§ 4.2.4 - Legge Regionale 8 agosto 1959, n. 10.
Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino - Alto Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:08/08/1959
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire il sorgere e l'esercizio nella Regione di nuovi impianti industriali, tecnicamente organizzati, al servizio di imprese industriali e commerciali, nonché il sorgere e [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione prevista nell'articolo precedente è data, per il conseguimento delle finalità in esso indicate, dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa [...]
Art. 3.      1. La cauzione può essere depositata, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti modi:
Art. 4.      1. Prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione all'assessorato regionale dell'industria e del commercio della prova dell'avvenuto deposito o della prova degli altri adempimenti [...]
Art. 5.      1. Durante tutta la durata del deposito il valore nominale delle azioni, che ne sono oggetto, non è imputato nel capitale agli effetti della regolare costituzione e della validità delle [...]
Art. 6.      1. E' disposto l'incameramento della cauzione depositata a favore del patrimonio regionale od il versamento dell'importo della cauzione al Tesoriere regionale da parte dell'istituto fidejussore, [...]
Art. 7.      1.Il Presidente della Giunta regionale, col provvedimento, indicato nell'articolo precedente, revoca il provvedimento di autorizzazione ad emettere azioni al portatore; le azioni al portatore [...]
Art. 8.      1. La cauzione prevista all'art. 2 è liberata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore dell'industria e del [...]
Art. 9.      1. Rientra nelle facoltà della Società la conversione delle azioni al portatore in nominative, che potranno successivamente a loro volta venir riconvertite in azioni al portatore.


§ 4.2.4 - Legge Regionale 8 agosto 1959, n. 10.

Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino - Alto Adige.

(B.U. 11 agosto 1959, n. 33).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire il sorgere e l'esercizio nella Regione di nuovi impianti industriali, tecnicamente organizzati, al servizio di imprese industriali e commerciali, nonché il sorgere e l'esercizio di installazioni turistiche, e allo scopo di agevolare l'ampliamento, il rinnovo, il potenziamento degli impianti e installazioni esistenti e l'attivazione di impianti e installazioni già esistenti e non operanti, nonché l'esercizio degli impianti e installazioni nuovi o ampliati, rinnovati o potenziati, è autorizzata, con le modalità indicate nell'articolo successivo, l'emissione di azioni al portatore da parte di società, preesistenti o da costituirsi, aventi sede sociale nella Regione Trentino - Alto Adige.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione prevista nell'articolo precedente è data, per il conseguimento delle finalità in esso indicate, dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore dell'industria e del commercio, d'intesa con quello delle finanze.

     2. Il decreto in parola dispone:

     a) il deposito, presso il Tesoriere regionale, di una cauzione pari al decimo dell'importo delle azioni al portatore da emettersi, ovvero la prestazione nella stessa misura di fidejussione bancaria, da parte di un Istituto di credito, indicato dalla società richiedente e approvato nel decreto stesso;

     b) il termine entro cui dovranno essere compiute le opere e attivati gli impianti;

     c) il termine fino al quale, eventualmente, dovrà essere mantenuto il deposito o conservata l'efficienza della fidejussione, pur essendosi verificato quanto previsto dall'articolo precedente a garanzia della perdurante, sostanziale osservanza delle condizioni prescritte.

     3. Nel decreto dovrà essere inoltre determinata la somma massima per la quale potranno essere emesse azioni al portatore. Tale somma dovrà essere proporzionata al capitale necessario per le iniziative di cui all'art. 1.

 

     Art. 3.

     1. La cauzione può essere depositata, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti modi:

     a) in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, calcolati al corso della Borsa di Milano nel giorno precedente il deposto;

     b) in azioni interamente versate dalla società ri chiedente, al valore nominale.

     2. Nei casi di successivi aumenti di capitale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emesso secondo le modalità indicate nell'articolo precedente, disporrà l'integrazione del deposito cauzionale o dell'ammontare della fidejussione.

 

     Art. 4.

     1. Prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione all'assessorato regionale dell'industria e del commercio della prova dell'avvenuto deposito o della prova degli altri adempimenti alternativamente previsti nell'articolo che precede, la società che intende effettuare il deposito cauzionale in azioni, non potrà emettere titoli al portatore, anche in sostituzione di quelli nominativi eventualmente già emessi, se non nella misura necessaria alla costituzione del deposito stesso.

 

     Art. 5.

     1. Durante tutta la durata del deposito il valore nominale delle azioni, che ne sono oggetto, non è imputato nel capitale agli effetti della regolare costituzione e della validità delle deliberazioni della assemblea, ed il diritto di voto inerente alle azioni stesse rimane sospeso.

 

     Art. 6.

     1. E' disposto l'incameramento della cauzione depositata a favore del patrimonio regionale od il versamento dell'importo della cauzione al Tesoriere regionale da parte dell'istituto fidejussore, a capo di quelle società che, avvalendosi della presente legge, agiscano in trasgressione o in frode alla stessa e violino sotanzialmente le prescrizioni del decreto di autorizzazione, o non completino le opere o non attivino gli impianti nel termine, stabilito dal decreto di autorizzazione o prorogato dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, a motivata richiesta della società interessata, presentata anteriormente alla scadenza del termine originario.

     2. Il provvedimento, col quale si dispone l'incameramento della cauzione o il versamento di esso da parte dell'istituto fidejussore, viene emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore dell'industria e del commercio, in seguito a regolare contestazione alla società interessata delle pretese irregolarità e concessione di un termine per deduzioni.

 

     Art. 7.

     1.Il Presidente della Giunta regionale, col provvedimento, indicato nell'articolo precedente, revoca il provvedimento di autorizzazione ad emettere azioni al portatore; le azioni al portatore già emesse dovranno essere convertite in nominative, e nessun diritto dipendente da esse potrà essere esercitato dal possessore prima della conversione.

     2. In considerazione della minore gravità della inadempienza, l'incameramento può limitarsi ad una parte soltanto della cauzione o della somma impegnata a titolo di fidejussione, ma la revoca del provvedimento di autorizzazione prevista nel comma precedente si applica anche in questo caso alla totalità delle azioni al portatore emesse.

 

     Art. 8.

     1. La cauzione prevista all'art. 2 è liberata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore dell'industria e del commercio, una volta adempiute tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal decreto di autorizzazione.

     2. Anche dopo aver ordinato la liberazione della cauzione, a sensi del comma precedente, il Presidente della Giunta regionale può revocare il provvedimento di autorizzazione ad emettere azioni al portatore, qualora si verifichi una delle situazioni previste nel 1. comma dell'art. 6.

 

     Art. 9.

     1. Rientra nelle facoltà della Società la conversione delle azioni al portatore in nominative, che potranno successivamente a loro volta venir riconvertite in azioni al portatore.