§ 4.2.30 - Legge Provinciale 12 luglio 1993, n. 17.
Servizi alle imprese.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:12/07/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Deliberazione di attuazione.
Art. 4 bis.  Particolari tipologie di servizi.
Art. 5.  Comitato tecnico consultivo.
Art. 6.  Funzioni del comitato.
Art. 7.  Interventi a sosta dei servizi informativi.
Art. 8.  Contenuto dei progetti per i servizi informativi.
Art. 9.  Sperimentazione di servizi telematici.
Art. 10.  Prima assistenza e piani strategici.
Art. 11.  Interventi a sostegno della domanda di servizi di base.
Art. 12.  Servizi specialistici
Art. 13.  Certificazione e internazionalizzazione.
Art. 14.  Interventi a favore dell'offerta di servizi.
Art. 15.  Laboratori di prova e organismi di certificazione.
Art. 16.  Sviluppo dell'attività consortile.
Art. 17.  Individuazione degli indirizzi strategici in sede di prima applicazione.
Art. 18.  Cumulabilità delle agevolazioni.
Art. 19.  Partecipazione ad azioni comunitarie.
Art. 20.  Concessione e liquidazione degli interventi.
Art. 21.  Condizioni per il permanere delle agevolazioni.
Art. 21 bis.  Istruttoria da parte degli enti di garanzia collettiva fidi.
Art. 22.  Abrogazioni.
Art. 23.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 24.  Copertura degli oneri.
Art. 25.  Variazioni di bilancio.
Art. 26.  Disposizioni sull'applicazione della legge e sui vincoli comunitari.


§ 4.2.30 - Legge Provinciale 12 luglio 1993, n. 17.

Servizi alle imprese.

(B.U. 20 luglio 1993, n. 33 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge ha la finalità di promuovere, in armonia con il programma di sviluppo provinciale, una politica dei servizi alle imprese rivolta a rendere possibile una maggiore qualificazione delle imprese esistenti, una migliore qualità del lavoro e a creare condizioni favorevoli per nuove iniziative.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite in particolare tramite i seguenti obiettivi:

     a) promozione di servizi a prevalente contenuto informativo;

     b) stimolazione delle piccole imprese alla definizione delle proprie esigenze e dei propri fabbisogni terziari;

     c) sostegno della domanda di servizi di base e specialistici, in particolare di quelli connessi alla realizzazione di indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale;

     d) sostegno della domanda di assistenza tecnologica e progettuale per l'innovazione del prodotto e del processo;

     e) razionalizzazione dell'offerta di servizi, incentivando la localizzazione di nuove iniziative;

     f) razionalizzazione del mercato dei servizi in particolare attraverso il sostegno di attività svolte da consorzi e società consortili costituiti da imprese utilizzatrici e imprese fornitrici di servizi.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari.

     1. Possono beneficiare degli interventi:

     a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 per 30 quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 8;

b) le piccole e medie imprese ed i loro consorzi, ad eccezione di quelle esercitanti un'attività finanziaria, creditizia o assicurativa, per quanto riguarda gli interventi di cui ai capi I, II e IV del titolo II;

     c) i soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 14, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo III del titolo II.

     2. Ai sensi della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle che rispondono alla definizione prevista dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese [1].

     3. (Omissis).

     3 bis. La Giunta provinciale può stabilire modalità per stimolare la fruizione dei servizi individuati da questa legge da parte dei soggetti beneficiari attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione o di altri soggetti pubblici e privati [2].

 

     Art. 4. Deliberazione di attuazione.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Giunta provinciale determina con propria deliberazione:

     a) la definizione di piccola impresa riferita a ciascuno dei settori economici nei quali opera la presente legge;

     b) i servizi di prima assistenza, i servizi di base e i servizi specialistici ammissibili ad agevolazione;

     c) [gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative ed ai soggetti ammessi] [3];

     d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

     e) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili o di agevolazione concedibile;

     f) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla legge;

     g) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

     h) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e della relativa documentazione;

     i) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali saranno previste modalità semplificate per la presentazione delle domande per l'istruttoria delle stesse;

     l) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

     m) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5;

     n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni è comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;

     o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

     2. [Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera c) non sono ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge] [4].

     3. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle categorie di soggetti di cui all'articolo 3 maggiormente rappresentative nonché alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

     4. La deliberazione di cui al presente articolo può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 3.

     5. [La Giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti] [5].

     6. [La deliberazione di adeguamento di cui al comma 5 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della Giunta provinciale del disegno di legge concernente l'approvazione del programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime] [6].

