§ 4.1.15 - L.P. 29 dicembre 1979, n. 15.
Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/12/1979
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. La Provincia autonoma di Trento concorre al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 16 dell'accordo [...]
Art. 3.      1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 19 dell'accordo allegato alla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura del disavanzo del bilancio [...]
Art. 4.      1. Per i fini di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 63.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979
Art. 5.      1. Per i fini di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 67.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979


§ 4.1.15 - L.P. 29 dicembre 1979, n. 15. [1]

Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

(B.U. 29 dicembre 1979, n. 64).

 

Art. 1. [2]

     1. Fermo restando l'esercizio delle attribuzioni della Provincia in materia di profilassi zootecnica, ai sensi dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, la Giunta provinciale è autorizzata a all'organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

     2. Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi da recepirsi con legge fra le Provincie autonome di Bolzano e di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

 

     Art. 2.

     1. La Provincia autonoma di Trento concorre al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 16 dell'accordo allegato alla presente legge, mediante la assegnazione di somme disposte dalla Giunta provinciale, sulla base del bilancio di previsione dell'Istituto medesimo, approvato dal consiglio di amministrazione, tenendo comunque conto delle risultanze finali dell'esercizio relativo all'ultimo rendiconto approvato.

     2. Le somme assegnate a termini del precedente comma sono erogate in via anticipata mediante versamento alla Tesoreria dell'Istituto stesso.

     3. L'assegnazione delle predette somme relative all' esercizio finanziario 1979 è disposta tenendo conto dei fondi già assegnati secondo le devoluzioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 3.

     1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 19 dell'accordo allegato alla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura del disavanzo del bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie derivato dalle gestioni degli anni 1977 e 1978 mediante l'assegnazione di una somma da determinarsi sulla base del disavanzo accertato nel rendiconto dell'Istituto stesso relativo all'esercizio 1978.

 

     Art. 4.

     1. Per i fini di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 63.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale, fatta salva la possibilità di determinare tale stanziamento nell'ambito del Fondo sanitario provinciale nei termini di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5.

 

     Art. 5.

     1. Per i fini di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 67.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [3].

 

 

Accordo tra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla gestione

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

 

     Articolo 1. Oggetto.

     1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in seguito denominato «Istituto», viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni del presente accordo e secondo le disposizioni di uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere vincolante delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Veneto e Friuli- Venezia Giulia.

 

     Articolo 2. Disposizioni generali.

     1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera, quale primario strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento dei fini di cui al successivo articolo 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due regioni e delle due province.

     2. L'Istituto ha sede in Padova.

 

     Articolo 3. Compiti.

     1. L'Istituto svolge i seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

     c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

     d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

     e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo- zootecnici;

     f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario, anche, previe opportune intese con il Ministero della Sanità, con istituti esteri.

     2. L'Istituto può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i Paesi esteri.

     3. L'Istituto opera in stretto rapporto con i comuni, le province e gli altri enti territoriali.

     4. Ciascuna regione e provincia autonoma potrà richiedere al consiglio di amministrazione di avvalersi direttamente dei laboratori situati nel proprio territorio per attività che siano compatibili con i programmi annuali dell'Istituto e che riguardino proprio territorio.

 

     Articolo 4. Produzione.

     1. L'Istituto, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della Sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni; può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

 

     Articolo 5. Organi dell'Istituto.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) la giunta esecutiva;

     3) il presidente;

     4) il collegio sindacale.

 

     Articolo 6. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da sedici membri nominati in numero di quattro da ciascuna delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

     2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento ed i suoi membri possono essere riconfermati.

     3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro, l'ente che lo ha nominato nomina un nuovo membro che dura in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

     4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

     5. Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, nonché per la nomina del presidente e dei tecnici laureati dipendenti dell'Istituto quali membri del comitato tecnico scientifico, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     6. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     7. Il consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del presidente, su iniziativa di un presidente delle quattro Giunta regionali o provinciali, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

     8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto ed un rappresentante eletto del personale.

     9. Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.

     10. Per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, con proprio decreto, di concerto con i presenti delle altre giunte, può sciogliere il consiglio di amministrazione.

