§ 4.1.26 - L.P. 16 dicembre 1986, n. 33.
Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:16/12/1986
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Agevolazioni delle utilizzazioni boschive.
Art. 2.  Misura delle agevolazioni.
Art. 3.  Utilizzazione di piante danneggiate.
Art. 4.  Infrastrutture ed attrezzature.
Art. 5.  Divieto di cumulo delle agevolazioni.
Art. 6.  Priorità.
Art. 7.  Obblighi e sanzioni.
Art. 8.  Procedure per le agevolazioni.
Art. 8 bis.  Efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni per le utilizzazioni boschive.
Art. 9.  Aggiornamento dei metodi di lavoro.
Art. 10.  Norme transitorie.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  Autorizzazione per un testo coordinato della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.  Autorizzazioni di spese.


§ 4.1.26 - L.P. 16 dicembre 1986, n. 33. [1]

Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

(B.U. 23 dicembre 1986, n. 57).

 

TITOLO I

Provvidenze per le utilizzazioni boschive

 

Art. 1. Agevolazioni delle utilizzazioni boschive.

     1. Allo scopo di favorire un'organica gestione dei patrimoni forestali e migliorare l'offerta commerciale del legname prodotto nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli articoli successivi, ai comuni e agli enti di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, che nelle rispettive proprietà effettuano le utilizzazioni boschive in amministrazione diretta, oppure mediante affidamento a cooperative o a imprese artigiane, e che provvedono alla vendita dei relativi prodotti legnosi allestiti all'imposto su strada oppure in assortimenti semilavorati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di affidamento delle utilizzazioni boschive ad agricoltori iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina", nonché residenti nelle zone di cui all'articolo 7 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 concernente "interventi a favore dell'agricoltura di montagna" [2].

     2. Le cooperative e le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso di certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco, rilasciato dal servizio foreste secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, o da altro organismo indicato come competente nell'ordinamento delle regioni o degli stati di provenienza. [3]

     2 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprietà forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), o di un progetto speciale di utilizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge. A loro non sono concessi i contributi previsti dall'articolo 4 [4].

 

     Art. 2. Misura delle agevolazioni.

     1. I contributi di cui all'articolo 1 sono corrisposti, sotto forma di premio forfettario a metro cubo tariffario, nella quantità calcolata dal verbale d'assegno, per il legname allestito all'imposto su strada e di cui sia comprovata la vendita [5].

     2. L'entità del contributo, per ciascun anno, è determinata dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 8, nella misura massima del diciotto per cento dei costi medi provinciali di utilizzazione, riferiti all'anno precedente, in conformità ai parametri indicati da apposita deliberazione della Giunta provinciale con riferimento all'ubicazione del lotto da utilizzare rispetto alle strade di esbosco, al volume medio delle piante e all'intensità del taglio [6].

     3. Resta escluso dalle agevolazioni il legname proveniente dai lotti di piante inferiori a 100 metri cubi; si deroga a tale limite per il legname proveniente da proprietà la cui ripresa annua è inferiore a 100 metri cubi tariffari [7].

     4. Per l'anno 1986 la misura del contributo è stabilita alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in base ai costi medi verificatisi nel 1985 e con i criteri di cui al secondo comma.

 

     Art. 3. Utilizzazione di piante danneggiate.

     1. L'entità del contributo, come determinata dall'articolo precedente, è aumentata fino ad un massimo del 30 per cento qualora il legname, allestito nelle forme previste dall'articolo 1, provenga da un otto il cui volume sia costituito almeno per il 60 per cento da piante irreversibilmente danneggiate da eventi meteorici o parassitari. [8]

 

     Art. 4. Infrastrutture ed attrezzature.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni e agli enti di cui all'articolo 1 che, anche in forma associata, provvedono alle utilizzazioni boschive nelle forme previste al medesimo articolo, per le seguenti iniziative:

     a) la realizzazione delle piste e dei piazza di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

     b) l'acquisto delle attrezzature forestali di cui all'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e di altri tipi di attrezzature d'esbosco.

     2. L'entità dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente è stabilita in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La misura dei contributi è determinata in base a criteri stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale, tenuto conto, in particolare per i comuni, degli elementi di valutazione stabiliti per i fini di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26 nonché di quanto disposto al sesto comma del medesimo articolo per i comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22.

     3. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Divieto di cumulo delle agevolazioni. [9]

     1. Le agevolazioni di cui al precedente articolo 4 non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia.

 

     Art. 6. Priorità.

