§ 4.2.17 - Legge Provinciale 31 gennaio 1977, n. 11.
Nuovi interventi a sostegno dell'economia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:31/01/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino Alto Adige [...]
Art. 2.      1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre di una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a 10 anni fino alla [...]
Art. 3.      1. Per i fini previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, come modificata dall'articolo 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Le misure massime del concorso annuo costante, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come previsto dal secondo e terzo comma dei medesimo articolo, sono [...]
Art. 6.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come modificata dalle disposizioni del capo i della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, e dall'articolo 5 della presente [...]
Art. 7.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Cooperativa artigiana di garanzia della [...]
Art. 8.      1. Il fondo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituito dai terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. [...]
Art. 9. 
Art. 15.      1. Lo stanziamento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato da lire 4.000.000.000 a lire 8.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, da utilizzare [...]
Art. 16.      (Omissis)


§ 4.2.17 - Legge Provinciale 31 gennaio 1977, n. 11.

Nuovi interventi a sostegno dell'economia.

(B.U. 8 febbraio 1977, n. 8).

 

 

TITOLO I

PARTECIPAZIONE AL MEDIOCREDITO E INTERVENTO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

 

CAPO I

    Partecipazione della Provincia ai fondi di dotazione dell'Istituto

mediocredito Trentino - Alto Adige

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino Alto Adige Mediocredito Trentino Alto Adige - con sede in Trento.

     2. E' altresì autorizzata la partecipazione della Provincia al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento annessa all'istituto medesimo.

     3. Le partecipazioni ai predetti fondi potranno essere disposte nella misura di un conferimento complessivo non superiore a lire 1.900.000.000.

     4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 1.900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

 

CAPO II

Norme ed ulteriori interventi per l'industria

 

     Art. 2.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre di una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a 10 anni fino alla concorrenza di lire 5.000.000.000 a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino Alto Adige Mediocredito Trentino-Alto Adige con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni.

     2. Con apposita convenzione, sentite le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e degli imprenditori e i comprensori, saranno regolati i rapporti tra l'istituto suindicato e la Provincia autonoma di Trento in ordine all'impiego dell'apertura di credito di cui al comma precedente.

     3. La convenzione stabilirà in particolare i criteri per le priorità territoriali e settoriali di intervento.

     4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 3.

     1. Per i fini previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, come modificata dall'articolo 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 [1].

 

     Art. 4. [1]a

     [1. La Giunta provinciale invierà semestralmente al Consiglio provinciale una relazione generale sullo stato di attuazione delle leggi provinciali in materia di incremento della produzione industriale, precisando gli interventi effettuati, nonché la misura e le modalità degli stessi, anche con riguardo agli impegni assunti dalle imprese nei confronti della Provincia.

     2. La relazione di cui al precedente comma sarà inviata anche alle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e degli imprenditori ed ai comprensori].

 

CAPO III

Interventi a favore dell'artigianato

 

     Art. 5.

     1. Le misure massime del concorso annuo costante, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come previsto dal secondo e terzo comma dei medesimo articolo, sono elevate rispettivamente al 6 per cento e all'8 per cento.

 

     Art. 6.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come modificata dalle disposizioni del capo i della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, e dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     2. Per gli esercizi successivi, fino al 1985, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

 

     Art. 7.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento, un contributo «una tantum» di lire 100.000.000 al fine di incrementare il fondo di cui all'articolo 4, lettera d) dello statuto della cooperativa.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 8.

     1. Il fondo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituito dai terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, è elevato da lire 50.000.000 a lire 150.000,000.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma precedente sono autorizzati gli stanziamenti di lire 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984 e di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 9. [1]a

     [1. E' fatto obbligo alla Cooperativa artigiana di garanzia di presentare alla Giunta provinciale una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta e sugli interventi di garanzia effettuati, con indicazione dei settori produttivi beneficiari e dell'ammontare delle operazioni di finanziamento assistite da garanzia.

     2. La Giunta provinciale invierà semestralmente al Consiglio provinciale una relazione generale sullo stato di attuazione delle leggi provinciali in materia di incentivazione al settore artigianale, precisando gli interventi effettuati, nonché la misura e le modalità degli stessi, anche con riguardo agli impegni assunti dalle imprese nei confronti della Provincia.

