§ 3.7.25 - L.P. 28 luglio 2004, n. 8.
Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (norme per la protezione della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:28/07/2004
Numero:8

§ 3.7.25 - L.P. 28 luglio 2004, n. 8.

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

(B.U. 10 agosto 2004, n. 32).

 

Art. 1. Disposizioni per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2004.

     1. Per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2004 si applicano, oltre alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) per le parti compatibili con il presente articolo, le seguenti disposizioni:

     a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

     1) capriolo femmina e piccolo: dal 5 settembre al 4 novembre;

     2) capriolo maschio: dal 5 settembre al 24 ottobre;

     3) camoscio: dal 19 settembre al 18 novembre;

     4) cervo: dal 5 settembre al 19 settembre e dal 10 ottobre al 24 novembre;

     5) muflone: dal 19 settembre al 18 novembre;

     b) per la lepre è consentito l'esercizio della caccia per le seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:

     1) lepre comune: dal 19 settembre al 15 dicembre;

     2) lepre bianca: dal 2 ottobre al 29 novembre;

     c) per le specie diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) i periodi entro i quali è consentito l'esercizio della caccia sono determinati dal comitato faunistico provinciale di cui all'articolo 11 della legge provinciale n. 24 del 1991, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Per l'espressione del parere dell'INFS trova applicazione quanto previsto dall'articolo 52 ter, comma 3, della legge provinciale n. 24 del 1991;

     d) fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, l'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana a libera scelta del cacciatore, da effettuarsi secondo le modalità fissate dal comitato faunistico provinciale;

     e) dal 2 ottobre al 29 novembre l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna migratoria è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

     2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera m), della legge provinciale n. 24 del 1991.

 

Art. 2. Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

     1. La lett. c) del comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, è sostituita dalla seguente:

"c) alla lepre bianca e alla lepre comune, purché con cane, con il divieto da parte del cacciatore di seguire le orme."

 

Art. 3. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.