§ 6.1.5 - L.P. 28 agosto 1980, n. 28.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:28/08/1980
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Riduzione di spesa per l'istituzione del dizionario toponomastico trentino.
Art. 3.  Provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen.
Art. 4.  Proroga della durata della fidejussione di cui alla legge provinciale 19 marzo 1977 n. 12.
Art. 5.  Contributi in conto interessi relativi ad interventi per il miglioramento delle zone agricole montane: riduzione di spesa.
Art. 6.  Programma agricolo forestale: variazione di spesa.
Art. 7.  Integrazione fondo di garanzia Confidi: riduzione di spesa.
Art. 8.  Contributi per impianti igienico-sanitari negli esercizi alberghieri: riduzione di spesa.
Art. 9.  Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto.
Art. 10.  Risanamenti organici, costruzione ed acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie, singoli e coltiva tori diretti nonchè costruzione di abitazioni da parta delle imprese di costruzione: [...]
Art. 11.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 12.      (Omissis)


§ 6.1.5 - L.P. 28 agosto 1980, n. 28.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982.

(B.U. 2 settembre 1980, n. 45).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nell'annesso allegato n. 1, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico dell'esercizio finanziario 1980, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Riduzione di spesa per l'istituzione del dizionario toponomastico trentino.

     1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n, 2, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 18 febbraio 1980, n. 4, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di lire 100.000.000 all'importo di lire 50.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 3. Provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen.

     1. (Omissis) [1].

     2. Per i fini di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, come modificato con il presente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto disposto con il terzo comma del medesimo articolo 16, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 4. Proroga della durata della fidejussione di cui alla legge provinciale 19 marzo 1977 n. 12. [2]

 

     Art. 5. Contributi in conto interessi relativi ad interventi per il miglioramento delle zone agricole montane: riduzione di spesa.

     1.Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 27 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di lire 100.000.000 all'importo di lire 20.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione dea spesa della Provincia, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo 27, in misura di lire 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2001.

 

     Art. 6. Programma agricolo forestale: variazione di spesa.

     1. Lo stanziamento di lire 1.650.000.000 autorizzato con l'articolo 24 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 e disposto per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è ridotto all'importo di lire 1.150.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

     2. Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 autorizzato con il citato articolo 24 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e disposto per spese e contributi per opere di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è elevato all'importo di lire 5.300.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

     3. Lo stanziamento di lire 800.000.000 autorizzato con lo stesso articolo 24 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e disposto per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, da utilizzare per gli interventi di miglioramento e di potenziamento delle malghe nonché per le finalità di cui allo stesso articolo 2, primo comma, lettera d), è elevato all'importo di lire 1.000.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 7. Integrazione fondo di garanzia Confidi: riduzione di spesa.

     1. Lo stanziamento autorizzato con il secondo comma dell'articolo 44 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, nell'importo di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, è soppresso.

 

     Art. 8. Contributi per impianti igienico-sanitari negli esercizi alberghieri: riduzione di spesa.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 200.000.000 con l'articolo 49 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, iscritta nello stato di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio, per l'esercizio finanziario 1980, nello stesso importo, è ridotta all'importo di lire 112.000.000, per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 9. Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto.

     1.Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 76 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di lire 200.000.000 all'importo di lire 100.000.000. Le relative annualità saranno iscritte, a modifica di quanto disposto dal secondo comma del medesimo articolo 76, in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1990.

 

     Art. 10. Risanamenti organici, costruzione ed acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie, singoli e coltiva tori diretti nonchè costruzione di abitazioni da parta delle imprese di costruzione: riduzione di spesa.

     1. Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 autorizzato con l'articolo 85, primo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 nonché lo stanziamento di lire 6.000.000.000 autorizzato con l'articolo 58 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, ed iscritti a carico del bilancio 1980 in attuazione del secondo comma del medesimo articolo 85, sono soppressi per il medesimo esercizio finanziario.

     2. Le disposizioni recate dal primo comma dello stesso articolo 85 nonché quelle di cui al richiamato articolo 58 in relazione ai predetti stanziamenti per gli esercizi successivi si applicano, anche a modifica di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo 85, fino al 2006.

 

     Art. 11. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1.L'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, autorizzata in misura di lire 652.000.000 con l'articolo 107 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, per l'esercizio finanziario 1980, è elevata alla misura di lire 752.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

     2. L'integrazione di cui al primo comma è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, nella misura di lire 500.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [3].

 

 

ALLEGATO

(Omissis)

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 16 della L.P. 10 aprile 1980, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.