§ 69.4.5 - Legge 9 ottobre 1967, n. 950.
Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:09/10/1967
Numero:950


Sommario
Art. 1.      Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento [...]
Art. 2.      Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e [...]
Art. 3.      Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, [...]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 69.4.5 - Legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

(G.U. 27 ottobre 1967, n. 269).

 

     Art. 1.

     Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

     a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

     b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

     c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

     d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

     e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;

     f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

 

          Art. 2.

     Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

     a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

     b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

     c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

     d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

 

          Art. 3.

     Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5.000 [1].

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5. [3]


[1] Per una modifica del presente comma vedi da ultimo l'art. 1 della L. 4 agosto 1984, n. 424.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L. 24 novembre 1981, n. 689.