§ 4.1.12 - Legge Provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.
Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/10/1977
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi è predisposto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico nel [...]
Art. 2.      1. Il piano previsto dal precedente Articolo è costituito da una cartografia in scala 1:50.000 a da una relazione illustrativa. Il piano deve prevedere:
Art. 3.      1. Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
Art. 4.      1. Alla ricostruzione dei boschi percorsi dal fuoco provvede la Provincia a proprio carico.
Art. 5.      1. Ove si verifichino situazioni tali da determinare un eccezionale pericolo di incendi boschivi, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle [...]
Art. 6.      1. Alla direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante dell'Autorità forestale ed il Comandante operativo dei vigili [...]
Art. 7.      1. Alle persone impiegate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi e di salvataggio di persone o di cose, sempreché non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da [...]
Art. 8.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire corsi di preparazione ed aggiornamento aventi ad oggetto le tecniche di intervento contro gli incendi boschivi, ai quali potrà partecipare il [...]
Art. 9.      1. La Giunta provinciale provvederà a svolgere attività di propaganda diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare la popolazione scolastica, circa la necessità di prevenire [...]
Art. 10.      1. E' vietato a chiunque di accendere fuochi all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi.
Art. 11.      1. E' vietato abbruciare stoppie o altri residui vegetali, ovvero dar fuoco alle discariche di rifiuti all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dei medesimi.
Art. 12.      1. Chiunque, nei casi consentiti ai sensi dei precedenti articoli, accenda un fuoco deve seguirne, o farne seguire da persona all'uopo incaricata, l'andamento fino all'atto dello spegnimento.
Art. 13.      1. E' vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi.
Art. 14.      1. Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversino boschi o che siano con essi confinanti debbono provvedere alla sistematica ripulitura [...]
Art. 15.      1. Nelle zone boscate comprese nel piano previsto dal capo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato per un periodo di venti [...]
Art. 16.      1. Nelle zone individuate con il decreto di cui all'articolo 5, primo comma. della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo è vietato:
Art. 17.      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni sotto richiamate soggiace alla sanzione [...]
Art. 18. 
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.


§ 4.1.12 - Legge Provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(B.U. 8 novembre 1977, n. 54).

 

CAPO I [1]

Piano provinciale

 

Art. 1.

     1. Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi è predisposto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico nel quale, previa ripartizione dell'intero territorio della Provincia in aree omogenee, saranno individuate le singole zone boscate in base al diverso indice di pericolosità e saranno previsti i mezzi e le opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi a norma dei successivi articoli 2 e 3.

     2. Il piano, elaborato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste d'intesa con l'ufficio dell'Ispettore provinciale antincendi, è approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta, sentiti i comprensori.

     3. Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni secondo la procedura prevista al comma precedente.

     4. Anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione il piano può essere modificato, seguendo la stessa procedura, qualora si verifichino rilevanti alterazioni nelle condizioni esistenti all'atto della sua formazione, tali da comprometterne la validità tecnica.

 

     Art. 2.

     1. Il piano previsto dal precedente Articolo è costituito da una cartografia in scala 1:50.000 a da una relazione illustrativa. Il piano deve prevedere:

     1) gli indici di pericolosità di incendio nelle diverse zone boscate sulla base di indagini storico-statistiche e dei fattori connessi alla stazione, allo stato del soprassuolo e all'attività umana;

     2) la consistenza e la localizzazione dei mezzi antincendio in dotazione presso gli uffici forestali, nonché presso i corpi dei vigili del fuoco;

     3) la determinazione del fabbisogno di mezzi antincendio occorrente per il completamento di quelli già rilevati ai sensi del precedente punto 2);

     4) la individuazione e la localizzazione delle opere da realizzare nelle zone a maggior indice di pericolosità, al fine di costituire nuovi ed organici dispositivi di prevenzione e di estinzione;

     5) gli interventi per la ricostruzione del boschi danneggiati dagli incendi.

 

     Art. 3.

     1. Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

     a) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, le opere di presa, nonché pompe, motori ed impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

     b) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

     c) i mezzi di trasporto adeguati;

     d) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego, ivi compresa la formazione di basi di appoggio a terra per elicotteri;

     e) i lavori colturali di manutenzione e ripulitura dei soprassuoli boschivi;

     f) l'adozione delle tecniche e delle specie forestali atte ad assicurare al bosco la miglior funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

     g) i viali frangifuoco e le strade forestali atte a svolgere analoghe funzioni;

     h) ogni altra opera o mezzo idonei.

     Le opere ed i mezzi indicati al comma precedente, se contemplati nel piano di cui all'articolo 1, sul totale carico della Provincia, la quale può in ogni caso provvedere direttamente.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare il Servizio foreste caccia a pesca ad eseguire le opere e gli interventi previsti nella presente legge, secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 25 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 [2].

