§ 4.2.21 - Legge Provinciale 27 dicembre 1982, n. 32.
Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:27/12/1982
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta provinciale previo [...]
Art. 2.      1. La Camera di commercio, prima di esprimere il parere di cui al precedente articolo 1, deve far sottoporre l'interessato ad un esame nel quale il medesimo deve dimostrare di possedere buona [...]
Art. 3.      1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti
Art. 4.      1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque [...]
Art. 5.      1. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificatamente indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti
Art. 6.      1. Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della sorveglianza di cui al successivo articolo 8 l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, [...]
Art. 7.      1. L'esercizio a qualunque titolo della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito per ogni capo rilevato con una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 [...]
Art. 8.      1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia [...]
Art. 9.      1. Delle violazioni di cui all'articolo 7 deve essere redatto apposito verbale
Art. 10.      1. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il dirigente del servizio provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di caccia, se ritiene fondato [...]
Art. 11.      1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno introitate nel bilancio della Provincia
Art. 12.      1. Nulla è innovato per quanto riguarda le norme da osservare da parte di chi esercita I attività di cui al precedente articolo 1 in relazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e alla legge [...]


§ 4.2.21 - Legge Provinciale 27 dicembre 1982, n. 32.

Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.

(B.U. 28 dicembre 1982, n. 59 - S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta provinciale previo parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

 

     Art. 2.

     1. La Camera di commercio, prima di esprimere il parere di cui al precedente articolo 1, deve far sottoporre l'interessato ad un esame nel quale il medesimo deve dimostrare di possedere buona conoscenza faunistica e di essere esperto delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

     2. Sono esclusi dall'esame coloro che all'entrata in vigore della presente legge siano già iscritti alla Camera di commercio e all'albo delle imprese artigiane per l'attività di imbalsamatore e tassidermista.

     3. A tal fine, all'inizio di ogni quinquennio, viene costituita con deliberazione della Giunta camerale un'apposita commissione composta:

     - da un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali - presidente;

     - da un rappresentante del Comitato provinciale della caccia - membro;

     - da un esperto in materia di tassidermia e imbalsamazione - membro;

     - da un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative - membro;

     - da un funzionario camerale, con funzioni di membro-segretario.

 

     Art. 3.

     1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

     b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine dagli accordi internazionali;

     c) alla fauna domestica;

     c bis) alla fauna selvatica oggetto di investimento lungo le strade d'uso pubblico ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) [1].

     2. E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.

     3.In deroga a quanto stabilito nei due precedenti commi, per scopi scientifici o didattici la Giunta provinciale può autorizzare i Musei di scienze naturali di Trento e Rovereto o altri enti aventi esclusivamente scopi scientifici o didattici ad esercitare direttamente o avvalendosi di tassidermisti autorizzati l'imbalsamazione di qualsiasi animale; per gli esemplari appartenenti a specie oggetto di tutela da parte delle leggi venatorie e non incluse nell'elenco di quelle cacciabili deve essere dichiarata la legittima provenienza mediante certificazione rilasciata dal Servizio provinciale foreste, caccia e pesca [2].

     4. Gli esemplari di cui alla lettera c bis) del primo comma devono essere muniti del certificato d'origine rilasciato dal personale addetto alla vigilanza venatoria, secondo il modello predisposto dal servizio competente in materia di fauna selvatica [3].

 

     Art. 4.

     1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del possessore dell'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

 

     Art. 5.

     1. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificatamente indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

     2. Il tassidermista o imbalsamatore dovrà apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della presente legge un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6.

     1. Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della sorveglianza di cui al successivo articolo 8 l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, a deposito degli animali preparati o da preparare.

 

     Art. 7.

     1. L'esercizio a qualunque titolo della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito per ogni capo rilevato con una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.

     2. La violazione di ogni altro obbligo di cui alla presente legge, o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione, è punita, oltre che con la sospensione o revoca dell'autorizzazione, con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 200 mila per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

     3. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni, previste dalla vigente legislazione sia statale sia provinciale con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione.

 

     Art. 8.

     1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati dai comuni, loro consorzi, nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta provinciale.

     2. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

 

     Art. 9.

     1. Delle violazioni di cui all'articolo 7 deve essere redatto apposito verbale.

     2. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; ove ciò non fosse possibile, o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro dieci giorni al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     3. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al servizio provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di caccia, che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     4. La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni mediante versamento al tesoriere della Provincia della somma indicata nella comunicazione.

 

     Art. 10.

     1. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il dirigente del servizio provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di caccia, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, dove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata della metà.

     2. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     3. (Omissis) [4].

 

     Art. 11.

     1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 12.

     1. Nulla è innovato per quanto riguarda le norme da osservare da parte di chi esercita I attività di cui al precedente articolo 1 in relazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 26 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[2] Comma aggiunto dalla L.P. 18 aprile 1988, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[4] Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 19 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.