§ 6.1.19 - Legge Provinciale 31 agosto 1987, n. 19.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:31/08/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Indennità premio di servizio al personale provinciale.
Art. 4.  Iniziative e manifestazioni.
Art. 5.  Adesione e partecipazione ad organismi associativi: informazione e divulgazione.
Art. 6.  Attività di rappresentanza.
Art. 7.  Proroga della durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino Alto Adige.
Art. 8.  (Omissis)
Art. 9.  Integrazioni alle disposizioni sui componenti degli organi di agenzie della Provincia.
Art. 10.  Disposizioni transitoria relative alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella provincia autonoma di Trento».
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  Partecipazioni.
Art. 13.  Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  (Omissis)


§ 6.1.19 - Legge Provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989.

(B.U. 8 settembre 1987, n. 40 - S.O.).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - e i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1987 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Indennità premio di servizio al personale provinciale.

     1. Per effetto di quanto chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 13 novembre 1986, le disposizioni recate dall'articolo 7 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, vanno intese come riferite al solo personale cessato dal servizio nel periodo 10 febbraio 1977 - 31 maggio 1982.

 

     Art. 4. Iniziative e manifestazioni.

     1. La Giunta provinciale può organizzare direttamente, anche con la collaborazione di altri enti ed organismi pubblici o privati, convegni, celebrazioni, iniziative e manifestazioni [1] su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino.

     2. La Giunta provinciale può concorrere all'organizzazione delle attività di cui al comma 1, anche mediante contributi finanziari e l'apporto di materiale ovvero la messa a disposizione di strutture e personale proprio. L'intervento è deliberato previa presentazione di apposita domanda corredata dal programma dell'attività e dal relativo piano di finanziamento [2].

     3. La Giunta provinciale, nella determinazione degli apporti e dei contributi, tiene conto della rilevanza delle iniziative in rapporto agli interessi della collettività provinciale o locale, della partecipazione di altri soggetti, della spesa complessiva occorrente e delle disponibilità finanziarie.

     4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3 può essere disposta anche in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento del contributo stesso; il saldo è erogato su presentazione del rendiconto dell'attività svolta, delle spese sostenute e delle entrate conseguite.

     5. Ove le attività di cui al comma 2 siano ammissibili a finanziamento in base ai provvedimenti attuativi delle leggi provinciali di settore i contributi sono disposti a carico dei fondi previsti dalle leggi stesse [3].

     6. Per i fini di cui al presente articolo la Giunta provinciale può approvare programmi periodici di spesa. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Per le iniziative di cui al comma 2 i programmi fissano pure i criteri e le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e degli interventi finanziari [4].

     7. Al pagamento delle spese di cui al presente articolo si può provvedere a mezzo di funzionari delegati secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 come modificato con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 [5].

 

     Art. 5. Adesione e partecipazione ad organismi associativi: informazione e divulgazione.

     1. (Omissis) [6].

     2. La Giunta provinciale provvede altresì a diffondere la conoscenza su problemi, situazioni, provvedimenti che interessano la Provincia, attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione, anche realizzando e distribuendo pubblicazioni e materiali fotografici ed audiovisivi ed attuando manifestazioni ed incontri.

     3. (Omissis) [7].

 

     Art. 6. Attività di rappresentanza.

     1. La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

 

     Art. 7. Proroga della durata delle aperture di credito a favore del Mediocredito Trentino Alto Adige.

     1. La durata massima di dieci anni delle aperture di credito in conto corrente fruttifero a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino Alto Adige - Mediocredito Trentino Alto Adige con sede in Trento, prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, dall'articolo 58, primo comma, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2 e dall'articolo 8, primo comma, della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, è estesa a quindici anni. Per effetto di tale disposizione possono essere modificate le convenzioni tra l'istituto e la Provincia, previste dalle stesse leggi provinciali.

 

     Art. 8. (Omissis) [8].

 

     Art. 9. Integrazioni alle disposizioni sui componenti degli organi di agenzie della Provincia.

     1. [Ai componenti il consiglio d'amministrazione dell'Azienda per la promozione turistica del Trentino di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 4 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, per la partecipazione alle sedute del consiglio d'amministrazione; il predetto trattamento è a carico del bilancio dell'azienda provinciale] [9].

     2. Al presidente del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, che per l'espletamento delle funzioni debba compiere viaggi, compete, a carico del bilancio dell'agenzia, il trattamento di missione del dirigente della medesima. Qualora non abbia la residenza nel comune sede degli uffici, gli compete altresì il trattamento di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 4 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, anche per l'esercizio delle funzioni connesse con la carica nella suddetta sede.

     3. Ai membri dei collegi dei revisori dei conti del servizio statistica di cui alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, dell'Agenzia del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dell'Agenzia per la promozione turistica del Trentino di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, spetta, a carico del bilancio delle rispettive agenzie, un'indennità di carica nella misura stabilità dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     4. (Omissis) [10].

 

     Art. 10. Disposizioni transitoria relative alla legge provinciale concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica nella provincia autonoma di Trento». [11]

     1. Per l'esercizio finanziario 1988 l'Azienda, per la promozione turistica del Trentino istituita con legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, adotta un bilancio di previsione redatto secondo le modalità e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 74 della medesima legge. Entro un mese dall'adozione da parte della Giunta provinciale del piano di politica turistica previsto dall'articolo 3 della stessa legge, l'azienda provinciale dispone le necessarie integrazioni al bilancio di previsione che sono inviate entro dieci giorni alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     2. Fino all'adozione del piano di politica turistica previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, per la concessione dei contributi e sovvenzioni per le iniziative previste dall'articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo in deroga a quanto stabilito dal comma 1, punto 1), lettera a) dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21.

 

     Art. 11. (Omissis) [12].

 

     Art. 12. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 10.887.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.» di Trento di cui alla legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000.

     3. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1987 le spese di lire 10.887.000.000 per i fini di cui al comma 1 e di lire 350.000.000 per i fini di cui al comma 2.

     4. Per i fini di cui all'articolo 15 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 274.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 13. Concorso della Provincia all'attività di cooperazione allo sviluppo.

     1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», è autorizzato lo stanziamento di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

     2. Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della precitata legge n. 49 sono utilizzate dalla Provincia nei termini e con le modalità per cui vengono devolute.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono costituiti fondi, a partire dall'esercizio finanziario 1988, il cui ammontare viene determinato annualmente con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale. Per l'esercizio finanziario 1987 si provvede nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio per i fini previsti dai medesimi articoli.

 

     Art. 15. (Omissis) [13].

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 


[1] Parole così sostituite dall'art. 7 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[6] Il presente comma, rinviato dal governo, non è stato promulgato, in applicazione dell'art. 37, secondo comma, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[7] Il presente comma, rinviato dal governo, non è stato promulgato, in applicazione dell'art. 37, secondo comma, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[8] Modifica gli artt. 23, 24 e 25 della L.P. 3 agosto 1987, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Abroga il quarto comma, art. 20, della L.P. 13 aprile 1981, n. 6, il quinto comma, art. 12, della L.P. 16 giugno 1983, n. 19 e il quinto comma, art. 17, della L.P. 4 agosto 1988, n. 21.

[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[13] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.