§ 91.3.4 - R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285.
Modifiche sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica del regno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.3 istat
Data:27/05/1929
Numero:1285


Sommario
Art. 1.      L'istituto centrale di statistica del regno d'Italia è istituto di Stato, con personalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto alla diretta ed esclusiva dipendenza [...]
Art. 2.      L'istituto
Art. 3.      Tutti i servizi di statistica che attualmente si compiono presso le varie amministrazioni centrali dello Stato passeranno gradualmente alle dirette dipendenze [...]
Art. 4.      All'istituto centrale di statistica è preposto un presidente, nominato con decreto reale, su proposta del capo del governo primo ministro
Art. 5.      Presso l'istituto è istituito un consiglio superiore di statistica
Art. 6.      Il consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'istituto e dà parere su tutte le questioni per le quali il suo avviso sia richiesto da disposizioni di [...]
Art. 7.      Un comitato amministrativo, composto del presidente dell'istituto, dei direttori generali, del magistrato di cui alla lettera b) dell'art. 5, del rappresentante della [...]
Art. 8.      Il presidente dell'istituto può costituire speciali commissioni di studio, per l'esame di particolari problemi o gruppi di problemi attinenti alla statistica, chiamando [...]
Art. 9.      Un comitato tecnico, composto del presidente, che lo presiede, dei direttori generali e di due membri, designati dal consiglio superiore, coordina le proposte delle [...]
Art. 10.      I servizi dell'istituto, con ordinanza del presidente, sono distinti in reparti ed uffici e raggruppati in una o più direzioni generali
Art. 11.  [2]
Art. 12.      Il personale occorrente per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio dell'istituto è assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato, secondo [...]
Art. 13.      Gli impiegati dell'istituto centrale di statistica sono equiparati a quelli dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità [...]
Art. 14.      L'istituto centrale di statistica gode, a titolo gratuito, dei locali e terreni già spettanti alla direzione generale della statistica. Ove questi occorressero in [...]
Art. 15.      Con decreto del capo del governo primo ministro, è nominato ogni biennio una commissione di revisori dei conti, composta di un consigliere della corte dei conti, che la [...]
Art. 16.      Il bilancio annuale dell'istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno
Art. 17.      Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'istituto centrale, nei limiti della rispettiva competenza, le amministrazioni governative centrali e locali, le [...]
Art. 18.      E' fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'istituto centrale di statistica o degli enti da esso delegati, di fornire [...]
Art. 19.      Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso [...]
Art. 20.      L'istituto centrale è equiparato alle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale
Art. 21.      Per l'adempimento dei suoi lavori l'istituto avrà facoltà di chiedere in ogni tempo a tutte le biblioteche dello Stato, degli enti pubblici, degli enti parastatali e [...]
Art. 22.      Sono abrogate tutte le norme attualmente vigenti, in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto
Art. 23.      Un regolamento da approvarsi con regio decreto, su proposta del capo del governo primo ministro, determina le norme per l'esecuzione del presente decreto


§ 91.3.4 - R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285. [1]

Modifiche sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica del regno.

(G.U. 30 luglio 1929, n. 176).

 

 

     Art. 1.

     L'istituto centrale di statistica del regno d'Italia è istituto di Stato, con personalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del capo del governo primo ministro.

 

          Art. 2.

     L'istituto:

     a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal governo, che interessano le amministrazioni dello Stato o si riferiscono alle attività della nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'annuario statistico ed un bollettino statistico mensile;

     b) effettua direttamente, o a mezzo delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche, degli enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del governo.

     Qualora le indagini di cui alle lettere a) e b) importino obbligo di denuncie da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto reale, promosso dal capo del governo primo ministro;

     c) può eseguire, con l'autorizzazione del capo del governo primo ministro, speciali statistiche per conto di amministrazioni, associazioni ed enti, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti;

     d) dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle amministrazioni statali, dalle altre amministrazioni pubbliche, dagli enti parastatali, dagli organi corporativi, sia sulla istituzione da parte di detti enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle già esistenti;

     e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle amministrazioni ed enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e dà le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette amministrazioni ed enti devono attenersi;

     f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le amministrazioni ed enti di cui alla lettera d), che saranno attuate con decreto reale, promosso dal capo del governo primo ministro;

     g) fornisce agli enti internazionali e alle amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste, procedendo, se del caso, d'accordo con le amministrazioni interessate e col ministero degli affari esteri. A tal fine, le amministrazioni ed enti tutti di cui alla lettera d), che ricevano richieste di dati statistici da enti internazionali o da amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'istituto centrale di statistica;

     h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri enti, nonchè con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio;

     i) designa al capo del governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche.