     7. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 4 bis. Particolari tipologie di servizi. [7]

     [1. Con deliberazione di cui all'articolo 4 la Giunta provinciale può fissare una o più tipologie di servizi specialistici connessi ad indirizzi strategici direttamente accessibili anche dalle piccole imprese prescindendo dalle condizioni stabilite dal comma 2 dell'articolo 13.

     2. In sede di prima applicazione del presente articolo per l'integrazione della deliberazione di cui al comma 1 si prescinde dalla procedura indicata dal comma 3 del medesimo articolo 4.]

 

     Art. 5. Comitato tecnico consultivo.

     1. Per l'applicazione della presente legge la Giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico consultivo.

     2. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale nomina, tra i membri di cui alla lettera a) del comma 3, il presidente e il vicepresidente [8].

     3. Il comitato è composto:

     a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione;

     b) dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

     c) da quattro componenti da scegliere tra esperti nelle materie di economia aziendale, marketing, tecnologie produttive e qualità del lavoro, diritto.

     4. Alle riunioni del comitato partecipano in qualità di relatori senza diritto di voto i dirigenti dei servizi provinciali cui si riferiscono le materie trattate. Possono inoltre partecipare senza diritto di voto gli assessori provinciali competenti.

     5. Il comitato disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno.

     6. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente della Provincia.

     7. Ai componenti e al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata, da ultimo, con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni dell'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 6. Funzioni del comitato.

     1. Il comitato tecnico di cui all'articolo 5 svolge le seguenti funzioni:

     a) esprime il parere, a richiesta della Giunta provinciale, su argomenti inerenti all'attuazione della presente legge, nonché su problemi relativi alla politica provinciale dei servizi alle imprese;

     b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni indicate dalla presente legge con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione di attuazione di cui all'articolo 4 per progetti di entità superiore al limite che verrà stabilito dalla medesima deliberazione ovvero comunque a richiesta del dirigente generale competente nella materia trattata;

     c) esprime alla Giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata, il proprio parere sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda richiedente, sulla conformità delle iniziative proposte agli obiettivi della presente legge e a quelli della programmazione economica, sull'ammissibilità dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché sull'entità dell'intervento.

     2. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle eventuali valutazioni di congruità tecnico-amministrativa svolte dal servizio competente o da uno o più esperti iscritti ai competenti ordini professionali o comunque in possesso di comprovati titoli di qualificazione professionale o da enti creditizi ovvero dalla Tecnofin trentina s.p.a. [9].

     3. I rapporti con gli esperti e gli istituti di credito di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni.

     4. Le iniziative per le quali non è previsto il parere del comitato sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente per l'istruttoria.

     5. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

 

TITOLO II

Tipologie di intervento

 

CAPO I

Promozione dei servizi informativi

 

     Art. 7. Interventi a sosta dei servizi informativi.

     1. Al fine di stimolare ed agevolare l'accesso delle imprese alle informazioni, la Provincia può concedere contributi per una durata non superiore a tre anni fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di specifici progetti.

     2. Le spese di cui al comma 1 comprendono:

     a) sistemi informatici;

     b) canoni di collegamento alle banche dati da cui sono attinte le informazioni.

     3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

     a) le società costituite per la prestazione di servizi ai soci e loro associati;

     b) i consorzi costituiti tra imprese.

     4. Per il periodo di vigenza della presente legge, può essere ammesso alle agevolazioni di cui al comma 1 solamente un progetto per ciascuna tipologia di servizi e per ciascun settore economico di appartenenza.

 

     Art. 8. Contenuto dei progetti per i servizi informativi.

     1. I progetti per i servizi informativi di cui all'articolo 7 riguardano:

     a) la creazione di sistemi informativi settoriali destinati a garantire alle imprese la fruizione di informazioni di mercato, tecnologiche e produttive acquisibili attraverso banche dati;

     b) la costituzione di banche dell'offerta e della domanda di beni, macchinari e servizi esistenti nella provincia di Trento, con lo scopo di aumentare la diffusione delle informazioni sulle caratteristiche delle imprese trentine e stimolare l'interazione tra aziende locali;

     c) la fornitura di servizi di assistenza tecnica per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni fornite ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 9. Sperimentazione di servizi telematici.

     1. Nell'ambito del progetto «Informatizzazione e trasparenza» di cui all'articolo 5 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 «Disposizioni per l'attuazione di progetti», la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare interventi volti a sperimentare l'avvio di servizi telematici a favore di operatori economici ed enti pubblici nel rispetto delle modalità previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, anche in riferimento ad iniziative previste dai progetti operativi già approvati.

