§ 5.3.51 - L.P. 15 marzo 2005, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:15/03/2005
Numero:5


Sommario
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 2 quater nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, in materia di supplenze del personale docente nelle scuole a carattere statale.
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 2 quinquies nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, in materia di mobilità del personale insegnante, e modificazione dell’articolo 38 (Istituzione del ruolo e [...]
Art. 5.  Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), in materia di concorsi dei [...]
Art. 6.  Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, in materia di nucleo di controllo.
Art. 7.  Disposizioni relative ai concorsi per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale.
Art. 8.  Modificazione dell’articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), in materia di incarichi a tempo determinato [...]
Art. 9.  Soppressione dell’Agenzia provinciale per l’istruzione e istituzione di un servizio provinciale.
Art. 10.  Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore), in materia di composizione del consiglio di [...]
Art. 12.  Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relative alla gestione delle attività di alta formazione e all’istituzione degli enti di formazione professionale.
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 25 bis nella legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relativo all’affidamento di un incarico dirigenziale.
Art. 14.  Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante della formazione professionale.
Art. 16.  Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 5.3.51 - L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione.

(B.U. 17 marzo 2005, n. 11 Bis – straord.).

 

Capo I

Disposizioni in materia di scuole materne

 

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento).

     1. Il numero 7) del secondo comma dell’articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero 8), la Giunta provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;".

     2. Al comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale n. 13 del 1977, nel primo periodo, tra le parole: "sono determinati" e "in misura" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell’articolo 46,".

     3. Alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed eventualmente con orario ridotto."

 

Capo II

Disposizioni in materia di istruzione

 

Art. 2. Modificazioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), in materia di graduatorie del personale docente nelle scuole a carattere statale. [1]

     [1. La rubrica del capo I della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di organizzazione e di personale docente delle scuole a carattere statale".

     2. Dopo l’articolo 2 bis della legge provinciale n. 6 del 1989 è inserito il seguente:

"Art. 2 ter. Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale.

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;

b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;

c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;

d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;

e) nella formazione e nell’utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest’articolo, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell’assunzione; sono altresì assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione."

     3. L’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale formate ai sensi dell’articolo 2 ter della legge provinciale n. 6 del 1989 decorre dalla data stabilita dal regolamento previsto dal comma 2 del predetto articolo 2 ter. Fino a tale data, le graduatorie provinciali per l’assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate sulla base della disciplina statale, escludendo nell’attribuzione del punteggio quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, anche maturato nel corso dell’anno scolastico 2003-2004.]

 

Art. 3. Inserimento dell’articolo 2 quater nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, in materia di supplenze del personale docente nelle scuole a carattere statale. [2]

     [1. Dopo l’articolo 2 ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 2 quater. Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee.

1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell’anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l’utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento, approvato sentita la competente commissione consiliare.

2. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento, il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura di cattedre o di posti di insegnamento disponibili può altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

3. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale per l’inizio delle lezioni, il dirigente dell’istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massimo annuale."]

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 2 quinquies nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, in materia di mobilità del personale insegnante, e modificazione dell’articolo 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

     [1. Dopo l’articolo 2 quater della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 2 quinquies. Mobilità del personale insegnante.

1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale si informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata in modo da garantire il regolare avvio dell’anno scolastico:

a) dai rispettivi contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all’interno del territorio provinciale;

b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell’intesa tra la Provincia e il Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

4. Con regolamento sono disciplinati i casi, i tempi e le modalità per l’inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali previste dagli articoli 2 ter e 2 quater, nel rispetto di quanto previsto nell’intesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

5. L’utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all’estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della Provincia e previa intesa con lo Stato al fine dell’assunzione delle relative spese."] [3]

     [2. Il comma 7 dell’articolo 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, è abrogato.] [4]

 

     Art. 5. Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), in materia di concorsi dei dirigenti scolastici. [5]

     [1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:

"6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico. Il reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Giunta provinciale per la copertura di posti di dirigente scolastico relativi alle scuole del primo e del secondo ciclo. Al concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano maturato, dopo l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o a carattere statale. La Giunta provinciale con deliberazione definisce:

a) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli, i tempi di effettuazione del periodo di formazione che si articola in moduli formativi di duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni;

b) il numero dei posti da mettere a concorso da calcolarsi tenendo conto tra l’altro dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso stesso utili per l’assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi;

c) i programmi di esame che integrano e adeguano quelli nazionali e che vertono, tra l’altro, sulla legislazione e sull’organizzazione scolastica locale, sull’ordinamento della Provincia autonoma di Trento nonché sulla conoscenza di una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;

d) la durata della procedura concorsuale, la nomina della commissione esaminatrice da parte della Giunta provinciale, i criteri per la composizione della commissione stessa i cui membri sono scelti tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un’anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e di direttore); il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.

6 bis. Per quanto non disposto dal comma 6, trova applicazione l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché, in relazione alle funzioni e alla valutazione dei dirigenti scolastici, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.]