     4. L'esecuzione diretta delle medesime opere non è soggetta alla concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Spetta tuttavia alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore.

     5. Per il pagamento delle spese relative all'esecuzione delle opere e degli altri interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi i compensi di cui al successivo articolo 7, possono essere autorizzate aperture di credito a favore del funzionario delegato ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Per la realizzazione delle opere e l'acquisto dei mezzi di cui alle lettere e), f), g) e h), qualora non siano previsti nel piano predetto e siano riferiti a soprassuoli boschivi gestiti in conformità del piano economico di cui all'articolo 130 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo da parte della Provincia fino al 75 per cento della spesa.

     7. Su richiesta del proprietario, la Provincia può assumere direttamente l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, purché il proprietario stesso concorra alla spesa mediante il versamento anticipato alla Tesoreria della Provincia di una somma che è stabilita dalla Giunta provinciale in misura comunque non inferiore al 25 per cento dell'ammontare della spesa medesima.

     8. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

     9. La Provincia è autorizzata a procurarsi la disponibilità di mezzi aerei o di altre attrezzature speciali occorrenti per attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi, in aggiunta a quelli in dotazione dei diversi servizi provinciali mediante noleggio, affitto o particolari convenzioni con enti pubblici, società e privati [3].

 

     Art. 4.

     1. Alla ricostruzione dei boschi percorsi dal fuoco provvede la Provincia a proprio carico.

     2. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del comma precedente non viene corrisposta alcuna indennità al proprietario.

 

 

CAPO II

Disposizioni concernenti la prevenzione e lo spegnimento degli incendi

 

     Art. 5.

     1. Ove si verifichino situazioni tali da determinare un eccezionale pericolo di incendi boschivi, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dichiara con proprio decreto, la sussistenza di tale stato di pericolo, individuando le zone da esso interessate.

     2. Il decreto viene immediatamente comunicato ai comuni interessati. Entro 24 ore dalle comunicazione, il sindaco è tenuto a rendere noto lo stato di eccezionale pericolo mediante avviso da esporre all'albo pretorio e in altri spazi idonei.

     3. Della dichiarazione prevista al primo comma viene data notizia ai comandi militari per i fini di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 47. Della dichiarazione stessa viene curata altresì la diffusione mediante la stampa e la radio locale.

     4. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale pericolo si provvede nelle stesse forme e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi precedenti.

     5. Durante il periodo di eccezionale pericolo il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi viene intensificato.

 

     Art. 6.

     1. Alla direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante dell'Autorità forestale ed il Comandante operativo dei vigili del fuoco.

 

     Art. 7.

     1. Alle persone impiegate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi e di salvataggio di persone o di cose, sempreché non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da enti pubblici, ed ai vigili del fuoco volontari spetta, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni anno in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle nazionali e da quelle integrative provinciali per gli operai forestali.

     2. Il medesimo compenso viene corrisposto alle persone impiegate nelle operazioni di prevenzione degli incendi boschivi organizzate dal Servizio foreste caccia e pesca.

     3. La Giunta provinciale determina annualmente anche i compensi unitari da corrispondere a comuni e corpi volontari dei vigili del fuoco per l'uso dei mezzi e delle attrezzature degli stessi impiegati nelle operazioni di cui ai commi precedenti.

     4. Al pagamento dei compensi previsti dal presente articolo provvede la cassa antincendi su richiesta dei comuni e dei corpi volontari dei vigili del fuoco. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissate le modalità di presentazione delle predette richieste, nonché le procedure di controllo da effettuare da parte delle strutture provinciali competenti in materia di foreste. In deroga a quanto previsto dal primo comma, su indicazione dei vigili del fuoco volontari interessati, sono attribuite a favore dei rispettivi corpi somme corrispondenti ai compensi di cui al primo comma da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

     5. Alle spese di cui al quarto comma la cassa antincendi fa fronte con i fondi trasferiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 [4].

 

     Art. 8.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire corsi di preparazione ed aggiornamento aventi ad oggetto le tecniche di intervento contro gli incendi boschivi, ai quali potrà partecipare il personale addetto ai servizi forestali dipendente dalla Provincia e dai comuni o loro consorzi.

     2. I corsi di cui al precedente comma saranno organizzati a cura dell'Assessorato provinciale competente in materia di foreste, in collaborazione con l'ufficio dell'Ispettore provinciale antincendi.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta provinciale provvederà a svolgere attività di propaganda diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare la popolazione scolastica, circa la necessità di prevenire gli incendi boschivi e di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale.

     2. (Omissis) [5].

     3. Per le finalità di cui al primo comma la Provincia è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di strutture e per l'esecuzione di lavori in aree agricolo-forestali, ivi compresa la loro gestione e la dotazione delle relative attrezzature, secondo le modalità di cui ai capi IV e V della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) [6].