 

CAPO II

Sostegno e indirizzo della domanda di servizi

 

     Art. 10. Prima assistenza e piani strategici. [10]

     1. Per favorire il rafforzamento e l'evoluzione delle imprese e dei consorzi d'imprese la Provincia incentiva l'acquisizione:

     a) di servizi di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda, acquisiti da imprese o da consorzi che hanno avviato l'attività da non meno di tre anni al momento di presentazione della domanda di agevolazione;

     b) di servizi rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio di una nuova attività o per l'ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti.

     2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative indicate dalla lettera b) del comma 1 è accordato un contributo aggiuntivo del 20 per cento della spesa ammissibile; in tal caso l'intera sovvenzione è concessa ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

 

     Art. 11. Interventi a sostegno della domanda di servizi di base.

     1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo dei servizi di base la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili. Il contributo non può superare comunque i limite di 200.000 ECU.

     2. Si intendono come servizi di base i servizi legati alle principali fasi dell'attività dell'impresa che risultino necessari a migliorare il livello informativo dell'impresa.

     2 bis. Se i servizi di base, come definiti dal comma 2, hanno per oggetto aspetti concernenti la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'attività d'impresa, la percentuale di contributo indicata dal comma 1 può essere elevata fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili [11].

     3. [Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

     a) le piccole imprese;

     b) le medie imprese che presentino un progetto connesso agli indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale] [12].

 

     Art. 12. Servizi specialistici [13].

     1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo da parte delle imprese e dei consorzi di servizi specialistici la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili [14].

     2. Si intendono per servizi specialistici quelli volti a potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, assetto organizzativo e tecnologico.

     3. [L'esigenza di tali servizi deve essere individuata dalle risultanze dell'attività di prima assistenza di cui all'articolo 10] [15].

 

     Art. 13. Certificazione e internazionalizzazione. [16]

     1. La percentuale di contributo indicata nel comma 1 dell'articolo 12 può essere elevata fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili se i servizi specialistici, come definiti dall'articolo 12, comma 2, riguardano:

     a) la certificazione di sistemi di qualità aziendale, la certificazione dei prodotti, la certificazione ambientale e la certificazione etica;

     b) progetti di sviluppo del mercato in ambito internazionale.

 

CAPO III

Valorizzazione e potenziamento dell'offerta di servizi

 

     Art. 14. Interventi a favore dell'offerta di servizi.

     1. Al fine di conseguire una razionalizzazione dell'offerta di servizi alle imprese, fermi restando gli interventi previsti dalle leggi nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione ed in alternativa ai medesimi secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale può concedere contributi a fronte di investimenti effettuati per realizzare nuove iniziative promosse da soggetti erogatori di servizi anche costituiti in forma di piccole e medie imprese, loro consorzi e società consortili connesse alla realizzazione di indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale e operanti in comparti assenti o scarsamente presenti sul territorio provinciale.

     2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del 15 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile e riguardante investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici.

     3. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale ed operativa in provincia di Trento.

 

     Art. 15. Laboratori di prova e organismi di certificazione.

     1. La Giunta provinciale può concedere contributi per la realizzazione di laboratori di prova e organismi di certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici e applicativi.

 

CAPO IV

Razionalizzazione del mercato dei servizi

 

     Art. 16. Sviluppo dell'attività consortile.

     1. La Provincia, al fine di migliorare e razionalizzare la domanda e l'offerta locale di servizi, sostiene la creazione e l'attività di consorzi e di società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese utilizzatrici di servizi, nonché fra tali imprese e imprese fornitrici di servizi.

     2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a venti milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale.

     3. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

     4. L'attività dei consorzi o delle società consortili costituiti per le finalità di cui al presente articolo può riguardare in particolare:

     a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate;

     b) la creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

     c) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazione fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

     d) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati;

     e) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

     f) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti;

     g) l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

     h) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

     i) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

     l) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

     m) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

     n) la promozione all'estero di attività, prodotti e tecnologie di imprese trentine anche attraverso la realizzazione di sedi logistiche;

     o) le altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

     5. Al fine di promuovere la costituzione ed il rafforzamento dei consorzi e delle società consortili di cui al comma 1, la Giunta provinciale può concedere contributi in misura non superiore all'entità o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato con l'esclusione degli apporti in natura.

     6. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ai consorzi ed alle società consortili per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui al comma 4, nella misura massima del 20 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'acquisto di macchinari, attrezzature e sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

 

TITOLO III

Disposizioni finali e finanziarie

 

CAPO I

Norme transitorie e finali

 

     Art. 17. Individuazione degli indirizzi strategici in sede di prima applicazione. [17]

     [1. Nella prima fase di attuazione della presente legge e fino all'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale sono individuati i seguenti indirizzi strategici:

     a) a promozione della qualità nell'impresa, ivi compresa la qualità del lavoro;

     b) lo sviluppo della nuova imprenditorialità;

     c) l'apertura, l'internazionalizzazione e l'integrazione del sistema produttivo;

     d) la qualificazione dei quadri intermedi e direzionali.]

