento.

     1. L'ISTAT fornisce al Servizio, su richiesta del suo Dirigente, i dati statistici elementari di cui sia in possesso, relativi alle materie di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

 

     Art. 5. Collaborazioni esterne.

     1. Sono tenuti a prestare la loro collaborazione e a coordinarsi con il Servizio gli enti pubblici locali, nonché gli enti privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte della Provincia.

     2. Per assolvere i compiti di cui all'articolo 2, il Servizio può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al precedente comma. Per i compiti di cui alle lettere c), d), e), h) del medesimo articolo 2 può avvalersi anche della collaborazione di istituzioni che hanno come fine la ricerca e lo studio in campo statistico, sociale ed economico. Esso può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione di esperti statistici secondo le relative norme provinciali.

     3. Il Servizio cura la catalogazione e l'archiviazione dei risultati delle rilevazioni statistiche che gli vengano comunicati.

 

     Art. 6. Coordinamento esterno.

     1. Ai fini del coordinamento di cui all'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, gli uffici delle amministrazioni statali e quelli degli enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovra- provinciale operanti in Provincia di Trento, gli enti pubblici locali nonché quelli privati operanti nella Provincia e soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, della Regione o della Provincia stessa, per le rilevazioni statistiche da loro disposte, concordano con il Servizio le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica con specifico riguardo alla compatibilità con altre rilevazioni e alla corretta impostazione tecnica delle rilevazioni stesse.

     2. Degli atti di coordinamento di cui al comma precedente, il Servizio da comunicazione all'ISTAT.

     3. Le pubblicazioni periodiche od occasionali, contenenti risultati di rilevazioni o elaborazioni statistiche concernenti la Provincia di Trento, effettuate dagli enti pubblici locali, nonché dagli enti privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte della Provincia, debbono essere trasmesse in duplice copia, non appena stampate, al Servizio.

 

     Art. 7. Coordinamento interno.

     1. All'interno di ciascun servizio interessato a rilevazioni statistiche la Giunta provinciale, con apposita deliberazione, nomina un funzionario di collegamento con il Servizio. Egli coordina le attività statistiche del Servizio ed è responsabile, per la sua sfera di competenza, della corretta esecuzione delle rilevazioni predisposte dal Servizio.

     2. I progetti di ricerche statistiche dei servizi della Provincia sono indirizzati e coordinati conformemente al punto 1) del successivo articolo 16.

 

     Art. 8. Rapporto con i comprensori.

     1. Ogni comprensorio designa un proprio funzionario per mantenere i collegamenti con il Servizio e curare le attività statistiche che interessano le funzioni del comprensorio.

 

     Art. 9. Autonomia funzionale.

Nell'espletamento dei compiti di propria spettanza, il Servizio comunica direttamente con le amministrazioni ed enti interessati.

 

     Art. 10. Servizio di consulenza di aggiornamento e di ispezione.

     1. Al fine di una corretta esecuzione delle rilevazioni statistiche da parte degli organi rilevatori, il Servizio svolge, nei confronti degli stessi, servizio di consulenza, di aggiornamento e di ispezione.

 

     Art. 11. Obbligo di rispondere.

     1. 'E fatto obbligo ad ognuno di fornire le notizie che gli vengano domandate in occasione dei censimenti, indagini e rilevazioni che siano stati indetti con legge provinciale o con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     2. Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi obbligati a rispondere ai sensi della presente legge non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 80.000 a Lire 800.000 irrogata dal Presidente della Giunta provinciale, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 12. Segreto statistico.

     1. Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti particolari, delle indagini e delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun motivo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

     2. Possono essere comunicate solo all'autorità giudiziaria, quando lo richieda con sentenza, decreto o ordinanza emessa in corso di procedimento.

     3. Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 120.000 a Lire 800.000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. Le sanzioni amministrative, previste negli articoli precedenti, sono irrogate dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. L'accertamento delle violazioni di cui al precedente comma spetta al Dirigente del Servizio o suo delegato ovvero, nel caso di violazione da parte del Dirigente, al Presidente della Giunta.

     3. Si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati alla Tesoreria della Provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

 

     Art. 14. Organi del Servizio.

     1. Sono organi dell'Ufficio:

     - il Consiglio statistico provinciale;

     - il Comitato scientifico;

     - il Dirigente del Servizio;

     - il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 15. Consiglio statistico provinciale.

