§ 3.3.1A - Legge Provinciale 6 luglio 1988, n. 21.
Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:06/07/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La durata delle utenze d'acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


§ 3.3.1A - Legge Provinciale 6 luglio 1988, n. 21.

Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni.

(B.U. 19 luglio 1988, n. 31).

 

Art. 1.

     1. La durata delle utenze d'acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio 1978, n. 228, è prorogata senza soluzione di continuità, ivi compresa quella delle utenze eventualmente scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1998. Si applicano alla proroga le modalità, condizionali e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi medesime.

     2. La proroga di cui al comma 1 riguarda anche la durata delle piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irriguo, aventi titolo a riconoscimento ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1550, le quali siano già scadute e prima dell'entrata in vigore della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di diniego di rinnovo.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.