 

     Art. 6. Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, in materia di nucleo di controllo. [6]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "presso la sovrintendenza scolastica " sono sostituite dalle seguenti: "presso il dipartimento competente in materia di istruzione";

     b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai componenti del nucleo di controllo spetta un’indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 (Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia) della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, per i dipendenti provinciali, e per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.]

 

     Art. 7. Disposizioni relative ai concorsi per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale. [7]

     [1. La graduatoria del corso-concorso per dirigente scolastico prevista dall’articolo 13 (Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale) della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, è utilizzata fino ad esaurimento per la copertura dei posti vacanti e disponibili, anche in deroga alla percentuale dei posti di dirigente scolastico stabilita dall’articolo 13, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2002.]

 

     Art. 8. Modificazione dell’articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), in materia di incarichi a tempo determinato per i dirigenti scolastici.

     1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel predetto limite le funzioni di dirigente possono essere inoltre conferite a non più di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in aspettativa per la durata dell’incarico."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.

 

     Art. 9. Soppressione dell’Agenzia provinciale per l’istruzione e istituzione di un servizio provinciale.

     1. A decorrere dalla data stabilita dal comma 2, è soppressa l’Agenzia provinciale per l’istruzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6; nell’allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), la struttura equiparata a servizio denominata "Agenzia provinciale per l’istruzione" è sostituita dalla struttura denominata "Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione".

     2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono disciplinate le funzioni del servizio di cui al comma 1, la data di soppressione dell’Agenzia provinciale per l’istruzione e sono dettate le norme transitorie per la definizione degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa agenzia.

     3. Gli atti adottati dal dirigente del servizio di cui al comma 1 in materia di personale, anche relativi alla ricostruzione della carriera, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi.

     4. Con effetto dalla data di attivazione del servizio istituito con il regolamento previsto dal comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative relative all’Agenzia provinciale per l’istruzione individuate dal medesimo regolamento.

 

     Art. 10. Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore), in materia di composizione del consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria. [8]

     [1. All’articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la durata previste per l’elezione dei corrispondenti componenti del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Trento e contestualmente all’elezione dei medesimi.";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Trento. I membri possono essere riconfermati."

     2. Le modificazioni del comma 1 hanno efficacia con il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Università in carica alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine la durata in carica del consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, è prorogata fino alla data di elezione del nuovo consiglio di amministrazione dell’Università.]

 

Capo III

Disposizioni in materia di formazione professionale

 

Art. 11. Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), relativa al sistema della formazione professionale. [9]

     [1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è inserito il seguente:

"1 bis. Nell’ambito del sistema della formazione professionale è compresa anche l’alta formazione professionale, volta allo sviluppo di figure professionali dotate di alta preparazione in grado di svolgere un’attività professionale con elevate competenze tecnico-scientifiche e livelli significativi di responsabilità e autonomia, da realizzarsi valorizzando la metodologia dell’alternanza tra ambito formativo e quello lavorativo. Possono accedere all’alta formazione professionale i giovani in possesso di titolo o qualifica professionale di durata quadriennale, o del titolo conseguito al termine dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. I percorsi di alta formazione hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l’acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale; la Giunta medesima promuove il riconoscimento in ambito nazionale ed europeo, anche attraverso forme di certificazione di qualità, del diploma di cui a questo comma e dei crediti formativi acquisiti; promuove altresì il riconoscimento legale del titolo in ambito nazionale."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.]

 

     Art. 12. Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relative alla gestione delle attività di alta formazione e all’istituzione degli enti di formazione professionale. [10]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, le parole: "attraverso i centri provinciali di formazione professionale" sono soppresse.

     2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia affida la gestione delle attività di alta formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle istituzioni scolastiche a carattere statale o ai soggetti di cui all’articolo 11."

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nei limiti delle previsioni stabilite annualmente dalle leggi finanziaria e di bilancio, la Provincia istituisce fino a tre istituti di formazione professionale per la gestione diretta delle attività di cui al comma 1. Gli istituti di formazione professionale sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti hanno lo scopo di progettare e prestare l’offerta di formazione professionale prevista dal programma provinciale di attività per la formazione professionale e svolgono la propria attività secondo il principio di autonomia, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, nonché nell’ambito della programmazione e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale.

1 ter. Agli istituti di formazione professionale si applica quanto disposto da quest’articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), ad esclusione degli articoli 1, comma 6, e 1 bis, e di quanto disposto dai relativi regolamenti attuativi della medesima legge provinciale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

1 quater. Agli istituti di formazione professionale è preposto un dirigente con competenza nell’ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). L’incarico è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

1 quinquies. Con regolamento sono disciplinati in ogni caso:

a) le modalità e i tempi di attuazione di quest’articolo, in particolare per l’attivazione degli istituti;

b) l’individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale insegnante, tecnico e amministrativo;

c) l’individuazione e l’assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;

d) le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di verifica e di controllo da parte della Provincia sull’attività degli istituti;

e) i tempi e le modalità della soppressione dell’ufficio provinciale denominato "centri di formazione professionale a gestione diretta"."