 

     Art. 18. Cumulabilità delle agevolazioni.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, le agevolazioni finanziarie previste da norme provinciali, statali e comunitarie, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, possono cumularsi con le agevolazioni stabilite dalla presente legge, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme stesse, in relazione alle iniziative localizzate o che si localizzano nel territorio provinciale.

     2. Il cumulo di eventuali diverse agevolazioni non può comunque superare i limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria.

 

     Art. 19. Partecipazione ad azioni comunitarie. [18]

     [1. Al fine di conseguire specifici obiettivi previsti da azioni comunitarie che interessano la predisposizione di una idonea politica dei servizi alle imprese, nonché la promozione dell'attività di ricerca ed innovazione, la Provincia è autorizzata a partecipare anche tramite società partecipate al Consorzio Comett «A.T.& Q. - Centro di formazione per le tecnologie avanzate e la qualità nelle piccole e medie imprese, nei servizi e nella pubblica amministrazione».]

 

     Art. 20. Concessione e liquidazione degli interventi.

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda corredata della documentazione prevista dalla deliberazione di cui al l'articolo 4. La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base della documentazione stabilita con la deliberazione medesima.

     2. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa realizzata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

     3. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 4, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 4, risulti equivalente all'entità del contributo in conto capitale.

     4. I contributi hanno decorrenza dal 30 giugno o, se concessi dopo tale data, dal 31 dicembre dell'anno nel quale viene assunto il provvedimento di concessione e sono erogati, fatti salvi i casi di erogazione di anticipi, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.

 

     Art. 21. Condizioni per il permanere delle agevolazioni.

     1. I beni oggetto di agevolazione ai sensi della presente legge non possono essere alienati o comunque distolti dall'uso e dalla destinazione per cui le stesse agevolazioni sono state concesse per almeno dieci anni nel caso di beni immobili e per almeno tre anni nel caso di beni mobili. Tali termini decorrono dalla data di acquisizione dei relativi beni.

     2. In caso di inosservanza di quanto stabilito dal comma 1, la Giunta provinciale dispone la revoca d elle agevolazioni concesse a far data dall'alienazione o dal mutamento d'uso e di destinazione del bene agevolato.

     3. Nel caso di contributi erogati in unica soluzione il contributo è rideterminato in proporzione al tempo di utilizzo del bene agevolato.

 

          Art. 21 bis. Istruttoria da parte degli enti di garanzia collettiva fidi. [19]

     1. La Giunta provinciale, nel rispetto della legislazione provinciale che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, può affidare agli enti di garanzia collettiva fidi presenti sul territorio provinciale l'intera procedura per la concessione di aiuti finanziari, la loro erogazione e il controllo del rispetto degli obblighi per le iniziative previste da questa legge. I rapporti tra la Provincia e questi enti sono definiti con apposite convenzioni.

 

     Art. 22. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) le lettere da b) ad i) e la lettera m) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», cosi come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;

     b) il capo II del titolo II della legge 3 agosto 1987, n. 13 concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato»;

     c) le lettere b), c) ed e) dell'articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

     2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti ai sensi delle predette disposizioni, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relativamente a domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 23. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi, ad esclusione di quelli in quote annue costanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, previsti dagli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, commi 5 e 6, nonché per gli interventi di cui all'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.395.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.470.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

     2. Per i fini di cui all'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 105.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio.

     3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per la concessione dei contributi in quote annue costanti, previsti dagli articoli richiamati al comma 1.

 

     Art. 24. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 23, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Progetti speciali e servizi alle imprese» indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 20.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 7, e 6, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «istituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. Agli oneri di lire 10.000.000.000 derivanti dell'applicazione dell'articolo 23, per il periodo degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Economia», programma «Interventi intersettoriali per l'economia», area di intervento «Progetti speciali e servizi alle imprese» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 20.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 7, e 6, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 25. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 24 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 24.

 

          Art. 26. Disposizioni sull'applicazione della legge e sui vincoli comunitari. [20]

     1. Fatta salva la disciplina comunitaria relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis), i regimi di aiuto recati da questa legge sono applicati ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.


[1] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, che ha anche abrogato il comma 3 del presente articolo.

[2] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 66 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[9] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[13] Rubrica così sostituita dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[15] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[19] Articolo inserito dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[20] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 14 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4 e così sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.