§ 4.1.88 - L.P. 27 marzo 2007, n. 8.
Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/03/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 3.  Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge [...]
Art. 4.  Efficacia della legge.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.1.88 - L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana.

(B.U. 10 aprile 2007, n. 15 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

     1. All'articolo 22 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La Provincia può concedere un premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A, agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali caratteristiche dell'ambiente alpino provinciale e minacciate di estinzione:

     a) bovine: Rendena, grigio alpina;

     b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo Haflinger;

     c) ovine: fiemmese (tingola), pusterese;

     d) caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena.";

     b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013."

     2. All'articolo 23 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, non destinate a utilizzazioni agrarie da almeno tre annate agrarie. Inoltre si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre su cui attività di sfalcio, pascolo o coltivazione sono documentabili negli ultimi dieci anni ed attualmente in fase di colonizzazione da parte della vegetazione forestale, a prescindere da eventuali diverse classificazioni degli strumenti urbanistici o di pianificazione economica o forestale in vigore, fermo restando che non sono comunque considerate boscate le aree di neocolonizzazione di pascoli o superfici foraggiere abbandonate con vegetazione forestale arborea o arbustiva con altezza inferiore a due metri. Per queste ultime l'importo di cui al comma 1 è triplicato. La Giunta provinciale, con propria deliberazione e con riferimento al piano urbanistico provinciale e ai piani forestali e montani, individua le caratteristiche delle terre da considerare superfici foraggiere abbandonate ai fini del presente comma.";

     b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) la comunità può svolgere in forma associata le competenze dei comuni attribuite dal presente articolo. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate alla comunità con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.";

     c) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     "9 bis. In presenza dell'indisponibilità dei comuni ad accedere alle provvidenze previste dal presente articolo, possono inoltrare richiesta per l'accesso alle medesime gli operatori singoli o associati che si impegnano all'effettuazione dell'azione di recupero e alla prosecuzione della coltivazione della medesima area prativa per almeno 5 anni e su una superficie minima di 1 ettaro. In assenza di delimitazioni cartografiche operate dal comune e di provvedimenti adottati dal medesimo, per l'individuazione delle aree prative la cui mancata coltivazione può costituire rischio ambientale di cui al comma 1 di questo articolo, l'ammissibilità delle domande proposte da operatori agricoli singoli o associati è subordinata all'accertamento della sussistenza dei rischi citati da parte della struttura responsabile dell'istruttoria delle domande.

     9 ter. Le domande di contributo per l'azione di recupero delle aree presentate da operatori singoli o associati ai sensi del comma 9 bis di questo articolo, debbono essere complete di:

     a) cartografia riportante le particelle oggetto di recupero e successiva coltivazione;

     b) relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni del recupero;

     c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il titolo di possesso della particella fondiaria o delle particelle fondiarie e, nel caso di particella o particelle non in proprietà, della precisazione di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari all'azione di recupero e prosecuzione almeno quinquennale della coltivazione.

     9 quater. Per le attività di cui al comma 9 bis la Provincia può concedere un contributo fino alla misura massima prevista dai commi 1 e 8 di questo articolo."

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [1]

     [1. Il comma 6 dell' articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

     "6. La Provincia può accordare, agli enti proprietari di cui all'articolo 16 e ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprietà forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento ai sensi dell'articolo 3 o di un progetto speciale di utilizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che partecipano ai mercati locali, un premio fino a 2 euro a metro cubo per la vendita di assortimenti tondi e fino a 4 euro a metro cubo per la vendita di assortimenti semilavorati. Il premio è accordato alla conclusione annuale dei mercati, sulla base dei dati contenuti nella relazione predisposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento sulla quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti. Uguale premio può essere accordato per le vendite avvenute attraverso uno specifico portale della rete internet. In quest'ultimo caso i quantitativi sono certificati tramite le corrispondenti fatture e un'idonea dichiarazione del gestore del portale."]

 

     Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30). [2]

     [1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, è aggiunto il seguente:

     "2 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi ai proprietari privati, a loro cooperative, associazioni o consorzi le cui proprietà forestali sono gestite sulla base di un piano di assestamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), o di un progetto speciale di utilizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge. A loro non sono concessi i contributi previsti dall'articolo 4."

     2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 33 del 1986 è sostituito dal seguente:

     "3. Resta escluso dalle agevolazioni il legname proveniente dai lotti di piante inferiori a 100 metri cubi; si deroga a tale limite per il legname proveniente da proprietà la cui ripresa annua è inferiore a 100 metri cubi tariffari."]

 

     Art. 4. Efficacia della legge.

     1. L'efficacia di questa legge decorre dall'anno finanziario successivo a quello in cui è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità della legge con gli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 5, comma 1)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità previsionale di base

Art. 1, comma 1

Premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA)

500650

50.5.210

Art. 1, comma 2, lettera c)

Contributo per recupero delle aree da parte di operatori singoli o associati

501000

50.5.210

Art. 2, comma 1

Commercializzazione legname

805560-001

80.30.210

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.