§ 5.2.12 - L.P. 7 agosto 1978, n. 28.
Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto colpite da minorazioni psichiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/08/1978
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La Provincia Autonoma di Trento persegue al fine della promozione sociale del cittadino nella collettività, con idonei provvedimenti rivolti ad attuare il diritto al lavoro
Art. 2.      Secondo le finalità di cui al precedente articolo, la Provincia Autonoma di Trento interviene, sia direttamente sia in collaborazione con Enti e pubbliche istituzioni, nei confronti di imprese e [...]
Art. 3.      La Provincia Autonoma di Trento concede finanziamenti ad imprese e cooperative, che occupano alle proprie dipendenze persone di cui all'articolo 2, ai fini della copertura totale degli oneri [...]
Art. 4.      Per l'occupazione dipendente di persone, di cui all'articolo 2, che abbisognano di un periodo di avviamento al lavoro prolungato, a causa della loro situazione personale, valutata dai servizi [...]
Art. 5.      La concessione di contributo di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è disposta con deliberazione della Giunta provinciale
Art. 6.      Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 70.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979


§ 5.2.12 - L.P. 7 agosto 1978, n. 28.

Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto colpite da minorazioni psichiche.

(B.U. 16 agosto 1978, n. 40).

 

Art. 1.

     La Provincia Autonoma di Trento persegue al fine della promozione sociale del cittadino nella collettività, con idonei provvedimenti rivolti ad attuare il diritto al lavoro.

 

     Art. 2.

     Secondo le finalità di cui al precedente articolo, la Provincia Autonoma di Trento interviene, sia direttamente sia in collaborazione con Enti e pubbliche istituzioni, nei confronti di imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi, per favorire l'occupazione dipendente di persone in cerca di prima o nuova occupazione, altrimenti oggetto di emarginazione sociale, in quanto colpite da minorazioni psichiche.

     La Provincia Autonoma di Trento promuove e coordina iniziative per il raggiungimento della più ampia partecipazione e collaborazione fra le forze sociali, nonché gli enti, le istituzioni ed i servizi esistenti in provincia, interessati per la loro competenza specifica, all'attuazione degli scopi di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     La Provincia Autonoma di Trento concede finanziamenti ad imprese e cooperative, che occupano alle proprie dipendenze persone di cui all'articolo 2, ai fini della copertura totale degli oneri sostenuti per:

     a) particolari interventi antinfortunistici attuati in relazione alle menomazioni del lavoratore occupato;

     b) attività di formazione professionale svolta sul posto di lavoro da altri dipendenti della stessa azienda, qualora sia riferita ad un lavoratore occupato con qualifica superiore ad apprendista.

     Tali oneri devono avere come finalità una idonea collocazione del lavoratore.

     La domanda di finanziamento deve essere presentata dalla impresa o cooperativa interessata all'Assessorato della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di lavoro, corredata di programma degli interventi, preventivo di spesa e relazione del servizio sociale territoriale sulla validità dell'inserimento lavorativo.

     Il controllo sugli interventi, di cui al presente articolo, viene esplicato dall'Assessorato della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di lavoro.

 

     Art. 4.

     Per l'occupazione dipendente di persone, di cui all'articolo 2, che abbisognano di un periodo di avviamento al lavoro prolungato, a causa della loro situazione personale, valutata dai servizi territoriali competenti, verrà concesso alle imprese e cooperative interessate, un contributo straordinario.

     Tale contributo, rinnovabile in base agli accertamenti dell'Assessorato competente in materia di lavoro, non potrà essere superiore al 50 per cento della retribuzione lorda spettante al singolo lavoratore per l'attività effettivamente svolta nel corso di un anno, nonché degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

     Per le imprese e cooperative con attività stagionale, lo stesso contributo potrà essere riferito ad un periodo di attività minore di un anno, ma non inferiore ai tre mesi.

     La domanda di contributo deve essere presentata all'Assessorato della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di lavoro, corredata di programmi di lavoro, preventivo costo del lavoratore, relazione dei servizi sociali territoriali sulla validità dell'esperienza dell'inserimento lavorativo e sulle modalità di collaborazione.

 

     Art. 5.

     La concessione di contributo di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 6.

     Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 70.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [1].

 


[1] Recano disposizioni finanziarie transitorie.