     11. Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.

     12. Il consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Articolo 7. Funzioni del Consiglio di amministrazione.

     1. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

     a) sullo statuto dell'Istituto, nonché su ogni sua successiva modifica;

     b) sulla elezione della giunta esecutiva;

     c) sulla nomina del direttore dell'Istituto;

     d) sul programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani e delle direttive emanate, per la parte di propria competenza, da ciascuna regione e provincia autonoma;

     e) sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni e sul conto consuntivo;

     f) sul servizio di cassa e tesoreria;

     g) sui regolamenti dell'Istituto;

     h) sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

     i) su ogni altra materia riservata al consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto.

 

     Articolo 8. Indennità.

     1. La misura dell'indennità di carica, dei gettoni di presenza e della indennità di missione spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico è stabilita, di intesa, dalle regioni e province autonome coogerenti l'Istituto.

 

     Articolo 9. Giunta esecutiva.

     1. La giunta esecutiva dell'Istituto è composta oltre che dal presidente del consiglio di amministrazione che la presiede, da quattro membri eletti nel suo seno dal consiglio di amministrazione in modo che nella giunta siano rappresentate tutte le regioni e le province autonome coogerenti l'Istituto.

     2. La giunta dura in carica quanto il consiglio.

     3. Alle sue riunioni partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo.

     4. Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.

     5. Essa svolge i compiti di gestione e di amministrazione non espressamente riservati al consiglio di amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, può deliberare anche sulle materie di competenza del consiglio, eccezione fatta per quelle previste dalle lettere a) ed e) dell'articolo 7. In questo caso le deliberazioni della giunta perdono efficacia ove non vengono ratificate dal consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

 

     Articolo 10. Presidente.

     1. Il presidente dell'Istituto è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto, sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione o della giunta.

     3. Egli può tuttavia assumere provvedimenti di urgenza nelle materie di competenze del consiglio di amministrazione o della giunta necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione dell'organo competente.

     4. Lo statuto determina i modi e le forme per la temporanea sostituzione del presidente in caso di sua assenza o di impedimento, nonché in caso di vacanza dell'ufficio.

 

     Articolo 11. Collegio sindacale.

     1. Il collegio sindacale è composto di cinque membri nominati:

     - uno da ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

     - uno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, estraneo a questo, ed iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti con funzioni di presidente.

     2. Non può essere nominato membro dal collegio e, se nominato, decade dall'ufficio:

     - chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino ai secondo grado che coprono nell'Istituto l'ufficio di presidente o di componente del consiglio di amministrazione o un posto di dirigente;

     - chi è fornitore dell'Istituto;

     - chi è membro del consiglio di amministrazione o dipendente dell'Istituto;

     - chi abbia te pendente con l'istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     3. Il collegio dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     4. Il collegio sindacale controlla la gestione economico-finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci previsti ed i consuntivi redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, riferendo, ove necessario alla Giunta regionale del Veneto.

 

     Articolo 12. Direttore.

     1. Il direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento dell'ente e dà attuazione alle deliberazioni ed alle direttive degli organi dell'Istituto.

     2. Il direttore dell'Istituto è nominato previo pubblico concorso tra laureati in medicina veterinaria.

 

     Articolo 13. Comitato tecnico-scientifico.

     1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da:

     - il direttore dell'Istituto, che lo presiede;

     - quattro veterinari designati uno per ciascuna delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

     - quattro tecnici laureati designati dai sanitari dell'istituto;

     - un docente universitario di zootecnia;

     - tre esperti in materia di interesse dell'Istituto.

     2. Esso dura in carica cinque anni e deve essere riunito almeno tre volte all'anno ed ha la facoltà di richiedere consulenze di specialisti nazionali ed esteri.

     3. Il comitato tecnico-scientifico coordina lo studio e l'attuazione dei piani di ricerca e di intervento, formula proposte di carattere tecnico ed attuativo per la realizzazione delle iniziative dell'Istituto ed esprime suggerimenti per 1'armonizzazione dell'azione dell'Istituto con programmi di intervento delle regioni e province autonome e degli altri enti operanti nel settore veterinario e zootecnico.

