§ 4.5.10 - Legge Provinciale 22 dicembre 1975, n. 54. [*]
Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:22/12/1975
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. Nel quadro di una progressiva riorganizzazione del settore turistico pubblico, da completarsi entro l'anno 1976, e di una programmazione che tenga presente anche i fini sociali dell'attività [...]
Art. 2.      1. Il personale di ruolo e contrattuale in servizio presso l'Ente provinciale per il turismo alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti ancora in servizio al 31 dicembre [...]
Art. 3.      1. Il personale di ruolo di cui al precedente articolo 2, verrà inquadrato in soprannumero nel ruolo amministrativo e nel ruolo degli uscieri-bidelli della Provincia, con decorrenza primo [...]
Art. 4.      1. Il personale contrattuale di cui al precedente articolo 2, con mansioni della carriera ausiliaria, sarà inquadrato in soprannumero nel ruolo degli inservienti.
Art. 5.      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 secondo comma del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 1 personale inquadrato a norma dei precedenti articoli si applicano - in quanto non previste dalla [...]
Art. 6.      1. Sino a quando non sarà completamente riordinata la materia del turismo e della industria alberghiera, le funzioni proprie dall'Ente provinciale per il turismo soppresso vengono esercitate [...]
Art. 7.      1. In relazione al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, la Giunta provinciale procederà alla nomina, per la durata di quattro mesi, di un commissario Liquidatore [...]
Art. 8.      1. Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire per:
Art. 9.      1. Per consentire l'immediata erogazione delle spese per l'attività prevista dal precedente articolo 8, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la Tesoreria [...]
Art. 10.      1. Per le stesse finalità di cui al precedente articolo 8 la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare con contributi ad iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi [...]
Art. 11.      1. Per lo sviluppo ed il potenziamento del turismo a mezzo dell'organizzazione turistica periferica e degli enti locali, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ai [...]
Art. 12.      1. In relazione ai precedenti articoli 8, 10 e 11, l'assessorato provinciale cui compete la materia del turismo predispone piani di attività che, previo parere del sottocomitato di cui al n. 1) [...]
Art. 13.      1. Le disposizioni del presente capo hanno effetto dal primo gennaio 1976.
Art. 19.      1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Articolo 8 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 470.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al [...]
Art. 20.      (Omissis)


§ 4.5.10 - Legge Provinciale 22 dicembre 1975, n. 54. [*]

Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica.

(B.U. 23 dicembre 1975, n. 64).

 

 

CAPO I

Soppressione dell'Ente provinciale per il turismo di Trento

 

Art. 1.

     1. Nel quadro di una progressiva riorganizzazione del settore turistico pubblico, da completarsi entro l'anno 1976, e di una programmazione che tenga presente anche i fini sociali dell'attività turistica, è soppresso, con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno, l'Ente provinciale per il turismo di Trento.

 

     Art. 2.

     1. Il personale di ruolo e contrattuale in servizio presso l'Ente provinciale per il turismo alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti ancora in servizio al 31 dicembre 1975, è trasferito ed inquadrato, a domanda, da far pervenire alla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 1975, nei ruoli organici della Provincia autonoma di Trento.

     2. I beni immobili e mobili del medesimo ente sono parimenti trasferiti al patrimonio della Provincia.

     3. La Provincia autonoma di Trento subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso ente.

 

     Art. 3.

     1. Il personale di ruolo di cui al precedente articolo 2, verrà inquadrato in soprannumero nel ruolo amministrativo e nel ruolo degli uscieri-bidelli della Provincia, con decorrenza primo gennaio 1 976, nella corrispondente qualifica e parametro secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge, conservando l'anzianità di servizio nella carriera e l'anzianità giuridica ed economica acquisite nella qualifica di provenienza.

     2. Il personale in possesso della qualifica di commesso capo verrà inquadrato nella qualifica di usciere scelto con un'anzianità nella stessa pari a quella complessiva maturata nei parametri di provenienza 175 e 188 e con l'attribuzione del solo trattamento economico di usciere capo in relazione all'anzianità maturata nel parametro 188.

     3. Qualora il trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui ai precedenti commi risulti inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli maturati a seguito di progressione di carriera o di classe.

 

     Art. 4.

     1. Il personale contrattuale di cui al precedente articolo 2, con mansioni della carriera ausiliaria, sarà inquadrato in soprannumero nel ruolo degli inservienti.

     2. Il personale contrattuale di cui al precedente articolo 2, con mansioni impiegatizie, sarà inquadrato in soprannumero nelle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo in conformità al titolo di studio posseduto, previo superamento di un apposito esame colloquio. La commissione esaminatrice sarà quella di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

     3. Qualora il trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui ai commi precedenti risulti inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

 

     Art. 5.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 secondo comma del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 1 personale inquadrato a norma dei precedenti articoli si applicano - in quanto non previste dalla presente legge le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti provinciali.

 

     Art. 6.

     1. Sino a quando non sarà completamente riordinata la materia del turismo e della industria alberghiera, le funzioni proprie dall'Ente provinciale per il turismo soppresso vengono esercitate dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 7.