     1.Il Consiglio statistico è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto dai seguenti membri:

     a) il Dirigente del Servizio;

     b) i tre membri del Comitato scientifico di cui al successivo articolo 17;

     c) un rappresentante della C.C.I.A.A.

     d) un rappresentante dell'ISTAT;

     e) i direttori generali responsabili per la programmazione economica, l'urbanistica, la ragioneria e l'organizzazione;

     f) un rappresentante dei comprensori designato unitariamente dai presidenti dei comprensori;

     g) un rappresentante dell'Istituto trentino di cultura;

     h) un rappresentante del Comune capoluogo di Provincia.

     2. Funge da segretario un funzionario del Servizio, designato dal Dirigente del medesimo.

     3. [1]a.

     4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

     5. Nella prima riunione, il Consiglio, convocato dal Presidente della Giunta provinciale, elegge il proprio Presidente fra i membri del Comitato scientifico.

     6. Il Consiglio, per quanto non precisato, dispone per la propria organizzazione.

     7. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

     8. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 7 dei componenti.

     9. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     10. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

     11. Ai membri del Consiglio sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 16. Compiti del Consiglio statistico provinciale.

     1. Al Consiglio statistico provinciale spetta di:

     1) predisporre il programma statistico pluriennale e quello annuale e loro aggiornamenti, nonché il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale; i programmi statistici comprendono le rivelazioni curate dal Servizio e devono esprimere le linee di indirizzo e di coordinamento delle ricerche statistiche dei servizi della Provincia, ivi compreso il sistema informativo provinciale;

     2) assicurare l'indipendenza tecnica del Servizio dagli altri organi provinciali, garantendo la corretta applicazione delle metodologie statistiche nell'impostazione ed esecuzione delle indagini e nella presentazione dei relativi risultati, in modo che ne risulti assicurata l'obiettività;

     3) vigilare sulla corretta esecuzione del programma statistico annuale;

     4) esprimere pareri nei casi previsti da leggi o da regolamenti;

     5) esprimere pareri sulle singole questioni su cui è investito dal suo Presidente o dal Dirigente del Servizio o dalle richieste congiunte di almeno due componenti.

     2. Le decisioni riguardanti la metodologia statistica

dell'impostazione ed esecuzione delle indagini,

nonché della presentazione dei relativi risultati, devono avere il parere favorevole del Comitato scientifico.

 

     Art. 17. Il Comitato scientifico.

     1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, nominati dalla Giunta provinciale e scelti tra professori universitari competenti nelle materie statistiche.

     2. Il Comitato dura in carica cinque anni.

     3. Funge da presidente del Comitato il presidente del Consiglio statistico provinciale.

     4. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il Dirigente del Servizio che svolge anche le funzioni di segretario.

     5. Ai membri del Comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 18. Compiti del Comitato scientifico.

     1. Al Comitato scientifico spetta di:

     - esprimere i pareri di cui al secondo comma del precedente articolo 16;

     - esprimere parere su singole questioni proposte dal Consiglio statistico provinciale o dal Dirigente del Servizio;

     - esprimere pareri nei casi previsti da leggi o da

regolamenti.

 

     Art. 19. Dirigente del Servizio.

     1. La gestione del Servizio è affidata al Dirigente, al quale spetta in particolare di:

     a) provvedere alla stesura della proposta dei programmi statistici e loro aggiornamenti e curarne l'esecuzione;

     b) provvedere alla stesura dei progetti di bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo;

     c) dirigere il personale del Servizio;

     d) impegnare, liquidare ed ordinare il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti sui singoli capitoli di bilancio;

     e) stipulare per il Servizio contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni statistiche e censimenti generali e particolari;

     f) nominare i rilevatori previa determinazione del numero e delle misure del compenso da corrispondere in relazione ai lavoro svolto e con riferimento al trattamento economico delle analoghe qualifiche del personale provinciale;

     g) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli esperti, alle istituzioni ed agli enti di cui all'articolo 5, che collaborano alle rilevazioni statistiche nell'interesse del Servizio, tenendo conto. per gli esperti, dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta. In ogni caso, in ordine alla misura dei compensi, sarà sentito il Consiglio statistico provinciale [2];

     h) stipulare i contratti;

     i) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali d'incasso;

     l) vigilare sulle attività statistiche dei servizi della Provincia;

     m) curare quanto occorre per il buon funzionamento del Servizio;

     n) provvedere con proprio atto ai prelievi dai fondi di riserva;

     o) provvedere con proprio atto ad apportare variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo ai capitoli rientranti tra le partite di giro [3].

