§ 1.3.12 - L. 18 dicembre 1951, n. 1550.
Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:18/12/1951
Numero:1550


Sommario
Art. unico.      Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche [...]


§ 1.3.12 - L. 18 dicembre 1951, n. 1550.

Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.

(G.U. 12 gennaio 1952, n. 10).

 

Art. unico.

     Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purché l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi.

     La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.