§ 3.7.11 - Legge Provinciale 1 aprile 1993, n. 11.
Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 («Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:01/04/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 («Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. [...]
Art. 2.  Prima applicazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n, 24 («Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»): concorso finanziario straordinario della Provincia.


§ 3.7.11 - Legge Provinciale 1 aprile 1993, n. 11. [1]

Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 («Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30») e 9 dicembre 1991, n. 24 («Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»).

(B.U. 13 aprile 1993, n. 17).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 («Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30»).

     (Omissis).

 

     Art. 2. Prima applicazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n, 24 («Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»): concorso finanziario straordinario della Provincia.

     1. Dal giorno 1° gennaio 1993 fino all'attivazione del servizio faunistico di cui all'articolo 50 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n 24, e comunque non oltre il giorno 31 dicembre 1993, al fine di assicurare la completa operatività della citata legge provinciale anche in relazione alla predisposizione del primo piano faunistico di cui all'articolo 5 della medesima, in via straordinaria, oltre al contributo di cui all'articolo 21, comma 1 della legge stessa, la Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare all'ente gestore le spese relative al costo di ulteriori 35 unità di personale addetto alla vigilanza nel limite massimo del cento per cento del medesimo costo, come definito dallo stesso comma 1 dell'articolo 21.

     2. I rapporti conseguenti a quanto disposto dal comma 1 tra la Provincia e l'ente gestore sono disciplinati mediante apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 15 della citata legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori spese di cui al comma 1 si provvede con le somme già stanziate nel bilancio 1993 al capitolo 55374.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.