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge è emanato il regolamento previsto dall’articolo 10, comma 1 quinquies, della legge provinciale n. 21 del 1987.

     5. Fino alla data di attivazione degli istituti di formazione professionale previsti dall’articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987, come modificato da quest’articolo, i centri provinciali di formazione professionale operanti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare secondo la normativa in vigore alla medesima data.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.]

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 25 bis nella legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relativo all’affidamento di un incarico dirigenziale. [11]

     [1. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 25 bis. Disposizione organizzativa.

1. Per lo sviluppo delle attività previste dall’articolo 3, comma 1 bis, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.]

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante della formazione professionale.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale è indetto un corso-concorso riservato per titoli ed esami al quale è ammesso il personale insegnante della formazione professionale che abbia prestato servizio presso i centri di formazione professionale della Provincia per almeno trecentossessanta giorni, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1995-1996 e fino alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il servizio considerato utile deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a quelli messi a concorso con il possesso dello specifico titolo di studio o della qualifica ed esperienza professionale richiesti dalla Provincia. Il corso di durata non superiore a centoventi ore è finalizzato all’approfondimento della metodologia e della didattica relative agli insegnamenti messi a concorso. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi l’articolazione e i contenuti del corso di formazione.

     2. Il personale insegnante che abbia superato l’esame finale del corso-concorso di cui al comma 1, è inserito in graduatorie, di durata quadriennale, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante dei centri provinciali di formazione professionale; le medesime graduatorie sono utilizzate inoltre per le assunzioni con precedenza assoluta per i posti a tempo determinato del personale insegnante degli stessi centri.

     3. Resta fermo, per quanto non previsto da quest’articolo, quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg (Regolamento concernente "Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria").

     4. La validità della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore di questa legge per l’assunzione a tempo determinato del personale insegnante della formazione professionale è prorogata fino al 31 agosto 2006.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.

 

Capo IV

Ulteriori disposizioni in materia di personale

 

Art. 15. Disposizioni in materia di reclutamento di assistenti educatori.

     1. La Giunta provinciale indice un corso-concorso riservato per titoli ed esami al quale sono ammessi gli assistenti educatori che abbiano prestato servizio presso le scuole a carattere statale della provincia per almeno trecentossessanta giorni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2001-2002 e fino alla data prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il corso è finalizzato all’approfondimento della metodologia e dell’attività educativa ed assistenziale proprie della relativa figura professionale. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi l’articolazione e i contenuti del corso di formazione.

     2. Gli assistenti educatori che risultino idonei a seguito del corso-concorso sono inseriti in una graduatoria, di durata quadriennale, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia.

     3. Fino all’approvazione della graduatoria prevista da quest’articolo, al fine della copertura di posti a tempo determinato, gli assistenti educatori sono assunti attingendo dalle graduatorie in atto alla data di entrata in vigore di questa legge; le medesime graduatorie sono a tal fine prorogate fino all’approvazione della graduatoria formata ai sensi di quest’articolo.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali.

     1. La Giunta provinciale indice un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato agli insegnanti delle scuole dell’infanzia che abbiano insegnato nelle scuole dell’infanzia provinciali o equiparate per almeno millequattrocento giorni alla data di entrata in vigore di questa legge, anche non continuativi. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia.

     2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi i criteri per la valutazione e per l’attribuzione dei punteggi. L’esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell’attività di insegnamento nelle scuole dell’infanzia. Nella predisposizione delle graduatorie si deve comunque assegnare precedenza agli insegnanti già idonei mediante concorso ordinario.

     3. Il concorso riservato è indetto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in luogo del concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. La graduatoria risultante dal concorso riservato ha validità triennale ed è utilizzata, alla scadenza della graduatoria del concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998 in corso di validità alla data di entrata in vigore di questa legge, per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato.

     4. Per quanto non espressamente previsto da quest’articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998; a tal fine il concorso riservato è equiparato ai concorsi previsti dall’articolo 2 del medesimo decreto. Il superamento del concorso riservato opera ai fini della precedenza assoluta di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998 a valere dalle graduatorie compilate per il biennio scolastico 2007-2009 per le assunzioni a tempo determinato nelle scuole dell’infanzia provinciali.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.

 

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 17. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell’allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 17)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità previsionale

di base

5

Spese per concorso selettivo

259600

25.90.120

8

Disposizioni in materia di personale

959500

15.90.110

11

Disposizioni inerenti l’alta formazione professionale

256800

25.30.210

14, 15, 16

Spese per corsi-concorsi

157100

15.20.140

 

 

Tabella B

Copertura degli oneri (articolo 17)

 

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

in migliaia di euro

Articolo

Descrizione

2005

2006

2007

6

Spese per comitati e commissioni

54

54

54

12

Spese per il personale

125

300

300

13

Spese per il personale

40

100

100

 

TOTALE ONERI

219

454

454

MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo fondi per nuove leggi

 

 

 

 

Unità  previsionale  di base  85.10.110

Fondo per nuove leggi - spese correnti

219

454

454

 

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

219

454

454

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[8] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[9] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.