     2. (Omissis) [4].

 

     Art. 20. Collegio dei revisori.

     1. La gestione finanziaria del Servizio è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei Conti con funzioni di presidente, da un rappresentante designato dalle minoranze dei Consiglio provinciale e da un funzionario dell'Amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale.

     2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al Consiglio statistico provinciale.

Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

     4. (Omissis) [5].

 

     Art. 21. Entrate del Servizio.

     1. Le entrate del Servizio sono:

     a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio, tenuto conto anche delle altre entrate;

     b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

     c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità del Servizio.

     2. Tutte le entrate di pertinenza del Servizio devono essere iscritte in bilancio e versate al Tesoriere.

     3. All'assegnazione delle somme di cui alla lettera a) del primo comma, provvede la Giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termini dell'articolo 31.

     4. L'erogazione al Servizio delle somme assegnate è disposto mediante versamento delle stesse alla tesoreria del Servizio, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, il Servizio presenterà all'Assessorato provinciale competente i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti

per capitoli di spesa.

 

     Art. 22. Programmi, bilanci e gestione finanziaria.

     1. Il Servizio adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma statistico pluriennale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo comunque l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni di bilancio annuale del Servizio sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa con riferimento al programma statistico annuale.

     3. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dal programma statistico, è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce [5]a.

     5. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, è presentato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

     6. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo è iscritto nel bilancio annuale di previsione nei termini e con le modalità previste dalla legge provinciale di contabilità.

     7. Il Servizio ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di Tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 23. Spese del Servizio.

     1. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla presente legge, sono poste a carico del bilancio del Servizio le spese relative alla documentazione, all'effettuazione di indagini, studi, elaborazioni, forniture e produzioni di pubblicazioni di carattere statistico, controlli, all'esercizio dei compiti attribuiti al Servizio, nonché alle collaborazioni, con esclusione di quelle indicate al comma successivo.

     2. Le spese per il personale provinciale assegnato al servizio, ad eccezione di quello di cui all'articolo 19, primo comma, lettera f), sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità [5]b.

 

     Artt. 24. - 26.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 27.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 28.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 29. Dotazione di personale al Servizio.

     1. Il parere del Consiglio statistico provinciale è obbligatorio in ordine all'assegnazione e al ritiro del personale del Servizio che vengano disposti ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

     2. Ai fini del funzionamento del Servizio deve essere assicurata la seguente dotazione minima di personale:

     - VII livello n. 4.

     - VI livello n. 8.

     - IV livello n. 10 [9].

 

     Art. 30. Norma transitoria.

     1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, il passaggio da altri ruoli al ruolo speciale di statistica, mediante concorso interno per titoli, al personale provvisto di titolo di studio richiesto per il ruolo medesimo conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nel ruolo di provenienza.

     2. Fino a quando non sarà ricoperto nel ruolo speciale di statistica il posto con la qualifica di ispettore generale - direttore, la direzione del Servizio potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo, o, in difetto, di altro ruolo purchè in possesso del prescritto titolo di studio, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie per il bilancio.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, il Servizio adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario che comincia dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina degli organi e termina il 31 dicembre 1981, prescindendo dalle disposizioni recate dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22.

     2. Il bilancio di previsione di cui al comma precedente è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

 

     Art. 32. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 21 è autorizzato lo stanziamento di Lire 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 33. - 34.

     (Omissis) [1]0.

 

 


[1] Vedi l'art. 4, terzo comma, della L.P. 3 settembre 1984, n. 8, riportata al § 2.1.76.

[1]1a Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[3] Lettere n) ed o) aggiunte dall'art. 3 della L.P. 16 agosto 1983, n. 26.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[5] Comma abrogato dal quarto comma dell'art. 9 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19.

[5]5a Comma già modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2, ora così sostituito dall'art. 19 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[5]5b Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[6] Articoli abrogati dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 63 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 64 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[9] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[1]10 Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.