     1. In relazione al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, la Giunta provinciale procederà alla nomina, per la durata di quattro mesi, di un commissario Liquidatore con il compito di approntare ed approvare, previo esame del collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio 1975 del soppresso Ente provinciale per il turismo, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate a tutto il 31 dicembre 1975, nonché agli adempimenti fiscali e di qualsiasi altra natura connessi con la cessata gestione dell'ente medesimo.

     2. Al termine del suo mandato il commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla Giunta provinciale, corredata da una relazione illustrativa, la situazione finanziaria e patrimoniale del soppresso ente alla data del 30 aprile 1976 e ad effettuare nel contempo il versamento al Tesoriere della Provincia della eventuale giacenza di cassa.

     Provvederà inoltre ad effettuare la consegna ai funzionari all'uopo designati dalla Provincia autonoma, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, del materiale di propaganda, degli archivi e di quanto altro appartenente all'ente.

     3. Le attività, comprese eventualmente quelle corrispondenti a spese della Provincia e passività finanziarie risultanti dalla situazione redatta dal commissario liquidatore, saranno iscritte in appositi capitoli dell'entrata rispettivamente della spesa del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1976.

 

 

CAPO II

Impiego dei fondi destinati all'attività turistica [1]

 

     Art. 8.

     1. Allo scopo di promuovere l'incremento del turismo la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire per:

     a) propaganda e pubblicità turistica, ivi comprese le spese di rappresentanza, sia all'interno che all'estero;

     b) partecipazione a fiere, mostre o rassegne nazionali ed estere;

     c) acquisti ed approntamento di materiale in funzione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);

     d) studi, rilievi, ricerche e progetti per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi dell'opera di enti idonei allo svolgimento delle attività programmate.

 

     Art. 9.

     1. Per consentire l'immediata erogazione delle spese per l'attività prevista dal precedente articolo 8, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la Tesoreria provinciale aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, senza limite di importo, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese autorizzate con l'articolo 19 primo comma della presente legge nel limite massimo del 30 per cento dell'ammontare della relativa spesa annua secondo le disposizioni contenute negli Articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

 

     Art. 10.

     1. Per le stesse finalità di cui al precedente articolo 8 la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare con contributi ad iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi di particolare interesse turistico a carattere non meramente locale.

     2. Le domande di contributi vanno presentate all'assessorato competente in materia di turismo corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

     3. La liquidazione del contributo viene effettuata su presentazione di una relazione consuntiva e di un documentato rendiconto fino alla concorrenza dell'ammontare della spesa ammessa a contributo.

     4. Per le finalità di cui al primo comma la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni di categoria operanti a livello provinciale nel settore del turismo ed a cooperative di operatori turistici per azioni promozionali, che perseguano anche fini di turismo sociale, relative alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 8. Le domande di sovvenzione devono essere presentate all'assessorato provinciale competente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui le attività promozionali saranno svolte, con le modalità previste dal secondo comma del successivo articolo 11. La liquidazione delle sovvenzioni viene effettuata con le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo [2].

 

     Art. 11.

     1. Per lo sviluppo ed il potenziamento del turismo a mezzo dell'organizzazione turistica periferica e degli enti locali, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ai comprensori, ai comuni e loro consorzi, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni proloco e loro consorzi, per l'attuazione di iniziative, attività, manifestazioni, servizi, convegni e congressi di interesse turistico a carattere locale, nel quadro del programma provinciale.

     2. Le domande di sovvenzione vanno presentate all'assessorato competente in materia di turismo corredate di una relazione programmatica, da cui si desumano le finalità perseguite, la previsione di massima della spesa e le modalità di finanziamento.

     3. La liquidazione della sovvenzione viene effettuata su certificazione, da parte dell'assessore competente, dell'avvenuto svolgimento della attività programmata [3].

 

     Art. 12.

     1. In relazione ai precedenti articoli 8, 10 e 11, l'assessorato provinciale cui compete la materia del turismo predispone piani di attività che, previo parere del sottocomitato di cui al n. 1) dell'articolo 15 della presente legge, vengono approvati dalla Giunta provinciale [1].

 

     Art. 13.

     1. Le disposizioni del presente capo hanno effetto dal primo gennaio 1976.

     2. A decorrere dalla stessa data cessano di essere applicate la legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, la legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, quest'ultima limitatamente alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2, ed il R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1525, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n, 413, limitatamente all'articolo 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

CAPO III

 

     Artt. 14. - 18.

     (Omissis) [4].

 

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 19.

     1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Articolo 8 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 470.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

     2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

     3. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 280.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

     4. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [5].

 

Tabella di equiparazione

     (Omissis).

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Vedi art. 78, L.P. 4 agosto 1986, n. 21, riportata al § 4.5.21.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 31 gennaio 1978, n. 11.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 31 gennaio 1978, n. 11.

[1] Vedi art. 78, L.P. 4 agosto 1986, n. 21, riportata al § 4.5.21.

[4] Articoli abrogati dall'art. 78 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[5] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.