 

          Art. 3.

     Tutti i servizi di statistica che attualmente si compiono presso le varie amministrazioni centrali dello Stato passeranno gradualmente alle dirette dipendenze dell'istituto centrale di statistica.

     Con decreti reali, promossi dal capo del governo primo ministro, uditi i ministri interessati in seguito a relazione del presidente dell'istituto centrale di statistica, verranno stabilite le norme per i passaggi degli anzidetti servizi, nonchè, d'accordo col ministero delle finanze, le eventuali variazioni di bilancio.

     A partire dall'esercizio finanziario 1930-31, nei bilanci passivi dei singoli ministeri sarà istituito apposito capitolo per le somme destinate all'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi da essi dipendenti. Le somme anzidette saranno impiegate in conformità del programma preventivamente sottoposto all'istituto centrale di statistica.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i servizi statistici delle singole amministrazioni saranno affidati a funzionari addetti esclusivamente ad essi.

 

          Art. 4.

     All'istituto centrale di statistica è preposto un presidente, nominato con decreto reale, su proposta del capo del governo primo ministro.

     Egli dura in carico quattro anni e può essere confermato. Al presidente dell'istituto verrà corrisposta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del capo del governo primo ministro.

     Sotto l'alta direttiva del capo del governo primo ministro, il presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il consiglio superiore di statistica, il comitato tecnico e quello amministrativo ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 23.

 

          Art. 5.

     Presso l'istituto è istituito un consiglio superiore di statistica.

     Esso si compone:

     1) del presidente dell'istituto che lo presiede e dei direttori generali dell'istituto;

     2) di quattordici membri, nominati con regio decreto, su proposta del capo del governo primo ministro, e scelti:

     a) otto fra professori di università o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali o tra altri studiosi di discipline statistiche ed affini;

     b) uno tra i magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo;

     c) due tra i funzionari, uno dei quali in rappresentanza della presidenza del consiglio dei ministri, ed uno appartenente al ministero delle finanze;

     d) tre fra gli esponenti delle organizzazioni sindacali o degli enti parastatali esperti nelle discipline statistiche.

     I membri di cui al n. 2 durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

     I direttori generali intervengono alle sedute del consiglio superiore con voto consultivo.

 

          Art. 6.

     Il consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'istituto e dà parere su tutte le questioni per le quali il suo avviso sia richiesto da disposizioni di legge o di regolamento o sia domandato dal presidente dell'istituto.

     Esso si raduna in sessione ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando il presidente dell'istituto ne ravvisi la necessità.

     Il funzionamento del consiglio superiore è disciplinato dai regolamenti di cui all'art. 23.

 

          Art. 7.

     Un comitato amministrativo, composto del presidente dell'istituto, dei direttori generali, del magistrato di cui alla lettera b) dell'art. 5, del rappresentante della presidenza del consiglio, del funzionario appartenente al ministero delle finanze e di due altri membri, designati dal consiglio superiore stesso, provvede all'amministrazione dell'istituto ed in particolare:

     a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

     b) autorizza le spese di carattere straordinario;

     c) adotta i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate dell'istituto;

     d) approva il regolamento interno dell'istituto, da emanarsi con decreto del capo del governo.

     I direttori generali intervengono alle sedute del comitato amministrativo con voto consultivo.

     Le norme per il funzionamento del comitato amministrativo sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

 

          Art. 8.

     Il presidente dell'istituto può costituire speciali commissioni di studio, per l'esame di particolari problemi o gruppi di problemi attinenti alla statistica, chiamando a far parte di esse, in qualità di esperto, membri del consiglio superiore, magistrati e funzionari delle amministrazioni statali, di altre amministrazioni pubbliche, di enti parastatali, di organismi corporativi e, col loro consenso, altre persone di particolare competenza.