     1. Alla concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 1 le iniziative sono ammesse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, secondo il seguente ordine di priorità:

     a) il recupero delle piante danneggiate di cui all'articolo 3;

     b) la maggiore onerosità delle utilizzazioni boschive in relazione alle condizioni previste in tabella;

     a parità di condizioni la natura colturale dell'intervento.

     2. A parità di condizioni di priorità è data precedenza alle iniziative ricadenti nelle zone svantaggiate individuate ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983,n.22.

 

     Art. 7. Obblighi e sanzioni.

     1. I beneficiari dei contributi previsti all'articolo 4, comma primo lettera b), devono impegnarsi a non alienare, a non cedere o a comunque distogliere dall'uso e dalla destinazione per cui sono stati concessi i benefici, le attrezzature forestali ammesse al contributo per la durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del loro collaudo.

     2. L'alienazione, la cessione, il mancato utilizzo e la destinazione delle attrezzature a usi diversi da quelli per i quali è stato concesso il contributo comportano la revoca del contributo stesso.

     3. La revoca del contributo concesso è deliberata dalla Giunta provinciale. Al recupero dello stesso si provvede con le modalità e le procedure previste all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 14 lettere b) e c), e dall'articolo 15, lettera b) e c) della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

 

     Art. 8. Procedure per le agevolazioni.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammissibile nonché i criteri per la determinazione dei finanziamenti e le relative modalità di concessione e di revoca. [10]

 

     Art. 8 bis. Efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni per le utilizzazioni boschive. [11]

     1. Il titolo I di questa legge cessa di applicarsi dal giorno di efficacia del piano di sviluppo rurale 2007-2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, tranne che per le disposizioni riguardanti le provvidenze non contemplate dal piano stesso, nonché per quelle relative al legname il cui allestimento sia iniziato entro la predetta data. [12]

 

     Art. 9. Aggiornamento dei metodi di lavoro.

     1. Al fine di orientare e stimolare l'aggiornamento ed il miglioramento dei metodi di lavoro nel settore delle utilizzazioni boschive, la Giunta provinciale tramite il Servizio foreste caccia e pesca:

     a) svolte, a richiesta degli interessati, attività di consulenza a favore degli enti, delle cooperative e degli artigiani che eseguono le utilizzazioni boschive nelle forme previste dall'articolo 1 e fornisce assistenza tecnica ai comuni e agli enti che conducono le stesse in amministrazione diretta;

     b) cura le informazioni agli operatori di cui alla precedente lettera a) in ordine alle innovazioni tecnologiche attinenti i lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname;

     c) definisce specifici programmi, da affidare anche ad istituti, enti e centri di ricerca e di informazione scientifica, attinenti le finalità del presente articolo.

 

     Art. 10. Norme transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

     2. Possono essere ammesse alle agevolazioni, nella misura prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge, anche le utilizzazioni boschive eseguite, o in corso di esecuzione, per il recupero di piante danneggiate dalle eccezionali nevicate dell'inverno 1986 o da successivi eventi atmosferici o parassi tari, purché condotte dall'ente proprietario in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.

 

TITOLO II

Modificazioni ed integrazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48 e 31 ottobre 1977, n. 30

 

     Art. 11.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 12. Autorizzazione per un testo coordinato della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, con le successive modificazioni, comprese quelle previste dall'articolo 11 della presente legge.

     2. Nel testo unico di cui al comma precedente, la denominazione Ispettorato ripartimentale delle foreste è sostituita con Servizio foreste caccia e pesca.

 

          Art. 13.

     (Omissis) [14].

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 14. Autorizzazioni di spese.

     1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, nonché per i fini di cui al capo 111 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di Lire 2.470.000.000, da iscrivere negli stati di previsione ella spesa della Provincia in misura di Lire 490.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante apposita stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988.

     2. Per i fini di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché per le iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto disposto con il secondo comma dell'articolo 40 della medesima legge provinciale, nonché con l'articolo 1 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 15. - 16.

     (Omissis).

 

     Tabelle - (Omissis) [15].


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista, tranne l'art. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 27 agosto 1992, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[8] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 aprile 1993, n. 11.

[10] Comma modificato dall'art. 26 della L.P. 27 agosto 1992, n. 16 e così sostituito dall'art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[11] Articolo inserito dall'art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[12] Comma modificato dall'art. 39 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e dall'art. 60 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 48 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[13] Modifica gli articoli 3, 6, 18, 21, 24, 26, 28, 29 e 35 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[14] Modifica gli articoli 3 e 7 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 30.

[15] La tabella riferita all'art. 2 della presente legge è abrogata dal comma 4, art. 37 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.