§ 79.4.7 - Legge 4 agosto 1984, n. 424.
Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:04/08/1984
Numero:424


Sommario
Art. 1.      Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 79.4.7 - Legge 4 agosto 1984, n. 424.

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

(G.U. 8 agosto 1984, n. 217)

 

 

     Art. 1.

     Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.