§ 4.2.15 - Legge Provinciale 25 agosto 1975, n. 38.
Ulteriori interventi per il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:25/08/1975
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Il termine previsto al punto 2) dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, è prorogato alla scadenza dell'esercizio 1980.
Art. 4.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.


§ 4.2.15 - Legge Provinciale 25 agosto 1975, n. 38. [1]

Ulteriori interventi per il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e per il fondo speciale di garanzia costituito presso il consorzio stesso.

(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del capo I della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 30 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

     3. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Il termine previsto al punto 2) dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, è prorogato alla scadenza dell'esercizio 1980.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

     3. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 24 gennaio 1983, n. 4.

[3] Recano disposizioni finanziarie.