     3. La relazione di cui al primo comma sarà inviata anche alle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e degli imprenditori ed ai comprensori].

 

 

TITOLO II

ULTERIORI INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA [2]

 

     Artt. 10. - 14.

     (Omissis).

 

 

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

 

     Art. 15.

     1. Lo stanziamento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato da lire 4.000.000.000 a lire 8.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, da utilizzare per il finanziamento del primo piano triennale di edilizia scolastica.

 

 

TITOLO IV

ULTERIORI INTERVENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

 

     Art. 16.

     (Omissis) [3].

 

 

TITOLO V [3]a

INTERVENTI STRAORDINARI IN RELAZIONE AD EVENTI TELLURICI

 

     [Art. 17.

     1. Le disposizioni della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, concernente interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976, sono applicabili anche per i fenomeni succedutisi dopo tale data.

     2. Il limite di importo stabilito dall'articolo 2, secondo comma, della predetta legge provinciale n. 31 è elevato a 50 milioni. La Giunta provinciale, su richiesta del comune interessato e sempreché ne riconosca l'opportunità tecnica ed amministrativa, può - provvedere all'esecuzione delle opere in via diretta anche qualora la spesa sia inferiore al limite sopra indicato].

 

     [Art. 18.

     1. Al fine di consentire il sollecito rientro nelle rispettive abitazioni delle persone che, a causa degli eventi tellurici, sono state provvisoriamente sistemate in altri alloggi, la Giunta provinciale, ove ne riconosca la necessità o la convenienza, sentito il comune interessato, può provvedere alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori con inizio degli stessi nel termine di 30 giorni, con diffida per l'esecuzione d'ufficio, nel qual caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dalla Provincia nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa, in base al reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno 1975.

     2. Ove si tratti di immobili dichiarati di interesse storico od artistico, l'invito all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, sarà accompagnato da eventuali prescrizioni in materia storico - artistica, le quali tengono luogo delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

     3. La Giunta provinciale può disporre che all'esecuzione dei lavori provveda l'ITEA. In tal caso la Giunta stessa assegna all' istituto i fondi necessari, che saranno erogati in via anticipata per il 70 per cento e per la rimanente parte ad avvenuta esecuzione delle opere, su presentazione di idonea documentazione.

     4. Nel caso di mancato rimborso, a sensi del primo comma, si procede alla riscossione delle somme dovute a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639].

 

     [Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, come modificata dall'articolo 17 della presente legge, si prescinde dal parere del comitato tecnico per i beni culturali].

 

     [Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, come modificata dall'articolo 17 della presente legge, e per il finanziamento degli eventuali oneri previsti dal precedente articolo 18, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     2. Per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31, come modificata dagli articoli 17 e 19 della presente legge, nonchè per il finanziamento degli eventuali oneri previsti dal precedente articolo 18, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976].

 

     [Art. 21.

     1. In relazione agli oneri derivanti dall'abbandono delle abitazioni a causa dell'evento tellurico del 13 dicembre 1976, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al Comprensorio Alto Garda e Ledro, somme fino alla concorrenza dell'importo di lire 200.000.000.

     2. 1 relativi interventi, che hanno carattere di straordinarietà, devono essere attuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. A tal fine la Giunta provinciale delibera un programma dei suddetti interventi secondo le indicazioni, per tipo e modalità, presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Comprensorio Alto Garda e Cedro, sentiti i comuni interessati.

     4. All'attuazione degli interventi provvede il Comprensorio Atto Garda e Cedro.

     5. L'erogazione dei fondi assegnati è disposta mediante versamento degli stessi alla tesoreria del Comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno mensile di cassa. A tal fine, il Comprensorio invierà alla Provincia i dati relativi al fabbisogno mensile di cassa distinto per i tipi di spesa previsti dal programma di cui al terzo comma del presente articolo.

     6. Al termine del periodo cui gli interventi si riferiscono e comunque entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di cui al secondo comma, il Comprensorio presenta alla Giunta provinciale un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, accompagnate da una relazione sull'attuazione del programma, e riversa alle entrate del bilancio provinciale le somme ricevute ed eventualmente non utilizzate.

     7. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976].

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Artt. 22. - 24.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] La L.P. 23 gennaio 1975, n. 17 e la L.P. 31 gennaio 1976, n. 12 sono state abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Titolo abrogato dall'art. 55 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[3]3a Titolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.