 

 

CAPO III [7]

Divieti e sanzioni

 

     Art. 10.

     1. E' vietato a chiunque di accendere fuochi all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi.

     2. E' fatta eccezione per le persone incaricate della sorveglianza o addette alla gestione del bosco, nei limiti di quanto strettamente necessario e previa adozione delle opportune cautele.

     3. E' in ogni caso consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi all'uopo attrezzati dall'autorità forestale, nonchè l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atti ad impedire il diffondersi di fave o braci.

 

     Art. 11.

     1. E' vietato abbruciare stoppie o altri residui vegetali, ovvero dar fuoco alle discariche di rifiuti all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dei medesimi.

     2. Tuttavia la stazione forestale può autorizzare tali abbruciamenti a distanza inferiore allo scopo di costituire fasce frangifuoco o di bonifica dei terreni, prescrivendo eventualmente l'adozione di cautele idonee ad evitare il pericolo di incendio.

 

     Art. 12.

     1. Chiunque, nei casi consentiti ai sensi dei precedenti articoli, accenda un fuoco deve seguirne, o farne seguire da persona all'uopo incaricata, l'andamento fino all'atto dello spegnimento.

 

     Art. 13.

     1. E' vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi.

 

     Art. 14.

     1. Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversino boschi o che siano con essi confinanti debbono provvedere alla sistematica ripulitura delle scarpate ai fini di evitare il pericolo di incendi boschivi.

     2. Ai medesimi finì gli enti predetti sono tenuti a mettere in atto gli speciali trattamenti o accorgimenti tecnici che potranno essere prescritti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

 

     Art. 15.

     1. Nelle zone boscate comprese nel piano previsto dal capo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato per un periodo di venti anni l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salva la ricostruzione degli immobili preesistenti. Per il periodo predetto le medesime zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

     2. Nel caso di violazione del comma precedente, ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme in vigore, su proposta dell'autorità forestale competente per territorio l'autorità giudiziaria dispone, ai sensi dell'articolo 10 ultimo comma della legge 1 marzo 1975, n 47, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore.

     3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e le relative spese sono anticipate dalla Provincia con diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 16.

     1. Nelle zone individuate con il decreto di cui all'articolo 5, primo comma. della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo è vietato:

     a) accendere fuochi a distanza inferiore a 200 metri dai boschi, salvo i casi in cui siano consentite deroghe ai sensi del secondo e terzo comma del precedente articolo 10;

     b) abbruciare stoppie o altri residui vegetali ovvero dar fuoco alle discariche di rifiuti a distanza inferiore a 200 metri dai boschi:

     c) far brillare mine all'interno dei boschi senza la preventiva autorizzazione della stazione forestale;

     d) usare all'interno dei boschi motori sprovvisti di scarico di sicurezza;

     e) fumare nei boschi.

 

     Art. 17.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni sotto richiamate soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     a) da lire 20.000 a lire 200.000 in caso di violazione di alcuna delle disposizioni contenute negli articoli 10, 12, 14 e 16, lettere c), d) ed e);

     b) da lire 40.000 a lire 200.000 in caso di violazione di alcuna delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 13;

     c) da lire 30.000 a lire 200.000 in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 16, lettera a);

     d) da lire 50.000 a lire 200.000 in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 16, lettera b).

     2. In caso di recidiva entro un biennio l'ammontare minimo della sanzione come determinata ai sensi del comma precedente è raddoppiato.

     3. Se le violazioni di cui ai precedenti commi sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Le relative somme sono riscosse per il tramite della tesoreria provinciale e sono introitate nel bilancio della Provincia [8].

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 18. [9]

     [1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 3, quarto comma, 15, ultimo comma, e 17 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Provincia.

     2. Eventuali economie di spesa derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 3 non comportano variazioni nell'entità dei concorsi ivi indicati che restano acquisiti al bilancio provinciale negli importi originariamente versati. Nel caso in cui per qualunque motivo non fosse disposta l'esecuzione delle opere, le somme anticipate dai proprietari saranno agli stessi restituite dalla Provincia [10].]

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 20. - 22.

     (Omissis) [11].

 

 


[1] Abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per la L.P. 23 novembre 1978, n. 48 vedi ora il testo unico approvato con deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 1987, n. 4614.

[3] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.P. 16 dicembre 1986, n. 33.

[4] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.P. 16 dicembre 1986, n. 33 e così modificato dall'art. 37 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[5] Comma soppresso dall'art. 11 della L. P. 3 settembre 1987, n. 23.

[6] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.P. 15 settembre 1980, n. 31.

[9] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.P. 15 marzo 1983, n. 6.

[11] Recano disposizioni finanziare ed entrata in vigore.