 

     Articolo 14. Vigilanza.

     1. Il controllo, sia di legittimità che di merito, sugli atti e sulle deliberazioni dell'Istituto viene esercitato dalla Regione del Veneto, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. A tale fine l'Istituto dovrà trasmettere ogni deliberazione, entro dieci giorni dall'adozione, a ciascuna delle regioni e delle province autonome.

     3. Sono sottoposte all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province, parti del presente accordo, le seguenti deliberazioni del consiglio di amministrazione:

     a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     b) stato giuridico e trattamento economico del personale;

     c) variazioni patrimoniali che superano il valore di 100 milioni di lire;

     d) partecipazione ad altri enti istituti o società con finalità inerenti l'attività dell'Istituto.

     4. Le altre deliberazioni, non comprese nel comma precedente, diventano esecutive se la Giunta regionale del Veneto non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento, ovvero non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Su tali deliberazioni la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano il controllo chiedendo all'Istituto il riesame delle deliberazioni oppure chiedendone l'annullamento alla Regione del Veneto. Sia la richiesta di riesame che la richiesta di annullamento, interrompono il termine di trenta giorni di cui sopra.

 

     Articolo 15. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503 e da quelli trasferiti all'Istituto.

     2. In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine trasferirono o, in difetto, alla regione o province autonome nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     Articolo 16. Finanziamento dell'Istituto.

     1. L'Istituto provvede alla sua attività:

     a) con i concorsi ed i contributi della Regione Veneto, della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, parti del presente accordo, e di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

     b) con i redditi del proprio patrimonio;

     c) con i proventi diversi stabiliti di intesa dalle regioni e province autonome cogerenti l'Istituto;

     d) con utili derivanti dall'attività di produzione;

     e) con utili derivanti dalla gestione dei centri di fecondazione artificiale degli animali.

     2. I contributi e qualsiasi altro finanziamento erogati dalle regioni e dalle province autonome patti del presente accordo è ripartito nel modo seguente:

     Regione del Veneto 66,50 per cento, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 per cento, Provincia autonoma di Bolzano 10,50 per cento, Provincia autonoma di Trento 8 per cento.

     3. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata tenendo conto dei seguenti parametri: patrimonio bovino calcolato al 50 per cento, popolazione residente calcolata al 20 per cento, numero sezioni dell'istituto calcolato al 15 per cento, superficie territoriale calcolata al 15 per cento. Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni cinque anni, con apposito accordo degli enti cogerenti l'Istituto, in relazione alla variazione dei parametri di cui al presente comma.

     4. Le prestazioni richieste dai veterinari nell'esercizio del pubblico servizio, o da altro pubblico ufficiale, sono gratuite.

     5. Le prestazioni di laboratorio e di consulenza sul campo richieste dagli utenti sono compensate all' istituto secondo un tariffario modulato in base ai costi, deliberato dal consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 17. Statuto-Regolamenti.

     1. Il consiglio di amministrazione provvede entro sei mesi dal suo insediamento all'adozione dello statuto nonché del regolamento organico, e dello stato giuridico del personale.

 

     Articolo 18. Insediamento del consiglio di amministrazione.

     1. All'insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale provvede il Presidente della Regione Veneto subito dopo gli adempimenti legislativi e le nomine da parte delle regioni e province autonome coogerenti l'Istituto.

 

     Articolo 19. Finanziamento gestioni finanziarie precedenti.

     1. La Regione del Veneto, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla copertura del disavanzo del bilancio dell'Istituto derivante dalle gestioni degli anni 1977, 1978, 1979 sulla base della ripartizione di cui al secondo comma dell'art. 16.

 

     Articolo 20. Operatività dell'accordo.

     1. Il presente accordo diviene operativo con l'entrata in vigore delle leggi della Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono al recepimento dell'accordo medesimo [4].

 


[1] Legge abrogata dall’art. 5 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 2, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.P. 2/2002.

[2] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8.

[3] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8.