     Alle sedute di dette commissioni, che trattino di statistiche eseguite o da eseguirsi da un'amministrazione statale, da altra amministrazione pubblica, da un ente parastatale o da un organismo corporativo, l'amministrazione od ente interessato sarà invitato a partecipare col direttore generale competente, che vi interverrà, con voto deliberativo.

     Vi interverrà pure con voto deliberativo il direttore generale dell'istituto nella cui competenza rientra il problema in discussione.

 

          Art. 9.

     Un comitato tecnico, composto del presidente, che lo presiede, dei direttori generali e di due membri, designati dal consiglio superiore, coordina le proposte delle commissioni di studio e dà il suo avviso su tutte le altre questioni tecniche sottopostegli dal presidente dell'istituto. Questi può disporre, di sua iniziativa o su proposta del comitato stesso, che le questioni siano riesaminate dal consiglio superiore.

     I direttori generali intervengono alle sedute del comitato tecnico con voto consultivo.

     Le norme per il funzionamento del comitato tecnico sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

 

          Art. 10.

     I servizi dell'istituto, con ordinanza del presidente, sono distinti in reparti ed uffici e raggruppati in una o più direzioni generali.

     I direttori generali sono nominati con regio decreto, promosso dal capo del governo primo ministro, alle condizioni determinate dal comitato amministrativo, su proposta del presidente dell'istituto.

     Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore di università o di istituto superiore di scienze economiche e commerciali, questi può essere collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958. La retribuzione del direttore generale è in tal caso a carico dell'istituto.

 

          Art. 11. [2]

     I. Il personale dell'istituto centrale di statistica di grado inferiore a direttore generale è nominato dal presidente dell'istituto stesso;

     II. Lo stato economico e giuridico del personale dell'anzidetto istituto, di grado inferiore a direttore generale, indicato nella tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine nostro, dal Duce, primo ministro segretario di Stato, e dal ministro per le finanze, è determinato dal regolamento interno;

     III. Le assunzioni del personale da assegnare ai servizi aventi carattere continuativo (personale di ruolo) sono effettuate mediante contratti a termine fisso, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

     Il primo contratto non potrà avere una durata superiore a cinque anni. Al termine di tale quinquennio, e, comunque, dopo cinque anni di servizio continuativo a contratto presso l'istituto, potranno essere stipulati anche contratti decennali, secondo le norme fissate dal regolamento interno.

     Per i servizi dei censimenti (personale dei ruoli dei censimenti) e per i servizi analoghi non continuativi, potranno stipularsi contratti annuali o biennali od anche contratti a tempo indeterminato.

     IV. I contratti debbono determinare la loro durata, le modalità della costituzione del fondo di previdenza ed ogni altra materia inerente ai contratti stessi, in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto e di quelle stabilite dal regolamento interno.

     Per tutti i casi non previsti dai contratti si applicano le norme del regolamento interno.

     V. Per il personale dei ruoli transitori di cui alla tabella B annessa al presente decreto e firmata d'ordine nostro dal Duce, primo ministro segretario di Stato e dal ministro per le finanze, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 9 luglio 1926 IV, n. 1162, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

     VI. All'istituto possono anche essere comandati impiegati dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o da organismi corporativi, col consenso delle amministrazioni o degli enti stessi.

     VII. Le norme disciplinari del personale dell'istituto sono determinate dal regolamento interno. Ad esso è sottoposto tutto il personale, compreso quello di altre amministrazioni comandato ai servizi dell'istituto per tutto il tempo del comando.

 

          Art. 12.

     Il personale occorrente per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio dell'istituto è assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme stabilite nel regolamento interno.

 

          Art. 13.

     Gli impiegati dell'istituto centrale di statistica sono equiparati a quelli dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

 

          Art. 14.

     L'istituto centrale di statistica gode, a titolo gratuito, dei locali e terreni già spettanti alla direzione generale della statistica. Ove questi occorressero in seguito per altri servizi, o le esigenze del servizio lo richiedessero, il governo del re provvederà l'istituto di sede appropriata, sempre a titolo gratuito.

     Le entrate dell'istituto sono costituite:

     a) di un assegno fisso annuo a carico dello Stato di tre milioni di lire, salvo le ulteriori erogazioni per i lavori di carattere straordinario o per lavori di carattere ordinario affidati in seguito all'istituto;

     b) dei redditi dei propri fondi;

     c) dei proventi della vendita delle pubblicazioni e della pubblicità, nonchè dei proventi della vendita dei materiali fuori uso, degli stampati destinati al macero e del materiale occorso per i lavori statistici ad eccezione della carta derivante dai rifiuti normali di archivio e dalla carta da cestino, da consegnare alla Croce Rossa Italiana, in applicazione dell'art. 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

     d) dei contributi di enti, istituti, associazioni o privati;

     e) dei rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri enti.

     Le norme per l'amministrazione dei fondi dell'istituto sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

 

          Art. 15.

     Con decreto del capo del governo primo ministro, è nominato ogni biennio una commissione di revisori dei conti, composta di un consigliere della corte dei conti, che la presiede, e di due membri.

     La commissione, secondo le norme determinate dal regolamento interno, esercita il controllo contabile sulle spese dell'istituto e sui fondi di sua proprietà; rivede i bilanci e riferisce su di essi al capo del governo primo ministro.

     A tal fine la commissione esegue saltuariamente, una volta al mese, un'ispezione sulla gestione contabile dell'istituto, comunicando di volta in volta al presidente dell'istituto le sue eventuali osservazioni.

 

          Art. 16.

     Il bilancio annuale dell'istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno.

     I bilanci, con le relazioni del comitato di amministrazione e della commissione dei revisori dei conti, ed accompagnati da una relazione generale sull'andamento morale e finanziario dell'istituto, stesa dal presidente dell'istituto stesso, sono sottoposti all'approvazione del capo del governo primo ministro.

     La relazione del presidente è comunicata anche al consiglio superiore, i cui voti ed osservazioni saranno allegati alla relazione presidenziale.

 

          Art. 17.

     Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'istituto centrale, nei limiti della rispettiva competenza, le amministrazioni governative centrali e locali, le amministrazioni provinciali e comunali, gli organismi corporativi, ogni altro ente pubblico, nonchè gli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

     Agli enti ed organi anzidetti, l'istituto centrale potrà anche affidare l'esecuzione di particolari indagini.

     Ferme restando le attribuzioni delle prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'istituto centrale di statistica, con le norme stabilite dai regolamenti di cui all'art. 23.

     Per i lavori statistici affidati agli uffici di prefettura, l'istituto centrale potrà concedere un contributo variabile di anno in anno, tenendo conto anche dei lavori svolti.

 

          Art. 18.

     E' fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'istituto centrale di statistica o degli enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengono domandate.

     Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 400.000, la quale potrà essere aumentata fino a lire 4.000.000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale [3].

 

          Art. 19.

     Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

     Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 600.000, elevabile, in caso di recidiva, sino a lire 4.000.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel codice penale. [4]

 

          Art. 20.

     L'istituto centrale è equiparato alle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

     Esso può valersi dell'opera del provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le amministrazioni dello Stato, dalla regia avvocatura erariale nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i collegi arbitrali e giudiziari speciali.

 

          Art. 21.

     Per l'adempimento dei suoi lavori l'istituto avrà facoltà di chiedere in ogni tempo a tutte le biblioteche dello Stato, degli enti pubblici, degli enti parastatali e degli organismi corporativi, il prestito temporaneo e gratuito di libri esistenti nelle rispettive biblioteche.

 

          Art. 22.

     Sono abrogate tutte le norme attualmente vigenti, in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 23.

     Un regolamento da approvarsi con regio decreto, su proposta del capo del governo primo ministro, determina le norme per l'esecuzione del presente decreto.

     Un regolamento interno, approvato dal comitato amministrativo dell'istituto centrale, ed emanato con decreto del capo del governo primo ministro, determina le norme per il funzionamento interno dell'istituto e sullo stato giuridico ed economico del personale del medesimo.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il capo del governo, primo ministro segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

TABELLA A

Categorie e gradi del personale dell'istituto centrale di statistica

 

 

 

TABELLA B

(Omissis)


[1] Convertito in legge dalla L. 21 dicembre 1929, n. 2238. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 3 giugno 1938, n. 929.

[3] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli importi riguardanti la stessa sanzione sono stati così elevati dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli importi riguardanti la stessa sanzione sono stati così elevati dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.